Art. 2148. Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 1. Le denominazioni di <e Ministro del bilancio>>, ovunque compaiano nel decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195 , sono sostituite con le parole <dell'economia e delle finanze>>. 2. All'articolo 1, comma 1, le parole << decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni>> sono
sostituite dalle seguenti: << decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 >>. 3. All'articolo 4, comma 2, le parole <seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382 >> sono sostituite dalle
seguenti: <>. 4. All'articolo 5, comma 2, le parole <seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382 >> sono sostituite dalle
seguenti: <>.
Nota all'art. 2148:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell' art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate». »
«Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1.
Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell' art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;
i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale;
l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 .
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui al codice dell'ordinamento militare .
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.»
«Art. 5 (Forze armate) - 1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell' articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale;
i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 .
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui al codice dell'ordinamento militare .
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.».
12 maggio 1995, n. 195 , sono sostituite con le parole <
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni>> sono
sostituite dalle seguenti: << decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 >>. 3. All'articolo 4, comma 2, le parole <
seguenti: <
seguenti: <
Nota all'art. 2148:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell' art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate». »
«Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1.
Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell' art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;
i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale;
l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 .
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui al codice dell'ordinamento militare .
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.»
«Art. 5 (Forze armate) - 1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell' articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale;
i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 .
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui al codice dell'ordinamento militare .
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.».