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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1059/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA OD
➢ ( cf - ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Paolo MAESTRONI del foro di Brrgamo ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( cf ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Claudio PERRELLA e dall'avv. Alessandro PACI entrambi del foro di Bologna ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello proposto avverso sentenza n. 474/23 del Tribunale di Chieti in tema di escussione polizza fideiussoria.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.Il Tribunale di Chieti ha parzialmente accolto (con conseguente compensazione nella misura della metà anche delle spese legali) la domanda proposta da (di seguito e per Controparte_1
brevità nei confronti di (società di diritto svizzero) finalizzata ad Pt_2 Parte_1 ottenere il pagamento dell'importo di due milioni di euro in forza della polizza fideiussoria sottoscritta in data 12 luglio 2016.
1 1.1.2.La vicenda che ci occupa si inserisce ( e come tale deve anche essere correttamente inquadrata) nell'ambito di un più complesso rapporto negoziale (sussumile all'interno dello schema della compravendita) intercorso a far tempo dal 16 febbraio 2016 tra l'attrice in prime cure e la CP_2
[...
(anch'essa, al pari della compagnia assoggettata al diritto elvetico e dichiarata fallita nel 2021) avente ad oggetto l'acquisto di materiali e macchine da destinare all'impianto produttivo per la realizzazione di tubi elettrosaldati e di profili strutturali in acciaio.
A tale riguardo, è possibile sin da subito osservare che:
- Il corrispettivo complessivo per la fornitura del suddetto materiale è stato fissato in €
30.200.000,00 da corrispondersi (secondo quanto previsto dall'art. 9) in sette rate;
- La prima tranche, per l'importo di € 3.020.000,00 esattamente corrispondente al 10% del valore complessivo del contratto, è stata regolarmente corrisposta (frazionata in sei rate) dalla tant'è vero che in data 16 febbraio 2016 la parte venditrice ha provveduto Pt_2 all'emissione della fattura n. 17/87M;
- A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla venditrice limitatamente alla prima rata è stata sottoscritta la polizza fideiussoria per cui è causa sino all'ammontare massimo di 2 milioni di euro;
- Nel mese di aprile, ha comunicato alla controparte la propria intenzione di risolvere Pt_2
il contratto di vendita;
1.2.Si è costituita la compagnia di assicurazione deducendo l'infondatezza della domanda e facendo principalmente leva sul fatto che il rapporto di garanzia dovesse essere qualificato alla stregua di una fideiussione con tutte le conseguenze connesse da tale inquadramento in punto di sussistenza dell'obbligazioni e di eccezioni proponibili nei confronti della controparte.
1.3.Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- il rapporto negoziale tra le parti è stato ricondotto all'interno del contratto autonomo di garanzia;
- sono stati, di conseguenza, esplicitati gli elementi (direttamente desumibili dal testo del contratto) a supporto di tale opzione ermeneutica e quindi la presenza della clausola del pagamento a prima richiesta e per giunta entro un orizzonte temporale (pari a 15 giorni) così tanto esiguo da dover ritenere incompatibile con la possibilità per il garante di sollevare eccezioni;
la previsione del diritto di rivalsa della compagnia nonché in ultimo, la preclusione per il debitore principale di far valere le eccezioni che avrebbe potuto proporre nei confronti del garantito e l'assenza del beneficio della cauzione;
2 - ulteriore conseguenze direttamente rilevanti da tale operazione interpretativa devono ritenersi: a) la preclusione di invocare (da parte della compagnia nella sua veste di garante ) la particolare decadenza prevista dall'art. 1957 cod civ;
b) l'irrilevanza delle vicende relative al rapporto contrattuale garantito essendo essenziale, ai fini dell'esito dell'azione proposta, accertarsi unicamente l'eventuale estinzione dell'obbligazione principale;
- passando al profilo del quantum, dalla disamina del materiale documentale è risultato che a fronte di successive forniture la parte acquirente ha decurtato dal dovuto (per ottenere il rimborso della somma corrisposta a titolo di anticipazione) delle somme per un importo complessivo di € 2.300.000 sicchè l'ammontare della garanzia deve ritenersi circoscritta al minor importo di € 720.000,00 a cui quindi la compagnia è stata condannata al pagamento con la maggiorazione degli interessi ex d.lvo
231/02 per le transazioni commerciali;
1.4.La pronunzia del giudice teatino è stata tempestivamente impugnata da Parte_1
mediante la sostanziale proposizione di due motivi.
La prima censura, invero articolata su più profili, ha riguardato essenzialmente l'errata applicazione dei principi di ordine generale in tema di ermeneutica contrattuale.
In altri termini, secondo la prospettazione dell'appellante il rapporto negoziale di garanzia deve rientrare all'interno dello schema tipico della fideiussione con tutte le implicazioni che conseguono all'adesione a tale modello interpretativo per quanto concerne l'operatività dell'art. 1957 cod civ
(essendo la risoluzione intervenuto ben oltre il termine semestrale decorrente dalla consegna o comunque dal collaudo che sarebbero dovuti intervenire entro il mese di luglio 2019), sull'esistenza di un collegamento tra il contratto di fornitura e la polizza assicurativa, sull'assenza dei presupposti
(vertendosi in un'ipotesi diversa rispetto alla transazione commerciale) per l'applicazione degli interessi ex d.lvo 231/02, sulla quantificazione a voler tutto concedere della somma dovuta stimata, secondo un metodo proporzionale, nella minor somma di € 476.821,19. Parte Con il secondo motivo, ha censurato il capo relativo alle spese di lite ma unicamente quale conseguenza del rigetto della domanda attorea.
In ultimo, pur non potendosi intendere alla stregua di un motivo, l'appellante ha chiesto la condanna della controparte alla restituzione della somma di € 950.826,74 corrisposta in data 25 settembre 2023 in esecuzione della sentenza impugnata.
1.5. ha resistito all'impugnazione eccependone preliminarmente l'inammissibilità ai sensi Pt_2 dell'art. 348 bis cpc rilevandone l'infondatezza nel merito e spiegando, infine, tempestivamente gravame incidentale volto ad ottenere la condanna della controparte (non essendo state dimostrate le
3 decurtazioni operate e comunque imponendo la garanzia l'obbligo della compagnia di corrispondere la somma prevista nel contratto) al pagamento di 2 milioni di euro.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni prodotte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 17 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.In assenza di questioni preliminari (quella sull'inammissibilità del gravame deve ritenersi assorbita dall'esito del giudizio come di seguito si dirà) la controversia ben può essere delibata nel merito.
Prodromica alla disamina delle impugnazioni risulta certamente la ricostruzione, nei suoi aspetti salienti, della garanzia n. 14.712.386/00001 del 12 luglio 2016.
La compagnia ha garantito sino alla concorrenza della somma di 2 milioni di euro il pagamento in anticipo (non è un caso infatti che il contratto è stato definito “garanzia di acconto”) effettuato da prima cioè dell'inizio della fornitura del materiale da parte di . Pt_2 CP_2
Ai fini che qui ci occupano, le principali condizioni della suddetta garanzia possono di seguito essere così sintetizzate:
- “La garanzia decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione e scade decorsi tre mesi dalla data del certificato di accettazione …dell'impianto 24 pollici”;
- “Il garante pagherà l'importo dovuto al contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante inviata per conoscenza anche al contraente e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia”;
- “Il garante non potrà godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale”;
- “Il garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato a in Controparte_1 tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il contraente”;
3.1.Tanto considerato, è possibile procedere allo scrutinio dell'appello principale che, in quanto infondato, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Alla luce del quadro così come sopra tratteggiato, l'essenza della lite risiede nella qualificazione del contratto di garanzia.
A tale riguardo, le ampie e peraltro motivate argomentazioni svolte dal giudice di prime cure devono essere integralmente condivise.
4 In punto, di diritto, occorre considerare, passando in rapida rassegna la posizione assunta sul punto dalla giurisprudenza (anche più recente) che “La polizza fideiussoria è un negozio che si distingue dalle convenzioni fideiussorie sia perché necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito, sia perché non stipulato tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, dal debitore principale e dal garante in favore del creditore, ed è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né sostanziale del rapporto.
Trattasi di garanzia atipica, in quanto, ferma restando l'invalidità della polizza stessa se intervenuta successivamente rispetto all'inadempimento delle obbligazioni garantite, l'insostituibilità di queste ultime comporta che il creditore può pretendere dal garante solo il risarcimento del danno dovuto per l'inadempimento dell'obbligato principale, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto, venendo così vulnerato il meccanismo della solidarietà che, nella fideiussione, attribuisce al creditore la libera electio, cioè la possibilità di chiedere l'adempimento così al debitore come al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile” (cfr Corte Appello Venezia, Sez.II,
19.9.2023 n. 1856).
Ed ancora, “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per l'autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto contrattuale cui si riferisce la garanzia stessa e mira a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il versamento tempestivo di una somma di denaro, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore principale e l'inserimento in una polizza fideiussoria della clausola "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" consente di per sè di trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia o, quantomeno, può essere inteso come un elemento sintomatico di siffatta atipicità del contratto, essendo essa incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, salvo quando vi sia una evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr Corte Appello Salerno, Sez II, 19.12.2019 n. 1751).
Nel contratto autonomo di garanzia è possibile unicamente sollevare l'exceptio doli.
Per giurisprudenza costante, “L'exceptio doli è un'eccezione relativa alla condotta ed all'abuso del creditore garantito, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento,
o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.” (cfr. Cass. Sez. III, Sent. n. 12884/2019; Corte Appello Roma, Sez.
II, 14/02/2023, n.1110)
Proprio con specifico riferimento al contratto autonomo di garanzia, è stato, inoltre, osservato che
“Nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell'accessorietà, spetta al garante,
5 che proponga l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia.” (cfr. Cass.
Sez. III, Sent. n. 33866/2023).
Vi è da aggiungere che la giurisprudenza (essenzialmente di merito recepita nella sentenza impugnata e di cui devono essere in effetti condivisi i principi ispiratori) è giunta a ritenere che la previsione nella polizza di alcuni elementi sintomatici (chiaramente da valutarsi a seconda del caso specifico) consenta di escludere l'applicazione delle regole proprie della fideiussione.
Tali elementi nella fattispecie possono essere individuati:
a) Nell'oggetto della garanzia evidentemente circoscritta (e quindi in quanto tale, invocabile soltanto in tale ipotesi) al mancato rimborso del pagamento anticipato effettuato da Pt_2 quindi prima dell'inizio della fornitura del materiale oggetto del contratto intercorso con
; CP_2
b) L'inserimento della clausola del pagamento accompagnata dalla previsione di un termine obiettivamente esiguo di soli 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di escussione della polizza, per far valere eventuali eccezioni;
in altri termini, l'indicazione di un termine così posto preclude di fatti la proposizione di eccezioni;
c) La semplice previsione di una comunicazione alla compagnia di assicurazione (che nella fattispecie è stata ritualmente fatta da con l'indicazione delle ragioni Pt_2 dell'escussione; nella fattispecie, tali ragioni sono state indicate nel grave inadempimento della garantita e nell'impossibilità di proseguire nell'esecuzione del contratto;
d) La possibilità per la garante di surrogarsi nei diritti della parte beneficiaria ( e nei Pt_2
limiti di quanto corrisposto, vantati nei confronti dell'altro contraente;
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, il giudice di prime cure ha certamente fatto buon governo dei principi di diritto anche in tema di ermeneutica contrattuale e di conseguenza le doglianze dell'appellante principale (in effetti riproduttive di quelle già enunciate nel corso del primo grado) non possono consentire un diverso inquadramento dei fatti.
La principale conseguenza che deriva è l'inapplicabilità dell'art. 1957 cod civ.
Anche in questo aspetto, la decisione qui impugnata si è collocata nel solco di un percorso interpretativo (che può, invero, ritenersi ampiamente consolidato) secondo cui il rilascio di una garanzia personale, autonoma (perché svincolata dall'obbligazione garantita con conseguente venir meno del principio di accessorietà) ed atipica, il garante assume soltanto l'obbligazione di pagare prescindendo delle vicende relative (quanto a validità ed efficacia) al rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale.
6 La ratio dell'art. 1957 cod civ risiede infatti, imponendo al creditore di attivarsi entro un termine nei confronti del debitore (oppure anche dello stesso garante), nel provocare il sollecito esercizio del diritto di credito il cui ritardo potrebbe compromettere, nell'incertezza di una lunga attesa, la posizione del fideiussore.
Muovendo da queste considerazioni ben si comprende (dovendo anche su tale profilo condividere la soluzione del primo giudice) come la intervenuta risoluzione del contratto di fornitura non possa
Parte riverberare alcuna conseguenza favorevole per il garante (ovvero per ) che dunque non può che essere tenuta al pagamento.
3.2.Venendo a questo punto al versante del quantum debeatur, non può trovare accoglimento neppure la doglianza relativa alla stima della somma dovuta e riconosciuta nella sentenza impugnata.
L'appellante (con argomentazioni che in effetti rasentano l'inammissibilità) ha suggerito per giungere alla minor somma di € 476.821,19 l'applicazione di un sistema di calcolo proporzionale che però non trovando alcun riscontro nel contratto di garanzia ed ancor meno in quello di vendita.
In tale ultimo documento, infatti, all'art.
9.6 risulta specificato che “..La garanzia sarà Parte corrispondentemente diminuita in proporzione agli importi trattenuti e non versati da a a CP_2 titolo di restituzione acconto”.
Il giudice di prime cure ha così motivato “…nel corso della successiva esecuzione dell'appalto, la
fatturò di volta in volta alla l'importo delle relative prestazioni rese, stornandole CP_2 CP_1 parzialmente (come da intese negoziali scritte) l'importo della anticipazione pecuniaria di cui sopra, il tutto in conformità alla previsione contrattuale (prima richiamata) della facoltà della VE di trattenere e non versare (parte de)gli importi “a titolo di restituzione dell'acconto”; d) in particolare: nella fattura n. 1747 del 4.7.27 (prodotta da entrambe le parti e dell'importo complessivo di €.
5.020.000,00), la SY espressamente stornò alla controparte la somma di €. 2.000.000,00 di cui alla fattura 17/87M del 25.4.17, con conseguente determinazione in €.3020.000,00 dell'importo dovuto dalla committente;
nelle fatture 18151 e 1852 del 18.12.18 (anch'esse prodotte da entrambe le parti e dell'importo di €. 313.233,00 ciascuna), la SY espressamente stornò alla controparte le somme di €. 150.000,00 (per ciascuna fattura) della anticipazione pecuniaria di cui alla fattura
17/87M del 25.4.17, con conseguente determinazione in €. 163.233,00 dell'importo dovuto alla controparte per ciascuna delle due fatture;” (cfr pagg 9-10).
Il percorso logico ed argomentativo deve ritenersi strettamente aderente al contenuto del contratto e quindi in logica, ancor prima che in diritto, deve ritenersi che dall'importo dovuto dalla compagnia debba essere detratto quanto già trattenuto (nel senso di non corrisposto) da sulle fatture Pt_2
regolarmente emesse da in esecuzione del contratto. CP_2
7 Una diversa chiave interpretativa oltre che palesemente disancorata dal dato letterale risulterebbe contraria alla chiara ed evidente intenzione perseguita dalle stesse parti.
Se dunque, la scopo precipuo della garanzia è tutelare le ragioni di ad essere in qualche Pt_2
maniera reintegrata nella disponibilità della somma corrisposta in anticipo, non si coglie all'evidenza il senso di un sistema fondato su una proporzione come sostenuto dall'appellante.
3.3. Anche l'ultima doglianza riferita alla applicazione degli interessi per le transazioni commerciali
è infondata e quindi deve essere disattesa.
Giova anzitutto considerare (anche ai fini di un corretto inquadramento sistematico della questione) che oramai risulta evidente l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di applicare in chiave estensiva l'ambito della nozione di transazione commerciale.
Vi è poi da aggiungere che:
- Soltanto in ambito strettamente assicurativo, quando cioè la prestazione richiesta alla compagnia ha una funzione di indennizzo di un danno sofferto, può escludersi l'applicazione degli interessi ex d.lvo 231/02;
- La peculiarità della fattispecie in esame è data dal fatto che l'assicurazione è stata chiamata a garantire il pagamento o meglio la restituzione di una somma di denaro corrisposta in
Parte esecuzione del contratto di vendita tra e che certamente rientra nel novero delle CP_2
transazioni commerciali e pertanto, in caso di ritardo (come peraltro richiesto anche in sede di conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in primo grado) devono ritenersi certamente dovuti gli interessi secondo la novella sopra citata.
Tato basta, quindi, ai fini del rigetto dell'appello principale.
4. A non diverse conclusioni, deve pervenirsi anche per quanto concerne il gravame incidentale (così superando la questione preliminare sulla sua ammissibilità in rito) che, come anticipato, ha riguardato
Part unicamente la misura della somma dovuta da che, secondo la prospettazione di doveva Pt_2
essere comunque pari a 2 milioni di euro.
In buona sostanza, la predetta società ha sostenuto l'assunto che in ogni caso il perimetro della garanzia assicurativa è stato stimato in tale importo che pertanto deve ritenersi dovuto dalla compagnia.
Anche tale lettura interpretativa dei contratti non coglie nel segno e pertanto non può essere condivisa in quanto:
8 Parte
-l'impegno di è stato circoscritto sino all'ammontare di 2 milioni di euro il che vuole certamente significare, facendo considerazioni più in logica che in diritto, che certamente non può esigersi da tale compagnia la corresponsione di una somma maggiore;
- nulla però vieta il caso contrario vale a dire non vi è alcuna clausola negoziale (che, ove questa fosse stata la reale intenzione delle parti, avrebbe dovuto essere inserita nell'accordo) preclude il pagamento di un importo inferiore;
-a corroborare tale opzione ermeneutica si pone la circostanza che lo scopo della garanzia è ristorare dal pregiudizio derivante dalla mancata restituzione della somma corrisposta in anticipo;
Pt_2
- ne deriva che, ove tale pregiudizio è scongiurato perché non è stata corrisposta una parte degli importi previsti nelle fatture emesse da in quanto trattenuti da deve tenersi della CP_2 Pt_2
circostanza perché in difetto si verrebbe a giustificare un'indebita locupletatio in favore di tale ultima società;
- l'appellante incidentale non ha sollevato alcuna censura sulla genuinità delle fatture e pertanto la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice non è stata adeguatamente contestata;
In forza di tali essenziali argomentazioni, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
5. In ultimo, le spese di lite del presente grado, vertendosi in un'ipotesi di soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate.
6. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato previa verifica della correttezza della somma corrisposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 474/23 del Tribunale di Chieti così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
9 c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
d) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato previo espletamento delle verifiche di cui in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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