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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12458/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:43 sono presenti l'avv. LI CAUSI JOHN GAI ANTONIO per parte ricorrente nonché l'avv. ACCARDI MARIE CLAIRE in sostituzione dell'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12458 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LI CAUSI JOHN GAI Parte_1
ANTONIO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI 002274413;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre spese generali e oltre CPA e IVA, se dovute, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/08/2024, la parte ricorrente in epigrafe
2 conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. OI 002274413, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto presupposto e, pertanto, in violazione degli artt. 7 e 7bis della L. 212/2000, nonché per prescrizione ex art. 28 della L. 689/1981, nonché violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e violazione dell'art. 14 della L. 689/1981.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto (avviso d'accertamento 5500.01/10/2021.0808899) CP_1
viceversa ritualmente notificato per compiuta giacenza in data 22.10.2021, ritornato al mittente perché non ritirato dal destinatario
Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto all'esazione della sanziona amministrativa, sommariamente ventilata dalla parte ricorrente, ricordando che l'art. 28 della L. n. 689/1981 prescrive che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”, deve osservarsi che le violazioni accertate sono relative ai periodi contributivi da 12/2018 a 11/2019, l'atto d'accertamento è notificato per compiuta giacenza in data 2/11/2021 (dieci giorni dal ritorno in ufficio
PP.TT.) e l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 27.7.2024; pertanto mai trascorrendo i cinque anni previsti dalla norma.
Ciò detto, va disattesa l'eccezione di difetto di motivazione, scaturendo la sanzione amministrativa dal mancato pagamento dei contributi desumibili dai flussi uniemens inviati dalla ricorrente medesima e, quindi, dal mancato pagamento dei DM10 a carico del datore di lavoro, essendo quindi ben nota
3 alla ricorrente la motivazione della sanzione.
Osservando comunque che, le motivazioni erano comunque espresse nel prefato atto di accertamento, ricevuto dalla ricorrente e rimasto privo di alcun riscontro.
Va però rilevato che seppur soltanto in note conclusive, la parte ricorrente eccepisce compiutamente la decadenza dal diritto ex art. 14 della L. n.
689/1981.
Si ritiene però di accogliere tale eccezione, in ragione della seppur generica contestazione della violazione di tale norma contenuta nel ricorso introduttivo (cfr. pag. 4 del ricorso).
Osservandosi che, anche se non sviluppato il motivo per il quale era stata accennata la violazione di tale norma, la allegazione in ricorso non consente di considerare nuova l'eccezione, con le conseguenti preclusioni di legge, né violato il diritto di difesa del contraddittore.
E dunque, esaminata tale eccezione si rileva quanto segue.
Va infatti osservato che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in
L. n. 638/1983 è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui alla predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
osservando ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal
4 verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso,
e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs.
n. 124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n.
689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
ritenuto che
pertanto le violazioni sono avvenute nei periodi 12/2018 e 1,
2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 2019 e che, all'epoca delle violazioni non erano più oggetto di sanzione penale, ma di sanzione amministrativa;
rilevato che la notifica dell'accertamento della violazione e della diffida ad adempiere (in vece di verbale unico di accertamento e notificazione) risulta notificato per compiuta giacenza, (pretermettendo ogni dubbio sulla validità della notifica) tentata in data 22.10.2021; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981 può essere posto dal momento della commissione dell'ultima violazione (11/2018), dovendo considerare il mancato
5 pagamento della contribuzione obbligatoria per diversi periodi dello stesso anno alla stregua di una progressione criminosa, consumandosi il reato – depenalizzato – col compimento dell'ultima violazione;
ritenuto che
la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); considerato quindi che anche considerando la cadenza annuale dei controlli sul pagamento della contribuzione, tale controllo avrebbe dovuto essere effettuato entro dicembre 2019;
considerato che
, non derivando l'accertamento dal compimento di accertamenti ispettivi (come sopra accennato in chiarimento dal Ministero del Lavoro con circolare 41/2010), ove l'accertamento di una violazione in materia contributiva derivata da violazioni delle norme in materia di lavoro richiede una laboriosa attività documentale, ma la constatazione della violazione deve ritenersi automatica, alla data del mancato pagamento delle somme indicate in DM10; rilevato che il termine di cui al prefato art. 14 non subisce comunque slittamenti dalla eventuale notifica di paralleli avvisi d'addebito, essendo questi destinati al recupero dei contributi impagati e la sanzione amministrativa al pagamento di una multa per il mancato pagamento oltre il termine assegnato e, quindi, essendo del tutto indipendenti gli uni dalle altre.
Rilevato quindi che dal controllo su base annua (individuabile quale data del dicembre 2018, l'atto di accertamento è sopraggiunto - senza alcuna reale giustificazione – nell'ottobre 2021;
Ritenuto infine che, nel caso di specie, l' sul quale incombeva il CP_1
relativo onere probatorio, non ha allegato né provato l'eventuale
6 complessità dell'accertamento determinante uno slittamento del dies a quo del termine decadenziale, deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14 L. 689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..) Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare
i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se
l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…)
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”
(Cass. 1921/2019); ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento CP_1
sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, ritenuti assorbito agni ulteriore motivo di opposizione il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinta la sanzione
7 irrogata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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