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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 848/2021 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 09/10/2025, ad ore 9,30, il got AU TO,
- disposta la trattazione scritta dell'odierna udienza;
- dato atto del fatto che, per parte attrice l'avv. FRANCESCO PAOLO CONTI ha precisato le conclusioni come segue:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, previo accertamento dei danni subiti dall'attrice a seguito del sinistro indicato in premessa e del suo diritto a essere indennizzata di detti danni in virtù della polizza n. 199 00226178 stipulata il 22.10.2014 con la condannare Controparte_1 quest'ultima a risarcire all'attrice i danni preindicati i quali vengono quantificati e contenuti in complessivi € 3.440,00, o quella maggiore o minor somma che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c., dalla data del sinistro (6.2.20) sino all'introduzione del presente giudizio avvenuta con atto di citazione notificato il 23.4.21 e ex art. 1284, 4° comma, c.c., dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di causa e della procedura di mediazione, così quantificate ex D.M. n. 55/2014:
- PRESENTE GIUDIZIO
Fase di studio 425,00
Fase introduttiva 425,00
Fase istruttoria 851,00
Fase decisionale 851,00
Tot. compenso 2.552,00
SI 264,00
Tot. 2.816,00 oltre accessori di legge.
- PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Fase di attivazione 284,00
SI 49,00
Tot. 333,00 oltre accessori di legge.
- dato atto che, per parte convenuta, l'avv. RENATO COLA, ha precisato le conclusioni come segue:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali tutte di cui in narrativa, preso atto della offerta della convenuta di indennizzare il danno all'insegna, per l'importo di € CP_1 1.440, al netto della franchigia minima contrattuale, per il resto ritenere infondata – se del caso anche sul piano della “soccombenza virtuale” attesa la parziale rinuncia alla domanda da parte dell'attrice – e dunque respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, il tutto con ogni idonea e conseguente statuizione.
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese. sospende alle ore 9,47 la verbalizzazione, per terminare le udienze sul ruolo di oggi e poi ritirarsi in camera di consiglio, per redigere e pronunciare sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 848/2021 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. FRANCESCO PAOLO CONTI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE contro
, in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. RENATO COLA e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio la propria Parte_1 compagnia assicuratrice per sentirla condannare a versargli quanto dovutogli sulla base della polizza “Multimpresa” n. 199 00226178 stipulata il 22.10.2014 con Controparte_1 agenzia di Fermo, per il sinistro avvenuto il 4 e il 6 Febbraio 2020, a causa del forte vento verificatosi, sulla città di Amandola e sul circondario.
Ha dedotto:
- di aver subito rilevanti danni al cancello di ingresso all'autocarrozzeria (per € 2.098,00, come da preventivi - all. 1 e 2), all'insegna Controparte_2 Controparte_3 luminosa (per € 1.600,00, come da preventivo - all. 3), nonché ad alcuni Parte_2 veicoli che si trovavano nel proprio cortile, i quali erano stati colpiti da oggetti di vario genere (tegole, cartelli stradali, ecc.) trasportati dall'intenso vento;
- che nel contratto di polizza (all. 12), sotto la voce “clausole speciali”, veniva inoltre aggiunta la seguente clausola: “Si prende atto che è compresa anche l'attività di deposito giudiziale di veicoli in genere in area recintata chiusa, nella sezione incendio devono intendersi compresi anche detti veicoli. Inoltre si intendono compresi in garanzia gli autoveicoli di proprietà di terzi in semplice deposito e parcheggiati nel piazzale dell'officina; la garanzia ricorso terzi da incendio si intende si intende estesa anche al proprietario dell'immobile – piano sovrastante l'officina.
pagina 3 di 5 Relativamente alla garanzia eventi atmosferici di polizza si intende compresi recinti, cancelli, insegne luminose, con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo stesso con il limite di € 500,00”;
- che, pertanto, nessun dubbio possa sussistere riguardo al proprio diritto ad essere indennizzato in virtù della polizza per i danni subiti dal cancello e dall'insegna luminosa di sua proprietà – i quai vengono espressamente richiamati nella sezione “clausole speciali” –
- di ritenere di aver diritto al risarcimento anche per i danni subiti dai veicoli in sosta sul piazzale antistante l'officina, posto che nel contratto di polizza (all. 12), la garanzia relativa alla “Sezione A) Incendio” (pag. 30 delle condizioni generali – all. 11) veniva espressamente estesa anche
“agli autoveicoli di proprietà di terzi in semplice deposito e parcheggiati nel piazzale dell'officina” e l'ulteriore garanzia contrattualmente riconosciuta e relativa ai danni derivanti da “eventi atmosferici” (clausola I102) è prevista - sempre nelle condizioni generali di polizza (pag. 44 dell'all. 11) - come una “clausola speciale” inerente alla predetta “Sezione A) Incendio” e operante solo se richiamata in polizza;
- di aver inoltrato rituale e tempestiva denuncia del sinistro a (sinistro rubricato Controparte_1 al n. 005IL12020013990395) la quale gli inviava il proprio perito assicurativo, Ing. Per_1
, al fine di verificare e quantificare i danni lamentati;
[...]
- che in data 10.7.20 col perito si era addivenuti a un accordo sulla CP_4 quantificazione dei danni, secondo cui il danno all'insegna veniva concordato in € 1.440,00 (all. 13) al netto dello scoperto (franchigia) di polizza, mentre gli ulteriori danni al cancello e ai veicoli venivano concordati in complessivi € 7.560,00 (all. 14), ed in particolare la somma di € 2.000,00 era concordemente e verbalmente riferita al danno subito dal solo cancello;
- che nonostante la quantificazione dei danni concordata dalle parti, non CP_4 provvedeva a corrispondergli alcuna somma,
- di esser quindi stato costretto a rivolgersi al proprio legale che inoltrava alla compagnia assicurativa nota 23.7.20 (all. 15) e, stante il suo esito infausto, intraprendeva, presso la Camera di Conciliazione Forense Picena, il procedimento di mediazione previsto dal D.Lvo n. 28/2010 e iscritto al n. 13/2021 R.G. (all. 16) al quale, tuttavia, dichiarava di non Controparte_1 voler aderire, con conseguente esito negativo della procedura, come da verbale datato 1.3.21 (all. 17).
Si è costituita la compagnia convenuta, per confermare la disponibilità a versare l'importo di € 1.440,00 per il danno all'insegna e chiedere il rigetto delle ulteriori domande.
Deduceva:
- che il cancello rientra nella definizione di fabbricato, partita quest'ultima non richiamata in polizza e quindi non ricompresa in garanzia;
- che a mente della clausola speciale I106 (“precisazioni) si precisa che “relativamente alla garanzia eventi atmosferici di polizza si intende compreso recinti, cancelli, insegne luminose, con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo stesso con il limite di euro 500”; tuttavia i medesimi elementi (recinti, cancelli e insegne luminose) sono espressamente esclusi dalla garanzia a mente della clausola I102 (a pag.54 di 96) dove espressamente si prevede che
“La Società non indennizza i danni… subiti da….recinti e recinzioni anche in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne” (v. Condizioni Generali, pag.54 di 96, all.3);
- che i danni agli automezzi parcheggiati nel piazzale e risultati danneggiati dall'evento atmosferico vanno esclusi dall'indennizzo in quanto dalla polizza sono espressamente esclusi gli “enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione” (v. clausola speciale I102 (a pag.54 di 96 delle CC.GG.);
- che comunque le autovetture in relazione alle quali l'attore chiede il risarcimento, puntualmente elencate nell'atto di citazione, risultano in parte di proprietà dello stesso assicurato ma in altra parte di terze persone ed in relazione a queste ultime Parte_1 manca il presupposto giuridico e fattuale di base per poter dare luogo all'obbligazione indennitaria, costituito dalla istanza di risarcimento da parte degli aventi diritto (ossia i proprietari pagina 4 di 5 dei mezzi) e/o della eventuale prova che l'assicurata, avendo già risarcito il danno, se ne sia fatta carico personalmente o si sia altrimenti resa cessionaria del relativo diritto.
Nella prima delle memorie ex art. 183/6 cpc parte attrice ha rinunciato alla domanda relativa ai danni alle vetture.
Parte convenuta, presone atto, non ha accettato la rinuncia.
Il Gi designato, lette le memorie ex art. 183/6 cpc, ha formulato proposta ex art. 185 bis cpc contemplante il versamento dalla compagnia all'attore di € 2.200,00 oltre a spese di lite compensate nella misura della metà; “ulteriore metà delle spese di lite calcolate in base all'importo oggetto della proposta, al netto della fase istruttoria e decisionale poste a carico della parte convenuta”, proposta accettata solo dalla convenuta.
La causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 16.5.24 dal GI subentrato per variazione tabellare 12/22, poi ulteriormente rinviata al 9.10.25 con delega a questo got, che ha disposto, su richiesta di parte, precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive, e trattazione scritta.
*
La domanda è fondata e va accolta, nei limiti che seguono.
Se pur la liquidazione del danno all'insegna è stata concordata fra le parti in € 1.440,00 già al netto della franchigia e si è detta disponile al relativo versamento sin dalla costituzione CP_1 in giudizio, va osservato che mai ha provveduto al versamento, sicché dovrà esservi condannata.
Quanto al danno al cancello, di per se stesso incontestato, occorre osservare che il contratto – redatto da su modello tipo – riporta in effetti la clausola aggiunta “Relativamente alla CP_1 garanzia eventi atmosferici di polizza si intende compresi recinti, cancelli, insegne luminose, con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo stesso con il limite di € 500,00.”, contraria alla condizione generale di cui al modulo stesso ed evidentemente frutto di apposita trattativa, sicché da ritenersi prevalente ex art. 1342 cc.
Il danno al cancello va quindi liquidato come da preventivi in € 1.720,00 (cioé iva esclusa), ed in applicazione della franchigia del 10% in € 1.548,00.
Su tali somme decorrono gli interessi ex art. 1284/1 cc dal giorno del sinistro al giorno precedente la domanda (22.4.21) ed ex art. 1284/4 cc dal giorno della domanda (23.4.21) al saldo effettivo.
Dato l'esito del giudizio, che ha visto la rinuncia a parte della domanda non accettata ex adverso e l'accoglimento della domanda residua, le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% e la restante quota del 50% è liquidata in dispositivo ex DM 55/14, con rifermento al decisum ed ai valori medi, anche per la fase di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna , in pers. leg. rappr.te p.t., a versare all'attore l'importo Controparte_1 complessivo di € 2.988,00, a titolo di risarcimento del danno come da polizza “Multimpresa” n. 199 00226178 stipulata il 22.10.2014, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna , in pers. leg. rappr.te p.t., a rimborsare alla parte attrice le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 143,00 per anticipazioni, € 2.836,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 13,30, non presenti le parti, ed allegazione al verbale.
Fermo, 09/10/2025
Il got
AU TO
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 09/10/2025, ad ore 9,30, il got AU TO,
- disposta la trattazione scritta dell'odierna udienza;
- dato atto del fatto che, per parte attrice l'avv. FRANCESCO PAOLO CONTI ha precisato le conclusioni come segue:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, previo accertamento dei danni subiti dall'attrice a seguito del sinistro indicato in premessa e del suo diritto a essere indennizzata di detti danni in virtù della polizza n. 199 00226178 stipulata il 22.10.2014 con la condannare Controparte_1 quest'ultima a risarcire all'attrice i danni preindicati i quali vengono quantificati e contenuti in complessivi € 3.440,00, o quella maggiore o minor somma che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c., dalla data del sinistro (6.2.20) sino all'introduzione del presente giudizio avvenuta con atto di citazione notificato il 23.4.21 e ex art. 1284, 4° comma, c.c., dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di causa e della procedura di mediazione, così quantificate ex D.M. n. 55/2014:
- PRESENTE GIUDIZIO
Fase di studio 425,00
Fase introduttiva 425,00
Fase istruttoria 851,00
Fase decisionale 851,00
Tot. compenso 2.552,00
SI 264,00
Tot. 2.816,00 oltre accessori di legge.
- PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Fase di attivazione 284,00
SI 49,00
Tot. 333,00 oltre accessori di legge.
- dato atto che, per parte convenuta, l'avv. RENATO COLA, ha precisato le conclusioni come segue:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali tutte di cui in narrativa, preso atto della offerta della convenuta di indennizzare il danno all'insegna, per l'importo di € CP_1 1.440, al netto della franchigia minima contrattuale, per il resto ritenere infondata – se del caso anche sul piano della “soccombenza virtuale” attesa la parziale rinuncia alla domanda da parte dell'attrice – e dunque respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, il tutto con ogni idonea e conseguente statuizione.
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese. sospende alle ore 9,47 la verbalizzazione, per terminare le udienze sul ruolo di oggi e poi ritirarsi in camera di consiglio, per redigere e pronunciare sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 848/2021 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. FRANCESCO PAOLO CONTI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE contro
, in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. RENATO COLA e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio la propria Parte_1 compagnia assicuratrice per sentirla condannare a versargli quanto dovutogli sulla base della polizza “Multimpresa” n. 199 00226178 stipulata il 22.10.2014 con Controparte_1 agenzia di Fermo, per il sinistro avvenuto il 4 e il 6 Febbraio 2020, a causa del forte vento verificatosi, sulla città di Amandola e sul circondario.
Ha dedotto:
- di aver subito rilevanti danni al cancello di ingresso all'autocarrozzeria (per € 2.098,00, come da preventivi - all. 1 e 2), all'insegna Controparte_2 Controparte_3 luminosa (per € 1.600,00, come da preventivo - all. 3), nonché ad alcuni Parte_2 veicoli che si trovavano nel proprio cortile, i quali erano stati colpiti da oggetti di vario genere (tegole, cartelli stradali, ecc.) trasportati dall'intenso vento;
- che nel contratto di polizza (all. 12), sotto la voce “clausole speciali”, veniva inoltre aggiunta la seguente clausola: “Si prende atto che è compresa anche l'attività di deposito giudiziale di veicoli in genere in area recintata chiusa, nella sezione incendio devono intendersi compresi anche detti veicoli. Inoltre si intendono compresi in garanzia gli autoveicoli di proprietà di terzi in semplice deposito e parcheggiati nel piazzale dell'officina; la garanzia ricorso terzi da incendio si intende si intende estesa anche al proprietario dell'immobile – piano sovrastante l'officina.
pagina 3 di 5 Relativamente alla garanzia eventi atmosferici di polizza si intende compresi recinti, cancelli, insegne luminose, con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo stesso con il limite di € 500,00”;
- che, pertanto, nessun dubbio possa sussistere riguardo al proprio diritto ad essere indennizzato in virtù della polizza per i danni subiti dal cancello e dall'insegna luminosa di sua proprietà – i quai vengono espressamente richiamati nella sezione “clausole speciali” –
- di ritenere di aver diritto al risarcimento anche per i danni subiti dai veicoli in sosta sul piazzale antistante l'officina, posto che nel contratto di polizza (all. 12), la garanzia relativa alla “Sezione A) Incendio” (pag. 30 delle condizioni generali – all. 11) veniva espressamente estesa anche
“agli autoveicoli di proprietà di terzi in semplice deposito e parcheggiati nel piazzale dell'officina” e l'ulteriore garanzia contrattualmente riconosciuta e relativa ai danni derivanti da “eventi atmosferici” (clausola I102) è prevista - sempre nelle condizioni generali di polizza (pag. 44 dell'all. 11) - come una “clausola speciale” inerente alla predetta “Sezione A) Incendio” e operante solo se richiamata in polizza;
- di aver inoltrato rituale e tempestiva denuncia del sinistro a (sinistro rubricato Controparte_1 al n. 005IL12020013990395) la quale gli inviava il proprio perito assicurativo, Ing. Per_1
, al fine di verificare e quantificare i danni lamentati;
[...]
- che in data 10.7.20 col perito si era addivenuti a un accordo sulla CP_4 quantificazione dei danni, secondo cui il danno all'insegna veniva concordato in € 1.440,00 (all. 13) al netto dello scoperto (franchigia) di polizza, mentre gli ulteriori danni al cancello e ai veicoli venivano concordati in complessivi € 7.560,00 (all. 14), ed in particolare la somma di € 2.000,00 era concordemente e verbalmente riferita al danno subito dal solo cancello;
- che nonostante la quantificazione dei danni concordata dalle parti, non CP_4 provvedeva a corrispondergli alcuna somma,
- di esser quindi stato costretto a rivolgersi al proprio legale che inoltrava alla compagnia assicurativa nota 23.7.20 (all. 15) e, stante il suo esito infausto, intraprendeva, presso la Camera di Conciliazione Forense Picena, il procedimento di mediazione previsto dal D.Lvo n. 28/2010 e iscritto al n. 13/2021 R.G. (all. 16) al quale, tuttavia, dichiarava di non Controparte_1 voler aderire, con conseguente esito negativo della procedura, come da verbale datato 1.3.21 (all. 17).
Si è costituita la compagnia convenuta, per confermare la disponibilità a versare l'importo di € 1.440,00 per il danno all'insegna e chiedere il rigetto delle ulteriori domande.
Deduceva:
- che il cancello rientra nella definizione di fabbricato, partita quest'ultima non richiamata in polizza e quindi non ricompresa in garanzia;
- che a mente della clausola speciale I106 (“precisazioni) si precisa che “relativamente alla garanzia eventi atmosferici di polizza si intende compreso recinti, cancelli, insegne luminose, con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo stesso con il limite di euro 500”; tuttavia i medesimi elementi (recinti, cancelli e insegne luminose) sono espressamente esclusi dalla garanzia a mente della clausola I102 (a pag.54 di 96) dove espressamente si prevede che
“La Società non indennizza i danni… subiti da….recinti e recinzioni anche in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne” (v. Condizioni Generali, pag.54 di 96, all.3);
- che i danni agli automezzi parcheggiati nel piazzale e risultati danneggiati dall'evento atmosferico vanno esclusi dall'indennizzo in quanto dalla polizza sono espressamente esclusi gli “enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione” (v. clausola speciale I102 (a pag.54 di 96 delle CC.GG.);
- che comunque le autovetture in relazione alle quali l'attore chiede il risarcimento, puntualmente elencate nell'atto di citazione, risultano in parte di proprietà dello stesso assicurato ma in altra parte di terze persone ed in relazione a queste ultime Parte_1 manca il presupposto giuridico e fattuale di base per poter dare luogo all'obbligazione indennitaria, costituito dalla istanza di risarcimento da parte degli aventi diritto (ossia i proprietari pagina 4 di 5 dei mezzi) e/o della eventuale prova che l'assicurata, avendo già risarcito il danno, se ne sia fatta carico personalmente o si sia altrimenti resa cessionaria del relativo diritto.
Nella prima delle memorie ex art. 183/6 cpc parte attrice ha rinunciato alla domanda relativa ai danni alle vetture.
Parte convenuta, presone atto, non ha accettato la rinuncia.
Il Gi designato, lette le memorie ex art. 183/6 cpc, ha formulato proposta ex art. 185 bis cpc contemplante il versamento dalla compagnia all'attore di € 2.200,00 oltre a spese di lite compensate nella misura della metà; “ulteriore metà delle spese di lite calcolate in base all'importo oggetto della proposta, al netto della fase istruttoria e decisionale poste a carico della parte convenuta”, proposta accettata solo dalla convenuta.
La causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 16.5.24 dal GI subentrato per variazione tabellare 12/22, poi ulteriormente rinviata al 9.10.25 con delega a questo got, che ha disposto, su richiesta di parte, precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive, e trattazione scritta.
*
La domanda è fondata e va accolta, nei limiti che seguono.
Se pur la liquidazione del danno all'insegna è stata concordata fra le parti in € 1.440,00 già al netto della franchigia e si è detta disponile al relativo versamento sin dalla costituzione CP_1 in giudizio, va osservato che mai ha provveduto al versamento, sicché dovrà esservi condannata.
Quanto al danno al cancello, di per se stesso incontestato, occorre osservare che il contratto – redatto da su modello tipo – riporta in effetti la clausola aggiunta “Relativamente alla CP_1 garanzia eventi atmosferici di polizza si intende compresi recinti, cancelli, insegne luminose, con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo stesso con il limite di € 500,00.”, contraria alla condizione generale di cui al modulo stesso ed evidentemente frutto di apposita trattativa, sicché da ritenersi prevalente ex art. 1342 cc.
Il danno al cancello va quindi liquidato come da preventivi in € 1.720,00 (cioé iva esclusa), ed in applicazione della franchigia del 10% in € 1.548,00.
Su tali somme decorrono gli interessi ex art. 1284/1 cc dal giorno del sinistro al giorno precedente la domanda (22.4.21) ed ex art. 1284/4 cc dal giorno della domanda (23.4.21) al saldo effettivo.
Dato l'esito del giudizio, che ha visto la rinuncia a parte della domanda non accettata ex adverso e l'accoglimento della domanda residua, le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% e la restante quota del 50% è liquidata in dispositivo ex DM 55/14, con rifermento al decisum ed ai valori medi, anche per la fase di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna , in pers. leg. rappr.te p.t., a versare all'attore l'importo Controparte_1 complessivo di € 2.988,00, a titolo di risarcimento del danno come da polizza “Multimpresa” n. 199 00226178 stipulata il 22.10.2014, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna , in pers. leg. rappr.te p.t., a rimborsare alla parte attrice le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 143,00 per anticipazioni, € 2.836,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 13,30, non presenti le parti, ed allegazione al verbale.
Fermo, 09/10/2025
Il got
AU TO
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