Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 834/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.o.t. Filomena Girardi, a scioglimento della riserva assunta il 20.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 834 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo materia bancaria, trattenuta in decisione il 20 febbraio 2025 promossa da:
La società c.f. /P.IVA -, in persona del legale rappr.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., Rag. , con sede legale in Via B. Croce 1 – 86100 PO, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico D'ANTONIO - c.f. - C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in PO alla Via Trento n 16 ;
Ricorrente-Attrice
Contro
, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Antonio Ferri, (C.F. ), in PO, alla Via Mazzini n. 112, CodiceFiscale_2
dal quale è rappresentata e difesa
Resistente- Convenuta
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art.
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei
principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti
conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato il 06/06/2022 a mezzo PEC,
unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio Parte_1
premettendo in fatto: Controparte_2
-di essere titolare di conto corrente n. [...] - presso la CP_3
, filiale (n. 03805) di PO, ubicata in Piazza G. Pepe n. Controparte_4
40; e di intrattenere, altresì, con la medesima banca mutuo ipotecario n. 00055304362
(finanziamento ipotecario n. 0B42055304362) relativo a specifico finanziamento per facilitare l'acquisto di beni immobili situati in Ripalimosani (CB) alla C.da Covatta - S.S.
Bifernina, Km 24,700.
Ciò premesso, la società ricorrente ha eccepito, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., gravi anomalie sulla sua posizione debitoria, asseritamente causate dalla condotta della CP_4
resistente in considerazione della impignorabilità delle rate di mutuo, e pertanto, ha formulato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'illiceità della condotta della
lla luce dei fatti sopra illustrati;
- ordinare alla Controparte_5 [...]
di ripristinare la regolarità del piano di ammortamento del mutuo Controparte_5
per le rate dal mese di febbraio 2021 al gennaio 2022, oltre che per le rate scadute dal mese di
gennaio 2022 in poi, maturate e maturande dal dì dell'odierna domanda giudiziale sino alla
definizione del giudizio;
- per l'effetto, ordinare alla la Controparte_5
restituzione della somma di € 37.802, 88, ovvero l'importo illegittimamente trattenuto e/o sottratto
dalla ai versamenti delle rate del piano di ammortamento del mutuo, dal mese di febbraio CP_4
2021 fino al mese di gennaio 2022, oltre che ordinare alla la restituzione delle ulteriori CP_4
somme illegittimamente trattenute e/o sottratte dalla medesima al rimborso delle rate del piano di
ammortamento del mutuo dal mese di gennaio 2022 in poi, maturate e maturande dal dì
dell'odierna domanda giudiziale sino alla definizione del giudizio;
- con vittoria di spese e
competenze della procedura.”
Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente l'11.10.2022, si e' costituita in giudizio la resistente contestando le avverse deduzioni e richieste chiedendo, pertanto, CP_4
il rigetto della domanda proposta ribadendo la liceita' della condotta tenuta dall'Istituto di
Credito ed ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “…- in via preliminare, valutato che il
rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. cpc non è applicabile al presente giudizio,
disporre il mutamento del rito;
- nel merito, rigettare integralmente le domande proposte dall Parte_1
perché inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, condannando la ricorrente al pagamento
[...]
delle spese di giudizio.” Radicatasi la lite, veniva disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario. Successivamente venivano concessi ed espletati i termini ex art.183 6°co. cpc all'esito dei quali veniva disposta una ctu tecnico-contabile .
Depositata la relazione peritale definitiva il 26.03.2024, la causa veniva rinviata al 20.02.2025
per la discussione e la decisione con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza anzidetta le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
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All'esito dell'istruttoria svolta ed in particolare dalla ctu contabile espletata, la domanda non e' risultata fondata e non merita accoglimento per quanto di seguito.
Il contratto di mutuo Rep n. 50871 del 15/01/2015 prevede la restituzione della somma mutuata in 117 rate di € 3.100,74 l'una.
L'indagine condotta dal ctu, i cui risultati si condividono in quanto esenti da censure o da vizi, si conclude con due ipotesi delle quali, per effetto dei dati raccolti ed esaminati dall'ausiliario, va' accolta la ipotesi n.1 ove il ctu afferma testualmente: “…IPOTESI 1 Nel caso in cui il Giudice ritenga corretto l'operato dell'Istituto di Credito che da febbraio 2017, a fronte dei pignoramenti operati dei creditori, ha reso discontinuo l'addebito facendo generare uno sfasamento nei pagamenti con conseguente maturazione degli interessi di mora sulle rate allora risulta corretto il rendiconto al
31.12.2022 depositato dall'istituto di credito con evidenza di 81 rate pagate al 31.12.2022…”(Cfr. pag.
18 ctu) – Ed infatti ,ancora alle pagg. 8 e 9, paragrafo n.3, della ctu la dott.ssa Per_1 precisa:”… il mutuo contratto nel gennaio 2015 prevedeva come modalità di restituzione l'addebito su conto corrente
Intesa San Paolo intestato alla mutuataria, esso ha operato in tale modalità e senza alcun problema fino alla rata n. 21 addebitata il 15/01/2017;
-a partire dalla rata n. 22 l'istituto ha iniziato a non addebitare più con continuità sul conto corrente le rate del mutuo (si veda tabella A di ricostruzione addebiti in c/c delle rate di mutuo) e ciò, come riferito negli atti di causa, a seguito dell'accantonamento delle somme liquide presenti sul conto corrente messe
a disposizione dei creditori pignoranti in qualità di terzo;
-da febbraio 2017 fino a marzo 2021 l'addebito delle rate, seppur in maniera discontinua, è avvenuto appunto con addebito sul c/c n. 4684, da aprile 2021 invece non risulta più alcun addebito sul conto corrente tuttavia dai rendiconti forniti dall'istituto di credito risultano comunque rilevazioni contabili relative ai pagamenti delle rate sebbene esse non transitano più sul conto corrente (detti pagamenti sono stati ricostruiti nella tabella B);
-a partire da marzo 2017 fino a marzo 2021 venivano versate mediante bonifici con addebito sul conto corrente n. 4684 dalla SI.ra in qualità di garante le rate del mutuo come Parte_2 riepilogate nella tabella C;
-a partire da aprile 2021 e fino a maggio 2022 si riscontrano pagamenti della SI.ra Parte_2 documentati dalle reversali di bonifico depositate dalla ricorrente che non transitano più sul
[...] conto corrente. I suddetti pagamenti sono riepilogati nella tabella D;
-da giugno 2022 a dicembre 2022 non sono presenti né gli addebiti sul conto corrente né le reversali dei bonifici della SI.ra , tuttavia si riscontrano i pagamenti delle rate sulla base del Parte_2 rendiconto fornito dall'istituto di credito come riepilogati nella tabella E;
-sulla base dell'ultimo rendiconto depositato dall'istituto di credito, alla data del 31/12/2022 risultano pagate 81 rate di ammortamento, la suddetta rata corrisponde sulla base del piano di ammortamento alla rata del 15/01/2022, resterebbero pertanto scoperte n. 11 rate fino alla 92esima scadente il 31/12/2022;
-per effetto del mancato addebito delle rate alla loro scadenza contrattuale si sono generati interessi di mora ricostruiti dal CTU attraverso i rendiconti forniti dall'istituto di credito ammontanti a complessivi € 8.951,59 riepilogati nella tabella F…”
In buona sostanza le somme incassate dalla banca a titolo di mutuo nel periodo da febbraio
2017 a dicembre 2022 ammontano ad euro 195.087,94 che, al netto degli interessi di mora applicati, corrispondono a n. 60 rate che sommate alle 21 rate incassate dalla in CP_4
precedenza ovvero nel periodo di corretto funzionamento del mutuo, ammontano a complessive n. 81 rate di mutuo pagate.(Cfr. pag. 24 ctu)
D'altronde, l'indagine svolta dall'ausiliario ha confermato che le somme presenti sul conto corrente n. [...]- AX 400, intestato alla società ricorrente/attrice, in essere presso la filiale n. 03805 di di Parte_1 Controparte_5
PO, sono state oggetto di diversi pignoramenti presso terzi sin dal 2016. Per tale ragione la banca resistente, terza pignorata, come espressamente previsto dall'art. 546 c.p.c., dal giorno in cui le sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi, viene costituita custode delle somme pignorate non potendo disporne senza ordine del giudice, come da espressa intimazione, ex art. 543 secondo comma, c.p.c., contenuta nell'atto di pignoramento.
Il CTU, nel corso dell'indagine espletata, ha confermato la suddetta circostanza, ed infatti, ha richiesto ed ottenuto dall'Ufficio Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di PO la certificazione dei pignoramenti mobiliari presso terzi eseguiti in danno della e Parte_1
notificati ad quale terza pignorata (allegato n. 15 della ctu). Controparte_2
Inoltre, in aggiunta ai pignoramenti certificati dalla competente Cancelleria del Tribunale di
PO, la convenuta ha depositato ulteriori atti di pignoramento notificati, CP_4
allegati alla comparsa di costituzione e risposta di (doc. 1), che, Controparte_2
verosimilmente, non essendo stati iscritti a ruolo, per tale ragione non risultano nell'attestazione del tribunale acquisita dal ctu.
Tra i pignoramenti presso terzi notificati ad vi sono: Controparte_2
- pignoramento della somma di Euro 2.825,26 notificato alla in data Controparte_2
11/05/2018 dal Sig. (documento numero 3 allegato alla comparsa di costituzione e Parte_3
risposta), iscritto a Ruolo (numero 344/2018 R.G.ES.) e, da certificato rilasciato dal Tribunale di
PO, risulta essere stato estinto in data 22/02/2019 per rinuncia del creditore procedente;
- pignoramento della somma di Euro 11.741,85 notificato alla in data Controparte_2
23/05/2018 dal Sig. (documento numero 6 allegato alla comparsa di Controparte_6
costituzione e risposta), non iscritto a ruolo ma, per il quale, nessun provvedimento di estinzione, ne' alcuna richiesta di sblocco è stata mai notificata alla da Controparte_2
parte della Parte_1
- pignoramento della somma di Euro 900.066,52 notificato alla in data Controparte_2
06/03/2022 dall PO (documento numero 8 Controparte_7
allegato alla comparsa di costituzione e risposta) per il quale nessun provvedimento di estinzione, ne' alcuna richiesta di sblocco è stata mai notificata alla da Controparte_2
parte della Parte_1
Accertata l'esistenza degli atti di pignoramento dei quali e' stata prodotta copia, il vincolo di indisponibilità delle somme depositate sul conto corrente oggetto di pignoramento presso terzi, come noto, continua a permanere per la banca, che non può disporne finché non viene notificato o comunicato il provvedimento del G.E. di estinzione della procedura di esecuzione presso terzi o altro provvedimento di rinuncia da parte del creditore pignorante e/o comunque altro provvedimento per sbloccare delle somme pignorate. Nel caso di specie non risulta effettuata alcuna comunicazione in tal senso alla banca.
Ed infatti, al riguardo il consulente di parte della Banca convenuta, dott. , nelle Per_2
osservazioni svolte avverso la bozza di ctu, afferma condivisibilmente:”… A fronte della notifica di un Atto di Pignoramento la Banca DEVE trattenere le somme disponibili sul conto corrente per adempiere agli OBBLIGHI DI CUSTODIA che la legge attribuisce al terzo pignorato. Nel momento in cui le somme sono accreditate sul conto corrente della società diventano un saldo su cui la è CP_4
OBBLIGATA ad operare il blocco. E' la società pignorata che deve farsi parte diligente nel segnalare e documentare al Terzo pignorato l'eventuale venir meno ovvero la soddisfazione delle ragioni di credito del proponente e quindi richiedere lo sblocco del conto corrente. Nel caso in esame, a fronte dei
pignoramenti dei Sigg. e notificati nel maggio 2018, la Parte_3 Controparte_6 Controparte_2
ha BLOCCATO sul conto corrente numero 1000/4684 la somma complessiva di Euro 14.567,12
[...]
(Euro 2.825,27 per + Euro 11.741,85 per ) e, NON APPENA IL SALDO Parte_3 Controparte_6
DEL CONTO CORRENTE SUPERAVA LA DISPONIBILITA' LEGATA AI VINCOLI, ha
provveduto ad effettuare dei versamenti a deconto delle rate arretrate. NESSUN PROVVEDIMENTO
DI ESTINZIONE, NE' ALCUNA RICHIESTA DI SBLOCCO è stata mai notificata alla
[...]
da parte della Alla data del 31/12/2022 il saldo del conto Controparte_2 Parte_1
corrente numero 1000/4684 è pari ad Euro +13.872,53; tale somma è BLOCCATA per effetto dei tre
citati pignoramenti…”
(Cfr. pagg.
4-5 della ctp a firma del dott. ) ed ancora:”… IN RELAZIONE ALLA Per_2
TABELLA A (addebiti riscontrati sul conto corrente n. 4684 e relativi al mutuo n. 4362) rilevo che:-
nell'anno 2017 sono state pagate 9 rate su 12 (ci sono tre rate accreditate in automatico e subito stornate); - nell'anno 2018 sono state pagate 6 rate su 12 (quelle non pagate sono relative al secondo semestre, ovvero al periodo post pignoramenti), per un totale di 9 rate non pagate, per cui si può affermare che il ritardo dei pagamenti SI E' ACCUMULATO QUASI TUTTO IN QUESTI DUE
ANNI (il numero totale delle rate non pagate è pari ad 11), con conseguente rallentamento dell'ammortamento del mutuo. La circostanza rileva ai fini della ricostruzione della vicenda e spiega
l'ammontare della mora calcolata dalla atteso che tutte le rate successive al pignoramento sono CP_4
risultate pagate in ritardo…”(Cfr Osservazioni alla bozza di ctu del dott. pagg. 6 e 7) Per_2 Non risultano condivisibili, invece, le osservazioni del CTP della societa' ricorrente/attrice,
Dott. , il quale afferma che le rate pagate al 31/12/2022 dalla sono Persona_3 Parte_1
91 e risultano tutte pagate entro il 15 del mese ad eccezione di n. 12 rate pagate in ritardo e della rata n.38 con scadenza il 15/06/2018 non pagata;
conclude chiedendo che siano riconosciute tutte le 92 rate. Ma le predette osservazioni, alla luce della produzione documentale agli atti del giudizio, risultano sfornite di prova e sono state puntualmente respinte dal ctu.
A quanto innanzi si aggiunga che per costante giurisprudenza le rimesse successive rimangono automaticamente assoggettate al pignoramento e vincolate in favore del creditore procedente poiché il vincolo di custodia del terzo pignorato si estende anche alle somme pervenute sul conto corrente successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e fino alla definitiva chiusura della procedura esecutiva (Cass. Civ. sent. 23.11.2021 n.
36066).
Ne consegue che nessun inadempimento è ascrivibile alla condotta di , Controparte_2
poiché nel momento in cui le somme vengono accreditate sul conto corrente della società
diventano un saldo su cui la Banca è obbligata ad operare il blocco.
In ogni caso ,e' bene evidenziare che e' onere dell'attrice/ricorrente, debitore principale pignorato, rendersi parte diligente nel comunicare e documentare alla Banca convenuta/resistente, Terzo pignorato, l'eventuale venir meno ovvero la soddisfazione delle ragioni di credito del creditore pignorante e, quindi, richiedere lo sblocco del conto corrente.
Tuttavia, nel caso di specie, non risulta prodotta alcuna comunicazione da parte della societa' attrice in ordine alla estinzione e/o rinuncia ,ne' alcuna richiesta di sblocco comunicata alla da parte della Controparte_2 Parte_1
Per le sovraesposte ragioni va accolta l'ipotesi n.1 formulata dal ctu in quanto risulta acclarato che le somme versate dall'attrice non sono risultate capienti per saldare tutte le rate di mutuo, in considerazione del blocco operato dai pignoramenti notificati e del blocco del conto corrente con conseguente applicazione degli interessi di mora sui ritardati pagamenti e con obbligo,in capo alla Banca, di custodia delle somme pignorate stabilito ex lege dall'art. 546 c.p.c. e dall'art. art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 con divieto di disporne senza ordine del giudice . Inoltre non va' sottaciuto che le doglianze formulate dalla societa' attrice/ricorrente in ordine alla asserita impignorabilita',delle somme oggetto dei pignoramenti notificati,avrebbero dovuto e/o dovrebbero essere rivolte al G.d.e. e non al terzo pignorato, cui la norma demanda unicamente di rendere la dichiarazione ex art. 547 cpc e l'obbligo di custodia delle somme pignorate.
Pertanto, anche questo rilievo non coglie nel segno.
Dalla istruttoria espletata, non emergono condotte illecite o gravi anomalie addebitabili alla
, sebbene condivisibilmente il ctp dell'Istituto di Credito convenuto, Dott. Controparte_8
, a pag. 11 delle osservazioni alla ctu, datate 21 febbraio 2024, faccia riferimento Tes_1
ad una “incomprensione” tra la Filiale e la societa'attorea.
Per le ragioni sovraesposte la domanda della non merita accoglimento . Parte_1
In merito alla liquidazione delle spese processuali, ivi compresa la ctu, si ritiene che sussistono valide ragioni per la integrale compensazione delle stesse,
Per Questi Motivi
Il Tribunale di PO, in composizione monocratica e nella persona del Giudice
Onorario Filomena Girardi, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni altra istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda per le ragioni esposte nella parte motiva,
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite ivi comprese quelle della ctu gia' in atti liquidate.
Così deciso in PO, il 04 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi