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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/10/2025, n. 5750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5750 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6207 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 06.10.2025 e vertente TRA L (C.F. Parte_1
), (C.F. ) P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
E (C.F. ), con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Sara Fusi PARTI APPELLANTI E Controparte_1
(C.F. ), con l'avvocato Alessandro Tortora P.IVA_2
PARTE APPELLATA E
contumace CP_2
PARTE APPELLATA E (C.F. ) e per essa Controparte_3 P.IVA_3 che a sua volta agisce per il tramite Controparte_4 della mandataria con rappresentanza e servicer CP_5
in persona del rappresentante dott. con
[...] Controparte_6
l'avvocato Benedetto Gargani PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3924/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
1 § 1. — Nel giudizio di primo grado L Parte_1 [...]
e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo RG 6917/2013 decreto n. 4598/2013, emesso dal Tribunale di Roma in data 07.10.2013 in favore della CP_7
e nei confronti delle parti suddette per l'importo
[...] complessivo di € 49.226,21 stante il mancato rimborso di rate relative ad un finanziamento erogato alla società sotto forma di mutuo chirografario e garantito da e Parte_1 Parte_2
, nonché da e , i quali non hanno
[...] Parte_3 CP_2 proposto opposizione. A sostegno dell'opposizione gli opponenti hanno eccepito l'inesigibilità del credito oggetto di ingiunzione, asserendo che la avrebbe dovuto rivolgersi innanzitutto alla CP_1 CP_8 soggetto con cui era stata sottoscritta apposita convenzione per la copertura a garanzia di rate non pagate fino ad un massimo del 60% del prestito concesso;
l'omesso invio di comunicazioni ai fideiussori circa il mancato pagamento delle rate del mutuo;
l'inoperatività delle fideiussioni per violazione dell'art. 1957 c.c.. nonché l'incertezza delle somme richieste, avendo la Banca applicato un tasso di interesse asseritamente non dovuto. Hanno inoltre chiesto la citazione in giudizio anche il socio accomandante, , chiedendone la condanna al CP_2 pagamento delle rate di mutuo, in luogo e a malleva della società debitrice nonché di e , stante la gestione Pt_1 Parte_2 di fatto della società da parte dello stesso. Si è costituita la Banca opposta resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. Si è costituito chiedendo di respingere tutte CP_2 le domande di manleva avanzate dagli opponenti.
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha rigettato l'opposizione; ha respinto la domanda di manleva ni confronti di;
ha respinto le domande proposte da quest'ultimo; CP_2 ha condannato gli opponenti al rimborso delle spese nei confronti della Banca opposta, ha compensato le spese tra gli opponenti e il terzo chiamato.
§ 3. — Hanno proposto appello Parte_4
e ed hanno Parte_1 Parte_1 Parte_2 chiesto:
“Voglia la Corte d'Appello di Roma, accogliere l'appello proposto in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, n. 3924/2020 pubblicata il 21.02.2020 nel procedimento RG
2 33129/2013, mai notificata, Repert. n. 3735/2020 del 21.02.2020 e per l'effetto:
riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene assolti gli obblighi della e, al Controparte_1 contrario, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi generali di buona fede e correttezza, dell'obbligo contrattuale di inviare le comunicazioni presso i domicili indicati e, infine, dell'obbligo di legge di cui agli artt. 1453, 1454, 1455 e 1456 c.c. di diffidare all'adempimento la controparte contrattuale e, per l'effetto, voglia dichiarare nulla la risoluzione del contratto di mutuo e l'escussione della garanzia per l'intero importo;
riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene non provata la domanda di malleva proposta
contro
CP_2
e, in riforma della parte di sentenza appena indicata,
[...] voglia accertare e dichiarare la validità ed efficacia degli accordi intercorsi tra ed e, per l'effetto, Parte_1 CP_2 voglia condannare , in luogo e malleva di CP_2 [...]
, al pagamento di qualunque somma venisse condannato Pt_1
a pagare quest'ultimo;
per l'effetto accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione e, precisamente: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 4958/13, dichiararlo nullo e/o inefficace per i motivi di cui in narrativa e in particolare:
accertare e dichiarare l'illegittimità della dichiarazione Contr di risoluzione del contratto operata dalla e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesigibilità del capitale residuo del finanziamento;
accertare e dichiarare l'inoperatività e l'estinzione delle fideiussioni di e in conseguenza della Pt_2 Parte_1 Contr violazione da parte di dei precetti di cui agli artt. 1955 e 1957 c.c.;
autorizzare la chiamata in causa di CP_2 affinché venga condannato in luogo e a malleva di Parte_1
e e finanche in luogo e a malleva de
[...] Parte_2 per essere il responsabile di eventuali Parte_4 inadempimenti ai pagamenti delle rate di mutuo che venissero accertati in corso di causa e affinché venga condannato in luogo e a malleva di e e finanche in Parte_1 Parte_2 luogo e a malleva de al pagamento di Parte_4 qualunque somma venisse richiesta agli odierni opponenti, senza limiti di responsabilità; Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
3 ha Controparte_1 resistito al gravame e ha chiesto il rigetto dell'appello con il favore delle spese.
non si è costituito ed è stato dichiarato CP_2 contumace. È intervenuta ex art. 111 c.p.c. e per essa Controparte_3
che a sua volta agisce per il tramite della Controparte_4 mandataria con rappresentanza e servicer ed ha Controparte_5 chiesto che chiede che il Giudice Adito Voglia accertare la carenza di legittimazione passiva del cessionario del credito CP_3 in relazione ad eventuali domande risarcitorie, revocatorie e
[...] restitutorie. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 06.10.2025 previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: Con il primo motivo gli opponenti contestano l'omessa comunicazione dell'inadempimento della società ai garanti. In proposito, asseriscono che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la avesse regolarmente inviato ai CP_1 garanti una lettera di messa in mora ed avrebbe altresì errato nel ritenere che la ricezione della messa in mora non sia stata contestata dai garanti medesimi. Contestano la violazione degli obblighi generali di buona fede e correttezza, dell'obbligo contrattuale di inviare le comunicazioni presso i domicili indicati, la violazione degli artt. 1453, 1454, 1455 e 1456 c.c. in relazione all'omessa diffida all'adempimento con conseguente nullità della risoluzione del contratto di mutuo e dell'escussione della garanzia per l'intero importo.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano il rigetto della domanda di manleva nei confronti di per CP_2 difetto di prova e deducono che il primo giudice non ha preso in considerazione la prova documentale prodotta in atti da cui risultava che sin dal febbraio del 2011 era l'unica CP_2 persona che gestiva i conti e l'attività de e Parte_4 che, proprio da quel momento, si scoprirà poi, la Società non ha più versato le rate del mutuo. Inoltre, risulta che nel verbale di media conciliazione del 02.12.11 espressamente si CP_2 obbligava a mallevare il sig. da ogni Parte_1 conseguenza della sua gestione.
4 § 5. — Il primo motivo è infondato. L'art. 8 del contratto di mutuo stipulato dalla la e la CP_1 società , prevede: “Qualora il mutuatario non Parte_4 adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto, obblighi che si assumono tutti come essenziali, e, in particolare, non provveda al puntale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con tutte le conseguenze sia di legge che convenute, dovendo la Banca limitarsi a comunicare l'avvenuta risoluzione al Mutuatario ed agli eventuali garanti, al domicilio da essi eletto, mediante lettera raccomandata a.r o telegramma”. Con lettera a/r del 03.01.2013, spedita il 07.01.2013 e ricevuta dai garanti nel domicilio indicato nella fideiussione – via Palombarese n. 264 Fonte Nuova – in data 09.01.2013 la a CP_1 fronte del mancato pagamento delle rate di mutuo, ha risolto il contratto, comunicando alla società debitrice ed ai garanti la conseguente decadenza dal beneficio del termine. Per altro verso, l'art. 5 del contratto di fideiussione obbligava i garanti a tenersi informati delle condizioni patrimoniali del debitore e ad informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti con la CP_1
Ne deriva, da un lato, che la risoluzione di diritto del contratto di mutuo, a fronte dell'inadempienza del debitore, era prevista nel contratto;
la risoluzione di diritto è stata comunicata al domicilio dichiarato dai garanti nel contratto di fideiussione;
erano i garanti obbligati a tenersi al corrente dello svolgimento del rapporto tra la società debitrice con la Banca e non risulta che quest'ultima, a fronte della richiesta di informazioni, abbia omesso di comunicare le notizie riguardanti lo svolgimento del rapporto garantito. Non solo, ma il garante è socio Parte_1 accomandatario della società debitrice, come risulta dalla visura depositata dall'opposta, di talché non può opporre la mancata conoscenza dello svolgimento del rapporto di mutuo intercorso tra la società e la Banca. Il secondo motivo va respinto. Il giudice di primo grado ha ritenuto la domanda di manleva non provata. Gli appellanti hanno genericamente richiamato “la prova documentale prodotta in atti da cui risultava che sin dal febbraio del 2011 era l'unica persona che gestiva i conti e CP_2
l'attività de senza curarsi di specificare Parte_4
5 quale, tra i documenti prodotti in primo grado, il Tribunale avrebbe omesso di considerare al fine di considerare il gestore CP_2 esclusivo dell'attività sociale. Per quanto attiene al verbale di media conciliazione del 02.12.11, rileva la Corte che il documento non risulta tra gli atti del giudizio telematico di primo grado, che iniziano dalla prima udienza di trattazione, mentre non risultano depositati nel presente giudizio di appello i fascicoli di parte contenenti gli atti iniziali, ancora in cartaceo, e i relativi documenti. Nessun atto risulta depositato in via telematica per il . CP_2
Peraltro, sul ruolo del , socio accomandante della CP_2 opponente, gli odierni appellanti avevano articolato in primo grado prove orali che non sono state ammesse e che non risultano reiterate né all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al primo giudice, né con la presente impugnazione. In conclusione, la statuizione del primo giudice sulla domanda di manleva va confermata,
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti nei confronti della Controparte_1 esclusa la fase decisionale, in assenza del
[...] deposito di note conclusionali, e nei confronti di CP_3 esclusa la fase di trattazione, essendosi l'intervenuta
[...] costituita dopo la prima udienza, ed applicati i valori minimi, avuto riguardo al carattere minimale degli scritti difensivi della suddetta parte. Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri ed avuto riguardo al valore della causa, le spese vanno liquidate ai sensi del DM n. 147/2022 nella misura di euro 6.521 oltre a spese generali, IVA e CPA in favore della Controparte_1
e nella misura di euro 3.473 oltre a spese generali, IVA
[...]
e CPA in favore della Controparte_3
Nulla per le spese quanto a , rimasto CP_2 contumace.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_5 Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Controparte_1
, e per
[...] CP_2 Controparte_3 essa che a sua volta agisce per il tramite Controparte_4 della mandataria con rappresentanza e servicer Controparte_5
6 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna gli appellanti al rimborso, in favore della
, delle spese Controparte_1 sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 6.521 oltre a spese generali, IVA e CPA ed in favore della nella misura di euro 3.473 oltre a spese Controparte_3 generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 06.10.2025. Il presidente estensore
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), (C.F. ) P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
E (C.F. ), con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Sara Fusi PARTI APPELLANTI E Controparte_1
(C.F. ), con l'avvocato Alessandro Tortora P.IVA_2
PARTE APPELLATA E
contumace CP_2
PARTE APPELLATA E (C.F. ) e per essa Controparte_3 P.IVA_3 che a sua volta agisce per il tramite Controparte_4 della mandataria con rappresentanza e servicer CP_5
in persona del rappresentante dott. con
[...] Controparte_6
l'avvocato Benedetto Gargani PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3924/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
1 § 1. — Nel giudizio di primo grado L Parte_1 [...]
e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo RG 6917/2013 decreto n. 4598/2013, emesso dal Tribunale di Roma in data 07.10.2013 in favore della CP_7
e nei confronti delle parti suddette per l'importo
[...] complessivo di € 49.226,21 stante il mancato rimborso di rate relative ad un finanziamento erogato alla società sotto forma di mutuo chirografario e garantito da e Parte_1 Parte_2
, nonché da e , i quali non hanno
[...] Parte_3 CP_2 proposto opposizione. A sostegno dell'opposizione gli opponenti hanno eccepito l'inesigibilità del credito oggetto di ingiunzione, asserendo che la avrebbe dovuto rivolgersi innanzitutto alla CP_1 CP_8 soggetto con cui era stata sottoscritta apposita convenzione per la copertura a garanzia di rate non pagate fino ad un massimo del 60% del prestito concesso;
l'omesso invio di comunicazioni ai fideiussori circa il mancato pagamento delle rate del mutuo;
l'inoperatività delle fideiussioni per violazione dell'art. 1957 c.c.. nonché l'incertezza delle somme richieste, avendo la Banca applicato un tasso di interesse asseritamente non dovuto. Hanno inoltre chiesto la citazione in giudizio anche il socio accomandante, , chiedendone la condanna al CP_2 pagamento delle rate di mutuo, in luogo e a malleva della società debitrice nonché di e , stante la gestione Pt_1 Parte_2 di fatto della società da parte dello stesso. Si è costituita la Banca opposta resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. Si è costituito chiedendo di respingere tutte CP_2 le domande di manleva avanzate dagli opponenti.
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha rigettato l'opposizione; ha respinto la domanda di manleva ni confronti di;
ha respinto le domande proposte da quest'ultimo; CP_2 ha condannato gli opponenti al rimborso delle spese nei confronti della Banca opposta, ha compensato le spese tra gli opponenti e il terzo chiamato.
§ 3. — Hanno proposto appello Parte_4
e ed hanno Parte_1 Parte_1 Parte_2 chiesto:
“Voglia la Corte d'Appello di Roma, accogliere l'appello proposto in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, n. 3924/2020 pubblicata il 21.02.2020 nel procedimento RG
2 33129/2013, mai notificata, Repert. n. 3735/2020 del 21.02.2020 e per l'effetto:
riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene assolti gli obblighi della e, al Controparte_1 contrario, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi generali di buona fede e correttezza, dell'obbligo contrattuale di inviare le comunicazioni presso i domicili indicati e, infine, dell'obbligo di legge di cui agli artt. 1453, 1454, 1455 e 1456 c.c. di diffidare all'adempimento la controparte contrattuale e, per l'effetto, voglia dichiarare nulla la risoluzione del contratto di mutuo e l'escussione della garanzia per l'intero importo;
riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene non provata la domanda di malleva proposta
contro
CP_2
e, in riforma della parte di sentenza appena indicata,
[...] voglia accertare e dichiarare la validità ed efficacia degli accordi intercorsi tra ed e, per l'effetto, Parte_1 CP_2 voglia condannare , in luogo e malleva di CP_2 [...]
, al pagamento di qualunque somma venisse condannato Pt_1
a pagare quest'ultimo;
per l'effetto accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione e, precisamente: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 4958/13, dichiararlo nullo e/o inefficace per i motivi di cui in narrativa e in particolare:
accertare e dichiarare l'illegittimità della dichiarazione Contr di risoluzione del contratto operata dalla e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesigibilità del capitale residuo del finanziamento;
accertare e dichiarare l'inoperatività e l'estinzione delle fideiussioni di e in conseguenza della Pt_2 Parte_1 Contr violazione da parte di dei precetti di cui agli artt. 1955 e 1957 c.c.;
autorizzare la chiamata in causa di CP_2 affinché venga condannato in luogo e a malleva di Parte_1
e e finanche in luogo e a malleva de
[...] Parte_2 per essere il responsabile di eventuali Parte_4 inadempimenti ai pagamenti delle rate di mutuo che venissero accertati in corso di causa e affinché venga condannato in luogo e a malleva di e e finanche in Parte_1 Parte_2 luogo e a malleva de al pagamento di Parte_4 qualunque somma venisse richiesta agli odierni opponenti, senza limiti di responsabilità; Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
3 ha Controparte_1 resistito al gravame e ha chiesto il rigetto dell'appello con il favore delle spese.
non si è costituito ed è stato dichiarato CP_2 contumace. È intervenuta ex art. 111 c.p.c. e per essa Controparte_3
che a sua volta agisce per il tramite della Controparte_4 mandataria con rappresentanza e servicer ed ha Controparte_5 chiesto che chiede che il Giudice Adito Voglia accertare la carenza di legittimazione passiva del cessionario del credito CP_3 in relazione ad eventuali domande risarcitorie, revocatorie e
[...] restitutorie. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 06.10.2025 previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: Con il primo motivo gli opponenti contestano l'omessa comunicazione dell'inadempimento della società ai garanti. In proposito, asseriscono che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la avesse regolarmente inviato ai CP_1 garanti una lettera di messa in mora ed avrebbe altresì errato nel ritenere che la ricezione della messa in mora non sia stata contestata dai garanti medesimi. Contestano la violazione degli obblighi generali di buona fede e correttezza, dell'obbligo contrattuale di inviare le comunicazioni presso i domicili indicati, la violazione degli artt. 1453, 1454, 1455 e 1456 c.c. in relazione all'omessa diffida all'adempimento con conseguente nullità della risoluzione del contratto di mutuo e dell'escussione della garanzia per l'intero importo.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano il rigetto della domanda di manleva nei confronti di per CP_2 difetto di prova e deducono che il primo giudice non ha preso in considerazione la prova documentale prodotta in atti da cui risultava che sin dal febbraio del 2011 era l'unica CP_2 persona che gestiva i conti e l'attività de e Parte_4 che, proprio da quel momento, si scoprirà poi, la Società non ha più versato le rate del mutuo. Inoltre, risulta che nel verbale di media conciliazione del 02.12.11 espressamente si CP_2 obbligava a mallevare il sig. da ogni Parte_1 conseguenza della sua gestione.
4 § 5. — Il primo motivo è infondato. L'art. 8 del contratto di mutuo stipulato dalla la e la CP_1 società , prevede: “Qualora il mutuatario non Parte_4 adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto, obblighi che si assumono tutti come essenziali, e, in particolare, non provveda al puntale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con tutte le conseguenze sia di legge che convenute, dovendo la Banca limitarsi a comunicare l'avvenuta risoluzione al Mutuatario ed agli eventuali garanti, al domicilio da essi eletto, mediante lettera raccomandata a.r o telegramma”. Con lettera a/r del 03.01.2013, spedita il 07.01.2013 e ricevuta dai garanti nel domicilio indicato nella fideiussione – via Palombarese n. 264 Fonte Nuova – in data 09.01.2013 la a CP_1 fronte del mancato pagamento delle rate di mutuo, ha risolto il contratto, comunicando alla società debitrice ed ai garanti la conseguente decadenza dal beneficio del termine. Per altro verso, l'art. 5 del contratto di fideiussione obbligava i garanti a tenersi informati delle condizioni patrimoniali del debitore e ad informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti con la CP_1
Ne deriva, da un lato, che la risoluzione di diritto del contratto di mutuo, a fronte dell'inadempienza del debitore, era prevista nel contratto;
la risoluzione di diritto è stata comunicata al domicilio dichiarato dai garanti nel contratto di fideiussione;
erano i garanti obbligati a tenersi al corrente dello svolgimento del rapporto tra la società debitrice con la Banca e non risulta che quest'ultima, a fronte della richiesta di informazioni, abbia omesso di comunicare le notizie riguardanti lo svolgimento del rapporto garantito. Non solo, ma il garante è socio Parte_1 accomandatario della società debitrice, come risulta dalla visura depositata dall'opposta, di talché non può opporre la mancata conoscenza dello svolgimento del rapporto di mutuo intercorso tra la società e la Banca. Il secondo motivo va respinto. Il giudice di primo grado ha ritenuto la domanda di manleva non provata. Gli appellanti hanno genericamente richiamato “la prova documentale prodotta in atti da cui risultava che sin dal febbraio del 2011 era l'unica persona che gestiva i conti e CP_2
l'attività de senza curarsi di specificare Parte_4
5 quale, tra i documenti prodotti in primo grado, il Tribunale avrebbe omesso di considerare al fine di considerare il gestore CP_2 esclusivo dell'attività sociale. Per quanto attiene al verbale di media conciliazione del 02.12.11, rileva la Corte che il documento non risulta tra gli atti del giudizio telematico di primo grado, che iniziano dalla prima udienza di trattazione, mentre non risultano depositati nel presente giudizio di appello i fascicoli di parte contenenti gli atti iniziali, ancora in cartaceo, e i relativi documenti. Nessun atto risulta depositato in via telematica per il . CP_2
Peraltro, sul ruolo del , socio accomandante della CP_2 opponente, gli odierni appellanti avevano articolato in primo grado prove orali che non sono state ammesse e che non risultano reiterate né all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al primo giudice, né con la presente impugnazione. In conclusione, la statuizione del primo giudice sulla domanda di manleva va confermata,
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti nei confronti della Controparte_1 esclusa la fase decisionale, in assenza del
[...] deposito di note conclusionali, e nei confronti di CP_3 esclusa la fase di trattazione, essendosi l'intervenuta
[...] costituita dopo la prima udienza, ed applicati i valori minimi, avuto riguardo al carattere minimale degli scritti difensivi della suddetta parte. Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri ed avuto riguardo al valore della causa, le spese vanno liquidate ai sensi del DM n. 147/2022 nella misura di euro 6.521 oltre a spese generali, IVA e CPA in favore della Controparte_1
e nella misura di euro 3.473 oltre a spese generali, IVA
[...]
e CPA in favore della Controparte_3
Nulla per le spese quanto a , rimasto CP_2 contumace.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_5 Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Controparte_1
, e per
[...] CP_2 Controparte_3 essa che a sua volta agisce per il tramite Controparte_4 della mandataria con rappresentanza e servicer Controparte_5
6 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna gli appellanti al rimborso, in favore della
, delle spese Controparte_1 sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 6.521 oltre a spese generali, IVA e CPA ed in favore della nella misura di euro 3.473 oltre a spese Controparte_3 generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 06.10.2025. Il presidente estensore
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