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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1403/2023 R.A.C.C.
TRA
in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Parte_1
Sorrentino, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
, in persona del lrpt, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Vincenzo Antonucci, come da mandato in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 1.10.2024, la causa è stata riservata in discussione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
l' assumendo di essere cessionaria dei crediti vantati Controparte_1
dalla Società per le prestazioni Controparte_2
assistenziali da quest'ultima fornite;
in particolare, ha allegato che, in ragione della suddetta attività di assistenza specialistica ambulatoriale in favore di assistiti della Parte_2 nonché dei contratti stipulati per l'erogazione delle prestazioni dell'area territoriale per le pagina 1 di 4 annualità 2019, 2020, 2021, la società aveva emesso una serie di fatture, le quali CP_2
tuttavia erano state pagate in ritardo rispetto ai termini di cui al D.lgs231/02 e sulle quali, pertanto, sono dovuti gli interessi moratori pari all'importo complessivo di €. 31.522,31.
Pertanto, nella qualità di cessionaria di tale credito, l'attrice ha così concluso: accertata e dichiarata la debenza degli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/02 e
s.m.i., condannare la al pagamento in favore di della somma Parte_2 Parte_1 di € 31.522,31 oltre interessi successivi dalla data della notifica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell' art 1224, VI comma c.c. o in subordine , condannare la al Parte_2
pagamento in favore di della somma maggiore o minore che risulterà Parte_1
dovuta a titolo di interessi legali, di maggior danno (nella misura pari alla differenza tra il costo del denaro e detti interessi), oltre alla rivalutazione monetaria e interessi successivi dalla data della notifica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell' art 1224, IV comma
c.c.
Si è costituita in giudizio la che ha eccepito l'inefficacia nei confronti Parte_3 dell' dei crediti, chiedendo, per l'effetto, di dichiarare inammissibili Controparte_3
e infondate tutte le domande di parte attrice azionate nel presente giudizio nei confronti dell' e, ove disattesa l'inefficacia delle cessioni dei crediti, accertare e Parte_3
dichiarare la infondatezza di tutte le domande di parte attorea e quindi non dovuti gli interessi rivendicati.
All'udienza del 1.10.2024, all'esito dei termini dell'art. 189 cpc, la causa è stata riservata in decisione.
Ebbene, la domanda è infondata attesa l'inefficacia della cessione del credito nei confronti della Parte_3
Vanno infatti richiamate le previsioni di cui agli artt. 15 dei Contratti per l'erogazione di prestazioni territoriali annualità 2019 e 2020/2021, stipulati tra la Regione Abruzzo, l'
[...]
e la a cui si Parte_3 Parte_4
riferiscono le fatture pagate in ritardo e per le quali sono qui richiesti gli interessi di mora.
Le clausole cennate, rubricate “cessione dei crediti”, prevedono:
pagina 2 di 4 “1.L'Erogatore ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo contrattuale all' competente Parte_5
territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ricezione - avvenuta a seguito di raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale e attestata dalla acquisizione del relativo atto di notifica al protocollo - da parte della Parte_6
e Regione Abruzzo e che la cessione del credito potrà essere accettata
[...] Pt_7
esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente accordo contrattuale.
3. L'accettazione espressa da parte della di pertinenza e della Regione Parte_5
Abruzzo di cui al secondo comma è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale. Analoga modalità di comunicazione è prevista per il diniego espresso.
4. L di pertinenza e della Regione Abruzzo possono opporre al cessionario Parte_5
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente accordo contrattuale.
5. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente accordo contrattuale.
6. In conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne la
e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle Parte_5
modalità e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
7. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne
l' e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto Parte_5
previsto ai precedenti commi del presente articolo.” Parte Dunque, premesso che la può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del contratto, e, quindi, anche le previsioni della clausola appena pagina 3 di 4 richiamata, l'efficacia della cessione del credito è condizionata all'accettazione espressa Part della cessione stessa da parte della della Regione Abruzzo.
Nella specie, posto che l'attrice ha prodotto le comunicazioni all' della Parte_3
cessione dei crediti, col che dimostrando di conoscere il contenuto della previsione dei contratti per l'erogazione delle prestazioni (che sono stati prodotti dalla stessa attrice), non ha fornito tuttavia alcuna prova dell'accettazione delle cessioni da parte della convenuta.
Parte Pertanto, la cessione del credito è inefficace nei confronti della e la domanda di Parte pagamento dei crediti per gli interessi di mora, azionata nei confronti della stessa è infondata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in €. 7.616,00 per compensi (dm 147/22, scaglione da 26 mila a 52 mila euro, parametri), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
Pescara, 4.1.2025.
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
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