Art. 25.
Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) - Oli da gas e oli combustibili speciali - dopo il punto 4) e' aggiunto:
"5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 gradi C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa".
Nella colonna "aliquota per quintale - lire", in corrispondenza del punto 5), e' aggiunta la cifra "185".
Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) - Oli da gas e oli combustibili speciali - dopo il punto 4) e' aggiunto:
"5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 gradi C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa".
Nella colonna "aliquota per quintale - lire", in corrispondenza del punto 5), e' aggiunta la cifra "185".