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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/06/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3859/2024 R.G. posta in decisione in data 16/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Fausto Parte_1
Moscatelli, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio degli avv.ti Stefano Andrea Zappa e CP_1
Francesca Iudici, che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia l'Ill.mo Tribunale, in parziale modifica della Sentenza n. 79/2022 – n. 45277/2020 R.G. emessa dal Tribunale di Milano in data 17.11.2021 e pubblicata in data 10.1.2022, accogliere le seguenti modificazioni e condizioni:
1. confermare l'affidamento congiunto di ai genitori e disporne il collocamento presso Per_1
il padre, con trasferimento della residenza anagrafica presso lo stesso;
2. disporre, in considerazione dell'età del minore, ormai adolescente, che la madre possa frequentare liberamente , prendendo accordi direttamente con lui;
Per_1
3. disporre a carico della sig.ra l'obbligo al concorso al mantenimento del figlio nella CP_1 misura di € 300,00, oltre all'adeguamento annuale ISTAT come per legge, da versarsi mensilmente al padre entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal dì del deposito del ricorso;
4. disporre a carico della sig.ra l'obbligo alla contribuzione/rimborso delle spese CP_1 straordinarie, così come individuate nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano, nella misura del 50% a ciascun genitore (tenendo conto, tuttavia, di eventuali indennizzi assicurativi percepiti dal padre per le spese mediche, che dovranno essere detratti dal conteggio);
5. disporre la percezione dell'assegno unico spettante per la prole a metà tra le parti (50% ciascuno), con decorrenza dal dì del deposito del ricorso;
6. rinuncia reciproca dei sig.ri e alle ulteriori domande formulate nel presente Pt_1 CP_1
giudizio;
7. Spese di lite compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24/10/2024 chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui Parte_1
alla sentenza n. 79/2022, assumendo che il figlio , di anni 16, era collocato stabilmente Per_1 presso l'abitazione paterna a decorrere dal mese di settembre 2023 dopo esservi stato accompagnato dalla madre, con la conseguenza che egli instava per la conferma dell'affidamento CP_1
congiunto di ai genitori ma con il collocamento presso di sé e la determinazione, a carico Per_1
della controparte, di un contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 500,00, oltre il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Si costituiva in giudizio la facendo presente che la decisione di di allontanarsi dalla CP_1 Per_1
figura materna aveva radici complesse nella dinamica genitoriale conflittuale che il minore aveva vissuto in famiglia, sia prima che successivamente alla separazione tra i genitori, conflittualità che lo aveva alimentato, strumentalizzando il figlio;
la convenuta, comunque, non si opponeva alla Pt_1
modifica del collocamento ma instava sia per la previsione di un percorso di supporto psicologico per presso l'UONPIA, in esecuzione di quanto disposto dal Giudice Tutelare nell'ambito del Per_1
giudizio di vigilanza, in modo da aiutare il ragazzo a comprendere l'origine del proprio rifiuto materno,
e facilitare il loro riavvicinamento, sia per il mantenimento diretto del figlio a causa delle sue condizioni economiche.
Successivamente, su impulso del Giudice Delegato, le parti raggiungevano un accordo, che può essere accolto, trattandosi di condizioni conformi all'interesse del figlio e adeguate alle condizioni reddituali dei genitori.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
DÀ ATTO che le parti hanno pattuito le sopra riportate condizioni, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 16/06/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3859/2024 R.G. posta in decisione in data 16/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Fausto Parte_1
Moscatelli, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio degli avv.ti Stefano Andrea Zappa e CP_1
Francesca Iudici, che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia l'Ill.mo Tribunale, in parziale modifica della Sentenza n. 79/2022 – n. 45277/2020 R.G. emessa dal Tribunale di Milano in data 17.11.2021 e pubblicata in data 10.1.2022, accogliere le seguenti modificazioni e condizioni:
1. confermare l'affidamento congiunto di ai genitori e disporne il collocamento presso Per_1
il padre, con trasferimento della residenza anagrafica presso lo stesso;
2. disporre, in considerazione dell'età del minore, ormai adolescente, che la madre possa frequentare liberamente , prendendo accordi direttamente con lui;
Per_1
3. disporre a carico della sig.ra l'obbligo al concorso al mantenimento del figlio nella CP_1 misura di € 300,00, oltre all'adeguamento annuale ISTAT come per legge, da versarsi mensilmente al padre entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal dì del deposito del ricorso;
4. disporre a carico della sig.ra l'obbligo alla contribuzione/rimborso delle spese CP_1 straordinarie, così come individuate nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano, nella misura del 50% a ciascun genitore (tenendo conto, tuttavia, di eventuali indennizzi assicurativi percepiti dal padre per le spese mediche, che dovranno essere detratti dal conteggio);
5. disporre la percezione dell'assegno unico spettante per la prole a metà tra le parti (50% ciascuno), con decorrenza dal dì del deposito del ricorso;
6. rinuncia reciproca dei sig.ri e alle ulteriori domande formulate nel presente Pt_1 CP_1
giudizio;
7. Spese di lite compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24/10/2024 chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui Parte_1
alla sentenza n. 79/2022, assumendo che il figlio , di anni 16, era collocato stabilmente Per_1 presso l'abitazione paterna a decorrere dal mese di settembre 2023 dopo esservi stato accompagnato dalla madre, con la conseguenza che egli instava per la conferma dell'affidamento CP_1
congiunto di ai genitori ma con il collocamento presso di sé e la determinazione, a carico Per_1
della controparte, di un contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 500,00, oltre il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Si costituiva in giudizio la facendo presente che la decisione di di allontanarsi dalla CP_1 Per_1
figura materna aveva radici complesse nella dinamica genitoriale conflittuale che il minore aveva vissuto in famiglia, sia prima che successivamente alla separazione tra i genitori, conflittualità che lo aveva alimentato, strumentalizzando il figlio;
la convenuta, comunque, non si opponeva alla Pt_1
modifica del collocamento ma instava sia per la previsione di un percorso di supporto psicologico per presso l'UONPIA, in esecuzione di quanto disposto dal Giudice Tutelare nell'ambito del Per_1
giudizio di vigilanza, in modo da aiutare il ragazzo a comprendere l'origine del proprio rifiuto materno,
e facilitare il loro riavvicinamento, sia per il mantenimento diretto del figlio a causa delle sue condizioni economiche.
Successivamente, su impulso del Giudice Delegato, le parti raggiungevano un accordo, che può essere accolto, trattandosi di condizioni conformi all'interesse del figlio e adeguate alle condizioni reddituali dei genitori.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
DÀ ATTO che le parti hanno pattuito le sopra riportate condizioni, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 16/06/2025
Il Presidente Estensore
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