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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 309/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 309 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabrizio Chioini per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. AR C.F._2
Fabrizio Ciucaloni per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato –
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 7 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Gerardo Marcantoni per procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 84 pubblicata in data 01.02.2023 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis: A) - IN VIA PRELIMINARE:
1) - accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero, in via subordinata, la nullità della notifica della chiamata in causa effettuata al signor e la Parte_1 carenza di legittimazione passiva dello stesso signor e della Parte_1 società evocata in giudizio, con conseguente estrom di tali soggetti;
B) - IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
2) - dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
3) - rigettare ogni domanda proposta sia dal signor che dal signor Controparte_2 nei confronti del signor perché infondate in AR Parte_1
; C) - vittoria nelle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da pagarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario In via istruttoria (…)”.
Per l'appellato CP_1
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 84/2023 del Tribunale di Fermo. Con vittoria di spese e compensi del grado”.
Per l'appellato CP_2
“DICHIARARE inammissibile e comunque rigettare, siccome destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la Sentenza n. 84/2023 del Tribunale di Fermo;
pagina 2 di 7 • CONDANNARE parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per Legge.”
FATTI DI CAUSA
proprietario dell'immobile sito a Fermo e meglio descritto nel Controparte_2 ricorso proposto ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., si è rivolto al Tribunale di
Fermo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in data 18.12.2012 a causa dei lavori realizzati da su incarico della AR [...]
proprietaria dell'appartamento Controparte_3 contiguo;
ha evidenziato che, a seguito della denuncia tempestivamente proposta, la compagnia assicuratrice del resistente aveva liquidato il danno in misura pari ad euro 5.200,00, ma aveva erroneamente riconosciuto l'indennizzo in favore della citata società e non del CP_2
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il non ha contestato i fatti CP_1 dedotti dal ricorrente, ma ha chiesto di poter evocare in giudizio
[...] quale socio accomandatario della Parte_1 Controparte_3 al fine di esserne manlevato.
[...]
All'esito dell'evocazione in giudizio si è quindi costituito il Parte_1 quale ha preliminarmente eccepito l'inesistenza o la nullità della propria chiamata in causa per conto della società e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non rivestire più il ruolo di accomandatario sin da quando la società ha mutato denominazione in Controparte_4
ed è stata infine cancellata in data 25.11.2014; in via
[...] subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento e ha comunque contestato la fondatezza della domanda.
All'esito del mutamento del rito, con sentenza pronunciata in data 01.02.2023 il
Tribunale di Fermo ha accolto la domanda proposta dal condannando il CP_2
a risarcirgli i danni subiti in misura pari ad euro 5.200,00 ed a CP_1
pagina 3 di 7 rifondergli le spese di lite;
in accoglimento della domanda di manleva, poi, ha condannato il a tenere indenne il dalle conseguenze derivanti Parte_1 CP_1 dalla condanna, ponendo altresì a carico del terzo chiamato le spese anticipate dal convenuto.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il ribadendo le eccezioni Parte_1 già sollevate dinanzi al primo giudice;
l'appellante ha altresì lamentato che il
Tribunale avrebbe travisato i fatti e gli elementi emersi dall'istruttoria ed ha da ultimo censurato la propria condanna alla refusione delle spese di lite.
Costituendosi nel presente grado, il ha contestato la fondatezza del CP_1 gravame ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Analoghe conclusioni sono state tratte dal anch'egli costituitosi nel CP_2 presente grado.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 06.02.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nel Parte_1 capo in cui il primo giudice ha accolto la domanda di manleva proposta dal ravvisando la responsabilità dell'appellante quale socio CP_1 accomandatario della Controparte_3
ormai cancellata;
il ribadisce invece che sin dal 2013 egli
[...] Parte_1 non era più socio accomandatario della società, la quale aveva mutato la denominazione in;
ha Controparte_3 Controparte_4 quindi chiesto che venga accertata la propria estraneità rispetto al rapporto processuale dedotto, secondo quanto eccepito sin dalla costituzione dinanzi al primo giudice.
Tale motivo dev'essere accolto.
pagina 4 di 7 Secondo quanto desumibile dalla memoria di costituzione dinanzi al primo giudice del e dall'atto di chiamata del terzo, infatti, la domanda di CP_1 manleva si fonda sulla deduzione secondo cui la società Controparte_3 avrebbe indebitamente riscosso l'indennizzo liquidato dalla
[...] per il sinistro avvenuto in data 18.12.2012 e Controparte_5 si sarebbe poi rifiutata di versare la somma al (ovvero al soggetto CP_2 effettivamente leso) o di riparare a proprie spese il manufatto danneggiato;
pur in assenza di una specifica indicazione delle parti, deve presumersi che il comportamento ascritto alla società (ovvero l'indebita percezione dell'indennizzo ed il rifiuto di versarlo all'avente diritto) si sia realizzato in epoca successiva al 14.02.2013, quando il ha denunciato il CP_1 sinistro alla propria compagnia assicuratrice.
Come risulta dalla visura estratta dalla C.C.I.A.A. delle Marche e prodotta quale allegato n.1 alla comparsa di costituzione di Parte_1 dinanzi al primo giudice, tuttavia, con atto stipulato in data 18.01.2013 e registrato in data 14.02.2013 la società aveva già allora mutato la propria denominazione in “ ”, Controparte_3 Controparte_4 mentre l'odierno appellante aveva lasciato il proprio incarico di accomandatario in favore di Controparte_4
Non risulta quindi comprensibile il titolo in forza del quale il in CP_1 data 05.12.2019 ha evocato in giudizio “ socio Parte_1 accomandatario illimitatamente responsabile della soc. Controparte_3
, tenuto conto che ormai da
[...] Controparte_3 tempo l'odierno appellante non rivestiva più tale ruolo: l'odierno appellato era del reso consapevole di tale circostanza, tanto che nella missiva trasmessa in data 20.11.2018 ed allegata alla memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. aveva preannunciato la propria domanda a “ , già socio accomandatario illimitatamente Controparte_4 responsabile della . Controparte_3
Un'eventuale responsabilità dell'odierno appellante non potrebbe trovare fondamento neppure nella cancellazione della società intervenuta in data pagina 5 di 7 25.11.2014, tenuto conto che ai sensi degli artt. 2312 e 2315 c.c. i debiti sociali insoddisfatti possono essere fatti valere soltanto nei confronti di coloro che erano soci all'epoca della cancellazione: secondo quanto risulta dalla già citata visura, invece, in quel momento non era Parte_1 più socio della tanto che la società è stata Controparte_3
“sciolta senza apertura della liquidazione (…) per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi” da quando
[...] ha assunto l'incarico di socio accomandatario. CP_4
In accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza appellata, pertanto, dev'essere rigettata la domanda di manleva proposta dal nei confronti del CP_1 CP_6
Restano assorbiti gli ulteriori motivi d'appello, fermo comunque il giudicato ormai intervenuto nel distinto rapporto processuale tra il ed il CP_2
CP_1
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dall'integrale soccombenza del s'impone la condanna di CP_1 quest'ultimo a rifondere tutte le spese anticipate dal sia nel CP_6 primo grado (stante anche la specifica censura sollevata a riguardo dall'appellante), sia nella presente fase, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Sussistono invece i presupposti per compensare le spese del presente grado nei confronti del sostanzialmente estraneo all'odierno contenzioso. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 84 pubblicata in data 01.02.2023 dal
[...]
Tribunale di Fermo, cosí dispone:
pagina 6 di 7 In parziale riforma della pronuncia gravata,
REVOCA la condanna di a tenere indenne Parte_1 AR da qualsiasi conseguenza derivante dalla citata pronuncia.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di AR
, liquidate in euro 2.500,00 per compenso professionale, Parte_1 oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
CONFERMA nel resto la gravata sentenza.
CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado in AR favore di , liquidate in euro 2.200,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
COMPENSA le spese del presente grado nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 309 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabrizio Chioini per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. AR C.F._2
Fabrizio Ciucaloni per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato –
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 7 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Gerardo Marcantoni per procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 84 pubblicata in data 01.02.2023 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis: A) - IN VIA PRELIMINARE:
1) - accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero, in via subordinata, la nullità della notifica della chiamata in causa effettuata al signor e la Parte_1 carenza di legittimazione passiva dello stesso signor e della Parte_1 società evocata in giudizio, con conseguente estrom di tali soggetti;
B) - IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
2) - dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
3) - rigettare ogni domanda proposta sia dal signor che dal signor Controparte_2 nei confronti del signor perché infondate in AR Parte_1
; C) - vittoria nelle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da pagarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario In via istruttoria (…)”.
Per l'appellato CP_1
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 84/2023 del Tribunale di Fermo. Con vittoria di spese e compensi del grado”.
Per l'appellato CP_2
“DICHIARARE inammissibile e comunque rigettare, siccome destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la Sentenza n. 84/2023 del Tribunale di Fermo;
pagina 2 di 7 • CONDANNARE parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per Legge.”
FATTI DI CAUSA
proprietario dell'immobile sito a Fermo e meglio descritto nel Controparte_2 ricorso proposto ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., si è rivolto al Tribunale di
Fermo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in data 18.12.2012 a causa dei lavori realizzati da su incarico della AR [...]
proprietaria dell'appartamento Controparte_3 contiguo;
ha evidenziato che, a seguito della denuncia tempestivamente proposta, la compagnia assicuratrice del resistente aveva liquidato il danno in misura pari ad euro 5.200,00, ma aveva erroneamente riconosciuto l'indennizzo in favore della citata società e non del CP_2
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il non ha contestato i fatti CP_1 dedotti dal ricorrente, ma ha chiesto di poter evocare in giudizio
[...] quale socio accomandatario della Parte_1 Controparte_3 al fine di esserne manlevato.
[...]
All'esito dell'evocazione in giudizio si è quindi costituito il Parte_1 quale ha preliminarmente eccepito l'inesistenza o la nullità della propria chiamata in causa per conto della società e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non rivestire più il ruolo di accomandatario sin da quando la società ha mutato denominazione in Controparte_4
ed è stata infine cancellata in data 25.11.2014; in via
[...] subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento e ha comunque contestato la fondatezza della domanda.
All'esito del mutamento del rito, con sentenza pronunciata in data 01.02.2023 il
Tribunale di Fermo ha accolto la domanda proposta dal condannando il CP_2
a risarcirgli i danni subiti in misura pari ad euro 5.200,00 ed a CP_1
pagina 3 di 7 rifondergli le spese di lite;
in accoglimento della domanda di manleva, poi, ha condannato il a tenere indenne il dalle conseguenze derivanti Parte_1 CP_1 dalla condanna, ponendo altresì a carico del terzo chiamato le spese anticipate dal convenuto.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il ribadendo le eccezioni Parte_1 già sollevate dinanzi al primo giudice;
l'appellante ha altresì lamentato che il
Tribunale avrebbe travisato i fatti e gli elementi emersi dall'istruttoria ed ha da ultimo censurato la propria condanna alla refusione delle spese di lite.
Costituendosi nel presente grado, il ha contestato la fondatezza del CP_1 gravame ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Analoghe conclusioni sono state tratte dal anch'egli costituitosi nel CP_2 presente grado.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 06.02.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nel Parte_1 capo in cui il primo giudice ha accolto la domanda di manleva proposta dal ravvisando la responsabilità dell'appellante quale socio CP_1 accomandatario della Controparte_3
ormai cancellata;
il ribadisce invece che sin dal 2013 egli
[...] Parte_1 non era più socio accomandatario della società, la quale aveva mutato la denominazione in;
ha Controparte_3 Controparte_4 quindi chiesto che venga accertata la propria estraneità rispetto al rapporto processuale dedotto, secondo quanto eccepito sin dalla costituzione dinanzi al primo giudice.
Tale motivo dev'essere accolto.
pagina 4 di 7 Secondo quanto desumibile dalla memoria di costituzione dinanzi al primo giudice del e dall'atto di chiamata del terzo, infatti, la domanda di CP_1 manleva si fonda sulla deduzione secondo cui la società Controparte_3 avrebbe indebitamente riscosso l'indennizzo liquidato dalla
[...] per il sinistro avvenuto in data 18.12.2012 e Controparte_5 si sarebbe poi rifiutata di versare la somma al (ovvero al soggetto CP_2 effettivamente leso) o di riparare a proprie spese il manufatto danneggiato;
pur in assenza di una specifica indicazione delle parti, deve presumersi che il comportamento ascritto alla società (ovvero l'indebita percezione dell'indennizzo ed il rifiuto di versarlo all'avente diritto) si sia realizzato in epoca successiva al 14.02.2013, quando il ha denunciato il CP_1 sinistro alla propria compagnia assicuratrice.
Come risulta dalla visura estratta dalla C.C.I.A.A. delle Marche e prodotta quale allegato n.1 alla comparsa di costituzione di Parte_1 dinanzi al primo giudice, tuttavia, con atto stipulato in data 18.01.2013 e registrato in data 14.02.2013 la società aveva già allora mutato la propria denominazione in “ ”, Controparte_3 Controparte_4 mentre l'odierno appellante aveva lasciato il proprio incarico di accomandatario in favore di Controparte_4
Non risulta quindi comprensibile il titolo in forza del quale il in CP_1 data 05.12.2019 ha evocato in giudizio “ socio Parte_1 accomandatario illimitatamente responsabile della soc. Controparte_3
, tenuto conto che ormai da
[...] Controparte_3 tempo l'odierno appellante non rivestiva più tale ruolo: l'odierno appellato era del reso consapevole di tale circostanza, tanto che nella missiva trasmessa in data 20.11.2018 ed allegata alla memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. aveva preannunciato la propria domanda a “ , già socio accomandatario illimitatamente Controparte_4 responsabile della . Controparte_3
Un'eventuale responsabilità dell'odierno appellante non potrebbe trovare fondamento neppure nella cancellazione della società intervenuta in data pagina 5 di 7 25.11.2014, tenuto conto che ai sensi degli artt. 2312 e 2315 c.c. i debiti sociali insoddisfatti possono essere fatti valere soltanto nei confronti di coloro che erano soci all'epoca della cancellazione: secondo quanto risulta dalla già citata visura, invece, in quel momento non era Parte_1 più socio della tanto che la società è stata Controparte_3
“sciolta senza apertura della liquidazione (…) per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi” da quando
[...] ha assunto l'incarico di socio accomandatario. CP_4
In accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza appellata, pertanto, dev'essere rigettata la domanda di manleva proposta dal nei confronti del CP_1 CP_6
Restano assorbiti gli ulteriori motivi d'appello, fermo comunque il giudicato ormai intervenuto nel distinto rapporto processuale tra il ed il CP_2
CP_1
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dall'integrale soccombenza del s'impone la condanna di CP_1 quest'ultimo a rifondere tutte le spese anticipate dal sia nel CP_6 primo grado (stante anche la specifica censura sollevata a riguardo dall'appellante), sia nella presente fase, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Sussistono invece i presupposti per compensare le spese del presente grado nei confronti del sostanzialmente estraneo all'odierno contenzioso. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 84 pubblicata in data 01.02.2023 dal
[...]
Tribunale di Fermo, cosí dispone:
pagina 6 di 7 In parziale riforma della pronuncia gravata,
REVOCA la condanna di a tenere indenne Parte_1 AR da qualsiasi conseguenza derivante dalla citata pronuncia.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di AR
, liquidate in euro 2.500,00 per compenso professionale, Parte_1 oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
CONFERMA nel resto la gravata sentenza.
CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado in AR favore di , liquidate in euro 2.200,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
COMPENSA le spese del presente grado nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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