Articolo 2 della Legge 2 giugno 1962, n. 400
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 giugno 1962
Art. 2.
Le promozioni conseguite mediante il concorso per esame speciale previsto dall'articolo 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o mediante i concorsi previsti dalla lettera A) degli articoli 361, 362 e 363, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per coloro i quali hanno titolo anche a partecipare al concorso per esame speciale, fermo l'ordine di graduatoria, hanno decorrenza ad ogni effetto, con esclusione delle competenze arretrate dalla data in cui i promossi hanno compiuto l'anzianita' minima richiesta per l'ammissione al concorso stesso. La decorrenza non puo' essere anteriore al 31 dicembre 1951 e, in ogni caso, a quella delle promozioni conferite mediante esami o per merito comparativo in applicazione della legge 1 dicembre 1949, n. 868 .
Agli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939 che conseguono l'idoneita' nel concorso per esame speciale si applicano, ove piu' favorevoli, le disposizioni dei comuni IV e V dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 .
Qualora nell'ordine di ruolo delle qualifiche di consigliere di 1ª classe, vice direttore delle carriere speciali, segretario ed archivista vi siano impiegati che precedono vincitori del concorso per esame speciale, che in virtu' della retrodatazione prevista; dal primo comma abbiano, nella qualifica, una maggiore anzianita', questa si considera posseduta anche dai primi, ai fini della promozione alla qualifica superiore.
Entrata in vigore il 30 giugno 1962