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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/10/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere
all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 653 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Francesca Olivito) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Giulia Controparte_1
RE, MA OV, UM RR, ES RI Tomaioli) appellato
Oggetto: appello sentenza del Tribunale Cosenza. Fondo di garanzia . CP_1
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha rivendicato dall' , con ricorso del 27.10.2022 Parte_1 CP_1 al tribunale di Cosenza, l'accesso al fondo di garanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. n.
90/1992 per ottenere il corrispettivo delle ultime tre mensilità del rapporto lavorativo,
Pag. 1 di 4 conclusosi il 27.2.2014 con le sue dimissioni per giusta causa, nell'importo che era stato ammesso al passivo fallimentare del suo datore di lavoro.
2. Il tribunale adito ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che sia stato proposto oltre il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 47 del DPR n.
369/1970, che ha computato dal sessantesimo giorno successivo alla data dell'8.3.2021, in cui era stata presentata l'istanza amministrativa che l' ha respinto con CP_1 provvedimento del 30.11.2021.
3. Il ricorrente impugna la decisione perché, invece, sostiene che il termine annuale di decadenza avrebbe dovuto computarsi dalla scadenza del trecentesimo giorno successivo a quello della domanda amministrativa.
4. Nella resistenza dell' , che sul punto si rimette alle determinazioni di CP_1 questa Corte e che, nel riproporre l'eccezione di prescrizione della prestazione rivendicata, comunque contesta l'importo chiesto dal ricorrente, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è fondato per quanto di ragione.
6. La decisione impugnata merita infatti di essere riformata perché si pone, immotivatamente, in contrasto con il consolidato insegnamento della Cassazione secondo cui i tempi di definizione del procedimento amministrativo attivato con l'istanza di accesso al fondo di garanzia, dalla cui scadenza decorre quindi il termine decadenziale per l'azione giudiziaria, sono quelli preordinati in generale dalla legge per la liquidazione delle prestazioni previdenziali 1. Sicché, nel caso come quello di specie di intempestivo ricorso amministrativo avverso il diniego della prestazione richiesta2, il
Pag. 2 di 4 termine annuale di decadenza va computato dalla scadenza del trecentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa3.
7. Esclusa la decadenza ravvisata dal tribunale, va disattesa anche l'eccezione di prescrizione annuale che l' ripropone con formula di stile, senza quindi indicare CP_1 il termine iniziale (che decorre dal trentesimo giorno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo) e, soprattutto, trascurando che dai documenti prodotti si evince che:
a) lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 1.12.2020; b) la domanda di prestazione è stata presentata l'8.3.2021; c) il ricorso amministrativo è stato proposto il
21.2.2022; d) il ricorso giudiziale è stato notificato il 15.11.2022.
8. Nel merito, la rivendicazione attorea è fondata per quanto riguarda l'an del diritto, ma il quantum spettante va liquidato nel rispetto del limite legale che è fissato dal comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 80/1992, secondo cui il pagamento effettuato dal fondo per i crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di t.f.r. “non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”.
9.2. Poiché in base alla circolare n. 12 del 2014 tale misura mensile, CP_1 ratione temporis, era pari ad 913,14 euro lordi, la prestazione spettante all'assicurato non può eccedere l'importo lordo di 2.739,42 euro. Non gli spettano dunque: a) né
l'importo complessivo delle buste paga degli ultimi tre mesi di lavoro (pari a 3.787,93
CP_ dall' , è inidoneo a spostare in avanti l'esordio del termine decadenziale. Cfr. ex multis Cass.
7527/2010. 3 Ex multis Cass. 15969/2017: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”.
Pag. 3 di 4 euro); b) né quello che egli comunque rivendica (pari a 5.372 euro) sommando ingiustificatamente anche l'importo della busta paga del mese di novembre del 2013.
9.3. Ed è pertanto nell'anzidetta misura, maggiorata ai sensi dell'art. 16, c. 6, della l. n. 412/1991, che deve essere accolta la domanda del ricorrente.
10. Le spese seguono la soccombenza e, stante l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio, se ne dispone la liquidazione come da dispositivo in favore dell'erario, ai sensi dell'art. 133 del dPR n. 115/2002 e nella misura dimezzata di cui all'art. 130 del medesimo decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 13.5.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 2184/23, pubblicata in data 28.12.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, condanna l' a pagare all'appellante l'importo lordo di 2.739,42 euro, oltre CP_2 accessori ex art. 16, c. 6, l. n. 412/1991 dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite che liquida in 700 CP_1 euro per il primo grado e in 750 euro per il secondo, oltre accessori e rimborso forfettario di legge, disponendone il pagamento in favore dell'erario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 22/09/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in mot. Cass. 27465/2017: “per le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia prima del ricorso CP_ giudiziale, occorre rispettare lo spatium deliberandi riconosciuto all dall'applicazione della disciplina dettata per la procedura amministrativa, mentre non è sufficiente il rispetto del termine di 60 giorni stabilito per l'esame della domanda da parte dell'Istituto ex art. 2 della legge 297/1982; che pertanto alcuna violazione di legge o di principi costituzionali può derivare dalla corretta affermazione operata dalla Corte territoriale circa l'obbligo di rispettare i termini del procedimento amministrativo preordinati in generale dalla legge per la liquidazione delle prestazioni previdenziali”. Vds. anche in mot. Cass.
13907/2021. 2 L'istanza amministrativa dell'8.3.2021 è infatti da ritenersi implicitamente rigettata dopo la scadenza del termine per il formarsi del silenzio rifiuto, sicché il successivo provvedimento di diniego, adottato
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere
all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 653 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Francesca Olivito) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Giulia Controparte_1
RE, MA OV, UM RR, ES RI Tomaioli) appellato
Oggetto: appello sentenza del Tribunale Cosenza. Fondo di garanzia . CP_1
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha rivendicato dall' , con ricorso del 27.10.2022 Parte_1 CP_1 al tribunale di Cosenza, l'accesso al fondo di garanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. n.
90/1992 per ottenere il corrispettivo delle ultime tre mensilità del rapporto lavorativo,
Pag. 1 di 4 conclusosi il 27.2.2014 con le sue dimissioni per giusta causa, nell'importo che era stato ammesso al passivo fallimentare del suo datore di lavoro.
2. Il tribunale adito ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che sia stato proposto oltre il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 47 del DPR n.
369/1970, che ha computato dal sessantesimo giorno successivo alla data dell'8.3.2021, in cui era stata presentata l'istanza amministrativa che l' ha respinto con CP_1 provvedimento del 30.11.2021.
3. Il ricorrente impugna la decisione perché, invece, sostiene che il termine annuale di decadenza avrebbe dovuto computarsi dalla scadenza del trecentesimo giorno successivo a quello della domanda amministrativa.
4. Nella resistenza dell' , che sul punto si rimette alle determinazioni di CP_1 questa Corte e che, nel riproporre l'eccezione di prescrizione della prestazione rivendicata, comunque contesta l'importo chiesto dal ricorrente, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è fondato per quanto di ragione.
6. La decisione impugnata merita infatti di essere riformata perché si pone, immotivatamente, in contrasto con il consolidato insegnamento della Cassazione secondo cui i tempi di definizione del procedimento amministrativo attivato con l'istanza di accesso al fondo di garanzia, dalla cui scadenza decorre quindi il termine decadenziale per l'azione giudiziaria, sono quelli preordinati in generale dalla legge per la liquidazione delle prestazioni previdenziali 1. Sicché, nel caso come quello di specie di intempestivo ricorso amministrativo avverso il diniego della prestazione richiesta2, il
Pag. 2 di 4 termine annuale di decadenza va computato dalla scadenza del trecentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa3.
7. Esclusa la decadenza ravvisata dal tribunale, va disattesa anche l'eccezione di prescrizione annuale che l' ripropone con formula di stile, senza quindi indicare CP_1 il termine iniziale (che decorre dal trentesimo giorno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo) e, soprattutto, trascurando che dai documenti prodotti si evince che:
a) lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 1.12.2020; b) la domanda di prestazione è stata presentata l'8.3.2021; c) il ricorso amministrativo è stato proposto il
21.2.2022; d) il ricorso giudiziale è stato notificato il 15.11.2022.
8. Nel merito, la rivendicazione attorea è fondata per quanto riguarda l'an del diritto, ma il quantum spettante va liquidato nel rispetto del limite legale che è fissato dal comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 80/1992, secondo cui il pagamento effettuato dal fondo per i crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di t.f.r. “non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”.
9.2. Poiché in base alla circolare n. 12 del 2014 tale misura mensile, CP_1 ratione temporis, era pari ad 913,14 euro lordi, la prestazione spettante all'assicurato non può eccedere l'importo lordo di 2.739,42 euro. Non gli spettano dunque: a) né
l'importo complessivo delle buste paga degli ultimi tre mesi di lavoro (pari a 3.787,93
CP_ dall' , è inidoneo a spostare in avanti l'esordio del termine decadenziale. Cfr. ex multis Cass.
7527/2010. 3 Ex multis Cass. 15969/2017: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”.
Pag. 3 di 4 euro); b) né quello che egli comunque rivendica (pari a 5.372 euro) sommando ingiustificatamente anche l'importo della busta paga del mese di novembre del 2013.
9.3. Ed è pertanto nell'anzidetta misura, maggiorata ai sensi dell'art. 16, c. 6, della l. n. 412/1991, che deve essere accolta la domanda del ricorrente.
10. Le spese seguono la soccombenza e, stante l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio, se ne dispone la liquidazione come da dispositivo in favore dell'erario, ai sensi dell'art. 133 del dPR n. 115/2002 e nella misura dimezzata di cui all'art. 130 del medesimo decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 13.5.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 2184/23, pubblicata in data 28.12.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, condanna l' a pagare all'appellante l'importo lordo di 2.739,42 euro, oltre CP_2 accessori ex art. 16, c. 6, l. n. 412/1991 dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite che liquida in 700 CP_1 euro per il primo grado e in 750 euro per il secondo, oltre accessori e rimborso forfettario di legge, disponendone il pagamento in favore dell'erario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 22/09/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in mot. Cass. 27465/2017: “per le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia prima del ricorso CP_ giudiziale, occorre rispettare lo spatium deliberandi riconosciuto all dall'applicazione della disciplina dettata per la procedura amministrativa, mentre non è sufficiente il rispetto del termine di 60 giorni stabilito per l'esame della domanda da parte dell'Istituto ex art. 2 della legge 297/1982; che pertanto alcuna violazione di legge o di principi costituzionali può derivare dalla corretta affermazione operata dalla Corte territoriale circa l'obbligo di rispettare i termini del procedimento amministrativo preordinati in generale dalla legge per la liquidazione delle prestazioni previdenziali”. Vds. anche in mot. Cass.
13907/2021. 2 L'istanza amministrativa dell'8.3.2021 è infatti da ritenersi implicitamente rigettata dopo la scadenza del termine per il formarsi del silenzio rifiuto, sicché il successivo provvedimento di diniego, adottato