Articolo 20 del Codice della protezione civile
Articolo 19Articolo 21
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6 febbraio 2018
Art. 20.

Commissione Grandi Rischi ( Articoli 3-bis, comma 2 , 9 , 11 e 17, legge 225/1992 ; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001 , conv. legge 410/2001 )

1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2018
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