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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2486/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità” e vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di genitore esercente sulla Parte_1 CodiceFiscale_1
responsabilità del figlio minore , nato a [...] il [...], rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Marica Morara, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Enrica
Zenato, sito in Rovigo, Via Ricchieri detto Celio, n. 29;
- ATTRICE –
E
, nato a [...], in data [...] Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
a convenuto in giudizio d ha allegato: Parte_1 Controparte_1
Per_
- che in data 17.8.2021 ha dato alla luce , nato dalla relazione intrattenuta con CP_1
e tuttavia non riconosciuto da quest'ultimo;
[...]
- che dalla relazione tra le parti era già nata in [...] , nata ad [...] il Persona_2
28.4.2008 e riconosciuta dal padre;
1 - che con decreto dell'1.4.2015 il Tribunale di Bologna, accogliendo il ricorso congiunto delle parti, ha affidato la figlia in via esclusiva alla madre;
Per_2
- che, all'inizio del 2020, le parti hanno ripreso a frequentarsi con regolarità e tale frequentazione è durata sino alla fine del 2020, quando la ricorrente ha scoperto di essere incinta;
- che, comunicata la notizia, il convenuto ha chiesto alla di abortire, ma la stessa Parte_1
ha ritenuto di portare a termine la gravidanza;
- che da allora il ha interrotto ogni rapporto con l'attrice e non ha riconosciuto il CP_1
Per_ figlio .
Tanto premesso, a chiesto a questo Tribunale di: Parte_1
Per_ a. accertare che il convenuto è il padre di e, quindi, dichiarare ex art. 269 c.c. che
[...]
è figlio di Per_1 Controparte_1
b. disporre l'aggiunta del cognome paterno a quello materno, con posticipazione a quest'ultimo;
c. affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa;
d. disporre che il contribuisca al mantenimento del minore, corrispondendo alla CP_1
madre, con decorrenza dalla nascita, la somma mensile di 300,00 euro al mese;
e. disporre che il convenuto provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
f. condannare il al pagamento, in favore del figlio minore, del danno non patrimoniale CP_1
subito per il mancato riconoscimento;
g. condannare il al pagamento, in favore dell'attrice, del danno patrimoniale subito per CP_1
aver fatto fronte a tutte le spese necessarie al mantenimento del figlio;
h. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio il ragione per cui ne è CP_1
stata dichiarata la contumacia.
2. Conclusioni delle parti
Parte attrice ha così precisato le conclusioni: “accertare che il convenuto sig. è Controparte_1 padre naturale del minore e quindi dichiarare ai sensi dell'art. 269 c.c. che Persona_1 [...]
nato a [...] il [...] è figlio del sig. , nato a [...]_1 Controparte_1
RM (BO), il 27/7/1988; disporre che il minore assuma altresì il cognome paterno in aggiunta al nome Persona_1 materno con posticipazione a quest'ultimo;
2 ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna di provvedere alla relativa annotazione nell'atto di nascita del minore;
affidare il minore in via esclusiva alla madre, presso la quale è collocato;
Persona_1
disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del minore, versando alla Controparte_1 madre con decorrenza dalla nascita, la somma mensile di € 300,00 ovvero la Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, entro il giorno 5 del mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
disporre che il convenuto contribuisca al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore
(sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche);
Per_ condannare il sig. al risarcimento in favore del figlio del danno non Controparte_1
patrimoniale equitativamente determinato, conseguente al mancato riconoscimento, inteso come danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente garantiti, in ogni sua più ampia accezione di danno esistenziale e di danno morale, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito del giudizio;
condannare il sig. al pagamento in favore della signora di una somma da CP_1 Parte_1 determinarsi in via equitativa a titolo di danno patrimoniale per essersi assunta l'onere del mantenimento del figlio anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato”.
3. Nel merito
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Nel corso dell'istruttoria, il G.I. ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la compatibilità biologica tra il DNA di e il convenuto si è tuttavia Persona_1 Controparte_1
volontariamente sottratto al test del DNA.
Infatti, nonostante la contumacia dello stesso, il C.t.u. nominato ha più volte comunicato al CP_1
l'invito a presenziare alle operazioni peritali, per potere procedere agli accertamenti tecnici.
A tal proposito, giova evidenziare che già con nota del 27.2.2024 il C.t.u. ha dato atto di avere inviato al raccomandata A/R contenente invito a comparire in data 31.1.2024, oltre a copia CP_1 dell'ordinanza del 17.1.2024, allegando prova dell'invio della missiva.
E ancora, atteso che l'ausiliario, con la predetta nota, ha sottoposto al giudice l'opportunità di procedere al prelievo di materiale biologico dalla figlia delle parti, il G.I., ritenuta la Persona_2 necessità di raccogliere anche il consenso dell'odierno convenuto per poter procedere in tal senso, ha disposto che il C.t.u. provvedesse a nuovo tentativo di convocazione del convenuto.
3 Con nota depositata in data 28.3.2024, il C.t.u. ha evidenziato di avere provveduto ad ulteriore convocazione del il quale, anche in tal caso, non ha presenziato;
inoltre, l'ausiliario ha CP_1
depositato copia della raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza.
Ebbene, ferma l'inviolabilità della persona e l'incoercibilità del prelievo medesimo, anche con riferimento alla minore – affidata in via esclusiva alla madre con provvedimento non Persona_2
idoneo a consentire alla stessa di assumere decisioni di primaria importanza, quale quella di sottoporre la figlia al prelievo di materiale biologico in assenza del consenso dell'altro genitore - nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità naturale, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile, da parte del giudice, ai sensi del già citato art. 116 c.p.c., comma 2, anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti, in quanto proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe e ben difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti tra le stesse parti intercorsi e circa l'effettivo concepimento ad opera del preteso genitore naturale, se non consente di fondare la dichiarazione di paternità sulla sola dichiarazione della madre e sull'esistenza di rapporti con il presunto padre all'epoca del concepimento (secondo l'espresso disposto dell'art. 269 c.c., ultimo comma), non esclude che il giudice possa desumere, appunto, argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti ed, in particolare, dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici, potendo persino trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale di quest'ultimo, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre (Cfr. Cass. n. 18224 del 2006).
Non può, infatti, negarsi che di fronte ad un'indagine tecnica risolutiva, il rifiuto volontario di sottoporvisi da parte di un soggetto capace di autodeterminarsi è il frutto di una scelta non coercibile, ma certamente suscettibile di essere valutata ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell'esame, e non alla stregua di un qualunque altro comportamento processuale omissivo della parte. (Cassazione civile sez. I,
27/07/2017, n.18626; Cass. civ., sez. I, 31/07/2015, n. 16226, Cass. civ., sez. I, 6/07/2015, n.
13885; Cass. civ., sez. I, 19/11/2012, n. 20235; Cassazione civile, 19/07/2013, n. 17773; Cass. sent.
n. 12971 del 2012).
D'altro canto, alla luce del rifiuto di sottoporsi all'esame ematologico da parte del gli CP_1 elementi indiziari acquisiti nel corso dell'istruttoria, comunque univoci, possono concorrere ad integrare il quadro probatorio.
In particolare, il teste vicino di casa ed amico di lunga data dell'attrice, alla Testimone_1 domanda “vero è che la signora e il sig. hanno intrattenuto Parte_1 Controparte_1 una relazione sentimentale ed intima nel corso dell'anno 2020 e sino al mese di dicembre 2020?”
4 ha risposto: “Credo di sì. Credo sia avvenuto più o meno dopo la prima ondata della pandemia da
Covid19, nel 2020. È successo più o meno o durante la pandemia o subito dopo il lockdown. Lo dico perché in quel periodo mi è capitato di frequentare casa di . C'erano dei lavori a casa Pt_1
sua per sistemare la stanza della figlia, di nome . A me piace seguire lavori di questo genere, Per_2 quindi andavo a verificare l'andamento. In quelle occasioni trovavo sempre , che Controparte_1
eseguiva questi lavori. Mi è capitato anche di andare di mattina e di trovarlo lì, dopo che aveva dormito a casa di . Ho desunto che stessero insieme proprio perché era sempre lì e Pt_1 dormiva anche lì […] Mi è anche capitato di vedere le parti in atteggiamenti intimi, nel senso che si notava che tra loro c'era qualcosa” (Cfr. verbale dell'udienza del 17.1.2024).
Il teste , anch'egli amico della ha riferito: “Posso dire che in quel Testimone_2 Parte_1
periodo, cioè nel 2020, credo dopo la riapertura dal lockdown, mi capitava di incontrare il CP_1
a casa della Non so se c'è stata una relazione sentimentale tra loro, ma posso dire che Parte_1
quando andavo lo trovavo lì […] Ho immaginato che ci fosse una relazione, perché lo vedevo anche mangiare lì, quindi ho tratto questa conclusione. Non mi è però capitato vederli scambiarsi gesti di affetto” (Cfr. verbale dell'udienza del 17.1.2024).
Infine, il teste amico di entrambe le parti, ha dichiarato: “Da quello che ricordo, Tes_3
posso dire di avere visto il andare a casa della per fare dei lavori in quel CP_1 Parte_1
periodo. Io e abbiamo anche lavorato insieme in quella casa, abbiamo realizzato un muro CP_1 di cemento. Posso dire che i rapporti tra le parti erano pacifici e regolari […] Non mi è mai capitato di assistere ad episodi in cui le parti si scambiassero gesti di affetto. Quello che posso dire
è che quando stavamo facendo quei lavori, quando alla sera io andavo via, il restava CP_1
invece a casa della Anche quando mi recavo lì al mattino lo trovavo già lì. Non saprei Parte_1 dire se dormiva lì o semplicemente arrivava prima di me […] Ricordo che da un certo momento in poi non ho più visto il a casa della ricordo che c'era stato un litigio. Da CP_1 Parte_1
quanto ricordo, hanno litigato quando lui ha saputo che lei era rimasta incinta. Io non ho saputo subito che era incinta, me lo aveva tenuto un po' nascosto. Comunque, quando hanno Pt_1 litigato, anche io sapevo già che era incinta. Non saprei essere preciso sul periodo […] Pt_1
“Quando la era incinta, abbiamo anche litigato perché io l'ho scoperto solo quando Parte_1
cominciava a vedersi la pancia. Preciso che il motivo del litigio è stato proprio il fatto che la mi ha rivelato che il padre era il Lei sapeva che io non volevo che tornasse Parte_1 CP_1
con lui. In passato erano stati insieme e io sapevo che il non era un tipo affidabile, anzi CP_1
era un po' strano. La mia reazione è stata quella che ho descritto, sia in ragione della nostra amicizia sia perché lei stessa mi parlava sempre male del e poi mi ha detto che era rimasta CP_1
incinta di lui. Non ricordo se la mi ha poi detto di averlo riferito al non ne Parte_1 CP_1
5 sono sicuro […] Ricordo di avere letto dei messaggi sul telefono della scambiati con il Parte_1
e riguardanti questa gravidanza. Erano delle conversazioni tra di loro, ma non ricordo di CP_1 preciso il loro contenuto […] Non ho mai avuto modo di parlare con il di questa CP_1 gravidanza. Anzi, proprio da quell'ultimo lavoro insieme non ho più parlato con lui” (Cfr. verbale dell'udienza del 17.1.2024).
E ancora, a ciò si aggiunga che è stato ammesso l'interrogatorio formale sui capitoli formulati dalla parte attrice nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., tutti relativi alla relazione intrattenuta dalle parti nell'anno 2020, alla gravidanza che ne è seguita ed alla conoscenza della stessa da parte del CP_1
Nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza con cui è stato ammesso l'interrogatorio formale, all'udienza del 17.1.2024 non è comparso. Controparte_1
Secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, la valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013).
Nella specie, il convenuto, sebbene contumace, è ingiustificatamente non comparso in occasione dell'udienza fissata per l'interrogatorio formale.
Tanto premesso, giova evidenziare che, secondo l'orientamento pacifico della Cassazione la prova della filiazione può essere data con qualsiasi mezzo, non sussistendo alcun ordine gerarchico in riferimento ai mezzi istruttori e non risultando subordinata la prova della filiazione naturale alla prova della relazione intima con la madre. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14976 del 02/07/2000).
E ancora, come noto, l'art 269, 2 co, c.c. stabilisce che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo. Stante l'impossibilità di fornire la prova diretta di un fatto così intimo e privato quale il concepimento da parte del presunto padre, la prova del dato biologico della procreazione può essere fornita essenzialmente per presunzioni. E proprio con particolare riferimento a vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio, arresti giurisprudenziali consolidati ammettono che il contegno processuale possa di per sé solo costituire la base di un ragionamento presuntivo e assurgere così a
6 fondamento della decisione del giudice (Cfr. ex multis, Cass. n. 9307 del 19/09/1997, n. 3976 del
19/03/2002, n. 18224 del 22/08/2006, n. 12971 del 24/07/2012).
Nel caso in esame, va complessivamente considerato che:
- le parti hanno intrattenuto una relazione sin dal 2007 e dalla loro unione è nata la figlia il Per_2
28.4.2007, riconosciuta dal CP_1
- successivamente, detta relazione si è interrotta, tanto che le parti hanno ottenuto dal Tribunale di
Bologna un provvedimento di regolamentazione dell'affidamento della figlia minore;
- è emersa prova che, a distanza di lungo tempo, le parti hanno avuto un riavvicinamento, in particolare, nell'anno 2020, periodo in cui certamente il ha anche con continuità CP_1 frequentato l'abitazione della odierna attrice;
- nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza del 12.10.2023, con cui è stato deferito l'interrogatorio formale, il non ha partecipato all'udienza del 17.1.2024 senza giustificato CP_1
motivo;
- nel corso delle operazioni peritali, nonostante il C.t.u. abbia in due occasioni convocato il CP_1
mediante raccomandata, sia per verificare la disponibilità dello stesso al prelievo di materiale biologico sia per raccogliere il consenso del medesimo al prelievo di materiale biologico dalla figlia minore , il convenuto non si è presentato agli incontri prefissati dall'ausiliario. Per_2
Pertanto, il Tribunale, pur in assenza di accertamento tecnico, ritiene che gli elementi acquisiti conducano, in modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di dichiarazione della paternità.
Alla luce di tali considerazioni la domanda dell'attrice è fondata e va accolta.
Va, dunque, ordinata l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita.
Parte attrice ha poi chiesto che “il minore assuma altresì il cognome paterno in Persona_1 aggiunta al nome materno con posticipazione a quest'ultimo”.
Ebbene, è d'uopo rilevare che l'art. 262, comma 2, c.c. recita: “Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre”.
Nella specie, il Tribunale reputa che per la tenera età del minore non ricorrono esigenze di conservazione del solo cognome materno, non apparendo già consolidata una sua precisa identificazione sociale.
Pertanto, va disposto che nato a [...] il [...] (atto di nascita n. 12, parte Persona_1
II, serie B, anno 2022, comune di Borgo Tossignano), assuma il cognome paterno “ , in CP_1
aggiunta a quello materno.
7
3. L'affidamento del figlio minore
L'art. 277 c.c. intitolato “Effetti della sentenza” dispone:
“La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”.
Con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo della ricorrente, è noto che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e,
8 dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604;
Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il
Tribunale ritiene che, nel caso di specie, l'applicazione dell'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per il minore.
In particolare, si reputa che, in considerazione di quanto allegato e dichiarato dalla attrice, il figlio vada affidata solo alla madre in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater c.c., interpretati in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
A tal proposito, si osserva che l'attrice ha lamentato la totale assenza di contribuzione al mantenimento del figlio da parte del padre, il quale, peraltro, neppure ha riconosciuto il figlio;
egli, inoltre, non ha provveduto a costituirsi e a contestare tale circostanza, nonostante la rilevanza dell'oggetto del presente procedimento e la gravità delle accuse rivoltegli, manifestando in maniera univoca il disinteresse allegato dall'attrice.
Ciò posto, il giudizio sulla capacità genitoriale del non può che essere, allo stato, negativo, CP_1
anche tenuto conto della tenera età del figlio minore, il quale ha già dovuto subire la sostanziale assenza della figura genitoriale sin dalla nascita.
In conclusione, sussistono importanti criticità della figura paterna, che hanno avuto e potrebbero avere ricadute sull'espletamento delle funzioni genitoriali.
Al contrario, la madre ha provveduto e sta provvedendo da sola alla cura ed alla gestione del figlio minore.
In definitiva, tutti i motivi sopra evidenziati, ed in particolare lo scarso interesse dimostrato dal padre nei confronti del figlio, sia dal punto di vista della partecipazione del predetto alla crescita ed all'educazione del minore che della assunzione degli obblighi di natura economica in favore dello stesso, giustificano la scelta del regime dell'affido mono-genitoriale.
Occorre, quindi, disporre l'affidamento cd. “super-esclusivo” del figlio minore alla madre, con esercizio esclusivo da parte di quest'ultima della responsabilità genitoriale e rimessione alla stessa di tutte le decisioni, incluse quelle fondamentali, di maggiore interesse per il figlio.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza dei figli presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
9 Nella specie, non possono trascurarsi gli elementi critici sopra esaminati e riferibili alla , Pt_2 pertanto, non appare conforme all'interesse del minore consentire che lo stesso incontri liberamente la madre.
Ad ogni buon conto, non si può ritenere nell'interesse della minore di troncare del tutto e definitivamente il rapporto con la madre ed anzi deve essere tentata ed auspicata la ripresa di tale rapporto al fine di garantire il corretto sviluppo psico-fisico dello stesso.
Tale ripresa potrà, tuttavia, avvenire, tenuto conto dell'attuale grave situazione, soltanto in maniera lenta e graduale e con l'imprescindibile ausilio dei Servizi Sociali, i quali dovranno predisporre un percorso di riavvicinamento tra il minore e la madre.
Dunque, qualora la resistente ne faccia richiesta, come primo passo nell'ambito di questo percorso questo Tribunale ritiene necessario stabilire che la possa vedere il figlio una volta ogni due Pt_2 settimane nell'ambito di un incontro protetto organizzato dai Servizi Sociali competenti per territorio per la durata di non meno di due ore.
I Servizi Sociali provvederanno ad individuare il calendario degli incontri protetti, con analitica indicazione di giorno ed ora, ed a comunicarlo con congruo anticipo alle parti.
4. Il contributo al mantenimento del figlio minore
Anche la domanda di mantenimento in favore del figlio va accolta nei termini che seguono.
Va premesso che l'obbligo di mantenimento presuppone l'accertamento dello stato di figlio;
inoltre, poiché detto accertamento produce effetti solo con il passaggio in giudicato della sentenza (in quanto l'art. 282 c.p.c. si riferisce alle sole sentenze di condanna), a rigore per poter esperire le domande aventi contenuto economico dovrebbe attendersi il predetto passaggio in giudicato della sentenza.
Tuttavia ritiene il Collegio che, per esigenze di economia processuale, il rapporto che esiste fra la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e le domande a contenuto economico non impedisce che le rispettive azioni possano essere svolte in un unico processo e possano essere decise in un unico contesto, fermo restando che il credito potrà essere azionato o la condanna potrà essere eseguita solo all'esito del passaggio ingiudicato del capo relativo all'accertamento dello status di figlio.
Per completezza si rileva quanto segue.
Nell'atto introduttivo, nel rassegnare le conclusioni, la difesa di parte attrice ha chiesto: “disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del minore, versando alla madre Controparte_1
con decorrenza dalla nascita, la somma mensile di € 300,00 ovvero la Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, entro il giorno 5 del mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT”.
10 Con riferimento alla decorrenza, come richiesta dalla parte attrice, il Tribunale reputa che il limite temporale massimo a ritroso, nel presente giudizio, sia individuabile nella data della domanda e non già nella nascita del minore.
In tal senso depongono diversi ordini di ragioni.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma 2, c.c. La necessità di analoga domanda non ricorre riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore. (In applicazione di detti principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver trascurato sia la circostanza che le parti avevano compiutamente delimitato, in termini temporali, l'ambito delle rispettive pretese, sia che, al momento dell'introduzione dell'azione, la figlia non era minorenne, con la conseguenza che non residuava alcuno spazio per l'esercizio di poteri officiosi da parte del giudice) (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 7960 del 28/03/2017).
Invero, la statuizione relativa al mantenimento determinato giudizialmente ex art. 277 c.c. fissa la quota dell'assegno di mantenimento mensile pro futuro, ma non dispone in ordine al passato e, quindi, alle quote pregresse.
È necessario, quindi, applicare due criteri di liquidazione distinti in relazione al periodo intercorrente tra la nascita del bambino e l'introduzione del giudizio ed il periodo posteriore alla domanda giudiziale, nel caso in esame relativa alla dichiarazione giudiziale di paternità ma concernente anche il mantenimento.
La statuizione relativa al mantenimento è rivolta al futuro e, in particolare, spiega efficacia dal momento della domanda;
l'eventuale azione concernente il regresso, oggetto di diversa specifica
11 domanda, pure formulata dalla parte attrice sebbene erroneamente qualificata come domanda di risarcimento, ha lo sguardo verso il passato, avendo ad oggetto i rapporti pregressi tra condebitori solidali entrambi tenuti a contribuire al mantenimento del minore sin dalla nascita.
Infatti, come precisamente rammenta la giurisprudenza, i criteri di liquidazione per i due periodi devono essere tenuti distinti e diversificati, inerendo a domande con diverso oggetto e, in particolare, quella di rimborso attenendo alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali i genitori tenuti ex art. 261 e 148 c.c. al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto e segnatamente al diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altro ex art. 1299 c.c., diritto che presuppone l'accertamento del quantum dovuto in restituzione. Quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che, in entrambi i casi, non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Cfr. Cass. Civ. n. n. 22506 del 2010).
Sotto il profilo squisitamente temporale, poi, è necessario prendere in considerazione il periodo compreso tra la data di nascita del minore e la data della proposizione della domanda giudiziale e non già quella di pubblicazione della sentenza.
Infatti, la statuizione relativa all'obbligo di mantenimento retroagisce al momento della domanda, producendo effetti con la medesima decorrenza (v. Cass. civ. n. 8816 del 2020).
Si tratta di corollari applicativi del generale principio secondo cui il tempo necessario per celebrare un processo non può andare in danno della parte che agisce e trova il riconoscimento della fondatezza delle proprie domande. Per_ In definitiva, il contributo al mantenimento di , da porsi in capo al convenuto e riconosciuto in questa sentenza, potrà decorrere solo dal momento della domanda.
Ciò premesso, ai fini della determinazione del valore dell'assegno in favore di Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, si fa Persona_1 riferimento ai criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter, comma 4, c.c.
È quindi necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
12 Dalle dichiarazioni dei redditi e dalle C.U. depositate, si ricava che l'attrice è stata titolare di un reddito annuo netto pari a circa: 15.417,00 euro nell'anno di imposta 2019; 16.534,00 euro nell'anno di imposta 2021; 8.903,00 euro nell'anno di imposta 2022; 18.642 euro nell'anno di imposta 2023.
Inoltre, dalle buste paga depositate, si desume che la ha percepito una retribuzione Parte_1
mensile media netta pari a circa 1.700,00 euro al mese nel periodo da febbraio 2024 a luglio 2024.
Come detto, l'attrice ha allegato anche di essere madre di , nata dalla relazione con l'odierno Per_2 convenuto, rispetto alla quale il Tribunale di Bologna nel 2015 ha disposto l'affido esclusivo alla madre, che dunque provvede anche al mantenimento della stessa.
Per quanto concerne la posizione del convenuto, è stata disposta l'acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c..
Dalle dichiarazioni dei redditi acquisite, si ricava che il è stato titolare di un reddito netto CP_1 annuo pari a circa: 1920,00 euro nell'anno di imposta 2021; con riferimento all'anno di imposta
2022 il convenuto non ha presentato la dichiarazione dei redditi.
Dall'estratto contributivo acquisito, è riscontrabile che il ha svolto attività lavorativa senza CP_1
soluzione di continuità dal 2006 in poi e che dal febbraio al maggio 2024 ha percepito la NASPI.
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il si trova in età lavorativa, non risulta essere CP_1
affetto da problemi fisici e di salute, si deve affermare che questo è tenuto a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento del minore.
Ebbene, come noto, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma
13 estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
In questa prospettiva, va tenuto conto del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno dei genitori
Per_ con il minore, dell'età di , della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, della circostanza che il in forza di provvedimento del Tribunale di Bologna, sarebbe già tenuto CP_1
alla corresponsione della ulteriore somma di 300,00 euro (360,00 euro circa rivalutata all'attualità)
a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_2
Tutto quanto premesso, il Collegio ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno
Per_ per il mantenimento del figlio minore pari ad euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del 2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva quanto segue.
Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che
(art. 6, comma 4): “
4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184,
l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
Si ritiene pertanto di poter affermare che in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore possa presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell'assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l'altro genitore.
Tanto si ricava anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n. 46, che recita: “f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso
l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”.
In buona sostanza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 230 del
2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 230 del 2021, in caso di
14 affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Tuttavia, l'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (Cfr. Messaggio INPS del 20.4.2022, n. 1714).
Dunque, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'art.211 della legge 18.5.1975, n. 151, resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla Parte_1
tenuto conto della convivenza con il figlio minore, dell'affidamento esclusivo, nonché della situazione reddituale delle parti.
5. Sulla domanda di regresso di Parte_1
La parte attrice ha chiesto “condannare il sig. al pagamento in favore della signora CP_1
di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di danno patrimoniale per Parte_1 essersi assunta l'onere del mantenimento del figlio anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato”.
Ebbene, il Tribunale reputa preliminarmente opportuno precisare che, sebbene l'attrice abbia fatto riferimento al risarcimento del danno patrimoniale, trattasi in realtà di domanda di regresso.
Infatti, come noto, in tema di spese di mantenimento dei minori, la domanda di rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da uno dei genitori ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299 c.c., sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (oggi art. 316 bis c.c.) (Cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15098 del 30/05/2023).
Ciò posto, si osserva che, in ordine alla domanda relativa ai costi per il mantenimento del minore sostenuti dalla sola madre, ormai unanimemente ritenuta proponibile anche nel giudizio teso ad accertare il rapporto di filiazione (v. Cass., sez. I, n. 17914 del 2010), va premesso che l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, uno dei genitori abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n.
154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c. (Cfr.
Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657).
15 In via del tutto preliminare, giova rilevare che, dal tenore dell'atto introduttivo, è possibile desumere come parte attrice abbia inteso svolgere in proprio tale domanda e non per conto del minore, essendo la stessa legittimata a chiedere il rimborso delle somme anticipate per il mantenimento del minore anche per la quota di spettanza del CP_1
Per_ Nel caso di specie, può ritenersi provato che il convenuto abbia omesso di mantenere il figlio sin dalla nascita con una condotta omissiva che si è protratta sino all'attualità.
In questo periodo solo la madre ha sostenuto l'intero peso economico del mantenimento, né il convenuto ha offerto nel giudizio la prova dei pagamenti che, ex art. 1218 c.c., gravava su di lui.
D'altro canto, l'ininterrotta convivenza tra madre e figlio è essa stessa prova dell'intervenuto esatto adempimento dell'obbligo del mantenimento da parte della madre, anche per la parte del padre.
Pertanto, la domanda di regresso merita accoglimento.
Il padre è, dunque, tenuto a rifondere alla madre le somme che avrebbe dovuto versare alla stessa, per le spese ordinarie e straordinarie per il figlio.
La quantificazione della somma da versare a titolo di regresso, infatti, non richiede una specifica dimostrazione probatoria dettagliata e nemmeno specifici riferimenti fattuali potendo beneficiare del regime di cui all'art. 1226 c.c.. È noto, infatti, che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio in via esclusiva, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole;
il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale
(desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379, comma 2, 2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità (Cfr. Cass. Civ. n. 10861/1999;
Cass. Civ. n. 11351/2004; e così anche la già citata Cass. Civ. n. 16657/2014).
Ai fini della determinazione del valore del rimborso delle spese anticipate dalla madre si considera quindi che tale ripetizione ha natura indennitaria in senso lato, poiché muove dalla finalità di tenere indenne il genitore che ha adempiuto da solo le spese di mantenimento della figlia dalla nascita fino al raggiungimento dell'autosufficienza, e non ha il fine di risarcire integralmente le spese che erano a carico dell'altro genitore, che non sono comunque determinabili in ragione del notevole lasso temporale e in ragione dell'assenza di produzione documentale delle spese sostenute.
Alla luce, dunque di una pluralità di parametri, ed in particolare:
- la circostanza che il figlio minore ha tre anni;
- la nel periodo di interesse, ha lavorato come operatrice ecologica;
Parte_1
16 - il nel medesimo arco temporale, è stato coadiutore di impresa e lavoratore dipendente e CP_1 ha poi percepito la NASPI per buona parte dell'anno 2022;
- il convenuto, negli anni 2021 e 2022 è stato titolare di un reddito;
considerate le crescenti esigenze del minore con il passare del tempo e ferme le considerazioni sopra svolte in ordine al periodo rispetto al quale la domanda di regresso può essere esaminata, si ritiene congruo all'attualità liquidare alla luce di un giudizio equitativo ex. art. 1226 c.c. la somma di euro 2.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di indennizzo delle spese anticipate dalla madre dalla nascita (17.8.2021) del figlio fino al momento della domanda stessa
(11.10.2022, data di perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo).
La somma sopra indicata è data dalla quota mensile di 150,00 euro, verosimilmente necessari per far fronte al mantenimento del minore appena nato sino a circa un anno di vita dello stesso, moltiplicata per 16 mesi, ossia da agosto 2021 a dicembre 2022.
6. La domanda risarcitoria
Si può, quindi, esaminare la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice. Anche questa
è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre ricordare come l'ammissibilità di una tale azione costituisca ormai dato acquisito, perché la giurisprudenza, anche recente, ha affermato che “Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole” (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3079 del 16/02/2015, Rv. 634387).
Altrettanto pacifico in giurisprudenza, però, è il correlato principio secondo cui L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa
17 consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (Sez. 1, Sentenza n.
26205 del 22/11/2013, Rv. 629742).
Nel caso di specie, il convenuto ha avuto certamente sin da prima della nascita del figlio la consapevolezza del concepimento dello stesso all'esito di rapporti sessuali avuti con la madre dell'attore.
Questo si desume, in particolare, dalle dichiarazioni del testimone , nonché dalla Tes_3 ingiustificata assenza del convenuto all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, ammesso anche in relazione alle seguenti domande:
“3) Vero è che nel mese di dicembre del 2020 la signora la informò di Parte_1
aspettare un bambino da Lei;
4) Vero è che, informato della gravidanza, Lei chiese alla signora di interrompere la Parte_1
gravidanza;
5) Vero è che il 3/9/2021 la signora La informò tramite il messaggio che Le si mostra Parte_1
Per_ di avere dato alla luce il figlio (si mostri all'interrogato il documento prodotto sub doc. 12 del fascicolo di parte attrice)”.
Inoltre, è presente in atti copia del messaggio con cui l'attrice ha informato il della nascita CP_1
Per_ di e di quello di risposta del convenuto, dal cui tenore è possibile desumere come questi fosse pienamente a conoscenza della gravidanza (Cfr. doc. n. 12 di parte attrice).
Va quindi apprezzata in termini di antigiuridicità la condotta tenuta dal convenuto nel corso del tempo di trascuranza ed inerzia rispetto agli obblighi nascenti dalla procreazione.
Per_ L'obbligo del di istruire, educare e mantenere il figlio è nato al momento della sua CP_1 procreazione all'esito di rapporto sessuale consensuale con la madre dell'attore, atto necessariamente consapevole del convenuto.
Per_ Al convenuto è stato comunicato espressamente di essere il padre di fin da prima della sua nascita. Per_ Pertanto, anche a fronte di eventuali impedimenti frapposti dalla madre di all'esercizio della sua responsabilità genitoriale, il convenuto avrebbe potuto e dovuto, nel caso in cui fosse già certo della sua paternità, agire ai sensi del comma 4 dell'art. 250 c.c. dinanzi al Tribunale.
Nel caso in cui il convenuto avesse avuto ancora dubbi di non essere padre dell'attore e la madre avesse frapposto il proprio diniego all'effettuazione di un test del DNA avrebbe comunque potuto e Per_ dovuto convenire la madre di dinanzi all'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere in via giudiziale l'effettuazione di tale test.
18 Inoltre, dalla nascita del figlio sono passati ormai oltre tre anni e lo stesso è rimasto del tutto inerte nell'esercizio dei propri doveri nei confronti del figlio, anche dopo l'instaurazione del presente processo nei suoi confronti.
Pertanto, il danno reclamato dall'attrice sussiste certamente sotto il profilo dell'an.
Quanto al danno subito, il medesimo deve identificarsi, quantomeno nella sua componente non patrimoniale, nell'insieme delle ripercussioni sociali e personali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stato desiderato come figlio, a sua volta fonte di un grave stato di sofferenza per la deprivazione ingiustificata della figura parentale, sia sotto il profilo della relazione affettiva, sia sotto il profilo della negazione dello status sociale conseguente, qualificabile come danno ad un valore della persona costituzionalmente protetto da risarcirsi in un importo congruo, anche ove non tradottosi in un danno alla salute (Sez. 1, Sentenza n. 26205 del 22/11/2013).
Per_ Nel caso di specie, tenuto conto dell'età di e del danno cagionato dalla palese lesione del suo diritto alla bigenitorialità, del vuoto cagionato dall'assenza della figura paterna, in particolare in una fase della vita in cui tendenzialmente la presenza del genitore è costante anche in quanto necessaria alla gestione di un bambino tanto piccolo, nonché della sofferenza verosimilmente patita anche da un minore in tenera età nell'impossibilità di comprendere l'ingiustificata assenza del genitore, può ritenersi provato il dedotto danno.
Circa la liquidazione del danno, si è del pari condivisibilmente affermata la legittimità dell'applicazione del criterio equitativo puro, avente come parametro di riferimento i criteri adottati per la perdita del rapporto parentale, seppure da apprezzarsi in chiave meramente analogica, previo impiego di correttivi che ne consentano la piena riferibilità al pregiudizio in esame (Sez. 1,
Sentenza n. 26205 del 22/11/2013).
Più nel dettaglio, si è evidenziato come “il lutto da morte ha caratteristiche diverse da quelle del colpevole abbandono dei figli che caratterizza il caso di specie, in quanto quest'ultima situazione ha ancora margini di emendabilità. Pertanto il criterio tabellare può rappresentare "un punto di riferimento" nella liquidazione del danno in via analogica ed essere assunto nella soglia minima
[…]” (Sez. 1, Sentenza n. 26205 del 22/11/2013), ferma la necessità di scontare le relative risultanze, costituenti l'equivalente della privazione del rapporto parentale per l'intera aspettativa di vita del danneggiato, in funzione del protrarsi della predetta privazione nel solo tempo anteriore al riconoscimento.
Nel caso di specie, dunque, in applicazione dei menzionati parametri, devono senza dubbio valorizzarsi l'età dei soggetti coinvolti (3 anni il danneggiato;
34 anni il genitore al momento della nascita del figlio) e la consistenza della protrazione nel tempo della situazione di privazione venutasi a creare (3 anni, arco temporale relativamente breve rispetto alla vita media dell'uomo,
19 corrispondente all'incirca ad 80 anni), pur dovendo adeguatamente considerarsi l'assistenza e le cure pacificamente prestate dall'altro genitore convivente nel medesimo arco temporale.
Alcuna rilevanza può da ultimo attribuirsi al ritardo nella proposizione della presente azione, avendo la giurisprudenza sul punto espressamente chiarito che “Il diritto al risarcimento sorge dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall'assenza del genitore fin dalla nascita nella vita del danneggiato. Nella prima fase di vita e fino alla maggiore età […], nella quale si è consumata la lesione al diritto costituzionale di vivere ed essere educati e mantenuti da entrambi i genitori,
l'unico legittimato ad agire giudizialmente era l'altro genitore. Nella fase successiva la stabilizzazione definitiva della lesione subita ha reso del tutto ininfluente sulla determinazione del risarcimento, il momento dell'iniziativa giudiziale, non potendosi non evidenziare, peraltro, che la natura del diritto azionato ne rende del tutto giustificabile, in mancanza di limitazioni legali,
l'esercizio in una fase di maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso. Nessun concorso colposo […] può, pertanto, configurarsi, in ordine al momento dagli stessi prescelto per l'iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto” (Sez. 1, Sentenza n.
26205 del 22/11/2013).
Alla stregua di quanto precede va tenuto conto che l'importo derivante dall'applicazione delle tabelle di Milano - anno 2024 - in punto di danno da perdita del rapporto parentale in favore del figlio per perdita di un genitore è fissato in misura compresa tra un minimo di € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18.
Tuttavia, per le ragioni sopra esposte, tale dato non può essere assunto in valore assoluto e va dunque contemperato alla luce della effettiva situazione esaminata, che non può in tutto e per tutto essere equiparata alla permanente perdita del genitore.
In questa prospettiva, al fine di determinare la somma sulla quale poi calcolare vanno considerati
0,375/10 (3:80=x:10) in virtù dell'età dell'attore, vanno valorizzati: a) l'età di 34 anni del
Per_ convenuto all'epoca del concepimento del figlio , il quale a quel tempo era già un soggetto maturo, perfettamente in grado di rendersi conto delle proprie responsabilità anche sul piano giuridico e delle conseguenze giuridiche delle proprie azioni ed omissioni;
b) la sofferenza determinata nel figlio dalla mancata assunzione da parte del convenuto dei suoi doveri genitoriali;
Per_ c) l'età attuale di 3 anni di;
d) la situazione di non convivenza con il genitore;
l'esistenza di Per_ altri due congiunti del nucleo familiare primario di , ossia la madre e la sorella;
e) Per_2
Per_ l'intensità media della relazione, proprio tenuto conto della tenerissima età di .
20 Tali elementi, in applicazione dei punti e dei coefficienti delle Tabelle di Milano del 2024 condurrebbero ad una liquidazione totale del danno pari a euro 363.723,00, i quali all'esito della riduzione in applicazione del criterio di 0,375/10 summenzionato (correlato come si è detto sopra alla durata della protrazione nel tempo della situazione di privazione venutasi a creare) in considerazione dell'odierna età del danneggiato vanno ridotti ad € 13.700,00 euro in cifra tonda
[(363.723,00/10) x 0,375)].
In conclusione, il convenuto va condannato a pagare all'attrice, genitore esercente Controparte_1
Per_ del figlio la quale ha agito per conto dello stesso, la somma di euro 13.700,00, da intendersi già determinata all'attualità e comprensiva di interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale cagionato al figlio, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
4. Il regime delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, di bassa complessità, tenuto conto dell'oggetto della controversia;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese di C.t.u., come da ordinanza del 17.1.2024 (cfr. doc. depositato da parte attrice unitamente alla comparsa conclusionale, vanno definitivamente poste per intero a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE la domanda proposta da , per l'effetto, DICHIARA che Parte_1
nato a [...] in data [...], è figlio di nato Persona_1 Controparte_1
a Castel San RO RM (BO) in data 27.7.1988;
DISPONE che nato a [...] in data [...] (atto di nascita n. 12, Persona_1 parte II, serie B, anno 2022, comune di Borgo Tossignano), assuma il cognome paterno “ , CP_1
in aggiunta a quello materno;
ORDINA all'ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di nascita di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita (atto n. 12, parte II, serie B, reg. atti di nascita dell'anno 2021);
21 AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione Persona_1
prevalente presso la stessa e con facoltà di di assumere tutte le Parte_1
decisioni, incluse quelle fondamentali, di maggiore interesse per il figlio;
DISPONE che qualora richiesto dallo stesso, possa incontrare il figlio Controparte_1 una volta ogni due settimane nell'ambito di un incontro protetto organizzato dai Servizi Sociali competenti per territorio per la durata di non meno di due ore. I Servizi Sociali provvederanno ad individuare il calendario degli incontri protetti, con analitica indicazione di giorno ed ora, ed a comunicarlo con congruo anticipo alle parti;
DICHIARA tenuto a corrispondere a con Controparte_1 Parte_1
decorrenza dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del
Per_ figlio , la somma di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
Per_ DISPONE che l'assegno universale unico, corrisposto dall'INPS e relativo al minore , venga percepito per intero da anche in assenza del consenso di Parte_1 CP_1
[...]
22 CONDANNA a pagare, in favore di ed a Controparte_1 Parte_1 titolo di rimborso, pro quota, delle spese sostenute da quest'ultima per il mantenimento del figlio Per_
, la somma di € 2.400,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA al pagamento in favore dell'attrice, quale genitore che ha Controparte_1
agito per conto del minore della somma di € 13.700,00, oltre interessi legali a Persona_1
decorrere dalla presente pronuncia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
CONDANNA il convenuto l pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 [...] elle spese di giudizio che si liquidano in € 92,40 per esborsi vivi ed in € 7.600,00 Parte_1
per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
PONE definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, come da ordinanza del 17.1.2024.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 7.1.2025
Il Presidente dott. Federica Abiuso
Il Giudice relatore ed estensore dott. Nicola Del Vecchio
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