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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/07/2024, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
Proc. n.420/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 giugno 2024, nella causa avente ad oggetto “ferie_elementi di retribuzione”,
tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. rappr. e dif. da avv. Nero Nicola e Loiacono Antonella Appellante contro e rappr. e dif. da avv. Carriero Antonella Controparte_1 Controparte_2
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 12 11.2021 le
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. , impugnavano la Parte_1 sentenza resa in data 12 maggio 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva accolto il ricorso, avanzato da e , con cui i predetti rappresentavano Controparte_1 Controparte_2 di:
aver lavorato alle dipendenze della società resistente (succeduta alla Gestione Commissariale
Governativa per le già , con qualifica di Parte_1 Controparte_3
“operatore di esercizio” dal 5/08/1981 al 1/06/2017 (il ) e dal 2/05/1978 al 1/06/2017 (il CP_1
, facendo leva sul principio secondo cui la retribuzione percepita durante il periodo di ferie CP_2 deve essere la stessa che il lavoratore percepisce quando è in servizio, per cui essa deve comprendere (al contrario di quanto di fatto ritenuto dal datore di lavoro) anche le indennità accessorie della retribuzione che sono intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio, proprie dei suddetti lavoratori, ovvero indennità di trasferta e diaria ridotta (ccnl di categoria) -percorrenze (acc. az. del 3.02.90) -indennità di guida 1 e 2 (acc. az. del 3.02.98 e del 9.6.98) -duplici mansioni (acc. az. del 18.10.84 e del 20.04.88) -fuori nastro (acc. az. del 3.02.98
e del 9.6.98) -indennità aggiuntiva (Acc. Az. del 7.7.97, del 3.02.98 e del 9.09.98), tutte corrisposte ai precitati lavoratori, nel corso di ciascun anno, in maniera continuativa, sebbene in misura variabile;
conseguentemente chiedevano al giudice del lavoro adito di condannare la società convenuta al pagamento della somma complessiva di € 4.850,12, di cui € 2.112,75 in favore di Controparte_1 ed € 2.737,37 in favore di , a titolo di differenze sulla retribuzione Controparte_2 spettante in relazione al periodo di ferie fruito negli anni dal 2015 al 2017, oltre accessori del credito e con vittoria di spese.
Si costituiva la convenuta srl.
Il Giudice accoglieva integralmente il ricorso.
---°°°---°°°---
In questa sede di gravame si duole l'appellante, il quale dopo l'esposizione dei fatti eccepisce:
1.l'inapplicabilità nell'ordinamento italiano nell'ordinamento italiano delle sentenze della Corte di
Giustizia CE sulla retribuzione per ferie: tanto con la precisazione che, assolutamente non revocando in dubbio la particolare efficacia erga omnes delle pronunce della Corte di Giustizia UE, è necessario verificare ed accertare che i principi siano stati affermati in relazione a fattispecie concrete sovrapponibili a quelle che possono verificarsi nell'ordinamento italiano.
Cita a conforto del proprio assunto varie sentenze comunitarie, fra cui la c.d. del 15.9.2011 Per_1
– causa C-155/10, ad altre conforme, in cui il Giudice comunitario giunge ad affermare l'obbligo datoriale di includere nella retribuzione delle ferie minime garantite determinati emolumenti al fine di garantire ”l'obiettivo perseguito dall'art. 7 della Direttiva 203/88, cioè l'effettivo godimento delel ferie, evitando che il lavoratore possa essere dissuaso dal fruirne, rinunciandovi,, in ragione dell'inferiore retribuzione percepita”.
Ma le pronunce in tal senso della Corte di Giustizia, affatto logiche e coerenti, debbono tuttavia prendere atto che , se trasposte nel contesto italiano, divengono immotivate in considerazione della irrinunciabilità, sancita dall'art. 36, della irrinunciabilità alle ferie. “In altri termini – osserva parte appellante – in Italia non vi è alcun rischio che il lavoratore rinunci a fruire delle ferie dato che lo stesso non può decidere liberamente se fruirle o meno: ne consegue che i principi affermati dalla Corte di Giustizia sono inapplicabili direttamente e sono irriferibili all'ordinamento italiano”
2.In via subordinata parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non valuta l'applicabilità dei principi affermati dalla Corte europea alla retribuzione delle sole quattro settimane di ferie minime garantite, in relazione alle quali vi sarebbe omessa prova da parte dei ricorrenti/oggi appellanti: la sentenza di primo grado avrebbe dovuto rigettata quantomeno con riferimento al ricalcolo della retribuzione dei giorni di ferie eccedenti il minimo garantito dal diritto comunitario pari a 24 giorni (4 giorni nel 2015 e 6 giorni nel 2016 per;
11 giorni nel 2015 e CP_1
28 giorni nel 2016 per . CP_2 3.con ultimo motivo di gravame l'appellante si sofferma sul presunto effetto dissuasivo dal godimento delle ferie che sarebbe determinato dalla non corresponsione degli emolumenti accessori di cui in premessa, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, escludendo dal novero degli emolumenti da includere, a tutto voler concedere, nella retribuzione per ferie, le diverse indennità di diaria ridotta e trasferta, in quanto aventi natura meramente risarcitoria entro la somma di € 46,48 giornalieri, ovvero, in subordine, nel limite del 50% di quanto percepito.
---°°°---°°°--- Così doverosamente esposti i motivi di gravame, ed attentamente vagliati da questo Collegio, la Corte ritiene che l'appello sia infondato. Varie pronunce della Suprema Corte, sempre con riferimento alla giurisprudenza comunitaria, hanno sancito il pieno diritto del lavoratore a godere durante il periodo di ferie di tutti gli emolumenti accessori erogati in via continuativa.
“La nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del Persona_2
2006; OF e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-
155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17) che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20).
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.
168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
(con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019). Del pari, con riguardo all'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie, questa Corte ha affermato che detta indennità deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021).
A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi
(l'incentivo per attività di scorta e quello per l'attività di riserva) connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, ex art. 28 punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile.
Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, oltre ad essere del tutto plausibile, è in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale” (Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 febbraio 2024, n. 4372
- Retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie).
Ancora Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 dicembre 2023, n. 35733 - Ferie retribuite).
“la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenze del Persona_2
2006; OF e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C- 520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-
155/10; To.He., 13.12.2018, C385/17) che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. 13.1.2022, C- 514/20);
le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.
168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012);
di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs.
n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019); del pari, con riguardo all'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie, questa Corte ha affermato che detta indennità deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021);
a questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (l'incentivo per attività di scorta e quello per l'attività di riserva) connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, ex art. 28 punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile;
ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, oltre ad essere del tutto plausibile, è in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”.
---°°°---°°°--- A tale orientamento normativo e giurisprudenziale, pienamente condiviso da questa Corte, il
Giudice di primo grado si è conformato.
I principi sopra espressi aderiscono ad orientamento che ben può ritenersi consolidato.
Ritine dunque questa Corte quanto segue:
a) i principi espressi nelle decisioni della Corte di Giustizia Europea sono direttamente applicabili nello Stato italiano e conseguentemente devono essere disapplicate tutte le norme interne incompatibili con le prime. Vanno riconosciuti al lavoratore durante il periodo di ferie tutti gli emolumenti che egli percepisce in via ordinaria nei periodi di lavoro, anche le indennità accessorie che integrano in via ordinaria la sua retribuzione nei periodi di lavoro, con esclusione di indennità corrisposte in via del tutto eccezionale, che non concorrono regolarmente a formare la sua busta paga.
b)Nel caso di specie il giudice ha correttamente individuato le indennità che concorrono a formare regolarmente la sua busta paga e devono essere corrisposte anche nel periodo di ferie, per rendere effettivo tale diritto. Le continuano a negare tale diritto su presupposti Pt_1 inaccettabili, proprio perché contrari al diritto comunitario e anche al principio costituzionale di effettività del diritto alle ferie.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Sussistono i requisiti delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
4000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 26 giugno 2024 il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 giugno 2024, nella causa avente ad oggetto “ferie_elementi di retribuzione”,
tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. rappr. e dif. da avv. Nero Nicola e Loiacono Antonella Appellante contro e rappr. e dif. da avv. Carriero Antonella Controparte_1 Controparte_2
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 12 11.2021 le
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. , impugnavano la Parte_1 sentenza resa in data 12 maggio 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva accolto il ricorso, avanzato da e , con cui i predetti rappresentavano Controparte_1 Controparte_2 di:
aver lavorato alle dipendenze della società resistente (succeduta alla Gestione Commissariale
Governativa per le già , con qualifica di Parte_1 Controparte_3
“operatore di esercizio” dal 5/08/1981 al 1/06/2017 (il ) e dal 2/05/1978 al 1/06/2017 (il CP_1
, facendo leva sul principio secondo cui la retribuzione percepita durante il periodo di ferie CP_2 deve essere la stessa che il lavoratore percepisce quando è in servizio, per cui essa deve comprendere (al contrario di quanto di fatto ritenuto dal datore di lavoro) anche le indennità accessorie della retribuzione che sono intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio, proprie dei suddetti lavoratori, ovvero indennità di trasferta e diaria ridotta (ccnl di categoria) -percorrenze (acc. az. del 3.02.90) -indennità di guida 1 e 2 (acc. az. del 3.02.98 e del 9.6.98) -duplici mansioni (acc. az. del 18.10.84 e del 20.04.88) -fuori nastro (acc. az. del 3.02.98
e del 9.6.98) -indennità aggiuntiva (Acc. Az. del 7.7.97, del 3.02.98 e del 9.09.98), tutte corrisposte ai precitati lavoratori, nel corso di ciascun anno, in maniera continuativa, sebbene in misura variabile;
conseguentemente chiedevano al giudice del lavoro adito di condannare la società convenuta al pagamento della somma complessiva di € 4.850,12, di cui € 2.112,75 in favore di Controparte_1 ed € 2.737,37 in favore di , a titolo di differenze sulla retribuzione Controparte_2 spettante in relazione al periodo di ferie fruito negli anni dal 2015 al 2017, oltre accessori del credito e con vittoria di spese.
Si costituiva la convenuta srl.
Il Giudice accoglieva integralmente il ricorso.
---°°°---°°°---
In questa sede di gravame si duole l'appellante, il quale dopo l'esposizione dei fatti eccepisce:
1.l'inapplicabilità nell'ordinamento italiano nell'ordinamento italiano delle sentenze della Corte di
Giustizia CE sulla retribuzione per ferie: tanto con la precisazione che, assolutamente non revocando in dubbio la particolare efficacia erga omnes delle pronunce della Corte di Giustizia UE, è necessario verificare ed accertare che i principi siano stati affermati in relazione a fattispecie concrete sovrapponibili a quelle che possono verificarsi nell'ordinamento italiano.
Cita a conforto del proprio assunto varie sentenze comunitarie, fra cui la c.d. del 15.9.2011 Per_1
– causa C-155/10, ad altre conforme, in cui il Giudice comunitario giunge ad affermare l'obbligo datoriale di includere nella retribuzione delle ferie minime garantite determinati emolumenti al fine di garantire ”l'obiettivo perseguito dall'art. 7 della Direttiva 203/88, cioè l'effettivo godimento delel ferie, evitando che il lavoratore possa essere dissuaso dal fruirne, rinunciandovi,, in ragione dell'inferiore retribuzione percepita”.
Ma le pronunce in tal senso della Corte di Giustizia, affatto logiche e coerenti, debbono tuttavia prendere atto che , se trasposte nel contesto italiano, divengono immotivate in considerazione della irrinunciabilità, sancita dall'art. 36, della irrinunciabilità alle ferie. “In altri termini – osserva parte appellante – in Italia non vi è alcun rischio che il lavoratore rinunci a fruire delle ferie dato che lo stesso non può decidere liberamente se fruirle o meno: ne consegue che i principi affermati dalla Corte di Giustizia sono inapplicabili direttamente e sono irriferibili all'ordinamento italiano”
2.In via subordinata parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non valuta l'applicabilità dei principi affermati dalla Corte europea alla retribuzione delle sole quattro settimane di ferie minime garantite, in relazione alle quali vi sarebbe omessa prova da parte dei ricorrenti/oggi appellanti: la sentenza di primo grado avrebbe dovuto rigettata quantomeno con riferimento al ricalcolo della retribuzione dei giorni di ferie eccedenti il minimo garantito dal diritto comunitario pari a 24 giorni (4 giorni nel 2015 e 6 giorni nel 2016 per;
11 giorni nel 2015 e CP_1
28 giorni nel 2016 per . CP_2 3.con ultimo motivo di gravame l'appellante si sofferma sul presunto effetto dissuasivo dal godimento delle ferie che sarebbe determinato dalla non corresponsione degli emolumenti accessori di cui in premessa, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, escludendo dal novero degli emolumenti da includere, a tutto voler concedere, nella retribuzione per ferie, le diverse indennità di diaria ridotta e trasferta, in quanto aventi natura meramente risarcitoria entro la somma di € 46,48 giornalieri, ovvero, in subordine, nel limite del 50% di quanto percepito.
---°°°---°°°--- Così doverosamente esposti i motivi di gravame, ed attentamente vagliati da questo Collegio, la Corte ritiene che l'appello sia infondato. Varie pronunce della Suprema Corte, sempre con riferimento alla giurisprudenza comunitaria, hanno sancito il pieno diritto del lavoratore a godere durante il periodo di ferie di tutti gli emolumenti accessori erogati in via continuativa.
“La nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del Persona_2
2006; OF e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-
155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17) che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20).
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.
168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
(con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019). Del pari, con riguardo all'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie, questa Corte ha affermato che detta indennità deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021).
A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi
(l'incentivo per attività di scorta e quello per l'attività di riserva) connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, ex art. 28 punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile.
Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, oltre ad essere del tutto plausibile, è in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale” (Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 febbraio 2024, n. 4372
- Retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie).
Ancora Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 dicembre 2023, n. 35733 - Ferie retribuite).
“la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenze del Persona_2
2006; OF e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C- 520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-
155/10; To.He., 13.12.2018, C385/17) che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. 13.1.2022, C- 514/20);
le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.
168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012);
di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs.
n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019); del pari, con riguardo all'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie, questa Corte ha affermato che detta indennità deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021);
a questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (l'incentivo per attività di scorta e quello per l'attività di riserva) connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, ex art. 28 punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile;
ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, oltre ad essere del tutto plausibile, è in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”.
---°°°---°°°--- A tale orientamento normativo e giurisprudenziale, pienamente condiviso da questa Corte, il
Giudice di primo grado si è conformato.
I principi sopra espressi aderiscono ad orientamento che ben può ritenersi consolidato.
Ritine dunque questa Corte quanto segue:
a) i principi espressi nelle decisioni della Corte di Giustizia Europea sono direttamente applicabili nello Stato italiano e conseguentemente devono essere disapplicate tutte le norme interne incompatibili con le prime. Vanno riconosciuti al lavoratore durante il periodo di ferie tutti gli emolumenti che egli percepisce in via ordinaria nei periodi di lavoro, anche le indennità accessorie che integrano in via ordinaria la sua retribuzione nei periodi di lavoro, con esclusione di indennità corrisposte in via del tutto eccezionale, che non concorrono regolarmente a formare la sua busta paga.
b)Nel caso di specie il giudice ha correttamente individuato le indennità che concorrono a formare regolarmente la sua busta paga e devono essere corrisposte anche nel periodo di ferie, per rendere effettivo tale diritto. Le continuano a negare tale diritto su presupposti Pt_1 inaccettabili, proprio perché contrari al diritto comunitario e anche al principio costituzionale di effettività del diritto alle ferie.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Sussistono i requisiti delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
4000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 26 giugno 2024 il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella