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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/11/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1446/2023 tra
Parte_1 ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
Parte_2 CONVENUTA/O/i
Oggi 4 novembre 2025 ad ore 9:25 innanzi al giudice MA TT, sono comparsi:
per l'Avv. , in sostituzione dell'Avv. Ciliberti, l'Avv. Stefano Severi, il quale si Parte_2 riporta integralmente alle considerazioni, eccezioni, ragioni, domande e conclusioni formulate nella comparsa conclusionale depositata telematicamente in data 06.10.2025, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso, dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto e peraltro sfornito di prova.
l'avv. Alessandra Macrì, anche in sostituzione dell'avv Chiara Alterisio, per la parte attrice
la quale si riporta integralmente agli scritti difensivi, evidenziando che la domanda è fondata Parte_1 e provata anche in virtù delle risultanze istruttorie della prova orale e di quelle documentali versate in atti;
insiste per l'accoglimento della stessa, previa eventuale assunzione delle istanze istruttorie non ammesse.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§ Alle ore 11:35 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e che allega in calce al presente verbale.
Il Giudice MA TT
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1446/2023, avente a oggetto
“responsabilità professionale” vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata a Firenze, via Salvestrina n. 12, presso lo studio dell'avv. Chiara Alterisio, che la rappresenta e difende in giudizio, anche disgiuntamente con l'avv. Alessandra Macrì, in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata a Grosseto, Parte_2 C.F._1 via Oberdan n. 72, presso lo studio dell'avv. Stefano Severi, e rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Giuseppe Ciliberti, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha evocato in giudizio l'avv. Pt_1
pagina 2 di 10 esponendo all'intestato Tribunale che: Pt_2
• nel 2011 avrebbe ricevuto in locazione un fondo commerciale sito nel Comune di
Orbetello, per la durata di anni 6+6;
• incontrate nel 2019 difficoltà nel pagamento del canone e appellatasi invano al buon senso della locatrice per conseguirne una riduzione, l'avv. le avrebbe Pt_2 consigliato di esercitare il recesso ad nutum dal contratto locativo, e comunque per gravi motivi, nonché di reperire nelle more un altro fondo per esercitare la sua attività;
• seguendo tale parere, avrebbe stipulato un nuovo contratto di locazione, con Pt_1 decorrenza dal mese di luglio 2019, avente a oggetto un altro immobile per il canone mensile di € 1.700,00, e trasmesso alla locatrice la comunicazione di recesso dal precedente contratto;
• instauratosi un giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto per l'accertamento dell'illegittimità del recesso e la condanna risarcitoria della conduttrice, questo esitò con la sentenza n. 346/2022, passata in giudicato, di accoglimento integrale delle domande del locatore e condanna di al pagamento della somma di € 64.018,09, equivalente Pt_1
a tutti i canoni da scadere fino alla naturale scadenza del contratto;
• in conseguenza di ciò, si sarebbe trovata quindi a sostenere la somma di € Pt_1
14.240,63 per spese legali del citato processo e l'importo di € 62.900,00 a titolo di canoni locativi di un contratto (quello siglato nel 2019) che altrimenti non avrebbe concluso.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Grosseto di accertare la responsabilità professionale dell'avv. e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento dei danni Pt_2 patiti nella misura di € 77.140,63, oltre rivalutazione e interessi legali.
Si costituiva in giudizio , per chiedere il rigetto della domanda avversaria, Parte_2 assumendo da un canto l'autonoma decisione di nel sottoscrivere un nuovo Pt_1 contratto di locazione, e dall'altro l'insussistenza di un nesso eziologico fra la sua prestazione professionale e il danno ex adverso lamentato, stante la totale infondatezza della pretesa giudiziale avanzata all'epoca da . Pt_1
Depositate le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. ed esclusa l'ipotesi conciliativa, la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale ammessa e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 4.11.2025, dopo il deposito di note conclusive. pagina 3 di 10 *****
1. I fatti di causa.
Risulta per tabulas che la società , impiegata nell'attività di vendita al dettaglio di Pt_1 prodotti biologici, ottenne in locazione nel 2011 un fondo commerciale sito nel Comune di
Orbetello, per la durata ordinaria di sei anni, rinnovabili per altri sei, con naturale scadenza al 28.2.2023 (all. 1 della citazione).
È altresì documentato che essa restituì il bene a settembre 2020, dopo averne intimato alla proprietà la riconsegna ex art. 1216 c.c. (all.ti 9 e 10).
Dal fitto carteggio intervenuto da luglio 2019 a febbraio 2020 fra i legali dei contraenti - avv. per - affiora la netta contrapposizione tra le ragioni perorate dai Pt_2 Pt_1 medesimi.
In particolare, muoveva dall'assunta eccessiva onerosità del canone pattuito Pt_1 rispetto al valore commerciale del fondo e quindi ne ha chiesto anzitutto una riduzione a partire da giugno 2019 (all. 2) e, vistasi rifiutare la proposta, ha intimato il 12.7.2019 un primo recesso ex art. 27, co. 8 della L. 392/1978, lamentando gravi motivi economici, ma a fronte della nuova opposizione del locatore ne ha comunicato un secondo il
9.1.2020 ai sensi dell'art. 27, co. 7 della L. 392/1978, deducendo la nullità della clausola negoziale che ne precludeva l'esercizio, in quanto non approvata per iscritto (all.ti 4-7).
La querelle fra le parti, non risolta in mediazione, condurrà la conduttrice a formulare l'offerta per intimazione per la riconsegna dell'immobile e la locatrice a convenirla in giudizio per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del recesso e la conseguente condanna a risarcirle tutti i danni sofferti (all.ti 11-13).
Il processo verrà definito dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 346/2022, passata in giudicato, di accoglimento delle domande della locatrice e condanna di al Pt_1 pagamento della somma di € 64.018,09, equivalente a tutti i canoni da scadere fino alla naturale scadenza del contratto (all. 14).
Nell'odierna sede intende far valere la responsabilità professionale dell'avv. Pt_1 Pt_2 affinché venga condannata al correlativo risarcimento dei danni, imputandole da un lato di averle erroneamente consigliato di esercitare un recesso ad nutum dal contratto di locazione, e comunque per gravi motivi, in assenza dei rispettivi presupposti, e dall'altro di aver infondatamente resistito all'azione giudiziale esercitata della locatrice, portandola pagina 4 di 10 alla soccombenza.
In sostanza, l'attrice ritiene che se l'avv. avesse correttamente assolto al suo Pt_2 incarico, quantomeno astenendosi dal convincerla sulla ricorrenza delle condizioni per svincolarsi da un contratto di locazione che le era divenuto scomodo, avrebbe Pt_1 continuato a onorare quel rapporto, risparmiandosi il coinvolgimento in un giudizio che la vedrà soccombente e la stipula di un parallelo contratto di locazione avente a oggetto un altro fondo per il periodo compreso tra luglio 2019 e febbraio 2023 - mese in cui sarebbe terminato il contratto siglato nel 2011 -, al canone mensile di € 1.700,00 (all. 3), negozo concluso dopo le rassicurazioni fornite dalla stessa avv. , ed anzi su suo Pt_2 suggerimento.
La convenuta, viceversa, contesta l'esistenza del lamentato errore professione nonché del preteso nesso causale tra la sua prestazione e il danno patito da . Pt_1
Quanto al primo aspetto, riferisce che la comunicazione di recesso da lei predisposta il
12.7.2019 fosse successiva alla firma del contratto locativo avvenuta il 1°.7.2019, a testimonianza dell'autonoma decisione di , in esecuzione del proprio progetto Pt_1 commerciale, di affittare un altro immobile, costringendo poi il legale a predisporre la comunicazione del recesso dal vecchio contratto.
In ordine al secondo profilo, viceversa, eccepisce l'impedimento obiettivo di a poter Pt_1 conseguire un provvedimento giudiziale accertativo della legittimità del suo recesso, stante la patente infondatezza della pretesa.
2. L'an e il quantum della pretesa risarcitoria.
Va rimarcato che la norma di riferimento per la valutazione della responsabilità dell'avvocato, quale esercente una professione intellettuale, inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazione, è l'art. 1176, co. 2 c.c.:
«Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata».
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il 1° comma della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata. pagina 5 di 10 La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico, ha chiarito, in ordine all'individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che "le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione” (cfr. ex plurimis Cass. 18612/2013).
Non potendo il professionista garantire comunque l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali inadempimenti è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'inadempimento, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. n. 6967/2006).
In altri termini, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 2638/2013).
In parziale deroga alla rigidità di questi principi la Suprema Corte, nell'ipotesi di causa completamente infondata (cd. persa in partenza), disegna un diverso onere probatorio in capo al professionista, affermando che "per andare esente da responsabilità professionale l'avvocato che promuove una causa completamente infondata deve provare di aver adempiuto il proprio dovere di dissuasione a fronte di una irremovibile iniziativa del cliente e non già dimostrare la semplice esistenza di un consenso consapevole da parte della propria assistita" (Cass. 9695/2016).
Deve poi segnalarsi che in tema di responsabilità dell'avvocato, l'attività stragiudiziale si valuta come la giudiziale, atteso che in entrambe è il cliente a dolersi con il legale di non avergli procurato o di non avere conseguito un risultato prognosticamene utile e ciò quale conseguenza di una prestazione negligente (cfr. Cass. n. 22849/2017).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, deve ravvisarsi la responsabilità pagina 6 di 10 professionale a carico dell'avv. per i danni sofferti da e, conseguentemente, Pt_2 Pt_1 la sussistenza di un obbligo risarcitorio in capo ad essa.
Infatti, è incontroverso che nel 2019 interpellò l'avv. , che già conosceva, per Pt_1 Pt_2 ricevere assistenza stragiudiziale in merito al contratto locativo che l'avrebbe vincolata sino a fine febbraio 2023, ed è finanche documentato che le prestazioni dell'avv. si Pt_2 siano tradotte dapprima in suggerimenti strategici sostanziatisi nella predisposizione di una richiesta di riduzione del canone e nell'esercizio del diritto di recesso convenzionale e poi legale, e in seguito nella difesa giudiziale della conduttrice innanzi alle pretesa accertativa e risarcitoria del locatore, difesa basata sulle medesime ragioni di diritto spese ante litem, da ritenersi evidentemente infondate, come oggi ammette la stessa convenuta.
A fronte di tali dati di fatto e giuridici, chiaramente ostativi alla possibilità della cliente di ottenere una revisione delle condizioni negoziali del contratto locativo o, addirittura, lo scioglimento tramite recesso, era onere del professionista dimostrare d'avere informato la cliente della concreta possibilità che le sue doglianze (relative alle difficoltà economiche insorte nel 2019) potessero essere sfornite di una tutela giuridica, e d'averle conseguentemente sconsigliato dall'intraprendere iniziative rischiose (quali la stipula di un nuovo contratto di locazione e l'offerta per intimazione per la riconsegna dell'immobile), e che nonostante tale condotta dissuasiva avesse disatteso i Pt_1 suggerimenti e poi manifestato l'irremovibile volontà di liberarsi dal contratto in essere.
E ciò vieppiù considerata l'inconsistenza della convinzione originaria del recesso legale, come è dimostrato dal fatto che solo nel settembre 2019 (e quindi dopo due mesi dall'intimazione del recesso legale) l'avv. si premurò di contattare il Pt_2 commercialista della società per acquisire le necessarie informazioni sulla rispettiva situazione economico-finanziaria (all. a della convenuta).
Nessuna prova sull'attività dissuasiva è stata offerta invece da parte dell'avv. , la Pt_2 cui difesa in questo giudizio è consistita nell'eccepire il difetto di prova del suo inadempimento, stante la posteriorità della lettera di riduzione del canone e poi di recesso inviata alla locatrice rispetto alla stipula del nuovo contratto di locazione, e la carenza di nesso causale tra l'ipotetico inadempimento e il danno lamentato da , Pt_1 attesa la totale infondatezza della pretesa di quest'ultima. pagina 7 di 10 Tuttavia, per quanto concerne la prima eccezione, si rileva che all'udienza dell'8.10.2024
i testi e (entrambi privi di legami con le parti, Testimone_1 Testimone_2 contrariamente a quanto deve ritenersi per i testi e Testimone_3 Testimone_4
, rispettivamente amministratore della società attrice e collega di studio della
[...] convenuta, perciò non altrettanto attendibili) hanno confortato l'allegazione di Pt_1 secondo cui l'avv. le avrebbe ingenerato la convinzione di potersi liberare dal Pt_2 contratto locativo tanto da indurla a sottoscrivere un nuovo contratto.
D'altronde, il rapporto di assistenza che già intercorreva fra le parti e la peculiarità delle questioni da affrontare all'epoca rendono altamente plausibile che si sia rivolta Pt_1 all'avv. prima di compiere qualsiasi mossa, finendo addirittura per accollarsi il peso Pt_2 del pagamento di un doppio canone di locazione confidando nei consigli e nelle rassicurazioni del procuratore che il vecchio contratto si sarebbe sciolto senza penalità.
La seconda eccezione sollevata dalla convenuta, per converso, è mal posta.
I rimproveri di all'operato dell'avv. non riguardano la soccombenza in sé Pt_1 Pt_2 riportata nel giudizio avente a oggetto la legittimità o meno del proprio recesso dal contratto locativo risalente al 2011, quanto piuttosto l'attività persuasiva del professionista che precedé e occasionò tale processo.
In altri termini, non accusa il professionista d'aver commesso errori nella difesa Pt_1 tecnica svolta in giudizio tali da averle fatto perdere il risultato utile sperato (id est:
l'accertamento della legittimità del suo recesso), bensì di averla sostanzialmente, ed erroneamente, indotta a confidare nella ragionevole apprezzabilità delle proprie doglianze, impostandole poi la strategia prodromica al recesso - inclusa la stipula di un simultaneo contratto locativo - e mantenendo il punto in termini così fermi da esporla all'azione giudiziaria della locatrice volta a sentir accertare l'illegittimità del recesso esercitato.
Pertanto, secondo la prospettazione attorea, al processo neppure ci si sarebbe giunti qualora l'avv. avesse distolto la cliente dall'intraprendere iniziative eccedenti la Pt_2 mera richiesta di riduzione del canone, o quantomeno le avesse instillato il dubbio circa l'effettiva sussistenza dei requisiti per recedere dal contratto, opzioni che l'avrebbero a quel punto condotta a onorare, seppur obtorto collo, il contratto del 2011.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, la convenuta va condannata a risarcire all'attrice le pagina 8 di 10 conseguenze immediate dirette del proprio inadempimento, in omaggio al combinato disposto di cui all'art. 1218 e 1223 c.c..
Tra queste rientra senz'altro la spesa di € 62.900,00, equivalente a tutti i canoni che ritrovata a corrispondere in forza del nuovo contratto locativo siglato nel 2019 Pt_3 per tutto il periodo di residua vigenza del vecchio contratto, al netto del semestre di preavviso, ossia per il periodo da febbraio 2020 a febbraio 2023 (all. 15).
La seconda voce di danno consiste nelle spese che ha dovuto sopportare in Pt_1 relazione al giudizio conclusosi con la sentenza n. 346/22 del Tribunale di Grosseto, con particolare riguardo all'importo richiesto di € 9.889,88 a titolo di rifusione delle spese legali alla controparte e quello di € 1.958,75 per la registrazione della sentenza (all.ti 16-
17), per un totale di € 11.848,63.
Poiché tale credito (pari ad € 74.748,63) è di valore, su di esso è dovuta la rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data in cui il danno si è verificato o comunque è stato conosciuto (che in via ponderata può farsi risalire all'8.6.2022, data della sentenza n.
346/2022) fino a quella dell'odierna pronuncia, e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su riportato e, per gli anni successivi, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale;
sull'importo complessivo come rideterminato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Viceversa, non può trovare ristoro la pretesa risarcitoria afferente ai compensi che Pt_1 dichiara d'aver sostenuto per far subentrare in co-difesa l'avv. Paparo nella fase conclusiva del giudizio perso innanzi all'intestato Tribunale (all.ti 14 e 18), difettando l'allegazione della necessità e utilità di detto intervento nonché il legame eziologico con gli inadempimenti contestati all'avv. . Pt_2
3. Le spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività svolta.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta la responsabilità professionale della convenuta e la condanna a risarcire all'attrice la somma di € 74.748,63, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tali somme intervenuti dall'8.6.2022 alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in €
856,00 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%).
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Grosseto, 4.11.2025.
Il Giudice
MA TT
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1446/2023 tra
Parte_1 ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
Parte_2 CONVENUTA/O/i
Oggi 4 novembre 2025 ad ore 9:25 innanzi al giudice MA TT, sono comparsi:
per l'Avv. , in sostituzione dell'Avv. Ciliberti, l'Avv. Stefano Severi, il quale si Parte_2 riporta integralmente alle considerazioni, eccezioni, ragioni, domande e conclusioni formulate nella comparsa conclusionale depositata telematicamente in data 06.10.2025, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso, dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto e peraltro sfornito di prova.
l'avv. Alessandra Macrì, anche in sostituzione dell'avv Chiara Alterisio, per la parte attrice
la quale si riporta integralmente agli scritti difensivi, evidenziando che la domanda è fondata Parte_1 e provata anche in virtù delle risultanze istruttorie della prova orale e di quelle documentali versate in atti;
insiste per l'accoglimento della stessa, previa eventuale assunzione delle istanze istruttorie non ammesse.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§ Alle ore 11:35 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e che allega in calce al presente verbale.
Il Giudice MA TT
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1446/2023, avente a oggetto
“responsabilità professionale” vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata a Firenze, via Salvestrina n. 12, presso lo studio dell'avv. Chiara Alterisio, che la rappresenta e difende in giudizio, anche disgiuntamente con l'avv. Alessandra Macrì, in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata a Grosseto, Parte_2 C.F._1 via Oberdan n. 72, presso lo studio dell'avv. Stefano Severi, e rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Giuseppe Ciliberti, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha evocato in giudizio l'avv. Pt_1
pagina 2 di 10 esponendo all'intestato Tribunale che: Pt_2
• nel 2011 avrebbe ricevuto in locazione un fondo commerciale sito nel Comune di
Orbetello, per la durata di anni 6+6;
• incontrate nel 2019 difficoltà nel pagamento del canone e appellatasi invano al buon senso della locatrice per conseguirne una riduzione, l'avv. le avrebbe Pt_2 consigliato di esercitare il recesso ad nutum dal contratto locativo, e comunque per gravi motivi, nonché di reperire nelle more un altro fondo per esercitare la sua attività;
• seguendo tale parere, avrebbe stipulato un nuovo contratto di locazione, con Pt_1 decorrenza dal mese di luglio 2019, avente a oggetto un altro immobile per il canone mensile di € 1.700,00, e trasmesso alla locatrice la comunicazione di recesso dal precedente contratto;
• instauratosi un giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto per l'accertamento dell'illegittimità del recesso e la condanna risarcitoria della conduttrice, questo esitò con la sentenza n. 346/2022, passata in giudicato, di accoglimento integrale delle domande del locatore e condanna di al pagamento della somma di € 64.018,09, equivalente Pt_1
a tutti i canoni da scadere fino alla naturale scadenza del contratto;
• in conseguenza di ciò, si sarebbe trovata quindi a sostenere la somma di € Pt_1
14.240,63 per spese legali del citato processo e l'importo di € 62.900,00 a titolo di canoni locativi di un contratto (quello siglato nel 2019) che altrimenti non avrebbe concluso.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Grosseto di accertare la responsabilità professionale dell'avv. e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento dei danni Pt_2 patiti nella misura di € 77.140,63, oltre rivalutazione e interessi legali.
Si costituiva in giudizio , per chiedere il rigetto della domanda avversaria, Parte_2 assumendo da un canto l'autonoma decisione di nel sottoscrivere un nuovo Pt_1 contratto di locazione, e dall'altro l'insussistenza di un nesso eziologico fra la sua prestazione professionale e il danno ex adverso lamentato, stante la totale infondatezza della pretesa giudiziale avanzata all'epoca da . Pt_1
Depositate le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. ed esclusa l'ipotesi conciliativa, la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale ammessa e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 4.11.2025, dopo il deposito di note conclusive. pagina 3 di 10 *****
1. I fatti di causa.
Risulta per tabulas che la società , impiegata nell'attività di vendita al dettaglio di Pt_1 prodotti biologici, ottenne in locazione nel 2011 un fondo commerciale sito nel Comune di
Orbetello, per la durata ordinaria di sei anni, rinnovabili per altri sei, con naturale scadenza al 28.2.2023 (all. 1 della citazione).
È altresì documentato che essa restituì il bene a settembre 2020, dopo averne intimato alla proprietà la riconsegna ex art. 1216 c.c. (all.ti 9 e 10).
Dal fitto carteggio intervenuto da luglio 2019 a febbraio 2020 fra i legali dei contraenti - avv. per - affiora la netta contrapposizione tra le ragioni perorate dai Pt_2 Pt_1 medesimi.
In particolare, muoveva dall'assunta eccessiva onerosità del canone pattuito Pt_1 rispetto al valore commerciale del fondo e quindi ne ha chiesto anzitutto una riduzione a partire da giugno 2019 (all. 2) e, vistasi rifiutare la proposta, ha intimato il 12.7.2019 un primo recesso ex art. 27, co. 8 della L. 392/1978, lamentando gravi motivi economici, ma a fronte della nuova opposizione del locatore ne ha comunicato un secondo il
9.1.2020 ai sensi dell'art. 27, co. 7 della L. 392/1978, deducendo la nullità della clausola negoziale che ne precludeva l'esercizio, in quanto non approvata per iscritto (all.ti 4-7).
La querelle fra le parti, non risolta in mediazione, condurrà la conduttrice a formulare l'offerta per intimazione per la riconsegna dell'immobile e la locatrice a convenirla in giudizio per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del recesso e la conseguente condanna a risarcirle tutti i danni sofferti (all.ti 11-13).
Il processo verrà definito dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 346/2022, passata in giudicato, di accoglimento delle domande della locatrice e condanna di al Pt_1 pagamento della somma di € 64.018,09, equivalente a tutti i canoni da scadere fino alla naturale scadenza del contratto (all. 14).
Nell'odierna sede intende far valere la responsabilità professionale dell'avv. Pt_1 Pt_2 affinché venga condannata al correlativo risarcimento dei danni, imputandole da un lato di averle erroneamente consigliato di esercitare un recesso ad nutum dal contratto di locazione, e comunque per gravi motivi, in assenza dei rispettivi presupposti, e dall'altro di aver infondatamente resistito all'azione giudiziale esercitata della locatrice, portandola pagina 4 di 10 alla soccombenza.
In sostanza, l'attrice ritiene che se l'avv. avesse correttamente assolto al suo Pt_2 incarico, quantomeno astenendosi dal convincerla sulla ricorrenza delle condizioni per svincolarsi da un contratto di locazione che le era divenuto scomodo, avrebbe Pt_1 continuato a onorare quel rapporto, risparmiandosi il coinvolgimento in un giudizio che la vedrà soccombente e la stipula di un parallelo contratto di locazione avente a oggetto un altro fondo per il periodo compreso tra luglio 2019 e febbraio 2023 - mese in cui sarebbe terminato il contratto siglato nel 2011 -, al canone mensile di € 1.700,00 (all. 3), negozo concluso dopo le rassicurazioni fornite dalla stessa avv. , ed anzi su suo Pt_2 suggerimento.
La convenuta, viceversa, contesta l'esistenza del lamentato errore professione nonché del preteso nesso causale tra la sua prestazione e il danno patito da . Pt_1
Quanto al primo aspetto, riferisce che la comunicazione di recesso da lei predisposta il
12.7.2019 fosse successiva alla firma del contratto locativo avvenuta il 1°.7.2019, a testimonianza dell'autonoma decisione di , in esecuzione del proprio progetto Pt_1 commerciale, di affittare un altro immobile, costringendo poi il legale a predisporre la comunicazione del recesso dal vecchio contratto.
In ordine al secondo profilo, viceversa, eccepisce l'impedimento obiettivo di a poter Pt_1 conseguire un provvedimento giudiziale accertativo della legittimità del suo recesso, stante la patente infondatezza della pretesa.
2. L'an e il quantum della pretesa risarcitoria.
Va rimarcato che la norma di riferimento per la valutazione della responsabilità dell'avvocato, quale esercente una professione intellettuale, inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazione, è l'art. 1176, co. 2 c.c.:
«Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata».
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il 1° comma della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata. pagina 5 di 10 La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico, ha chiarito, in ordine all'individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che "le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione” (cfr. ex plurimis Cass. 18612/2013).
Non potendo il professionista garantire comunque l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali inadempimenti è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'inadempimento, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. n. 6967/2006).
In altri termini, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 2638/2013).
In parziale deroga alla rigidità di questi principi la Suprema Corte, nell'ipotesi di causa completamente infondata (cd. persa in partenza), disegna un diverso onere probatorio in capo al professionista, affermando che "per andare esente da responsabilità professionale l'avvocato che promuove una causa completamente infondata deve provare di aver adempiuto il proprio dovere di dissuasione a fronte di una irremovibile iniziativa del cliente e non già dimostrare la semplice esistenza di un consenso consapevole da parte della propria assistita" (Cass. 9695/2016).
Deve poi segnalarsi che in tema di responsabilità dell'avvocato, l'attività stragiudiziale si valuta come la giudiziale, atteso che in entrambe è il cliente a dolersi con il legale di non avergli procurato o di non avere conseguito un risultato prognosticamene utile e ciò quale conseguenza di una prestazione negligente (cfr. Cass. n. 22849/2017).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, deve ravvisarsi la responsabilità pagina 6 di 10 professionale a carico dell'avv. per i danni sofferti da e, conseguentemente, Pt_2 Pt_1 la sussistenza di un obbligo risarcitorio in capo ad essa.
Infatti, è incontroverso che nel 2019 interpellò l'avv. , che già conosceva, per Pt_1 Pt_2 ricevere assistenza stragiudiziale in merito al contratto locativo che l'avrebbe vincolata sino a fine febbraio 2023, ed è finanche documentato che le prestazioni dell'avv. si Pt_2 siano tradotte dapprima in suggerimenti strategici sostanziatisi nella predisposizione di una richiesta di riduzione del canone e nell'esercizio del diritto di recesso convenzionale e poi legale, e in seguito nella difesa giudiziale della conduttrice innanzi alle pretesa accertativa e risarcitoria del locatore, difesa basata sulle medesime ragioni di diritto spese ante litem, da ritenersi evidentemente infondate, come oggi ammette la stessa convenuta.
A fronte di tali dati di fatto e giuridici, chiaramente ostativi alla possibilità della cliente di ottenere una revisione delle condizioni negoziali del contratto locativo o, addirittura, lo scioglimento tramite recesso, era onere del professionista dimostrare d'avere informato la cliente della concreta possibilità che le sue doglianze (relative alle difficoltà economiche insorte nel 2019) potessero essere sfornite di una tutela giuridica, e d'averle conseguentemente sconsigliato dall'intraprendere iniziative rischiose (quali la stipula di un nuovo contratto di locazione e l'offerta per intimazione per la riconsegna dell'immobile), e che nonostante tale condotta dissuasiva avesse disatteso i Pt_1 suggerimenti e poi manifestato l'irremovibile volontà di liberarsi dal contratto in essere.
E ciò vieppiù considerata l'inconsistenza della convinzione originaria del recesso legale, come è dimostrato dal fatto che solo nel settembre 2019 (e quindi dopo due mesi dall'intimazione del recesso legale) l'avv. si premurò di contattare il Pt_2 commercialista della società per acquisire le necessarie informazioni sulla rispettiva situazione economico-finanziaria (all. a della convenuta).
Nessuna prova sull'attività dissuasiva è stata offerta invece da parte dell'avv. , la Pt_2 cui difesa in questo giudizio è consistita nell'eccepire il difetto di prova del suo inadempimento, stante la posteriorità della lettera di riduzione del canone e poi di recesso inviata alla locatrice rispetto alla stipula del nuovo contratto di locazione, e la carenza di nesso causale tra l'ipotetico inadempimento e il danno lamentato da , Pt_1 attesa la totale infondatezza della pretesa di quest'ultima. pagina 7 di 10 Tuttavia, per quanto concerne la prima eccezione, si rileva che all'udienza dell'8.10.2024
i testi e (entrambi privi di legami con le parti, Testimone_1 Testimone_2 contrariamente a quanto deve ritenersi per i testi e Testimone_3 Testimone_4
, rispettivamente amministratore della società attrice e collega di studio della
[...] convenuta, perciò non altrettanto attendibili) hanno confortato l'allegazione di Pt_1 secondo cui l'avv. le avrebbe ingenerato la convinzione di potersi liberare dal Pt_2 contratto locativo tanto da indurla a sottoscrivere un nuovo contratto.
D'altronde, il rapporto di assistenza che già intercorreva fra le parti e la peculiarità delle questioni da affrontare all'epoca rendono altamente plausibile che si sia rivolta Pt_1 all'avv. prima di compiere qualsiasi mossa, finendo addirittura per accollarsi il peso Pt_2 del pagamento di un doppio canone di locazione confidando nei consigli e nelle rassicurazioni del procuratore che il vecchio contratto si sarebbe sciolto senza penalità.
La seconda eccezione sollevata dalla convenuta, per converso, è mal posta.
I rimproveri di all'operato dell'avv. non riguardano la soccombenza in sé Pt_1 Pt_2 riportata nel giudizio avente a oggetto la legittimità o meno del proprio recesso dal contratto locativo risalente al 2011, quanto piuttosto l'attività persuasiva del professionista che precedé e occasionò tale processo.
In altri termini, non accusa il professionista d'aver commesso errori nella difesa Pt_1 tecnica svolta in giudizio tali da averle fatto perdere il risultato utile sperato (id est:
l'accertamento della legittimità del suo recesso), bensì di averla sostanzialmente, ed erroneamente, indotta a confidare nella ragionevole apprezzabilità delle proprie doglianze, impostandole poi la strategia prodromica al recesso - inclusa la stipula di un simultaneo contratto locativo - e mantenendo il punto in termini così fermi da esporla all'azione giudiziaria della locatrice volta a sentir accertare l'illegittimità del recesso esercitato.
Pertanto, secondo la prospettazione attorea, al processo neppure ci si sarebbe giunti qualora l'avv. avesse distolto la cliente dall'intraprendere iniziative eccedenti la Pt_2 mera richiesta di riduzione del canone, o quantomeno le avesse instillato il dubbio circa l'effettiva sussistenza dei requisiti per recedere dal contratto, opzioni che l'avrebbero a quel punto condotta a onorare, seppur obtorto collo, il contratto del 2011.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, la convenuta va condannata a risarcire all'attrice le pagina 8 di 10 conseguenze immediate dirette del proprio inadempimento, in omaggio al combinato disposto di cui all'art. 1218 e 1223 c.c..
Tra queste rientra senz'altro la spesa di € 62.900,00, equivalente a tutti i canoni che ritrovata a corrispondere in forza del nuovo contratto locativo siglato nel 2019 Pt_3 per tutto il periodo di residua vigenza del vecchio contratto, al netto del semestre di preavviso, ossia per il periodo da febbraio 2020 a febbraio 2023 (all. 15).
La seconda voce di danno consiste nelle spese che ha dovuto sopportare in Pt_1 relazione al giudizio conclusosi con la sentenza n. 346/22 del Tribunale di Grosseto, con particolare riguardo all'importo richiesto di € 9.889,88 a titolo di rifusione delle spese legali alla controparte e quello di € 1.958,75 per la registrazione della sentenza (all.ti 16-
17), per un totale di € 11.848,63.
Poiché tale credito (pari ad € 74.748,63) è di valore, su di esso è dovuta la rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data in cui il danno si è verificato o comunque è stato conosciuto (che in via ponderata può farsi risalire all'8.6.2022, data della sentenza n.
346/2022) fino a quella dell'odierna pronuncia, e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su riportato e, per gli anni successivi, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale;
sull'importo complessivo come rideterminato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Viceversa, non può trovare ristoro la pretesa risarcitoria afferente ai compensi che Pt_1 dichiara d'aver sostenuto per far subentrare in co-difesa l'avv. Paparo nella fase conclusiva del giudizio perso innanzi all'intestato Tribunale (all.ti 14 e 18), difettando l'allegazione della necessità e utilità di detto intervento nonché il legame eziologico con gli inadempimenti contestati all'avv. . Pt_2
3. Le spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività svolta.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta la responsabilità professionale della convenuta e la condanna a risarcire all'attrice la somma di € 74.748,63, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tali somme intervenuti dall'8.6.2022 alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in €
856,00 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%).
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Grosseto, 4.11.2025.
Il Giudice
MA TT
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