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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3193/2024 R.G. promossa da
(cf ), rappresentata e difesa, per procura alle liti Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso dall'avvocato Massimiliano Dall'Angelo, elettivamente domiciliata nello studio di questi in Solesino (PD), via XX Settembre n. 189,
RICORRENTE
e da
(cf ), rappresentato e difeso, per procura alle Parte_2 C.F._2 liti allegata al ricorso, dall'avvocato Massimiliano Cristofoli Prat, elettivamente domiciliata nello studio di questi in Venezia, Santa Croce, 464
RICORRENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e con rito concordatario a Vertemate Con Parte_1 Parte_2
(Como) in data 8 gennaio 2005, atto annotato nel Registro degli atti di matrimonio del Per_1
Comune di Vertemate Con (atto n.1, parte II, Serie A, Registro degli atti di Persona_2
matrimonio dell'anno 2005); ordinare al Comune di Vertemate Con Minoprio (Como) di annotare
1 l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali e omologare le seguenti condizioni 1. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i Persona_3 genitori, secondo l'istituto dell'affido condiviso, conservando la residenza presso la madre;
gli incontri del minore con il padre saranno rimessi alla libera determinazione del ragazzo, che ha compiuto anni 16; 2.ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio per i periodi in cui lo avranno con Per_3
sé;
3. il signor verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1
mese, l'assegno mensile di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
4. entrambi i genitori saranno tenuti al pagamento, in ragione della quota di metà per ciascuno, delle spese straordinarie per i figli;
tutte le spese straordinarie devono essere documentate, ove sia possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza all'altro genitore;
5. le parti si dichiarano economicamente indipendenti;
6. le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio. “
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.8.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data Vertemate Con
(Como) in data 8 gennaio 2005, atto annotato nel Registro degli atti di matrimonio del Per_1
Comune di Vertemate Con (Como) (atto n.1, parte II, Serie A, Registro degli atti di Per_1
matrimonio dell'anno 2005).
Le parti hanno allegato di vivere separati ininterrottamente dalla data della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi n. 185/2022 pubblicata il 28-2-2022 dal Tribunale di
Rovigo nel procedimento n. 89/2018 RG.
Hanno dato atto che i figli (nato nel 2005) e (nato nel 2007) risiedono con la madre Per_4 Per_3
e sono entrambi privi di reddito. In ragione di detta condizione, i genitori hanno convenuto la prosecuzione dell'obbligo paterno di contribuire al loro mantenimento mediante la corresponsione mensile di euro 450,00 ciascuno (somma soggetta a rivalutazione ISTAT), di provvedere alla rifusione del 50% delle spese estraordinarie sostenute in favore dei medesimi. Hanno convenuto che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e che tempi e Per_3
modalità del diritto di visita del padre siano lasciati alla libera determinazione del giovane.
I ricorrenti hanno dato atto di essere economicamente autosufficienti.
2 Fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti il Giudice relatore e dispostane la trattazione mediante deposito di note scritte come da conforme richiesta delle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che i coniugi, la cui separazione personale è stata dichiarata dal Tribunale di
Rovigo con sentenza n. 185/2022, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda ed al recepimento delle condizioni individuate dalle parti in quanto conformi alla legge e all'interesse della prole non economicamente indipendente.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3193/2024 R.G. promossa da e Parte_2
con l'intervento del pubblico ministero, Parte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8 gennaio 2005, atto annotato nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vertemate Con Persona_2
atto n.1, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
- recepisce le condizioni sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte.
- spese di lite interamente compensate.
Rovigo, 22.10.2024
il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3193/2024 R.G. promossa da
(cf ), rappresentata e difesa, per procura alle liti Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso dall'avvocato Massimiliano Dall'Angelo, elettivamente domiciliata nello studio di questi in Solesino (PD), via XX Settembre n. 189,
RICORRENTE
e da
(cf ), rappresentato e difeso, per procura alle Parte_2 C.F._2 liti allegata al ricorso, dall'avvocato Massimiliano Cristofoli Prat, elettivamente domiciliata nello studio di questi in Venezia, Santa Croce, 464
RICORRENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e con rito concordatario a Vertemate Con Parte_1 Parte_2
(Como) in data 8 gennaio 2005, atto annotato nel Registro degli atti di matrimonio del Per_1
Comune di Vertemate Con (atto n.1, parte II, Serie A, Registro degli atti di Persona_2
matrimonio dell'anno 2005); ordinare al Comune di Vertemate Con Minoprio (Como) di annotare
1 l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali e omologare le seguenti condizioni 1. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i Persona_3 genitori, secondo l'istituto dell'affido condiviso, conservando la residenza presso la madre;
gli incontri del minore con il padre saranno rimessi alla libera determinazione del ragazzo, che ha compiuto anni 16; 2.ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio per i periodi in cui lo avranno con Per_3
sé;
3. il signor verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1
mese, l'assegno mensile di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
4. entrambi i genitori saranno tenuti al pagamento, in ragione della quota di metà per ciascuno, delle spese straordinarie per i figli;
tutte le spese straordinarie devono essere documentate, ove sia possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza all'altro genitore;
5. le parti si dichiarano economicamente indipendenti;
6. le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio. “
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.8.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data Vertemate Con
(Como) in data 8 gennaio 2005, atto annotato nel Registro degli atti di matrimonio del Per_1
Comune di Vertemate Con (Como) (atto n.1, parte II, Serie A, Registro degli atti di Per_1
matrimonio dell'anno 2005).
Le parti hanno allegato di vivere separati ininterrottamente dalla data della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi n. 185/2022 pubblicata il 28-2-2022 dal Tribunale di
Rovigo nel procedimento n. 89/2018 RG.
Hanno dato atto che i figli (nato nel 2005) e (nato nel 2007) risiedono con la madre Per_4 Per_3
e sono entrambi privi di reddito. In ragione di detta condizione, i genitori hanno convenuto la prosecuzione dell'obbligo paterno di contribuire al loro mantenimento mediante la corresponsione mensile di euro 450,00 ciascuno (somma soggetta a rivalutazione ISTAT), di provvedere alla rifusione del 50% delle spese estraordinarie sostenute in favore dei medesimi. Hanno convenuto che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e che tempi e Per_3
modalità del diritto di visita del padre siano lasciati alla libera determinazione del giovane.
I ricorrenti hanno dato atto di essere economicamente autosufficienti.
2 Fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti il Giudice relatore e dispostane la trattazione mediante deposito di note scritte come da conforme richiesta delle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che i coniugi, la cui separazione personale è stata dichiarata dal Tribunale di
Rovigo con sentenza n. 185/2022, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda ed al recepimento delle condizioni individuate dalle parti in quanto conformi alla legge e all'interesse della prole non economicamente indipendente.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3193/2024 R.G. promossa da e Parte_2
con l'intervento del pubblico ministero, Parte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8 gennaio 2005, atto annotato nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vertemate Con Persona_2
atto n.1, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
- recepisce le condizioni sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte.
- spese di lite interamente compensate.
Rovigo, 22.10.2024
il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
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