Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2000/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1
Acate in via Umberto I n. 32, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mariaconcetta
Mazzei, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente ad Parte_2 C.F._2
Acate in via Umberto I n. 32, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Martina D'Izzia, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
19.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
che dall'unione coniugale sono nate due figlie: (Trieste, 16.03.2013) e (Ragusa, Per_1 Per_2
30.06.2019); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 20.11.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle condizioni che seguono e come già modificate ed integrate a seguito di deposito di note di trattazione scritta il 17.02.2025:
1. i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
Per_
2. i coniugi scelgono l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento Per_1
presso la madre al momento presso la casa coniugale sita in Acate (RG), nella Via La Farina n.1, che viene concordemente lasciata in uso alla medesima, che l'abiterà con le figlie fino al mese di gennaio 2025, avendo già provveduto a comunicare formale disdetta del contratto di locazione;
le parti, altresì, concordano che le minori abiteranno con la madre anche nella futura casa familiare che successivamente la Sig.ra prenderà in locazione;
Pt_1
3. il Sig. potrà esercitare il proprio diritto di visita nei confronti delle figlie minori, nel rispetto Parte_2
della bigenitorialità, affinché le bambine possano ugualmente trascorrere tempo con entrambi i genitori per la migliore tutela del loro interesse, per favorire una crescita equilibrata, anche nell'ottica del clima di concordia e collaborazione nella regolamentazione dei rapporti familiari che i coniugi si impegnano a rispettare;
A tal fine, il Sig. , tenendo in considerazione l'età delle figlie e le relative esigenze ed Parte_2
impegni scolastici e non, potrà visitare le figlie ogni lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio del mese dalle ore 18 alle 21 cena inclusa, oltre a trascorrere la giornata del sabato o della domenica a settimane alterne, allo stesso modo il pernottamento sarà alternato a settimane, in modo tale da consentire nell'arco di un mese, due fine settimana presso la madre e gli altri due presso il padre dal venerdì pomeriggio alla giornata del lunedì mattina.
Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, oltreché le vacanze estive, le minori trascorreranno, sempre previo accordo e disponibilità dei coniugi, le feste alternando giornate con il padre e la madre, divise fra il 24 o 25 dicembre, la Pasqua e la Pasquetta. Per_ Ogni eventuale viaggio sia in Italia che all'estero, che coinvolga e necessiterà del Per_1 consenso di entrambi i genitori i quali, sin d'ora, rilasciano il consenso all'espatrio e ad ogni documento si ritenga necessario quale il passaporto.
Ogni altra ed eventuale variazione di giorni ed orari, in relazione ad impegni lavorativi dei coniugi e delle minori, verrà comunicata e concordata nello spirito di collaborazione sul quale è improntato il presente accordo;
4. il Sig. si obbliga alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie Parte_2
Per_ minori e pari ad €.400,00 mensili complessivi, ovvero €.200,00 a minore, aggiornati Per_1
annualmente in base alla variazione Istat, da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma, oltre ad ogni ed eventuale spesa occorrenda nell'interesse delle minori;
la sig.ra si impegna a rendicontare le spese Pt_1
straordinarie che affronterà per le esigenze delle minori al sig. ; Parte_2
5. i coniugi si obbligano, altresì, a regolamentare i loro rapporti patrimoniali riguardanti la gestione dell'assegno unico stabilendo che la somma complessiva di euro 467,00 sia erogata interamente alla moglie sig.ra fino al mese di settembre 2025, a motivo della scelta condivisa di consentire Pt_1 alla madre delle minori di occuparsi a tempo pieno delle bambine per l'inserimento scolastico ed il miglior accudimento delle stesse. Decorso detto termine, dal 01.10.2025, come già stabilito in sede di ricorso congiunto, il Sig. si obbliga a versare le somme percepite a titolo di assegno Parte_2 unico in favore di due conti correnti bancari/postali che verranno aperti ed intestati rispettivamente Per_ a e , le cui somme verranno vincolate fino al compimento della loro maggiore età in Per_1 relazione alla tipologia di rapporto di conto corrente che risulterà più conveniente e confacente alle esigenze delle minori, sempre di concerto con la Sig.ra Il sig. si impegna a fornire Pt_1 Parte_2 prova dell'accredito mensile dell'assegno unico alla Sig. appena ricevuto. Pt_1
6. la Sig.ra sin dal deposito del presente accordo, si fa carico esclusivamente delle spese Pt_1 occorrende relative alle spese di manutenzione della casa coniugale di Via La Farina n. 1 nonché della futura abitazione oltreché delle relative utenze, le quali si obbliga a volturarle a nome proprio;
7. i coniugi dichiarano di essere ciascuno proprietario di propria autovettura e, pertanto, di obbligarsi a sostenere ciascuno esclusivamente i relativi costi;
8. i coniugi dichiarano di avere regolamentato la divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale e, pertanto, di non aver nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, l'uno dall'altro.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
10. Le parti dichiarano che con il presente accordo di separazione personale hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto concordato sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro”; che l'udienza di comparizione del dì 19.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione perso nale d ei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1
contratto matrimonio civile a Fogl iano Redipu glia (G O) in data 14.04.2013, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di FO PU (GO), al n. 1, parte I, anno
2013;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di FO PU (GO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti