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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
N. R.G. 4004/2023
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione, Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice rel.
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili rg. 4004/2023 introdotto da
, (c.f. ), con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
Paola Garofalo e Michela Gualtieri, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,
contro
, (c.f. , con l'Avv. Mario CP_1 C.F._2
D'Elia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
con l'intervento del
Pubblico Ministero Interventore ex lege
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 12 e 473 bis 49 c.p.c. , Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio civile il 5 luglio 2014 in
Catanzaro con dalla cui unione è nato (27/9/2015) CP_1 Per_1
domandava la pronuncia di separazione giudiziale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente così concludeva:
“conclusioni domanda di separazione:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
2) affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la prole avrà residenza abituale presso la casa della sig.ra , sita in Pt_1
Catanzaro, via G. Rito 1/1, con collocamento prevalente presso quest'ultima;
3) disporre le modalità di frequentazione ad opera del padre, secondo le indicazioni che emergeranno in corso di causa o quelle meglio ritenute dal
Tribunale;
4) disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio, CP_1
in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra Parte_1
dell'importo di € 6.000,00 annui, da corrispondersi in rate di € 500,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25
Pag. 2 di 10 di ogni mese;
la somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
5) disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità del figlio;
6) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
conclusioni domanda di divorzio:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e , matrimonio celebrato con Parte_1 CP_1
rito concordatario, in Falerna (CZ), in data 5/7/2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro al n. 16, parte 2, serie B, anno 2014;
2. confermare i provvedimenti della separazione in tema di affidamento, collocamento e mantenimento della prole.
Con vittoria di spese e competenze.”
Con comparsa del 11 marzo 2024 si costituiva in giudizio il il quale, CP_1
seppur non opponendosi alla domandata pronuncia di separazione e cessazione degli effetti civili, contestava quanto ex adverso riportato e concludeva:
“sulla separazione personale dei coniugi
Pag. 3 di 10 ❖ pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1
; Parte_1
❖ affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
il minore avrà residenza abituale presso l'abitazione familiare sita alla Via G. Rito
n° 1/1 unitamente alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima;
❖ disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio CP_1
mediante il versamento alla sig.ra dell'importo Parte_1
mensile di € 200,00 da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese oltre all'attribuzione alla stessa, in via definitiva degli assegni familiari a cui il sig. rinuncia in favore del coniuge e con il pagamento del 50% delle CP_1
spese straordinarie previamente concordate;
❖ ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione personale dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
sul divorzio:
❖ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e , celebrato con rito CP_1 Parte_1
concordatario in Falerna (CZ), in data 5.7.2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro al n. 16, parte 2, serie
B, anno 2014;
Pag. 4 di 10 ❖ confermare i provvedimenti della separazione in tema di affidamento, collocamento e mantenimento della prole.
Con vittoria di spese e competenze o, in via subordinata, con compensazione delle stesse.”
Emessi provvedimenti temporanei e urgenti, e istruita la causa con deposito di note, nonostante l'alta conflittualità tra le parti, le stesse addivenivano ad un accordo bonario, che espressamente prevede:
a) i coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, conservando il reciproco rispetto e l'obbligo di garantire al figlio una crescita serena e armoniosa;
b) il figlio sarà affidato congiuntamente ed in forma condivisa Per_1
ad entrambi i genitori, con la conseguenza che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al bambino;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
c) il figlio sarà collocato presso la madre nella propria abitazione sita in
Catanzaro alla via G. Rito n. l/l;
d) quanto al rapporto padre/figlio, poiché il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere
Pag. 5 di 10 cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i ricorrenti concordano che esso venga regolamentato come segue:
d.1) durante il periodo scolastico:
• a fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario scolastico alla domenica alle ore 21,00 allorquando il padre accompagnerà Per_1
presso l'abitazione della mamma;
• durante la settimana, nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì dal termine dell'orario scolastico sino al giovedì mattina allorquando lo accompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza paterna, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 21,30 allorquando lo accompagnerà presso l'abitazione della mamma.
Inoltre, i genitori concordano che il padre accompagni a scuola 3 Per_1
volte a settimana in giorni da concordarsi direttamente tra le parti tenendo conto dei turni lavorativi della sig.ra ; Pt_1
d.2) in occasione delle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire anche via email o sms entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, trascorrerà ad anni alterni con ciascun Per_1
genitore dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le parti concordano che per le festività natalizie dell'anno 2024 starà dal Per_1
Pag. 6 di 10 d.3) per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire tra loro anche via e-mail o sms entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, il figlio starà, alternativamente ogni anno con ciascun genitore, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Le parti concordano che per festività pasquali dell'anno 2025 trascorrerà il Per_1
giorno di Pasqua con la mamma ed il Lunedì dell'Angelo con il papà;
d.4) durante le vacanze estive (giugno, luglio e agosto), trascorrerà Per_1
in via esclusiva con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di giugno, 15 giorni consecutivi nel mese luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, in periodi da concordarsi tra genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di mancato accordo le parti stabiliscono che trascorrerà ad Per_1
anni alterni con un genitore i primi 15 giorni di ciascun mese e con l'altro genitore i restanti giorni di ciascun mese. d.5) in occasione delle altre festività infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) alternativamente con l'uno e con l'altro genitore a prescindere dal regime di visita ordinario;
d.6) trascorrerà con la mamma il giorno del compleanno di Per_1
quest'ultima ed il giorno della Festa della Mamma, mentre trascorrerà con il papà il giorno del compleanno di quest'ultimo ed il giorno della festa del papà;
d.7) le parti concordano che trascorrerà il giorno del suo Per_1
compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
Pag. 7 di 10 e) il padre, per contribuire al mantenimento ordinario di Per_1
corrisponderà a mezzo di bonifico sul C/C intestato alla sig.ra ed Pt_1
entro il 30 di ciascun mese l'importo di € 250,00, importo rivalutato annualmente ex lege secondo gli indici ISTAT;
quanto all'assegno unico erogato dall'INPS, le parti concordano che sarà integralmente percepito dalla madre.
f) quanto alle spese straordinarie da sostenersi dell'interesse di , Per_1
saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo quanto stabilito nel
Protocollo 16.5.2019 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Catanzaro
e dal Presidente del COA Catanzaro, che si allega previa sottoscrizione delle parti e che fa parte integrante del presente atto, le parti suddivideranno altresì al 50% anche la retta bimestrale relativa al frequentato da presso l'istituto scolastico Galluppi di Persona_2 Per_1
Catanzaro, inoltre suddivideranno al 50% le visite guidate giornaliere organizzate dalla scuola che superano l'importo pari ad € 30,00 nonché suddivideranno al 50% anche la retta mensile del basket frequentato da
. Per_1
g) le parti concordano che il sig. - che ad oggi risulta debitore nei CP_1
confronti della sig.ra dell'importo pari ad € 2.750,00 a titolo di Pt_1
assegno di mantenimento per il figlio dovuto e non ancora Per_1
corrisposto, dal mese di dicembre 2024 e sino all'estinzione del debito corrisponderà alla moglie, in aggiunta all'importo già fissato pari ad €
250,00 mensili, un ulteriore importo mensile pari ad € 250,00;
h) le parti concordano che risanata nella misura del 50% ciascuno la posizione debitoria (fido) con l'istituto di credito BPER Banca ove insiste il
Pag. 8 di 10 conto corrente cointestato ai coniugi, gli stessi provvederanno alla chiusura di detto conto corrente;
i) ciascun genitore provvederà direttamente e personalmente ad acquisire le credenziali di accesso al registro scolastico informatico per tutte le comunicazioni scuola-famiglia;
1) le parti concordemente dichiarano che rispetteranno i predetti accordi a far data dalla sottoscrizione ed autorizzano fin d'ora gli avvocati al deposito telematico del presente accordo fin dal giorno successivo a quello della sottoscrizione:
m) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà passiva ai sensi dell'art. 13. co 8 della nuova L.P.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Pag. 9 di 10 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni riguardanti la domanda di cessazione degli effetti civili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.16, parte II , reg. Atti Matrimonio anno 2014);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa tra le parti le spese di lite
DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Fortunata Esposito Francesca Garofalo
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 al 30 dicembre con la mamma e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il papà;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
N. R.G. 4004/2023
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione, Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice rel.
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili rg. 4004/2023 introdotto da
, (c.f. ), con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
Paola Garofalo e Michela Gualtieri, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,
contro
, (c.f. , con l'Avv. Mario CP_1 C.F._2
D'Elia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
con l'intervento del
Pubblico Ministero Interventore ex lege
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 12 e 473 bis 49 c.p.c. , Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio civile il 5 luglio 2014 in
Catanzaro con dalla cui unione è nato (27/9/2015) CP_1 Per_1
domandava la pronuncia di separazione giudiziale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente così concludeva:
“conclusioni domanda di separazione:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
2) affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la prole avrà residenza abituale presso la casa della sig.ra , sita in Pt_1
Catanzaro, via G. Rito 1/1, con collocamento prevalente presso quest'ultima;
3) disporre le modalità di frequentazione ad opera del padre, secondo le indicazioni che emergeranno in corso di causa o quelle meglio ritenute dal
Tribunale;
4) disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio, CP_1
in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra Parte_1
dell'importo di € 6.000,00 annui, da corrispondersi in rate di € 500,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25
Pag. 2 di 10 di ogni mese;
la somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
5) disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità del figlio;
6) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
conclusioni domanda di divorzio:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e , matrimonio celebrato con Parte_1 CP_1
rito concordatario, in Falerna (CZ), in data 5/7/2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro al n. 16, parte 2, serie B, anno 2014;
2. confermare i provvedimenti della separazione in tema di affidamento, collocamento e mantenimento della prole.
Con vittoria di spese e competenze.”
Con comparsa del 11 marzo 2024 si costituiva in giudizio il il quale, CP_1
seppur non opponendosi alla domandata pronuncia di separazione e cessazione degli effetti civili, contestava quanto ex adverso riportato e concludeva:
“sulla separazione personale dei coniugi
Pag. 3 di 10 ❖ pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1
; Parte_1
❖ affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
il minore avrà residenza abituale presso l'abitazione familiare sita alla Via G. Rito
n° 1/1 unitamente alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima;
❖ disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio CP_1
mediante il versamento alla sig.ra dell'importo Parte_1
mensile di € 200,00 da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese oltre all'attribuzione alla stessa, in via definitiva degli assegni familiari a cui il sig. rinuncia in favore del coniuge e con il pagamento del 50% delle CP_1
spese straordinarie previamente concordate;
❖ ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione personale dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
sul divorzio:
❖ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e , celebrato con rito CP_1 Parte_1
concordatario in Falerna (CZ), in data 5.7.2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro al n. 16, parte 2, serie
B, anno 2014;
Pag. 4 di 10 ❖ confermare i provvedimenti della separazione in tema di affidamento, collocamento e mantenimento della prole.
Con vittoria di spese e competenze o, in via subordinata, con compensazione delle stesse.”
Emessi provvedimenti temporanei e urgenti, e istruita la causa con deposito di note, nonostante l'alta conflittualità tra le parti, le stesse addivenivano ad un accordo bonario, che espressamente prevede:
a) i coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, conservando il reciproco rispetto e l'obbligo di garantire al figlio una crescita serena e armoniosa;
b) il figlio sarà affidato congiuntamente ed in forma condivisa Per_1
ad entrambi i genitori, con la conseguenza che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al bambino;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
c) il figlio sarà collocato presso la madre nella propria abitazione sita in
Catanzaro alla via G. Rito n. l/l;
d) quanto al rapporto padre/figlio, poiché il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere
Pag. 5 di 10 cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i ricorrenti concordano che esso venga regolamentato come segue:
d.1) durante il periodo scolastico:
• a fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario scolastico alla domenica alle ore 21,00 allorquando il padre accompagnerà Per_1
presso l'abitazione della mamma;
• durante la settimana, nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì dal termine dell'orario scolastico sino al giovedì mattina allorquando lo accompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza paterna, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 21,30 allorquando lo accompagnerà presso l'abitazione della mamma.
Inoltre, i genitori concordano che il padre accompagni a scuola 3 Per_1
volte a settimana in giorni da concordarsi direttamente tra le parti tenendo conto dei turni lavorativi della sig.ra ; Pt_1
d.2) in occasione delle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire anche via email o sms entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, trascorrerà ad anni alterni con ciascun Per_1
genitore dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le parti concordano che per le festività natalizie dell'anno 2024 starà dal Per_1
Pag. 6 di 10 d.3) per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire tra loro anche via e-mail o sms entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, il figlio starà, alternativamente ogni anno con ciascun genitore, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Le parti concordano che per festività pasquali dell'anno 2025 trascorrerà il Per_1
giorno di Pasqua con la mamma ed il Lunedì dell'Angelo con il papà;
d.4) durante le vacanze estive (giugno, luglio e agosto), trascorrerà Per_1
in via esclusiva con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di giugno, 15 giorni consecutivi nel mese luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, in periodi da concordarsi tra genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di mancato accordo le parti stabiliscono che trascorrerà ad Per_1
anni alterni con un genitore i primi 15 giorni di ciascun mese e con l'altro genitore i restanti giorni di ciascun mese. d.5) in occasione delle altre festività infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) alternativamente con l'uno e con l'altro genitore a prescindere dal regime di visita ordinario;
d.6) trascorrerà con la mamma il giorno del compleanno di Per_1
quest'ultima ed il giorno della Festa della Mamma, mentre trascorrerà con il papà il giorno del compleanno di quest'ultimo ed il giorno della festa del papà;
d.7) le parti concordano che trascorrerà il giorno del suo Per_1
compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
Pag. 7 di 10 e) il padre, per contribuire al mantenimento ordinario di Per_1
corrisponderà a mezzo di bonifico sul C/C intestato alla sig.ra ed Pt_1
entro il 30 di ciascun mese l'importo di € 250,00, importo rivalutato annualmente ex lege secondo gli indici ISTAT;
quanto all'assegno unico erogato dall'INPS, le parti concordano che sarà integralmente percepito dalla madre.
f) quanto alle spese straordinarie da sostenersi dell'interesse di , Per_1
saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo quanto stabilito nel
Protocollo 16.5.2019 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Catanzaro
e dal Presidente del COA Catanzaro, che si allega previa sottoscrizione delle parti e che fa parte integrante del presente atto, le parti suddivideranno altresì al 50% anche la retta bimestrale relativa al frequentato da presso l'istituto scolastico Galluppi di Persona_2 Per_1
Catanzaro, inoltre suddivideranno al 50% le visite guidate giornaliere organizzate dalla scuola che superano l'importo pari ad € 30,00 nonché suddivideranno al 50% anche la retta mensile del basket frequentato da
. Per_1
g) le parti concordano che il sig. - che ad oggi risulta debitore nei CP_1
confronti della sig.ra dell'importo pari ad € 2.750,00 a titolo di Pt_1
assegno di mantenimento per il figlio dovuto e non ancora Per_1
corrisposto, dal mese di dicembre 2024 e sino all'estinzione del debito corrisponderà alla moglie, in aggiunta all'importo già fissato pari ad €
250,00 mensili, un ulteriore importo mensile pari ad € 250,00;
h) le parti concordano che risanata nella misura del 50% ciascuno la posizione debitoria (fido) con l'istituto di credito BPER Banca ove insiste il
Pag. 8 di 10 conto corrente cointestato ai coniugi, gli stessi provvederanno alla chiusura di detto conto corrente;
i) ciascun genitore provvederà direttamente e personalmente ad acquisire le credenziali di accesso al registro scolastico informatico per tutte le comunicazioni scuola-famiglia;
1) le parti concordemente dichiarano che rispetteranno i predetti accordi a far data dalla sottoscrizione ed autorizzano fin d'ora gli avvocati al deposito telematico del presente accordo fin dal giorno successivo a quello della sottoscrizione:
m) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà passiva ai sensi dell'art. 13. co 8 della nuova L.P.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Pag. 9 di 10 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni riguardanti la domanda di cessazione degli effetti civili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.16, parte II , reg. Atti Matrimonio anno 2014);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa tra le parti le spese di lite
DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Fortunata Esposito Francesca Garofalo
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 al 30 dicembre con la mamma e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il papà;