Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. r.g. 11104 dell'anno 2023 promosso da nato in [...] in data [...], (Avv. MAGRO MALOSSO Parte_1
ALBERTO);
– ricorrente – contro
Controparte_1
Palermo;
[...]
– resistente –
e con l'intervento del
Pubblico ministero;
– interveniente necessario –
Avente ad oggetto: ricorso ex art. 35 D.lgs. n. 25/08 e art. 737 c.p.c. ha pronunciato il seguente
DECRETO
1.Con ricorso depositato ritualmente in via telematica sopra meglio generalizzato, Parte_1 ha tempestivamente proposto dinanzi a questo Tribunale in composizione collegiale opposizione, ex art. 35 e 35bis D.Lgs. 25/2008, al provvedimento emesso dalla
[...]
di Palermo dell' 11/07/2023 con cui la predetta Controparte_1 ha rigettato la sua domanda di riconoscimento del diritto alla protezione CP_1
internazionale.
(modello c3), della decisione adottata, certificato in lingua inglese, documentazione lavorativa, copia del passaporto, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita dal GOT all'uopo delegato, mediante acquisizione documentale;
successivamente è stata rimessa al giudice relatore, il quale ha fissato dinanzi a sè l'udienza del
06/05/2025 da svolgersi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.; soltanto parte ricorrente, in data 05/05/2025, ha deposito le proprie note scritte.
All'esito dell'attività processuale ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione.
˜˜˜˜˜˜˜˜
2.La audizione del ricorrente dinanzi la . Controparte_1
Devono premettersi i criteri generali di valutazione delle dichiarazioni dei richiedenti asilo.
Al riguardo deve essere osservato che l'art. 3 del d.lgs. 2007/251, in conformità con le Direttive, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del ricorrente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il ricorrente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi;
c) le dichiarazioni del ricorrente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il ricorrente sia in generale attendibile.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato:
- di essere cittadino proveniente dal Bangladesh, di essere nato nel villaggio di Ottor
Chouddoguri, nel distretto di Kurigram e di essere di religione islamica;
- di essersi spostato in altre località per motivi di studio e di lavoro;
di avere studiato per quattordici anni e di avere lavorato come agricoltore nel suo paese;
- di avere una famiglia di origine composta da padre, madre quattro fratelli e due sorelle;
- di essere espatriato in quanto a seguito di un'alluvione accaduta il 25 luglio 2021 la sua abitazione è andata distrutta;
che le condizioni economiche della sua famiglia sarebbero peggiorata dopo l'alluvione; di aver contratto per tale ragione dei debiti e di aver deciso di
- 2 - espatriare nel 2022 in quanto non riusciva a reperire alcuna occupazione lavorativa nel suo paese;
- di essere giunto in Italia il 24 luglio 2022 dopo aver attraversato Istambul, Dubai, l'Egitto e infine di essere stato in Libia per circa sei mesi;
- di temere in caso di rimpatrio di non riuscire a restituire i debiti contratti e di non riuscire a sostenere economicamente la sua famiglia.
Ritenuto che la storia riferita è credibile relativamente alla nazionalità alla provenienza dal
Bangladesh e alle motivazioni di carattere economico rappresentate dinanzi alla Commissione
Territoriale, non essendo emersi elementi tali da dubitare delle dichiarazioni del ricorrente sul punto.
La narrazione invece non appare credibile in relazione alla vicenda debitoria esposta dal ricorrente il quale, in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale, ha dichiarato di aver contratto un debito di 550 mila taka, per il quale è stata concordata una scadenza al 2022, ormai superata. Riferisce inoltre che i creditori a seguito dell'inadempimento si sarebbero impossessati di un loro terreno coperto dall'acqua a causa dell'alluvione e che, inoltre, si sarebbero limitati a chiedere la restituzione di quanto prestato senza esercitare alcun tipo di violenza sul ricorrente e sulla sua famiglia domandando in caso di inadempimento esclusivamente l'appropriazione del loro terreno “loro ci vengono a chiedere i soldi e ci dicono che sarebbe meglio se li restituiamo il prima possibile, ci fanno queste pressioni. Loro ci stanno dicendo che quando l'acqua del terreno si asciuga o diminuisce non potremo riavere il nostro terreno”.
Ciò detto, sulla base di quanto emerso, appare del tutto privo di fondamento il timore manifestato dal richiedente in caso di rientro nel Paese di origine, stante l'assenza di agenti persecutori e di attualità e concretezza dello stesso.
La contraddittorietà e la vaghezza delle dichiarazioni rese ingenerano, pertanto, dubbi sulla credibilità dell'impianto della domanda di protezione internazionale.
3.SULLO STATUS DI RIFUGIATO.
Orbene, il Tribunale ritiene che non ricorrono, nel caso di specie, gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) D.l.vo 251/07.
Invero, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d.lgs.
19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d.lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il
- 3 - quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".
L' art. 7 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di protezione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
Inoltre, ex art. 5 del d.lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato;
2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo
Stato o una parte consistente del suo territorio;
3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.
Nel caso in esame i fatti esposti dal ricorrente, valutati nella loro non credibilità, non consentono di valutare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dello status di rifugiato, ossia il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale.
4. SULLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA.
Non si ritengono sussistenti neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Ed invero essa deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o
- 4 - degradante ai danni del ricorrente nel suo paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Nel caso che ci occupa, per i motivi anzidetti, sono insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, poiché non risulta sussistere un rischio reale di grave danno ai sensi della lett. A) e B) dell'art. 14, D.lgs 251/2007.
Ed inoltre non si ritengono neppure sussistenti i presupposti per la protezione sussidiaria di cui alla lett. C) del citato art. 14, giacché è insussistente il pericolo di minaccia grave ed individuale alla vita o della persona del ricorrente derivante dalla violenza indiscriminata, attuale e perdurante situazione di conflitto armato interno.
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nel chiarire le condizioni cui è subordinato, alla stregua della vigente normativa comunitaria, l'accesso all'anzidetto istituto della protezione sussidiaria, ha statuito che “l'esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del ricorrente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”, aggiungendo che “l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso […] raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande Sezione, sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07).
Tale valutazione deve sempre essere effettuata dall'Autorità giudiziaria che dovrà verificare l'insussistenza del c.d. non refoulement nel paese d'origine del ricorrente.
Nel caso di specie, infatti, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni in ordine all'attuale contesto socio-politico-religioso del Bangladesh, non risulta che in detto Stato ovvero anche soltanto in talune aree territoriali del medesimo sia in atto un conflitto armato o esista comunque una situazione di “generalizzata violenza” di tale livello da costituire una seria minaccia per la vita di qualunque civile si trovi su quel territorio, registrandosi - invece - nel corso degli ultimi anni episodi di violenza, uccisioni ed arresti illegali che però hanno interessato specifiche categorie di persone (leaders del Partito nazionalista di opposizione-BNP, mezzi di informazione
- 5 - critici verso le autorità, giornalisti, blogger e difensori di diritti umani) fra le quali non rientra il ricorrente (v., ad esempio, il World Report 2022 – Bangladesh dell'Human Rights Watch pubblicato il 13 gennaio 2022, il World Report 2023 della stessa organizzazione pubblicato il 12 gennaio 2023 ed il più recente World Report 2024 di Human Rights Watch pubblicato in data 11 gennaio 2024; cfr. altresì il rapporto annuale sui diritti umani relativo al 2020 di Amnesty
International, pubblicato il 7 aprile 2021 e quello più recente relativo al 2022 pubblicato il 27 marzo 2023; tutti reperibili su www.ecoi.net).
Né, d'altronde, allo stato è ravvisabile alcuna violenza indiscriminata quale conseguenza degli scontri scaturiti dalle proteste studentesche dello scorso luglio, che hanno causato 300 morti, migliaia di feriti e più di 10.000 arresti, essendo le proteste ed i conseguenti scontri ormai cessati.
Il 5 agosto 2024, invero, la Prima Ministra del Bangladesh si è dimessa ed è Parte_2
fuggita dal Paese dopo settimane di proteste studentesche. Il capo di stato maggiore dell'esercito,
, annunciando le dimissioni del primo ministro e confermando la formazione CP_2
di un governo ad interim, ha dichiarato riguardo agli scontri avvenuti nelle settimane precedenti
"mantenete la fiducia nei militari, indagheremo su tutte le uccisioni e puniremo i responsabili (…) ho ordinato che l'esercito e la polizia non si lascino andare a nessun tipo di violenza". La dichiarazione è stata coordinata con politici dell'opposizione, tra cui il capo del partito Parte_3
Islami, ora bandito, e membri della società civile. Le proteste erano iniziate in modo pacifico a luglio 2024, con la richiesta da parte degli studenti di porre fine al sistema di quote per i posti di lavoro governativi che, a loro dire, favoriva coloro che hanno legami con il partito Awami League del primo ministro, ma da allora le manifestazioni si sono trasformate in una sfida senza precedenti ad e al partito. La Premier era stata eletta per il quarto mandato consecutivo a Pt_2 gennaio 2024 in delle operazioni di voto boicottate dai suoi principali oppositori (Politico,
Bangladeshi PM HE SI resigns, flees country as protesters storm her official residence, 5 agosto 2024, https://www.politico.com/news/2024/08/05/bangladesh-prime-ministerresigns- flees-country-00172623). Le proteste degli studenti, iniziate a luglio 2024, chiedevano la fine del sistema di quote che riserva il 30% dei posti di lavoro statali alle famiglie dei veterani che hanno combattuto nella guerra di indipendenza del Bangladesh contro il Pakistan nel 1971. I manifestanti hanno affermato che il sistema era discriminatorio e favoriva i sostenitori del partito
Awami League della Rispondendo al crescere delle proteste e della Persona_1
violenza, la Corte Suprema del Paese ha stabilito che la quota riservata ai veterani deve essere
- 6 - ridotta al 5%, mentre il 93% dei posti di lavoro deve essere assegnato in base al merito.
Il restante 2% sarà riservato ai membri delle minoranze etniche, ai transgender e ai disabili. Il governo ha accettato la decisione, ma i manifestanti hanno continuato a chiedere conto delle violenze legate all'uso della forza da parte del governo (Apnews, Renewed antigovernment protests leave nearly 100 dead, hundreds more injured in Bangladesh, 5 agosto 2024, https://apnews.com/article/bangladesh-hasina-student-protest-quotaviolence-
1496d6471792cbc11f39c3bacee813f7). Alla notizia della caduta del governo è iniziata una rappresaglia, con attacchi in particolare nei confronti di membri dell'Awami League e delle minoranze etniche (prinicpalmente , percepiti come elettori del partito di Per_2 Parte_2
(Prothomalo, Minorities' houses, worship places under attack at various places, 7 agosto 2024, https://en.prothomalo.com/bangladesh/local-news/xdl6ej9e50).
Dopo le dimissioni della Premier, tuttavia, a seguito di colloqui tra ufficiali militari, leader civici, studenti e gli attivisti che hanno guidato la rivolta, è stato nominato quale leader ad interim premio Nobel per la pace e la situazione si è pacificata. ha lanciato Persona_3 Per_3 un appello alla calma il 7 agosto e ha esortato tutte le parti ad aiutare nella ricostruzione del paese dopo settimane di violenze, si è congratulato con i manifestanti e ha fatto appello a loro e alle altre parti interessate a rimanere pacifici, condannando al contempo qualsiasi violenza compiuta dopo le dimissioni di Un ulteriore invito alla calma è arrivato dalla leader del principale Pt_2
partito di opposizione, il BNP, nel primo discorso pubblico dal 2018 (Politico, Bangladesh's incoming leader appeals for calm after weeks of violence, 7 agosto 2024, https://www.politico.com/news/2024/08/07/bangladesh-incomingleader-appeals-calm- violence-00173145). L'otto agosto 2024 ha prestato giuramento come primo ministro ad Per_3 interim. I suoi compiti principali sono il ripristino della pace e dell'ordine e la preparazione per nuove elezioni. Gli altri 16 membri del governo ad interim sono stati scelti principalmente dalla società civile e includono due dei leader della protesta studentesca (Apnews, Interim leader the helm in Bangladesh, to seek peace and prepare elections, 9 agosto Persona_4
2024, https://apnews.com/article/bangladesh-yunus-hasina-student-protests
8e72489d3f05ab50f1ea4564e5ad23aa). è stato scelto dai manifestanti come figura apartitica Per_3 ampiamente ammirata per la sua integrità. La composizione eterogenea del governo ad interim, che va dai leader studenteschi ai tecnocrati, sembra andare nella direzione della ricostruzione della democrazia per impedire l'emergere di un altro dittatore. Nonostante la natura temporanea
- 7 - del governo ad interim e l'obbligo costituzionale di indire elezioni entro 90 giorni, è diffusa l'aspettativa che si trovi una soluzione costituzionale per dare a il tempo necessario per Per_3
perseguire cambiamenti strutturali sia sul fronte politico che economico. Alcuni osservatori ritengono che resterà in carica per almeno un anno (NikkeiAsia, After SI, Bangladesh Per_3 needs a foreign policy reset, 12 agosto 2024, https://asia.nikkei.com/Opinion/After-SI-
Bangladesh-needs-a-foreign-policyreset). Il movimento studentesco dai giorni successivi alla formazione del nuovo governo si è dedicato a ristabilire l'ordine, ripulendo le strade e gli spazi danneggiati dagli scontri e le case e i campus universitari distrutti dalla violenza (Apnews, who ousted SI are helping lead Bangladesh, from the streets to the ministries, 14 CP_3 agostro 2024, https://apnews.com/article/bangladesh-studentshasina-protests-dhaka-
7ff5ea5cda8afa7883bc2e852e5d7849). Il governo sta conducendo una campagna per ottenere la restituzione delle armi da fuoco sottratte alle centrali di polizia durante gli scontri di luglio e agosto, e ha sospeso le licenze per armi da fuoco concesse durante la presideza di Pt_2
recuperando migliaia di armi e proiettili (Bangladesh Post, Jt drive to recover illegal arms from
Wednesday, 1 settembre 2024, https://bangladeshpost.net/posts/jt-drive-to-recover-illegal- armsfrom-wednesday-144687). Il governo provvisorio, inoltre, ha annunciato di voler condurre delle indagini e un processo per le uccisioni avvenute durante le proteste studentesche a luglio e nella prima settimana di agosto, sotto la supervisione delle Nazioni Unite (Prothomalo, Decision to try killings during students-people movement at ICT: Asif Nazrul, 14 agosto 2024, https://en.prothomalo.com/bangladesh/nrz11nztq5). Nella seconda metà di agosto, d'altronde, sono state presentate numerose denunce dai parenti delle vittime dei disordini che hanno portato all'incriminazione di diversi membri dell'Awami League (JagoNews24, 27 agosto 2024, Per_5
mass killings: Jurists debate trial in ICT,
[...]
https://www.jagonews24.com/en/national/news/76463), tra cui ex Ministri e membri del parlamento (The Daily Star, 2 settembre 2024, , Tuku, 4 others on fresh remand in murder Per_6 cases, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/palak-tuku4- others-fresh-remand-murder-cases-3691616).
Alla luce delle fonti consultate, non può, quindi, attualmente predicarsi con riferimento alla regione territoriale di provenienza del ricorrente la sussistenza di un'ipotesi di conflitto armato interno contrassegnato da una pervasività, da un'estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminato suscettibile di porre in ogni caso a rischio l'incolumità personale del ricorrente
- 8 - medesimo, sia pur a prescindere dalla prova dell'esistenza di una minaccia personale nei confronti di quest'ultimo.
Ciò considerato, non può, nel caso di specie, attualmente predicarsi la sussistenza in
Bangladesh di un'ipotesi di conflitto armato interno contrassegnato da una pervasività, da un'estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminato tali da porre in ogni caso a rischio l'incolumità personale del ricorrente medesimo, sia pur a prescindere dalla prova dell'esistenza di una minaccia personale nei confronti di quest'ultimo.
Va, dunque, respinta la domanda diretta a conseguire lo status di persona ammessa alla protezione sussidiaria con riferimento allo Stato di provenienza e di possibile rimpatrio del ri- corrente (Bangladesh), non ricorrendo i presupposti per l'operatività di detto istituto.
5. SUL PERMESSO PER PROTEZIONE SPECIALE.
Quanto, infine, alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa merita accoglimento.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 MARZO 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n.
50, dato che la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata il 17 ottobre 2022.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica
(nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Controparte_1
- 9 - trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo
32, comma 3 del decreto legislativo n. 25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi tutelare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare che l'allontanamento dal territorio nazionale violerebbe: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, culminato nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “ ” con sede legale a Ispica, via Verdi 44, con la qualifica di Controparte_4
bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 12/09/2023 al
30/09/2023 prorogato al 31/12/2023, dal 01/01/2024 al 31/12/2024, come si evince dalle comunicazione Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 e di gennaio e febbraio 2024 depositate in atti;
alle dipendenze di “ Controparte_5
, con sede a Castellaneta, C.da B.go Perrone n. 98, con la qualifica di bracciante
[...]
agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dall'08/10/2024 al 31/12/2024 come si evince dalla comunicazione Unilav e dalla busta paga relativa al mese di ottobre 2024 depositata in atti;
alle dipendenze di “ ”, con sede a Policoro, via Monginevro 8, Controparte_6
con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal
19/05/2023 al 30/12/2023 e dal 24/06/2024 al 31/12/2024, come si evince dalle buste paga relative ai mesi di maggio, giugno, luglio 2023 e dei mesi di luglio e agosto 2024; alle dipendenze di “ , con sede a Scansano Jonico, via Tagliamento 11 A, con la qualifica Parte_4 di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 07/09/2024 al
30/09/2024, come si evince dalla comunicazione Unilav e dalla busta paga di settembre 2024 depositata in atti;
ed infine, alle dipendenze di “ ”, con sede a Scansano Jonico, via Parte_5
Tagliamento 23, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 15/04/2023 al 30/06/2023, dal 14/03/2024 al 30/06/2024 e dal 22/08/2024 al
31/12/2024 e, infine, dal 02/01/2025 al 31/12/2025, così come si evince dalla comunicazioni
- 10 - Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di aprile e maggio 2023, per l'anno 2024, ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre e dicembre 2024 e, per l' anno 2025, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 depositate in atti (cfr. produzione documentale in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente, manca dal proprio Paese di origine da diversi anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato con- trassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Pertanto, avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, può predicarsi la sussistenza dei presupposti per il conseguimento da parte di quest'ultimo di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento e l'incertezza interpretativa della normativa e delle fonti anche sovranazionali, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa,
• in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente sopra Parte_1 meglio generalizzato, di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (nella versione anteriore al decreto–legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
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