Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/04/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1144/2022, promossa da già e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(P. IV , in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Andrea Pellegrin e Luca Zonetti, in forza di procura in calce all'atto di appello;
Appellante
CONTRO
Controparte_3
(P. IV in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'Avv. Carlo Masci, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellato
OGGETTO: Appello per la riforma della Sentenza del Tribunale di Pescara n.
142/2022, resa a verbale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 16 febbraio 2022.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante in sede di note di trattazione scritta del 10.01.2025:
Ordinario di Pescara: nel merito, in via principale
- accertare e dichiarare, la nullità della sentenza n. 142/2022, in relazione all'art.
292 C. P. C., nonché delle disposizioni di cui agli artt. 194 c. 2 C. P. C. e 90 c. 1
Disp. Att. C. P. C., per le ragioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare, che non è incorsa nella decadenza dall'impugnazione di cui all'art. 327 c. 1 C. Pt_1
P. C., per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare, la nullità della sentenza impugnata sia in relazione alla declaratoria di inadempienza contrattuale di cui all'art. 1218 C. C. da parte della che alla quantificazione del danno commisurato integralmente alla Pt_1
diminuzione del fatturato, così come stimato dal CTU Dott. , per le ragioni Per_1
esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare, la nullità della sentenza n. 142/2022 in relazione agli interessi così come ivi determinati e quantificati, stante l'assenza di mezzi di prova a sostegno, come indicato in narrativa;
- accertare e dichiarare, che tutte le domande formulate dal nei CP_3
confronti della anche nel presente grado di appello, sono infondate e non Pt_1
meritevoli di accoglimento, per i motivi tutti specificati in atti;
- per l'effetto, revocare la declaratoria di inadempimento contrattuale dell'odierna parte appellante, nonché revocare la condanna della medesima Controparte_4
[... l pagamento, in favore del Controparte_5
della somma di €. 45.353,20, oltre interessi da conteggiarsi, dal
[...] tempo dell'illecito sul capitale rivalutato sino alla data del 16.2.2022 (pubblicazione sentenza di primo grado) e, di seguito, solo interessi sulle somme così ottenute sino al saldo e disporre, conseguentemente, la restituzione della complessiva somma di €
58.947,84 che, nelle more, con pagamento eseguito il Parte_1
08/12/2022 ( 0306927318690012480940009400IT), ha già CP_6 corrisposto al Controparte_5
[... a fronte della sentenza impugnata;
in via istruttoria:
- disporre la rinnovazione della CTU contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 354,
c. 4, C. P. C. e/o dell'art. 356 C. P. C., con possibile formulazione di un diverso quesito volto a verificare l'eventuale perdita di utile da parte dell'appellata e con emissione di ogni provvedimento ritenuto necessario ed opportuno;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato in sede di note di trattazione scritta del 9.01.2025:
“Il Centro si riporta alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi nonché alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica già agli atti. – (n.d.r. in comparsa di costituzione: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa deduzione, richiesta ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale: dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, l'improcedibilità dell'appello promosso da e, per l'effetto, disporne il rigetto con conferma Pt_1
della sentenza n. 142/2022; in via preliminare: nella denegata ipotesi in cui l'appello non sia dichiarato improcedibile, rigettare, per i motivi dedotti in narrativa, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza n. 142/2022, condannando al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore ad € 10.000 ai sensi Pt_1 dell'art. 283 c.p.c.; ancora in via preliminare: nella denegata ipotesi in cui l'appello non sia dichiarato improcedibile, dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, l'inammissibilità delle domande, delle eccezioni, delle produzioni e delle contestazioni ivi contenute nonché dell'atto di appello stesso e, per l'effetto, disporne il rigetto con conferma della sentenza n. 142/2022; nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'appello non sia dichiarato improcedibile o inammissibile, dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, la manifesta non fondatezza in fatto e in diritto delle domande, delle eccezioni, delle produzioni e delle contestazioni ivi contenute nonché dell'atto di appello stesso e, per l'effetto, disporne la reiezione con conferma della sentenza n. 142/2022; in ogni caso: per i motivi dedotti in narrativa, condannare l'appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss. mm. oltre al rimborso per le spese forfetarie nella misura del 15%, al c.p.a. nella misura del 4%, all'IVA. nella misura del 22% e alle successive spese occorrende. in ogni caso: con riserva di produrre ulteriore documentazione e articolare mezzi istruttori nei modi e termini di legge”).
- Chiede, pertanto, che la causa venga rimessa a decisione”.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 142/22, resa a verbale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 febbraio 2022, il Tribunale di Pescara decideva sulla domanda proposta dal Controparte_3
nel prosieguo per brevità, nei confronti della CP_5 Parte_1
(domanda in primo grado diretta a ottenere, previo accertamento della subita interruzione della linea telefonica dal 4 giugno 2018 al 16 novembre 2018 per colpa della la condanna al risarcimento dei danni subiti quantificati in € Pt_1
50.000,00) accogliendo, nella contumacia dell'operatore telefonico, parzialmente la domanda attorea con condanna della società allora convenuta, oggi appellante, al pagamento della somma di € 45.353,20 oltre interessi dalla data dell'illecito, nonché alle spese del giudizio di primo grado ed, in via definitiva, a quelle di ctu.
1.1 Nel corso del giudizio di primo grado, previa dichiarazione della contumacia della veniva svolta attività istruttoria tramite assunzione delle Parte_1 prove testimoniali richieste dall'allora attore ed espletamento di ctu contabile diretta a verificare la diminuzione del fatturato nel periodo oggetto del disservizio e la causa veniva decisa nei termini di cui al punto 1.
2. Il Tribunale di Pescara poneva a fondamento della propria decisione le seguenti argomentazioni. 2.1 Dando preliminarmente atto della produzione in giudizio della proposta di abbonamento VF Fibia, Adsl e telefonia con portabilità del numero fisso con il nuovo gestore, il Giudice di primo grado riteneva provato che le operazioni di collegamento da parte del nuovo gestore non erano state Parte_1 utilmente effettuate nonostante l'intervento del tecnico preposto e che dal giugno a novembre 2018 il era rimasto privo della linea telefonica non potendo così CP_5
ricevere le telefonate da parte dei pazienti per le prenotazioni delle visite.
Il Tribunale era arrivato a tale conclusione a seguito dell'esame delle prove testimoniali dalle quali era emerso:
- i pazienti si rivolgevano al Centro per prendere appuntamento per le prestazioni sanitarie e riabilitative chiamando il numero telefonico e che la linea telefonica era rimasta isolata nonostante le richieste di intervento dei tecnici (teste sig.ra Tes_1
;
[...]
- nel periodo dell'interruzione del servizio si era verificato un calo delle prenotazioni non potendo i pazienti prendere appuntamento telefonicamente (dott.ssa Per_2
, circostanze confermate anche da alcuni pazienti della struttura e dal
[...]
commercialista della stessa.
In relazione alle conseguenze sul piano economico derivanti dal disservizio il
Giudice di prime cure riteneva di non doversi distaccare da quanto era emerso in sede di ctu, recependole integralmente, con accertamento della diminuzione del fatturato pari ad € 45.353,20.
Il Giudice di prime cure riteneva integrato l'inadempimento contrattuale ex art. 1218
c.c. da parte della avendo ritenuto accertato nell'ambito del contratto di Pt_1 somministrazione continuata l'interruzione del servizio e il suo protrarsi per un lasso di tempo apprezzabile riconoscendo anche comprovato il danno subito dal CP_5 quale danno patrimoniale inteso come “perdita di chance” quantificato come da stima effettuata dal ctu.
Sotto il profilo dell'onere della prova, il Tribunale riteneva che il Centro avesse rispettato l'onere probatorio posto a suo carico dovendo provare solo la fonte negoziale del suo diritto e allegare l'inadempimento della controparte, mentre la mancata partecipazione al giudizio da parte della veniva valutata ai sensi Pt_1 dell'art. 116 c.p.c. quale ulteriore argomento per sostenere la fondatezza della domanda.
Il Tribunale rigettava la richiesta di ulteriori voci di danno, in quanto non provate.
Sulla base di tali argomentazioni, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda con condanna della al pagamento della somma di € Parte_1
45.353,20 oltre interessi legali dalla data dell'illecito – quale debito di valore – sul capitale rivalutato fino al deposito della sentenza e successivamente solo interessi sulle somme così ottenute fino al saldo.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara ha proposto appello la
[...]
sulla base di tre motivi, che si vanno a compendiare, e con contestuale Parte_1 istanza di sospensione della efficacia esecutiva o dell'esecuzione esecutiva della sentenza impugnata.
3.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante asserisce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 292, comma 2, c.p.c. e degli artt. 194, 2° c.p.c. e
90 comma 1 disp. att. c.p.c., invocando la tempestività dell'atto di appello, non essendo incorsa nella decadenza di cui all'art. 327, 1°c., c.p.c..
Dopo aver premesso una ricostruzione dei fatti di causa e nel rappresentare che a causa di un mero errore la società non si era costituita nel giudizio di primo grado dopo aver ricevuto a mezzo pec la notifica dell'atto di citazione, parte appellante asserisce che in primo grado si era verificata una palese violazione dell'art. 292 c.p.c. non essendole stata notificato, quale contumace, il verbale con cui si dava atto dell'avvenuta produzione della scrittura privata in particolare del documento n. 17 prodotto dall'allora attrice con le memorie ex art. 183, VI c., n. 2 c.p.c. – schermate con evidenziazione solleciti da parte del Centro -; documento che Pt_1
costituisce scrittura attribuita alla e contro di essa prodotte. Pt_1
A parere dell'appellante la produzione documentale -doc. n. 17- non era stata indicata nell'atto di citazione e nemmeno notifica unitamente alla memoria istruttoria con conseguente violazione dell'art. 292 c.p.c. e in applicazione del principio giurisprudenziale di legittimità richiamato nell'atto di citazione (Cass. Civ. n.
6882/1999).
Parte appellante rappresenta che nel caso di specie si sia verificata la previsione di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c. in considerazione di quanto argomentato al punto 1.5 dell'atto di appello in relazione alle omissioni verificatesi nel corso del giudizio di primo grado e sulla base dell'ulteriore circostanza che solo in data 21.10.2022, a seguito della notifica del titolo esecutivo e del precetto, era venuta a conoscenza della pubblicazione della sentenza resa il 16.02.2022.
La Società lamenta, inoltre, la circostanza che la CTU sarebbe stata eseguita violando quanto il Giudice di primo grado aveva impartito in relazione alla trasmissione alle parti della relazione entro il 5 novembre.
A parere dell'appellante il Ctu avrebbe dovuto inviare la bozza della relazione peritale anche alla dal momento che l'ordinanza con la quale era stata Pt_1
disposta la ctu non prevedeva alcuna distinzione tra “parti costituite” e “parti non costituite”, per cui il consulente avrebbe dovuto trasmettere la bozza ad entrambe le parti.
In riferimento alla espletata ctu, parte appellante sostiene che la stessa è stata svolta in violazione delle norme atte a garantire il corretto esercizio di difesa – art. 194
c.p.c.- ovvero in assenza del coinvolgimento delle parti con conseguente nullità della espletata ctu, per la quale la formula richiesta di rinnovazione nel presente Pt_1
grado di giudizio.
3.2 Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in relazione sia all'an sia al quantum del diritto al risarcimento del danno.
In relazione all'an, trattandosi di trasferimento di un numero di telefono fisso Co dall'operatore a procedura di portabilità che richiede l'intervento di Pt_1 diversi soggetti, a parere dell'appellante l'origine del disservizio non dipendeva dal proprio operato in quanto l'origine del disservizio era dipeso da una errata configurazione del link della centrale di sistema, come comprovato dallo stesso provvedimento del Corecom che aveva emesso il provvedimento nei confronti di entrambi i gestori, evidenziando anche che a seguito di un nuovo inserimento il disservizio era cessato.
Da tale premessa, parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto l'inadempimento contrattuale in capo ad essa dal momento che il ritardo nell'adempimento non poteva essere imputato a non avendo Pt_1
il Giudice valutato il doc. n. 13, prodotto dalla allora attrice, e costituito dal provvedimento temporaneo reso dal Corecom e dal quale emergerebbe la Co responsabilità o una corresponsabilità in capo alla .
In relazione al quantum, parte appellante lamenta essenzialmente la parametrazione del danno effettuata in riferimento al fatturato, come richiesto dal Giudice di prime cure al ctu, e non al reddito parametro quest'ultimo che avrebbe dovuto essere preso in considerazione come indicato dalla menzionata pronuncia di merito (Trib. Ivrea
22.8.2001).
3.3 Con il terzo motivo, parte appellante rappresenta l'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale in punto di interessi il quale, pur avendo qualificato l'obbligazione risarcitoria come debito di valore non avrebbe considerato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'obbligazione risarcitoria integra un debito di valore e non di valuta e, con la decisione giudiziale, avviene la conversione da debito di valore in debito di valuta. Sicché, solo da tale momento decorrono gli effetti previsti e stabiliti dalla disposizione di cui all'art. 1224 c.c.. (..) gli interessi
(corrispettivi) devono decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che li abbia riconosciuti.
Inoltre, a parere dell'appellante a tenore della domanda formulata dall'allora attrice
(risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione sino al saldo), l'odierna appellata non avrebbe fornito la prova circa il mancato guadagno subito a causa del ritardo nell'adempiere da parte della né il Giudice avrebbe potuto liquidare Pt_1
d'ufficio gli interessi compensativi in assenza di prova.
4. Si è costituito nel presente giudizio di gravame il ” eccependo CP_5 preliminarmente l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, 1° c., c.p.c. non essendosi costituita entro il termine decadenziale di cui all'art. 327 c.p.c.. A sostegno della sollevata improcedibilità, parte appellata rappresenta che la sentenza di primo grado era stata emessa in data 16.02.2022 mentre l'atto di appello era stato notificato in data 18.11.2022, ovvero quando era già decorso il temine semestrale decorrente dalla data di pubblicazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza oggetto di impugnazione.
Prosegue l'appellato nel rappresentare che, sebbene l'art. 327, comma 2, c.p.c. preveda la possibilità per il contumace in primo grado di poter proporre appello anche decorso il termine decadenziale, tuttavia le ipotesi contemplate dal dettato normativo non si erano verificate nel caso specifico non potendo la essere Pt_1
considerato un contumace involontario dal momento che la stessa società appellante aveva dichiarato con l'atto di appello di aver ricevuto la notifica a mezzo pec dell'atto di citazione di primo grado e che per mero errore non si era costituita nel precedente grado di giudizio;
né si erano verificate le ipotesi contemplate dall'art. 292 c.p.c..
4.2 L'appellato ha eccepito inoltre l'inammissibilità delle domande e delle eccezioni sollevate con l'atto di appello e prosegue nel contestare nel merito il proposto atto di gravame chiedendone il rigetto.
5. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata dalle parti e all'udienza del 14.01.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei doppi termini ex art. 190
c.p.c., il primo per il deposito delle comparse conclusionali ridotto a 20 giorni.
*******
6. Preliminarmente la Corte ritiene di dover vagliare l'eccezione sollevata dall'appellato di improcedibilità dell'appello (rectius inammissibilità) in CP_5 quanto proposto oltre il termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art. 327, primo comma, c.p.c. e non potendosi ravvisare nel caso specifico i presupposti previsti per l'applicazione del secondo comma medesimo articolo in riferimento al contumace – eccezione collegata al primo motivo di appello.
Tale eccezione è fondata e merita accoglimento. Parte appellante a sostegno tempestività del proposto gravame asserisce di essere venuto a conoscenza della sentenza di primo grado, resa il 16.02.2022, solo al momento della notifica della sentenza stessa e del precetto avvenuta in data
21.10.2022, atti notificati oltre il termine “lungo” per proporre gravame, invocando l'applicazione del disposto di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c. per la parte dichiarata contumace in primo grado.
E' pacifico che tale disposizione sia diretta a tutelare la posizione del contumace
“inconsapevole” ovvero del soggetto evocato in giudizio ma che senza sua colpa non
è venuto a conoscenza del processo per: nullità della citazione;
nullità della notificazione della stessa;
per nullità della notificazione di uno degli atti previsti dall'art. 292 c.p.c. (prova di cui è onerata la parte dichiarata contumace), ma a parere di questo Collegio la citata norma non può trovare applicazione nel caso di specie.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte appellante invoca dapprima la violazione dell'art. 292 c.p.c. per non esserle stato notificato il verbale con il quale si dava atto dell'avvenuta produzione di una scrittura privata -doc. 17 fascicolo di primo grado di parte appellata – e, per quanto risulterebbe, della violazione dell'art. 194 c.p.c. per essere stata svolta la ctu in assenza di contraddittorio – non essendole state comunicate l'inizio delle operazioni peritali e la bozza della relazione stessa-, per poi invocare in sede di comparsa conclusionale la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado avvenuta a mezzo pec in quanto i files, in particolare l'atto di citazione, in essa allegati erano illeggibili.
Iniziando la disamina delle contestazioni mosse dall'appellante da tale ultimo aspetto, ovvero nullità della notifica dell'atto di citazione, questo Collegio ritiene che quanto dedotto dalla società circa l'illeggibilità dei files è una circostanza rimasta soltanto affermata e non provata apparendo insufficiente a corroborare l'assunto di parte appellante la sola allegazione per cui il sistema informatico di Parte_1
benché, in tutta evidenza, abbia permesso che si generasse la ricevuta di accettazione con conseguente validità della notifica per il notificante, in realtà non ha consentito la visualizzazione dell'atto di citazione notificato nel sistema informatico e, tale fatto, ha determinato la mancata costituzione della parte notificata con le conseguenze processuali che occupano.
Tale circostanza dedotta solo in comparsa conclusionale e dunque tardivamente non
è confortata da alcun supporto probatorio.
Inoltre il Collegio rileva che per costante orientamento di legittimità nel caso di notifica a mezzo pec contenente files illeggibili la Corte di Cassazione ha precisato, sebbene in un diverso caso di notifica a mezzo pec al difensore della parte ma il cui principio può essere ritenuto applicabile anche nel caso di notifica alla parte, che:
Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico (in parte motiva Cass. Civ. Sent. n.
25819/2017; Cass. Civ. Sent. n. 21560/2019), ottica di collaborazione evidente in questo caso in considerazione del fatto che il “mittente” era conosciuto alla società stante il pregresso scambio di comunicazioni a mezzo pec ivi compresa l'invito alla negoziazione assistita (doc. 2 fascicolo di primo grado parte appellata) con il quale l'avv. in qualità di difensore del Centro invitava la alla stipula della CP_5 Pt_1
negoziazione assistita, difensore poi confermato dal Centro anche per la fase giudiziale.
Né l'ulteriore argomentazione svolta sulla base del principio giurisprudenziale: “Ai fini della valutazione dell'ammissibilità del deposito telematico dell'appello, il giudice può verificare d'ufficio il contenuto della busta telematica e, laddove constati l'illeggibilità dei relativi files, per causa non imputabile all'appellante, è tenuto a rimetterlo in termini per la rinnovazione dell'incombente.” (Cass. Civ. Sez.
I^, 14.11.2023, n. 31592) è attinente al caso di specie dal momento che nel 2018, anno di iscrizione della causa a ruolo in primo grado, la costituzione delle parti in giudizio poteva essere ancora effettuata in modalità cartacea con la conseguenza che la prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo, quindi la verifica della regolarità della stessa, poteva essere data mediante la produzione delle ricevute di attestazione di accettazione e consegna in formato cartaceo, come è del resto avvenuto nel caso concreto e dalla quale è scaturita la dichiarazione di contumacia della da parte del Giudice in primo grado stante la regolarità della notifica Pt_1 dell'atto di citazione.
Questo Collegio ritiene non condivisibili nemmeno le argomentazioni svolte dall'appellante con l'atto di citazione in appello e dirette a ottenere la remissione in termini ex art. 327, comma 2, c.p.c. sulla base dell'asserita violazione dell'art. 292
c.p.c. per essere stata omessa la notifica del verbale – o comunque della memoria ex art. 183, VI c. n. 2, c.p.c. – contenente la produzione della scrittura privata doc. 17, non indicata nell'atto di citazione, come risultante a seguito delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 317/1989.
A tale riguardo il Collegio vale osservare che è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che per scritture private, oggetto di notifica alla parte contumace, si intendono quelle in senso tecnico come individuate dall'art. 2702 c.c. ovvero atti a firma del convenuto il cui riconoscimento, espresso o tacito, ad opera del medesimo può produrre decisivi effetti sul piano probatorio (ex pluriis Cass. Civ. Sent.
n.1959/1994, in parte motiva), per cui appare del tutto inverosimile la possibilità di ricondurre il doc. n. 17 prodotto dall'allora attore, oggi appellato, e contenente delle semplici schermate nel novero delle scritture private “sottoscritte” dalla parte nei cui confronti si vuole far valere l'atto.
Inoltre, è bene riaffermare che né l'ordinanza ammissiva della ctu né la comunicazione di inizio delle operazioni peritali da parte dell'ausiliario del Giudice rientrano tra gli atti soggetti a notifica al contumace (cfr. Cass. Civ. Sent. n.
18154/2003: Il provvedimento di ammissione della c.t.u., contenente la fissazione dell'inizio delle operazioni peritali, non deve essere notificato alla parte rimasta contumace, non essendo incluso nell'elenco tassativo degli atti per i quali tale notificazione è espressamente prevista, inserito nell'art. 292 cod. proc. civ.), apparendo inoltre ultronea e pretestuosa l'asserita violazione da parte del ctu dell'ordinanza con la quale il Giudice di prime cure aveva fissato il termine per l'invio della bozza della relazione peritale alle “parti”, intendendo parte appellante l'invio anche alla parte non costituita, dal momento che alcun obbligo normativamente è previsto in tal senso anche alla luce della tassatività degli atti soggetti a notifica al contumace di cui all'art. 292 c.p.c..
Alla luce di tali argomentazioni, non può affermarsi che la Parte_1 possa essere considerata “contumace inconsapevole” con la conseguenza che, come già affermato in precedenza, non può trovare applicazione nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c. e, pertanto, l'appellante deve essere dichiarato decaduto dalla possibilità di proporre appello e conseguentemente l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
10. A seguito dell'inammissibilità dell'appello le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellante deve essere condannata alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di giudizio del presente grado.
Essendo il valore della domanda compreso tra i 52.001,00 ed i 260.000,00 euro, esse vengono liquidate nei valori medi avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio, quindi, in euro 9.991,00, oltre spese generali, Cap e IV – se dovuta- come per legge.
Si rinviene, tuttavia, l'applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020) da porre in capo all'appellante.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio pari ad € 9.991,00, oltre Spese generali, Cap e IV, se dovuta, come per legge;
3) Dichiara l'appellante principale tenuto al versamento di un importo pari a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta il 15.04.2025 Il Consigliere Relatore
Mariangela Fuina
Il Presidente
Barbara Del Bono