Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 04/05/2026, n. 104
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Sentenza 4 maggio 2026

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    Omessa maggiorazione dei cc.dd. sei scatti

    L'Istituto ha comunicato di aver rivalutato la posizione pensionistica, includendo la maggiorazione dei sei scatti nella base pensionabile, computandola quale elemento fisso e continuativo. Pertanto, la materia del contendere è cessata.

  • Rigettato
    Mancata applicazione della maggiorazione di cui all’art. 67, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973

    L'Istituto ha applicato la percentuale di calcolo del 40% più lo 0,2% per ciascun anno di servizio effettivo, nel limite massimo del 44%, come previsto dalla norma. L'importo liquidato corrisponde all'applicazione del coefficiente del 44% alla base pensionabile.

  • Rigettato
    Mancata applicazione degli emolumenti accessori

    Il beneficio è spettante solo in caso di infermità proveniente da causa di servizio che abbia generato la cessazione definitiva del servizio e non il transito in altri ruoli. Il ricorrente è transitato nei ruoli civili.

  • Rigettato
    Mancata applicazione alla base pensionabile dell’indennità integrativa speciale in misura intera

    L'indennità integrativa speciale ha perso la natura di elemento accessorio della pensione ed è stata sottoposta all'applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate tenuto conto della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione. L'indennità deve essere inserita nelle voci retributive e partecipa del limite massimo di valorizzazione in pensione.

  • Rigettato
    Erroneo sistema di calcolo del beneficio

    L'Ente previdenziale ha correttamente liquidato la pensione privilegiata secondo il metodo percentualista ai sensi dell'art. 67, commi 2 e 3, del T.U. 1092/1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 04/05/2026, n. 104
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia
    Numero : 104
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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