Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 04/05/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 104/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del CE dott. VA TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37604 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:
xxxxxx, nato a [...] (xxx) il xxxxx (xxxxxxx) e residente in xxxxx n. xx (xxx), rappresentato e difeso dall’Avv. Rino Tortorelli ([...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in La Spezia al Corso Nazionale n. 212 (domicilio digitale: tortorelli@legalmail.it);
contro:
NP – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 29.4.2026, l’Avv. Fabrizio Occhinegro, presente in sostituzione dell’Avv. Tortorelli, per il ricorrente e l’Avv. De Leonardis per l’NP;
Ritenuto e considerato quanto segue in TT e TT 1. – Con ricorso depositato il xxxxx il sig. xxxxx, già in servizio permanente effettivo nei ruoli della xxxxx, premesso che:
· nel giugno xxxxx, nell’ambito dell’attività di lavoro, subiva una lesione poi riconosciuta dal Policlinico Militare di xxxxx (con modello xxx n. xxxx del xxxxx) dipendente da causa di servizio;
· con verbale n. xxxx del xxxx la CMO di xxxxx lo giudicava «Permanentemente NON idoneo al servizio M.M. incondizionato. Non idoneo alla riserva. Da porre in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi L.266/99»; il transito nei ruoli civili avveniva l’xxxxx;
· con verbale della CMO di xxxx xxx n. xxxxx del xxxxx l’infermità veniva ascritta alla tabella A, categoria 7^ a vita;
· con decreto xxxx del xxxx il Ministero liquidava l’equo indennizzo;
· dopo aver presentato all’NP, senza riscontro, domanda di pensione privilegiata ordinaria (PPO), con ricorso a questa Sezione giurisdizionale chiedeva l’accertamento del diritto al beneficio pensionistico con decorrenza dalla data di transito nei ruoli civili (xxxxxx);
· con sentenza n. 857/2021 questa Sezione accoglieva il ricorso; in ottemperanza alla pronuncia (passata in giudicato per mancata interposizione di gravame), l’NP – con modello xxxxx (prot. xxxxxxxx) – trasmetteva l’atto n. xxxxxxxx, con cui riconosceva dall’xxxx la decorrenza giuridica ed economica della pensione privilegiata già concessa;
· ritenendo l’importo della pensione annua lorda erroneamente conteggiato (a causa del mancato riconoscimento degli emolumenti accessori e dei cc.dd. sei scatti, nonché della mancata applicazione della maggiorazione di cui al comma 3 dell’art. 67 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092), con nota del xxxxx inviava formale diffida all’NP, sulla quale l’Istituto non si pronunziava;
ha chiesto a questa Corte di:
«1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del beneficio pensionistico concesso con riferimento alla categoria VII della tabella A DPR 915/1978, previo riconoscimento della corretta base pensionabile e del corretto sistema di calcolo, degli emolumenti accessori e con applicazione della c.d. maggiorazione di cui all’art. 67 III comma DPR 1092/1973 con effetto anche economico dal 01.12.2015, unitamente all’indennità integrativa speciale in misura intera alla tredicesima mensilità e ad ogni altro consequenziale accessorio di legge sugli arretrati; il tutto come in premessa indicato e qualificato; 2) condannare pertanto il resistente Istituto alla riliquidazione del beneficio pensionistico con la corresponsione delle differenze economiche sugli arretrati di pensione privilegiata, come determinati a seguito del richiesto ricalcolo sub 1), a far data dal xxxxx fino al soddisfo e, per il futuro, all’adeguamento conseguente all’accertamento sub 1); oltre sugli stessi arretrati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da ogni singola scadenza e sino all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa».
2. – Con decreto adottato ai sensi dell’art. 155 del d.lgs 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.) è stata fissata l’udienza del 25.3.2025 per la discussione del giudizio.
3. L’NP si è costituito con memoria depositata il xxxx con cui ha chiesto di: i) dichiarare l’infondatezza del ricorso, ii) in subordine, accertare la prescrizione quinquennale dei ratei differenziali eventualmente dovuti, iii) ovvero accertare e dichiarare il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, con condanna di controparte alle spese di lite.
4. – Con ordinanza a verbale resa all’udienza del xxxx questo CE, accogliendo la richiesta di termine formulata dalla difesa dell’NP (non opposta dalla difesa del ricorrente) al fine di produrre una relazione contabile esplicativa dei conteggi effettuati dall’Istituto, ha fissato per il prosieguo del giudizio l’udienza del xxxx, assegnando i seguenti termini: all’NP, sino a 10 giorni prima dell’udienza per il deposito della relazione contabile esplicativa; alla parte ricorrente, sino a 5 giorni prima dell’udienza per note di replica.
5. – Con nota depositata il xxxx l’Ente previdenziale ha depositato un documento denominato «Ricorso xxxxx - Relazione esplicativa e prospetto contabile ai sensi dell’ordinanza d’udienza» nonché un prospetto con le voci retributive considerate.
6. – Alla pubblica udienza del xxxx il CE, accogliendo la richiesta, avanzata il xxxx dal difensore del ricorrente, di un breve termine per controdedurre ai documenti prodotti dall’NP oltre il termine assegnato, ha rinviato la discussione all’udienza del xxxx (poi aggiornata al xxxxx su richiesta dello stesso difensore del ricorrente).
7. – Con nota depositata il xxxx parte ricorrente ha eccepito la carenza della relazione esplicativa prodotta dall’NP, insistendo con le conclusioni rassegnate con l’atto introduttivo del presente giudizio.
8. – Con ordinanza n. 57 del 27.6.2025, resa all’esito dell’udienza del xxxx, è stato ingiunto all’NP di integrare la relazione depositata, esplicitando gli elementi presi in considerazione ai fini della determinazione della base pensionabile e di calcolo del beneficio nonché rendicontando in modo dettagliato circa l’applicazione o meno delle diverse maggiorazioni chieste dal ricorrente; la discussione è stata quindi aggiornata all’udienza del xxxxx, assegnando termine fino a cinque giorni prima per memorie di replica.
9. – Con ordinanza a verbale resa all’udienza del xxxxx il CE, preso atto del mancato adempimento dell’NP all’ordinanza istruttoria n. 57/2025 nonché della connessa richiesta di rinvio avanzata dal ricorrente, ha rinnovato l’ordine ingiunto all’Ente previdenziale con l’ordinanza da ultimo citata e rinviato la discussione del giudizio all’udienza dell’xxxxx.
10. – Con nota depositata il xxx l’NP ha prodotto una «Relazione integrativa» a contenuto sostanzialmente confermativo di quanto in precedenza dedotto.
11. – Con memoria depositata il xxxx il ricorrente, ritenendo anche l’ultima relazione dell’NP carente e non esaustiva, ha reiterato le proprie censure e insistito per l’integrale accoglimento delle domande formulate con il ricorso.
12. – All’udienza dell’xxxxxx, preso atto dell’impossibilità della difesa del ricorrente a partecipare alla stessa nonché della richiesta della difesa dell’NP di un breve rinvio onde garantire il contraddittorio, è stato disposto il rinvio della discussione all’udienza del xxxxx, con termine per note all’NP e alla parte ricorrente, rispettivamente, di 10 e 5 giorni prima.
13. – Con note depositate il xxxx l’NP ha reso noto di avere rideterminato la base pensionabile, includendovi la maggiorazione derivante dai cc.dd. “sei scatti” (d.lgs. n. 165/1997), da computare quale elemento fisso e continuativo e connesso al trattamento di quiescenza, confermando per il resto le controdeduzioni in precedenza rassegnate.
14. – All’udienza del xxxxx, nessuna delle parti comparse, è stato disposto il rinvio della discussione al xxxxxxx.
15. – Da ultimo, all’odierna udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni in atti.
La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
16. – Con l’odierno ricorso il sig. xxxxxx ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo – e conseguente riliquidazione – del beneficio pensionistico concesso con riferimento alla categoria VII della tabella A allegata al d.P.R. 23.12.1978, n. 915, censurando il provvedimento NP prot. marzo xxxx (adottato in ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 857/2021) sotto i seguenti profili:
· erronea determinazione della base pensionabile per omessa maggiorazione dei cc.dd. sei scatti (censura 1);
· mancata applicazione della c.d. maggiorazione di cui all’art. 67, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 (censura 2);
· mancata applicazione degli emolumenti accessori (censura 3);
· mancata applicazione alla base pensionabile dell’indennità integrativa speciale in misura intera (censura 4);
· erroneo sistema di calcolo del beneficio (censura 5).
16.1 – Con riferimento alla censura 1) (omessa maggiorazione dei cc.dd. sei scatti), con la nota depositata il xxxx l’NP, a seguito di una rivalutazione tecnica della posizione pensionistica in esame, ha fornito una precisazione in merito ai criteri di computo della base pensionabile, con specifico riferimento alla valorizzazione del beneficio di cui all’art. 4 del d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (cc.dd. “sei scatti”), nonché all’inclusione degli elementi retributivi di natura fissa e continuativa.
In particolare, richiamato l’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973 (in base al quale la retribuzione utile ai fini del trattamento pensionistico è costituita dagli emolumenti percepiti in modo fisso e continuativo al momento della cessazione dal servizio), l’Istituto ha riferito di aver tenuto conto dei seguenti elementi:
· retribuzione fissa e continuativa: € xxxxxx;
· maggiorazione 18% di € xxxxx (retribuzioni base) = € xxxxxxx;
· maggiorazione ex art. 4 del d.lgs. n. 165/1997: € xxxxxx;
per un importo complessivo di € xxxxx (= € xxxxx + € xxxxxxx + € xxxxxxx).
L’NP ha quindi concluso nel senso che «la base pensionabile debba essere rideterminata nella misura di € xxxxxx, comprensiva anche della maggiorazione derivante dai “sei scatti”, da computarsi quale elemento fisso e continuativo e connesso al trattamento di quiescenza» e precisato che «Resta ferma l’esclusione degli ulteriori emolumenti accessori non aventi carattere di fissità e continuità, in conformità alla normativa vigente, nonché tutte le altre controdeduzioni riportate nella fase dell’istruttoria relativa al presente giudizio. La Sede provvederà, perciò, al ricalcolo della pensione sulla base degli elementi sopra esplicitati».
È stato chiarito che «la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta» (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).
In relazione a quanto precede, avendo l’Ente previdenziale riconosciuto la spettanza del beneficio richiesto dal ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda volta al relativo conseguimento.
16.2 – Per quanto concerne la censura 2 (mancata applicazione della c.d. maggiorazione di cui all’art. 67, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973), l’art. 67 del T.U. del 1973 prevede che:
· «Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione» (comma 1);
· «La pensione è pari alla base pensionabile di cui all’art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo» (comma 2);
· «Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell’art. 54» (comma 3); in base alla disposizione da ultimo citata, «La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo»;
· «Qualora sia stata raggiunta l’anzianità indicata dal primo comma dell’art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole» (comma 4).
Infine, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del T.U. del 1973, «L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo».
Secondo la prospettazione del ricorrente (coerente con gli approdi di questa Corte: cfr., inter alia, Sez. I^ centr. giur. app., sent. n. 243/2018), il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973; in questi termini è da intendere il richiamo, operato dall’art. 67, comma 4, del T.U., alla disposizione dell’art. 52, comma 1, dello stesso decreto.
Per contro, egli, essendo transitato, a far data dall’xxxxxx, nelle aree funzionali del personale civile, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15.3.2010, n. 66 e avendo un rapporto di lavoro in corso con la stessa Amministrazione, potrà beneficiare del trattamento pensionistico normale solo al termine del rapporto d’impiego.
Di conseguenza, non avendo egli maturato il diritto a pensione normale e vantando 17 anni di attività lavorativa, dovrebbe essergli riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata in godimento, con decorrenza xxxxx, con applicazione del comma 3 dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/73 e con la corresponsione, in suo favore, per il periodo trascorso, della differenza tra i ratei maturati e già erogati in misura inferiore e l’importo dovuto in base al corretto ricalcolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo e, per il futuro, con la corresponsione del rateo pensionistico come ricalcolato in virtù della corretta applicazione del citato comma 3.
Nella propria memoria di costituzione l’Ente previdenziale ha sostenuto di avere «applicato la percentuale di calcolo (pari al 40% più lo 0,2% per ciascun anno di servizio effettivo) nel limite massimo del 44%, come previsto dalla norma. Tale modalità risulta conforme al dettato normativo e non emerge alcun profilo di erroneità nell’operazione di quantificazione della quota di pensione privilegiata»; affermazione ribadita con la relazione prodotta il xxxxxx, con cui l’NP ha altresì precisato di aver determinato la base pensionabile utilizzando gli emolumenti percepiti alla data di cessazione del servizio, trasmessi dall’Amministrazione di appartenenza con il modello PA04.
Ciò posto, pur dovendosi convenire con il rilievo circa il contenuto scarsamente esplicativo dei documenti e dei chiarimenti prodotti dall’Ente previdenziale, in senso contrario alla prospettazione del ricorrente si osserva che nelle note del provvedimento NP gravato in questa sede, dopo essersi dato atto della nuova decorrenza (xxxxxx) del trattamento pensionistico per cui è causa, veniva specificato che «A DECORRERE DAL xxxxx SI CONFERMA L’IMPORTO ANNUO LORDO PRIVILEGIATO DI EURO xxxxxx CALCOLATO AI SENSI DELL’ART. 67 DEL DPR N° 1092/1973».
Orbene, la correttezza del riferimento operato dall’Ente previdenziale alla disposizione normativa da ultimo menzionata trova conferma nella circostanza che l’importo indicato (€ xxxxxx) esprime al centesimo il risultato aritmetico dell’applicazione del coefficiente del 44 per cento alla base pensionabile originariamente presa a riferimento dall’Istituto (€ xxxxx, prima dell’inclusione nella stessa, avvenuta in corso di causa, dei cc.dd. sei scatti: cfr. § 16.1).
Tale circostanza rende priva di fondamento la domanda in esame.
16.3 – Con la censura 3 (mancata applicazione degli emolumenti accessori) il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’indennità speciale di cui all’art. 32 della l. 31.7.1954, n. 599, «in quanto lo stesso cessato dal servizio per permanente non idoneità per causa di servizio e la norma sembra correlare solo a tale presupposto la spettanza di tale beneficio».
L’art. 32 citato (unica disposizione sopravvissuta all’abrogazione della l. n. 599/1954 a opera del d.lgs. 15.3.2010, n. 66) sancisce la spettanza – al «sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonché, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24» – di un’indennità speciale annua lorda, non riversibile, in aggiunta al trattamento di quiescenza, nelle misure ivi indicate.
Nel caso in esame, il ricorrente è transitato nei ruoli civili del Ministero: pertanto, non deve essergli liquidato il beneficio richiesto, giacché spettante soltanto in caso di infermità proveniente da causa di servizio che abbia generato la cessazione definitiva del servizio stesso e non il transito in altri ruoli (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. reg. Lombardia, sent. n. 148/2025).
Pertanto, anche la domanda in esame deve essere disattesa.
16.4 – Con la censura 4 (mancata applicazione alla base pensionabile dell’indennità integrativa speciale in misura intera) il ricorrente lamenta la mancata corresponsione per intero dell’I.S.S. sulla pensione, «posto che non è in vigore alcuna norma che imponga divieti di cumulo tra I.I.S. concernente la pensione con qualsiasi altro emolumento afferente attività retribuita».
In proposito, questo CE ritiene di dar seguito al consolidato orientamento della Sezione, confermato in appello, secondo cui «L’indennità integrativa speciale ha, pertanto, perso la natura di elemento accessorio della pensione ed è stata sottoposta all’applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate tenuto conto della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione (Terza Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 179/2019)» (Corte dei conti, Sez. I^ giur. centr app., sent. n. 408/2023).
È stato in particolare affermato, con argomentazioni del tutto condivisibili, che «La normativa vigente in base al sistema retributivo, alla data del 31.12.1995, non prevedeva affatto, come preteso dal ricorrente, la valorizzazione separata e per intero dell’indennità integrativa speciale in quanto già l’art. 15 della legge 724/1994, in attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, aveva espressamente previsto che con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche…. la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale….
Tale disposizione ha, quindi, previsto che per la liquidazione della pensione dei dipendenti pubblici cessati dal servizio a partire dall’1.1.1995 nell’ambito degli emolumenti retributivi facenti parte della base pensionabile dovesse essere compresa anche l’indennità integrativa speciale: di conseguenza tale indennità cessava già dall’1.1.1995 di poter essere considerata come emolumento accessorio da conteggiare separatamente, come previsto dall’art. 99 del DPR 1092/1973.
Da tanto consegue che l’indennità integrativa speciale, dovendo essere inserita nelle voci retributive, partecipa del limite massimo di valorizzazione in pensione pari all’80%, stabilito per i dipendenti civili dall’art. 44 del DPR 1092/1973 e per i dipendenti militari ed equiparati dall’art. 54 stesso TU.
La legge 335/1995 non ha modificato il sistema retributivo previsto dalla normativa appena descritta essendosi limitato ad indicare (art. 2, comma 20, come anche modificato dall'art. 59, comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449) alcune ipotesi eccezionali, che non ricorrono nella fattispecie in esame, per le quali il dipendente pubblico, anche se cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1995 poteva fruire dell’indennità integrativa speciale quale emolumento accessorio e separato (senza che questa fosse assoggettata al limite massimo di valorizzazione dell’80%): coloro che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità; coloro che alla predetta data avevano maturato una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni sempre che l’applicazione delle disposizioni sull’iis come emolumento separato fosse più favorevole» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, sent. n. 92/2021).
Pertanto, anche la domanda volta a ottenere il riconoscimento dell’I.I.S. in misura intera ai fini pensionistici non può trovare accoglimento.
16.5 – Infine, quanto alla censura 5 (erroneo sistema di calcolo del beneficio), secondo il ricorrente il generale metodo di calcolo (contributivo) del trattamento pensionistico sarebbe «difforme dalla normativa e, se del caso, utilizzabile solo ai fini del confronto con l’eventuale trattamento più favorevole previsto dall’art. 67 IV comma DPR 1092/1973. […] Il calcolo del beneficio qui richiesto va effettuato a partire dalla base dell’ultima retribuzione, con le maggiorazioni già citate e qui richieste nei termini non concessi. Una volta stabilita la base pensionabile vanno poi applicate le aliquote previste dal II e dal III comma del citato art. 67, in riferimento alla categoria di iscrizione della patologia».
Alla luce di quanto in precedenza osservato, deve concludersi che nel caso di specie l’Ente previdenziale ha correttamente liquidato la pensione privilegiata secondo il c.d. metodo percentualista ai sensi dell’art. 67, commi 2 e 3, del T.U. 1092/1973.
17. – In conclusione, per le ragioni innanzi indicate, occorre: i) dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al riconoscimento dei cc.dd. sei scatti (art. 4 d.lgs. n. 165/1997); ii) rigettare le restanti domande.
18. – Le reciproche soccombenze delle parti (virtuale dell’NP, con riferimento alla prima domanda, avendo provveduto al riconoscimento del beneficio richiesto solo dopo l’instaurazione dell’odierno giudizio; della parte ricorrente, con riferimento alle restanti domande) integrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37604, così dispone:
· dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al riconoscimento dei cc.dd. sei scatti (art. 4 d.lgs. n. 165/1997);
· rigetta le restanti domande.
Spese compensate.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 29.4.2026. Il CE (VA TA)
Depositata il 4.5.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(AN MA Alfarano)
(f.to digitalmente)
Il CE, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il CE
(VA TA)
Depositata il 4.5.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(AN MA Alfarano)
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 4.5.2026 Il Funzionario
(AN MA Alfarano)
(f.to digitalmente)