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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1629/2022 RG
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 V ERI, presso il cui studio in Sanremo alla via Feraldi n. 6 è eletto domicilio
– attore – contro
I: , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 r nto ZINO, elettivamente domiciliato in Sanremo alla via Pallavicino n.4 presso lo studio dell'avv. Ilario CEDRO
– convenuto –
Ragioni della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, premesso di esser stato travolto, in data 15.4.2022, mentre percorreva con la propria bicicletta la pista ciclabile direzione Imperi–Sanremo, da un pino ceduto nel tronco e radicato sul soprastate appezzamento di terreno, riportando lesioni con esiti invalidanti temporanei e permanenti,
[...]
evocava in giudizio il in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 Controparte_1 per sentirlo condannare, ex art. 2051 cc, al risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniali, subiti e quantificati in € 9.118,00. Si costituiva in giudizio il _1
che, dedotto che l'albero crollato in data 15.4.2022 non era radicato su
[...] unale ma di proprietà di terzi, instava per il rigetto della domanda risarcitoria. Nell'udienza del 11.04.2025, la parte attrice dichiarava di essere stato risarcito da altro soggetto e, nell'udienza del 28.05.2025, instava per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, a fronte della quale il convenuto _1 chiedeva la condanna alle spese dell'attore in ragione del principio di soccombenza virtuale. Il risarcimento del lamentato danno da parte di terza persona ha determinato una situazione sostanziale o concreta nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento della citazione, situazione che soddisfa l'attore rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice (cass.
7.3.2006 n.4883), creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite. Per quanto concerne la disciplina delle spese relative all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, il Giudice è tenuto in ogni caso a liquidarle - anche compensandole, se ricorrono i presupposti di legge – in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale, «laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito». In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ritenuto la probabilità di rigetto della pretesa di parte attrice atteso che, come da relazione tecnica di parte versata agli atti, «il sedime della ceppaia dell'albero crollato il 15/04/2022 è posto sulla particelle catastalmente censita in comune di Sanremo/Bussana al foglio 6 mappale 464» che era di «proprietà di terzi», tanto che terzi provvedevano a risarcire il danno patito da
[...]
, la parte convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali che, Parte_1 in ragione della valore della controversia, della sua bassa complessità e dell'assenza di una fase istruttoria/trattazione, si liquidano in € 1.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente (a) dichiara cessata la materia del contendere (b) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 _1
, in pore, delle spese di lite del presen
[...] CP_2
somma di e 700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge In Imperia, 28.05.2025
Il Giudice Dott. Pasquale LONGARINI