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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINTIVA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.506/2022 R.G. avente ad oggetto rapporto di conto corrente bancario promosso da
(C.F. in persona della mandataria (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e per essa la procuratrice elettivamente domiciliata in Catania piazza P.IVA_2 Parte_3
Roma, 9 presso lo studio dell'avv. Dario Sanfilippo, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro
Barbaro e Andrea Aloi come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. ), CP_1 P.IVA_3 CP_2 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], (C.F. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._2 il 17.08.1964, rappresentati e difesi dall'avv. Guglielmo Barone come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza del 20.9.2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.183/2021, pubblicata il 11.11.2021, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, revocava il decreto ingiuntivo n.109/2012, emesso in data 24.2.2012 dal Tribunale di
1 Modica, in favore di con cui veniva ingiunto alla Controparte_4
e ai fideiussori e , di pagare la somma di CP_1 CP_2 Controparte_3
€.169.758,84 oltre accessori quale credito derivante dal rapporto di conto corrente con apertura di credito n.137840, avendo accertato il nominato consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli estratti conto parzialmente prodotti ed espunte le poste affette da nullità, nonché detratte le somme prescritte, un saldo a credito per la correntista di €.13.375,26 ed in accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme indebitamente versate dalla società correntista, condannava la a restituire il suddetto importo oltre interessi e con vittoria delle spese di lite CP_4
in favore degli opposti.
Con atto di citazione, notificato il 25.3.2022, quale mandataria di Parte_4 Parte_1
cessionaria del credito già di proponeva appello avverso la Controparte_4
predetta statuizione che censurava con i motivi esposti e, in riforma, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano e i fideiussori e contestando la CP_1 CP_2 Controparte_3
cessione in virtù della quale la cessionaria assumeva la propria legittimazione a proporre il gravame e nel merito la fondatezza dell'appello del quale chiedevano il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio si costituiva quale procuratrice della mandataria Parte_4 Parte_3
1) E' preliminare l'esame dell'eccezione proposta dagli appellati con la comparsa di costituzione con cui è stata contestata l'esistenza della cessione del credito per cui è causa che sarebbe avvenuta con contratto di cessione di crediti in blocco del 9.8.2018, non depositato in atti, con conseguente inammissibilità dell'appello.
In particolare, come diffusamente argomentato con la comparsa conclusionale, gli appellati assumono come la cessionaria non abbia prodotto alcun documento idoneo a provare la cessione, nonostante la tempestiva contestazione della sua esistenza, essendo all'uopo insufficiente la sola produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, deducono come occorra distinguere l'ipotesi in cui si contesti l'esistenza del contratto di cessione in sé da quella differente in cui si contesti solo l'inclusione del credito dedotto in giudizio nella cessione in blocco, giacchè solo in tale ultimo caso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito in lite.
1.1) Il motivo non è fondato.
Va premesso che la Suprema Corte con più arresti, anche recenti, ha evidenziato come in diritto vada distinto l'avviso della cessione - che è necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa -
2 dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, con la conseguenza che se la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, non prova l'esistenza del contratto di cessione.
Come diffusamente argomentato sulla questione dai giudici di legittimità (sez. III, ordinanza del
22/06/2023, n.17944) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dovendosi comunque precisare che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, oltre ad operare anche il principio di non contestazione.
Ne consegue che, “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Del tutto diversa è la fattispecie in cui oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia l'esistenza del contratto di cessione poiché “in questo caso detto contratto deve essere certamente oggetto di prova”, né è sufficiente “una mera dichiarazione della parte cessionaria e quindi come tale neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad
3 esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
Ora, posti i superiori principi, va rilevato che, sebbene la società cessionaria non abbia Parte_1
depositato il contratto di cessione, può ritenersi raggiunta la prova della sua esistenza considerato che la Gazzetta Ufficiale, ove è stata pubblicata la cessione, allo scopo di consentire ai debitori ceduti di verificare i crediti oggetto di cessione, ha messo a disposizione una pagina web indicata nella predetta pubblicazione la quale rimanda al sito della cedente Controparte_4
al cui interno vi è specifico riferimento al contratto di cessione dei crediti in blocco
[...]
intercorso con il 9 agosto 2018. Parte_1
Trattasi di prova a parere del collegio sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione contestato dal debitore ceduto considerato che la prova della cessione come già sopra riferito può essere fornita anche con presunzioni.
Nessuna contestazione invece è stata proposta avuto riguardo all'inserimento del credito per cui è causa al contratto di cessione del 9.8.2018.
2) Anche infondata è l'eccepita carenza di ius postulandi di costituitasi nel corso del Parte_3
giudizio quale procuratrice della mandataria stante la procura notarile in atti. Parte_4
3) Con i motivi dal 1° al 4° la società appellante ritiene erronea la statuizione di prime cure che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto la creditrice non avrebbe dato prova documentale della esistenza ed esatto ammontare del credito ingiunto.
Critica le risultanze della prima ipotesi di ricalcolo effettuata dal nominato consulente tecnico d'ufficio che arbitrariamente ha applicato gli interessi debitori al tasso legale nonostante quelli convenzionali regolarmente pattuiti, giungendo ad un errato ricalcolo del saldo del conto corrente che il tribunale non avrebbe dovuto prendere in considerazione dovendo invece fare riferimento all'altra ipotesi di ricalcolo che confermava l'importo ingiunto limitatamente al rapporto di conto corrente.
Di conseguenza il giudice di primo grado avrebbe errato nell'accogliere la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società correntista sia in quanto il saldo del conto corrente era a debito e sia in quanto la predetta società era anche debitrice degli importi portati dai due assegni rimasti impagati.
4 3.1) Gli appellati assumono l'infondatezza dei motivi di gravame e comunque in caso di accoglimento chiedono che a mezzo consulenza tecnica venga ricalcolato il credito prescritto, detratto dal credito in ripetizione, occorrendo distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie trattandosi di conto affidato in quanto per i versamenti ripristinatori della provvista la prescrizione non decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta, ma dalla data di chiusura del conto, distinzione non tenuta in considerazione dal consulente d'ufficio.
3.2) Va premesso che con ricorso per ingiunzione di pagamento la
[...]
intimava alla ed ai fideiussori e il Controparte_5 CP_1 CP_3 CP_2
pagamento del credito di euro 29.123,67 oltre interessi quale saldo debitore del conto corrente n.137840 intestato alla società assumendo che il rapporto fosse stato acceso con Parte_5
contratto del 10.9.2010 e con affidamento fino ad euro 30 mila e che fosse stato chiuso a causa dell'omesso ripianamento della posizione debitoria il 24.10.2011.
Inoltre, aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 140.635,17 oltre interessi quale residuo di due assegni di c/c rimasti insoluti, per il complessivo importo di euro 169.758,84 oltre interessi.
Proponevano opposizione i debitori ingiunti assumendo la carenza di prova del credito essendo insufficiente il prodotto salda conto ex art.50 del d.lgs. n.385 del 1993, contestando di aver ricevuto la lettera di recesso dal rapporto da parte dell'Istituto di credito e che nessun credito poteva derivare dagli assegni girati alla banca per l'incasso.
In particolare la correntista assumeva che il rapporto con apertura di credito era stato accesso negli anni 90 e che con il contratto del 2010 erano state modificate le precedenti condizioni, ma eccepiva, la nullità sia dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per violazione dell'art.1283 c.c. anche per il periodo successivo al CICR del 9.2.2000, in assenza di pattuizione contrattuale, sia di interessi ultra legali mai pattuiti e comunque la loro nullità poiché usurari;
sia la nullità della c.m.s. per mancanza di causa.
Proponeva quindi domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito assumendo di vantare un credito nei riguardi della banca ed infine i fideiussori eccepivano la nullità della prestata fideiussione per violazione degli artt.1938 e 1957 c.c.
3.3) Il Tribunale di Ragusa con la sentenza appellata dalla società cessionaria ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto previo rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito essendo il termine decennale e non quinquennale e decorrendo, per i versamenti con funzione ripristinatoria, dalla estinzione del conto e non dalla annotazione della singola posta.
5 Rigettava anche le questioni di nullità della fideiussione eccepite dai fideiussori, accertando un credito in favore della correntista in luogo del debito assunto dalla banca considerato che il rapporto era sorto il 7.2.1994 e si era concluso il 19.12.2011 per passaggio a sofferenza;
che la capitalizzazione trimestrale era affetta da nullità ed andava espunta dovendo applicarsi quella annuale fino al 18.10.2001e successivamente quella reciproca pattuita, così come la c.m.s. andava ricalcolata secondo le pattuizioni contrattuali.
Riguardo gli interessi debitori, avendo il CTU elaborato un doppio conteggio, aveva ritenuto corretto il primo con cui aveva applicato gli interessi al tasso legale in quanto gli interessi pattuiti nei contratti stipulati fra le parti erano stati modificati dalla banca nel corso del rapporto senza indicare i criteri adottati per tale variazione, esclusa l'usurarietà dei tassi applicati, aveva ritenuto la convenzione invalida e corretta l'applicazione di interessi al tasso legale.
Di conseguenza aveva condannato la banca a restituire la somma di euro 13.375,26 quali pagamenti indebiti.
3.4) Il motivo di gravame, avuto riguardo alla violazione dei principi in tema di onere della prova e di applicazione del tasso legale in luogo di quello convenzionale pattuito, è fondato.
Invero emerge in atti, ma anche dalla consulenza tecnica eseguita in primo grado, che la banca creditrice ha prodotto i contratti stipulati con la correntista fin dall'apertura del CP_1
rapporto di conto corrente n.137840 del 7.2.1994, nonché le successive modifiche delle condizioni economiche sottoscritte dalla correntista il l 6.9.1996 ed il 18.10.2011 con apertura di credito.
Il nominato CTU ha escluso che i tassi applicati fossero usurari e tuttavia ha verificato dagli estratti conto che la banca aveva modificato le condizioni economiche in senso sfavorevole alla correntista, sicchè ha eseguito due distinti conteggi.
Inoltre, poiché i primi due contratti prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, il giudice di prime cure ne ha dichiarato la nullità, mentre con il contratto del 2011 è stata prevista legittimamente la capitalizzazione reciproca trimestrale, in attuazione della delibera CICR del 2000.
La banca creditrice, oltre ai contratti, ha anche prodotto gli estratti conto a partire dalla apertura del conto, ma senza i trimestri al 30.6.1999 ed al 30.6.2000, mentre alcun estratto conto ha prodotto la società correntista.
Entrambe le parti hanno proposto domande contrapposte, ovvero alla domanda della banca diretta al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente, originariamente azionata in via monitoria, si contrappone la domanda riconvenzionale di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito
6 proposta dalla società correntista con l'opposizione al decreto ingiuntivo per effetto delle eccepite nullità.
3.5) Sul punto vanno richiamati i recenti arresti della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui in tale ipotesi la questione va risolta facendo applicazione delle regole che governano l'onere della prova sicchè entrambe le parti ai sensi dell'art.2697 c.c. sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite, ovvero ciascuna delle parti ha l'onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
“In linea generale, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi.
Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte. In tal senso, mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, al contempo, questa non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti” (Cassazione civile sez. VI, 05/08/2021, n.22387).
Più approfonditamente sull'onere della prova nell'ambito dei rapporti bancari di conto corrente occorre richiamare un recente arresto dei giudici di legittimità che ha affrontato la questione distinguendo tre ipotesi: quando ad agire sia la banca;
quando sia il correntista e quanto lo siano entrambi.
“Ove sia la ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a CP_4
debito del cliente, è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto;
è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicchè in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà
7 respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio;
ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo. Il totale rigetto della domanda, nella prima ipotesi, e non nella seconda, si spiega facilmente: ove la banca è attrice, essa deve fornire una base certa per la rielaborazione del conto e tale base non è offerta se la medesima non riesca ad eliminare l'incertezza quanto al fatto che al momento iniziale del periodo rendicontato il correntista potesse essere creditore di un importo di indeterminato ammontare;
ove la banca assume la veste di convenuta, è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicchè, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.
Diversa è, naturalmente, l'ipotesi in cui tanto la banca che il correntista si facciano attori, in modo che nella medesima causa si fronteggino due diverse domande, l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale. Pur non potendosi esaminare, nella presente sede, le diverse possibili declinazioni che la vicenda processuale venga ad assumere in conseguenza della detta contrapposizione, va precisato che anche in tale eventualità sarà necessario valorizzare tutti i dati che rendano possibile individuare un saldo iniziale. Così, ad esempio, rileverà che, a fronte dell'assenza di riscontri forniti dalle parti quanto all'esistenza e all'ammontare dell'esposizione debitoria maturata dal cliente nel periodo non documentato da estratti conto, esista concordanza di allegazioni dei contendenti quanto all'inesistenza di un credito conseguito, in quell'arco di tempo, dal correntista stesso: sicchè, anche qui, potrà risultare legittimo l'azzeramento del saldo iniziale del periodo successivo, avendo il giudizio guadagnato una certezza minimale con riferimento alla prima frazione del rapporto di durata. Nel caso in esame, infatti, benchè non si possa predicare alcunchè riguardo all'ipotetico debito del correntista al momento del primo degli estratti conto prodotti, andrà apprezzata la concorde deduzione delle parti secondo cui quel soggetto, all'epoca, non aveva comunque maturato un credito (e, a fortiori, un credito di indeterminata entità): ciò imporrà di escludere che l'incertezza inerente all'evoluzione del rapporto nel primo intervallo di tempo si sia
8 comunicata a quello successivo e consentirà di affidare le rielaborazioni del conto a una idonea base di calcolo” (Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, n.11543; cfr. anche Ordinanza n.22387 del
5.8.2021).
Anche di recente è stato affermato che “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi” (Cassazione civile sez. I,
02/05/2024, n.11735).
3.6) Consegue da quanto esposto che per effetto della nullità della capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca sugli interessi debitori fino alla stipula del contratto del 18.10.2001, che ha previsto la capitalizzazione reciproca degli interessi debitori e creditori con pari cadenza trimestrale, nullità accertata dal giudice di prime cure, è necessario eseguire il ricalcolo del saldo ma, considerando che la mancanza continuativa degli estratti conto e la carenza di altra documentazione idonea a ricostruire i movimenti nei trimestri al 30.6.1999 ed al 30.6.2000 determina che, trattandosi di domande contrapposte, il ricalcolo, espunte le poste indebite, va eseguito per il periodo per il quale vi è continuità degli estratti conto, ovvero dal 1.7.2000 alla chiusura del conto, partendo dal saldo zero.
3.7) Relativamente agli interessi convenzionali è fondato il motivo di gravame che ha censurato la sentenza di prime cure per avere ritenuto che fossero dovuti solo gli interessi legali sebbene siano stati stipulati con i contratti in atti interessi convenzionali dei quali è stata esclusa la usurarietà, sicchè il ricalcolo del rapporto va eseguito applicando i tassi tempo per tempo pattuiti, sempre nel periodo in cui può essere eseguito il ricalcolo.
Occorre poi tenere conto che, al fine di detrarre le poste prescritte, occorrerà verificare se si tratta di rimesse solutorie o ripristinatorie della provvista come eccepito dagli appellati considerato che il conto era affidato.
E' quindi indispensabile per accertare se il saldo del conto corrente, espunta la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, applicate le condizioni previste in contratto, sia a debito o invece
9 vi sia una somma a credito che la correntista potrà ripetere, disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio secondo il mandato che verrà conferito con separata ordinanza.
4) Avuto riguardo poi al credito vantato dall'appellante, portato da due assegni, la cui domanda è stata reiterata con il gravame non avendo nulla statuito il giudice di prime cure sul punto, va disposta consulenza tecnica d'ufficio secondo il mandato che verrà conferito con separata ordinanza, previo deposito degli originali degli assegni non essendo stato prodotto con l'appello il fascicolo del monitorio.
Infatti il giudice d'appello se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado (cfr. Cassazione civile sez. un., 16/02/2023, n.4835)
5) Riguardo i fideiussori la sentenza di prime cure ha rigettato le eccezioni di nullità nonché di violazione della invocata disciplina senza che sia stata proposto appello incidentale limitandosi gli appellati fideiussori a reiterare le difese svolte in primo grado.
Qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c.
(cfr. sez. un. 12/05/2017, n. 11799), al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27766).
Le statuizioni di rigetto in ordine alle eccezioni proposte dai fideiussori sono ormai coperte dal giudicato interno impedendone un riesame in appello.
8) Il motivo di appello sulle spese sarà oggetto di esame della sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 506/2022
R.G., dichiara la legittimazione di e per essa della mandataria in persona Parte_1 Parte_4
della procuratrice a proporre appello avverso la sentenza n.183/2021 del Tribunale di Parte_3
Ragusa, pubblicata il 11.11.2021, quale cessionaria di Controparte_6
[...] dispone rimettersi la causa sul ruolo onde procedere all'istruttoria, come da separata ordinanza;
rimette alla decisione definitiva ogni statuizione anche sulle spese di lite.
10 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12/02/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINTIVA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.506/2022 R.G. avente ad oggetto rapporto di conto corrente bancario promosso da
(C.F. in persona della mandataria (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e per essa la procuratrice elettivamente domiciliata in Catania piazza P.IVA_2 Parte_3
Roma, 9 presso lo studio dell'avv. Dario Sanfilippo, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro
Barbaro e Andrea Aloi come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. ), CP_1 P.IVA_3 CP_2 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], (C.F. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._2 il 17.08.1964, rappresentati e difesi dall'avv. Guglielmo Barone come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza del 20.9.2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.183/2021, pubblicata il 11.11.2021, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, revocava il decreto ingiuntivo n.109/2012, emesso in data 24.2.2012 dal Tribunale di
1 Modica, in favore di con cui veniva ingiunto alla Controparte_4
e ai fideiussori e , di pagare la somma di CP_1 CP_2 Controparte_3
€.169.758,84 oltre accessori quale credito derivante dal rapporto di conto corrente con apertura di credito n.137840, avendo accertato il nominato consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli estratti conto parzialmente prodotti ed espunte le poste affette da nullità, nonché detratte le somme prescritte, un saldo a credito per la correntista di €.13.375,26 ed in accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme indebitamente versate dalla società correntista, condannava la a restituire il suddetto importo oltre interessi e con vittoria delle spese di lite CP_4
in favore degli opposti.
Con atto di citazione, notificato il 25.3.2022, quale mandataria di Parte_4 Parte_1
cessionaria del credito già di proponeva appello avverso la Controparte_4
predetta statuizione che censurava con i motivi esposti e, in riforma, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano e i fideiussori e contestando la CP_1 CP_2 Controparte_3
cessione in virtù della quale la cessionaria assumeva la propria legittimazione a proporre il gravame e nel merito la fondatezza dell'appello del quale chiedevano il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio si costituiva quale procuratrice della mandataria Parte_4 Parte_3
1) E' preliminare l'esame dell'eccezione proposta dagli appellati con la comparsa di costituzione con cui è stata contestata l'esistenza della cessione del credito per cui è causa che sarebbe avvenuta con contratto di cessione di crediti in blocco del 9.8.2018, non depositato in atti, con conseguente inammissibilità dell'appello.
In particolare, come diffusamente argomentato con la comparsa conclusionale, gli appellati assumono come la cessionaria non abbia prodotto alcun documento idoneo a provare la cessione, nonostante la tempestiva contestazione della sua esistenza, essendo all'uopo insufficiente la sola produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, deducono come occorra distinguere l'ipotesi in cui si contesti l'esistenza del contratto di cessione in sé da quella differente in cui si contesti solo l'inclusione del credito dedotto in giudizio nella cessione in blocco, giacchè solo in tale ultimo caso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito in lite.
1.1) Il motivo non è fondato.
Va premesso che la Suprema Corte con più arresti, anche recenti, ha evidenziato come in diritto vada distinto l'avviso della cessione - che è necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa -
2 dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, con la conseguenza che se la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, non prova l'esistenza del contratto di cessione.
Come diffusamente argomentato sulla questione dai giudici di legittimità (sez. III, ordinanza del
22/06/2023, n.17944) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dovendosi comunque precisare che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, oltre ad operare anche il principio di non contestazione.
Ne consegue che, “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Del tutto diversa è la fattispecie in cui oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia l'esistenza del contratto di cessione poiché “in questo caso detto contratto deve essere certamente oggetto di prova”, né è sufficiente “una mera dichiarazione della parte cessionaria e quindi come tale neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad
3 esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
Ora, posti i superiori principi, va rilevato che, sebbene la società cessionaria non abbia Parte_1
depositato il contratto di cessione, può ritenersi raggiunta la prova della sua esistenza considerato che la Gazzetta Ufficiale, ove è stata pubblicata la cessione, allo scopo di consentire ai debitori ceduti di verificare i crediti oggetto di cessione, ha messo a disposizione una pagina web indicata nella predetta pubblicazione la quale rimanda al sito della cedente Controparte_4
al cui interno vi è specifico riferimento al contratto di cessione dei crediti in blocco
[...]
intercorso con il 9 agosto 2018. Parte_1
Trattasi di prova a parere del collegio sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione contestato dal debitore ceduto considerato che la prova della cessione come già sopra riferito può essere fornita anche con presunzioni.
Nessuna contestazione invece è stata proposta avuto riguardo all'inserimento del credito per cui è causa al contratto di cessione del 9.8.2018.
2) Anche infondata è l'eccepita carenza di ius postulandi di costituitasi nel corso del Parte_3
giudizio quale procuratrice della mandataria stante la procura notarile in atti. Parte_4
3) Con i motivi dal 1° al 4° la società appellante ritiene erronea la statuizione di prime cure che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto la creditrice non avrebbe dato prova documentale della esistenza ed esatto ammontare del credito ingiunto.
Critica le risultanze della prima ipotesi di ricalcolo effettuata dal nominato consulente tecnico d'ufficio che arbitrariamente ha applicato gli interessi debitori al tasso legale nonostante quelli convenzionali regolarmente pattuiti, giungendo ad un errato ricalcolo del saldo del conto corrente che il tribunale non avrebbe dovuto prendere in considerazione dovendo invece fare riferimento all'altra ipotesi di ricalcolo che confermava l'importo ingiunto limitatamente al rapporto di conto corrente.
Di conseguenza il giudice di primo grado avrebbe errato nell'accogliere la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società correntista sia in quanto il saldo del conto corrente era a debito e sia in quanto la predetta società era anche debitrice degli importi portati dai due assegni rimasti impagati.
4 3.1) Gli appellati assumono l'infondatezza dei motivi di gravame e comunque in caso di accoglimento chiedono che a mezzo consulenza tecnica venga ricalcolato il credito prescritto, detratto dal credito in ripetizione, occorrendo distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie trattandosi di conto affidato in quanto per i versamenti ripristinatori della provvista la prescrizione non decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta, ma dalla data di chiusura del conto, distinzione non tenuta in considerazione dal consulente d'ufficio.
3.2) Va premesso che con ricorso per ingiunzione di pagamento la
[...]
intimava alla ed ai fideiussori e il Controparte_5 CP_1 CP_3 CP_2
pagamento del credito di euro 29.123,67 oltre interessi quale saldo debitore del conto corrente n.137840 intestato alla società assumendo che il rapporto fosse stato acceso con Parte_5
contratto del 10.9.2010 e con affidamento fino ad euro 30 mila e che fosse stato chiuso a causa dell'omesso ripianamento della posizione debitoria il 24.10.2011.
Inoltre, aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 140.635,17 oltre interessi quale residuo di due assegni di c/c rimasti insoluti, per il complessivo importo di euro 169.758,84 oltre interessi.
Proponevano opposizione i debitori ingiunti assumendo la carenza di prova del credito essendo insufficiente il prodotto salda conto ex art.50 del d.lgs. n.385 del 1993, contestando di aver ricevuto la lettera di recesso dal rapporto da parte dell'Istituto di credito e che nessun credito poteva derivare dagli assegni girati alla banca per l'incasso.
In particolare la correntista assumeva che il rapporto con apertura di credito era stato accesso negli anni 90 e che con il contratto del 2010 erano state modificate le precedenti condizioni, ma eccepiva, la nullità sia dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per violazione dell'art.1283 c.c. anche per il periodo successivo al CICR del 9.2.2000, in assenza di pattuizione contrattuale, sia di interessi ultra legali mai pattuiti e comunque la loro nullità poiché usurari;
sia la nullità della c.m.s. per mancanza di causa.
Proponeva quindi domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito assumendo di vantare un credito nei riguardi della banca ed infine i fideiussori eccepivano la nullità della prestata fideiussione per violazione degli artt.1938 e 1957 c.c.
3.3) Il Tribunale di Ragusa con la sentenza appellata dalla società cessionaria ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto previo rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito essendo il termine decennale e non quinquennale e decorrendo, per i versamenti con funzione ripristinatoria, dalla estinzione del conto e non dalla annotazione della singola posta.
5 Rigettava anche le questioni di nullità della fideiussione eccepite dai fideiussori, accertando un credito in favore della correntista in luogo del debito assunto dalla banca considerato che il rapporto era sorto il 7.2.1994 e si era concluso il 19.12.2011 per passaggio a sofferenza;
che la capitalizzazione trimestrale era affetta da nullità ed andava espunta dovendo applicarsi quella annuale fino al 18.10.2001e successivamente quella reciproca pattuita, così come la c.m.s. andava ricalcolata secondo le pattuizioni contrattuali.
Riguardo gli interessi debitori, avendo il CTU elaborato un doppio conteggio, aveva ritenuto corretto il primo con cui aveva applicato gli interessi al tasso legale in quanto gli interessi pattuiti nei contratti stipulati fra le parti erano stati modificati dalla banca nel corso del rapporto senza indicare i criteri adottati per tale variazione, esclusa l'usurarietà dei tassi applicati, aveva ritenuto la convenzione invalida e corretta l'applicazione di interessi al tasso legale.
Di conseguenza aveva condannato la banca a restituire la somma di euro 13.375,26 quali pagamenti indebiti.
3.4) Il motivo di gravame, avuto riguardo alla violazione dei principi in tema di onere della prova e di applicazione del tasso legale in luogo di quello convenzionale pattuito, è fondato.
Invero emerge in atti, ma anche dalla consulenza tecnica eseguita in primo grado, che la banca creditrice ha prodotto i contratti stipulati con la correntista fin dall'apertura del CP_1
rapporto di conto corrente n.137840 del 7.2.1994, nonché le successive modifiche delle condizioni economiche sottoscritte dalla correntista il l 6.9.1996 ed il 18.10.2011 con apertura di credito.
Il nominato CTU ha escluso che i tassi applicati fossero usurari e tuttavia ha verificato dagli estratti conto che la banca aveva modificato le condizioni economiche in senso sfavorevole alla correntista, sicchè ha eseguito due distinti conteggi.
Inoltre, poiché i primi due contratti prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, il giudice di prime cure ne ha dichiarato la nullità, mentre con il contratto del 2011 è stata prevista legittimamente la capitalizzazione reciproca trimestrale, in attuazione della delibera CICR del 2000.
La banca creditrice, oltre ai contratti, ha anche prodotto gli estratti conto a partire dalla apertura del conto, ma senza i trimestri al 30.6.1999 ed al 30.6.2000, mentre alcun estratto conto ha prodotto la società correntista.
Entrambe le parti hanno proposto domande contrapposte, ovvero alla domanda della banca diretta al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente, originariamente azionata in via monitoria, si contrappone la domanda riconvenzionale di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito
6 proposta dalla società correntista con l'opposizione al decreto ingiuntivo per effetto delle eccepite nullità.
3.5) Sul punto vanno richiamati i recenti arresti della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui in tale ipotesi la questione va risolta facendo applicazione delle regole che governano l'onere della prova sicchè entrambe le parti ai sensi dell'art.2697 c.c. sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite, ovvero ciascuna delle parti ha l'onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
“In linea generale, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi.
Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte. In tal senso, mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, al contempo, questa non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti” (Cassazione civile sez. VI, 05/08/2021, n.22387).
Più approfonditamente sull'onere della prova nell'ambito dei rapporti bancari di conto corrente occorre richiamare un recente arresto dei giudici di legittimità che ha affrontato la questione distinguendo tre ipotesi: quando ad agire sia la banca;
quando sia il correntista e quanto lo siano entrambi.
“Ove sia la ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a CP_4
debito del cliente, è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto;
è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicchè in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà
7 respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio;
ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo. Il totale rigetto della domanda, nella prima ipotesi, e non nella seconda, si spiega facilmente: ove la banca è attrice, essa deve fornire una base certa per la rielaborazione del conto e tale base non è offerta se la medesima non riesca ad eliminare l'incertezza quanto al fatto che al momento iniziale del periodo rendicontato il correntista potesse essere creditore di un importo di indeterminato ammontare;
ove la banca assume la veste di convenuta, è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicchè, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.
Diversa è, naturalmente, l'ipotesi in cui tanto la banca che il correntista si facciano attori, in modo che nella medesima causa si fronteggino due diverse domande, l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale. Pur non potendosi esaminare, nella presente sede, le diverse possibili declinazioni che la vicenda processuale venga ad assumere in conseguenza della detta contrapposizione, va precisato che anche in tale eventualità sarà necessario valorizzare tutti i dati che rendano possibile individuare un saldo iniziale. Così, ad esempio, rileverà che, a fronte dell'assenza di riscontri forniti dalle parti quanto all'esistenza e all'ammontare dell'esposizione debitoria maturata dal cliente nel periodo non documentato da estratti conto, esista concordanza di allegazioni dei contendenti quanto all'inesistenza di un credito conseguito, in quell'arco di tempo, dal correntista stesso: sicchè, anche qui, potrà risultare legittimo l'azzeramento del saldo iniziale del periodo successivo, avendo il giudizio guadagnato una certezza minimale con riferimento alla prima frazione del rapporto di durata. Nel caso in esame, infatti, benchè non si possa predicare alcunchè riguardo all'ipotetico debito del correntista al momento del primo degli estratti conto prodotti, andrà apprezzata la concorde deduzione delle parti secondo cui quel soggetto, all'epoca, non aveva comunque maturato un credito (e, a fortiori, un credito di indeterminata entità): ciò imporrà di escludere che l'incertezza inerente all'evoluzione del rapporto nel primo intervallo di tempo si sia
8 comunicata a quello successivo e consentirà di affidare le rielaborazioni del conto a una idonea base di calcolo” (Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, n.11543; cfr. anche Ordinanza n.22387 del
5.8.2021).
Anche di recente è stato affermato che “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi” (Cassazione civile sez. I,
02/05/2024, n.11735).
3.6) Consegue da quanto esposto che per effetto della nullità della capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca sugli interessi debitori fino alla stipula del contratto del 18.10.2001, che ha previsto la capitalizzazione reciproca degli interessi debitori e creditori con pari cadenza trimestrale, nullità accertata dal giudice di prime cure, è necessario eseguire il ricalcolo del saldo ma, considerando che la mancanza continuativa degli estratti conto e la carenza di altra documentazione idonea a ricostruire i movimenti nei trimestri al 30.6.1999 ed al 30.6.2000 determina che, trattandosi di domande contrapposte, il ricalcolo, espunte le poste indebite, va eseguito per il periodo per il quale vi è continuità degli estratti conto, ovvero dal 1.7.2000 alla chiusura del conto, partendo dal saldo zero.
3.7) Relativamente agli interessi convenzionali è fondato il motivo di gravame che ha censurato la sentenza di prime cure per avere ritenuto che fossero dovuti solo gli interessi legali sebbene siano stati stipulati con i contratti in atti interessi convenzionali dei quali è stata esclusa la usurarietà, sicchè il ricalcolo del rapporto va eseguito applicando i tassi tempo per tempo pattuiti, sempre nel periodo in cui può essere eseguito il ricalcolo.
Occorre poi tenere conto che, al fine di detrarre le poste prescritte, occorrerà verificare se si tratta di rimesse solutorie o ripristinatorie della provvista come eccepito dagli appellati considerato che il conto era affidato.
E' quindi indispensabile per accertare se il saldo del conto corrente, espunta la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, applicate le condizioni previste in contratto, sia a debito o invece
9 vi sia una somma a credito che la correntista potrà ripetere, disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio secondo il mandato che verrà conferito con separata ordinanza.
4) Avuto riguardo poi al credito vantato dall'appellante, portato da due assegni, la cui domanda è stata reiterata con il gravame non avendo nulla statuito il giudice di prime cure sul punto, va disposta consulenza tecnica d'ufficio secondo il mandato che verrà conferito con separata ordinanza, previo deposito degli originali degli assegni non essendo stato prodotto con l'appello il fascicolo del monitorio.
Infatti il giudice d'appello se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado (cfr. Cassazione civile sez. un., 16/02/2023, n.4835)
5) Riguardo i fideiussori la sentenza di prime cure ha rigettato le eccezioni di nullità nonché di violazione della invocata disciplina senza che sia stata proposto appello incidentale limitandosi gli appellati fideiussori a reiterare le difese svolte in primo grado.
Qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c.
(cfr. sez. un. 12/05/2017, n. 11799), al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27766).
Le statuizioni di rigetto in ordine alle eccezioni proposte dai fideiussori sono ormai coperte dal giudicato interno impedendone un riesame in appello.
8) Il motivo di appello sulle spese sarà oggetto di esame della sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 506/2022
R.G., dichiara la legittimazione di e per essa della mandataria in persona Parte_1 Parte_4
della procuratrice a proporre appello avverso la sentenza n.183/2021 del Tribunale di Parte_3
Ragusa, pubblicata il 11.11.2021, quale cessionaria di Controparte_6
[...] dispone rimettersi la causa sul ruolo onde procedere all'istruttoria, come da separata ordinanza;
rimette alla decisione definitiva ogni statuizione anche sulle spese di lite.
10 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12/02/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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