Articolo 2 della Legge 26 settembre 1954, n. 863
Articolo 1Articolo 3
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28 settembre 1954
Art. 2.
Per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo precedente, i termini previsti dai seguenti articoli del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , richiamato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2 , sono cosi' modificati:
a) art. 12, primo comma; alle parole: "del quarantacinquesimo" sono sostituite le parole: "del trentesimo";
b) art. 14, primo periodo del primo comma; alle parole: "entro dieci giorni" sono sostituite le parole:
"entro cinque giorni";
c) art. 14, secondo periodo del primo comma; alle parole: "entro dieci giorni dalla scadenza" sono sostituite le parole: "entro tre giorni dalla scadenza";
d) art. 14, n. 7; alle parole: "entro il ventesimo giorno" sono sostituite le parole: "entro il quindicesimo giorno";
e) art. 18, sesto comma; alle parole: "dal trentesimo giorno antecedente" sono sostituite le parole:
"dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi";
f) art. 18, ultimo comma; alle parole: "dal trentesimo giorno antecedente le elezioni" sono sostituite le parole: "dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione dei decreto di convocazione dei comizi".
Entrata in vigore il 28 settembre 1954