Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 1908 /2024
All'udienza del 20/05/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo sono presenti alle ore 09:10 per parte attrice l'Avv. LICARI MARIANNA e per parte convenuta Controparte_1 provinciale di Trapani l'avv. Maria Angela Riggio giusta delega che esibisce.
Nessuno è presente per l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO costituitasi per
CP_2
L'avv. Licari si riporta all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa e chiede un rinvio per la discussione essendo la causa di natura documentale.
L'avv. Riggio si riporta a quanto nella comparsa di costituzione dedotto e alla memoria di cui all'art 171 ter insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il Giudice dato atto di quanto precede, ritenuta l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione astrattamente idonea a definire il giudizio, invita le parti a precisare le conclusioni e discutere sul punto.
L'avv. Licari insiste per il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario e conclude per l'accoglimento della opposizione;
l'avv. Riggio insite per l'accoglimento dell'eccezione.
Entrambe le procuratrici illustrano le rispettive ragioni
Il Giudice sentita la discussione, si ritira in camera di consiglio dando atto della rinuncia delle parti alla presenza in udienza per la lettura del dispositivo dell'eventuale decisione. Riaperto il verbale alle ore 16:00 il Giudice decide la causa depositando la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1908 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LICARI MARIANNA giusta procura in atti, parte attrice nei confronti di
CF , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_1
dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, giusta procura in atti, convenuto
e di
in persona del Controparte_4
Direttore pro-tempore, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D. Lgs n. 300/1999, nonché dell'art. 3, del
Regio Decreto 30/10/1933 n. 1611, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso come da verbale che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio parte attrice ha chiesto “Voglia
l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, - In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di intimazione di pagamento n. 29920249011808349/000 opposto, notificato in data 13/11/2024, anche inaudita altera parte, e del ruolo sotteso alla cartella esattoriale impugnata n. 29920170009622275000, stante quanto già dedotto in fatto ed in diritto ed il gravissimo ed irreparabile danno e pregiudizio che avrebbe la sig.ra nel subire una Parte_1
procedura esecutiva. Nel merito - accertare e dichiarare la illegittimità dell'atto di intimazione di pagamento n.29920249011808349/000 e dichiarare la nullità e la infondatezza e la illegittimità dell'atto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa, per mancata notifica e per intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria del diritto al recupero del credito, l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, per inesistenza del titolo, per assoluta carenza motivazionale e per intervenuta decorrenza del termine prescrizionale;
- per l'effetto dichiarare estinto il diritto di credito vantato dagli enti creditori, annullare la intimazione di pagamento per sopravvenuta inefficacia delle stesse, ordinando all'Agente della Riscossione la cancellazione della stessa dal ruolo, le poste creditorie sottese poiché cadute in prescrizione, nonché provvedere al discarico dei relativi ruoli, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e dichiarare illegittimo, infondato e nullo il diritto a procedere ad esecuzione forzata per ottenere il pagamento delle somme di cui alle cartelle esattoriali. Con vittoria delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, CPA ed IVA.”
Allegava l'attrice a sostegno della proposta opposizione la “Nullità dell'atto per omessa notifica delle cartelle di pagamento oltre che degli atti pregressi”; la “2) Intervenuta prescrizione triennale e quinquennale del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art 3 commi 9 - 10 della
Legge n. 335 dell'8 agosto 1995”; il “3) Mancato avveramento delle condizioni previste dal disposto dell'art. 50 decreto n. 602/1973. Nullità dell'atto per violazione della Legge 27.7.2000 n. 212
“Statuto dei diritti del contribuente”; la “5) Competenza del giudice ordinario in ordine a questioni relative alla pretesa tributaria, se esse sono successive alla notifica della cartella di pagamento”
Si costituiva l'Agente della Riscossione il quale chiedeva “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale dichiarare inammissibile o comunque infondata l'opposizione avversaria, per le ragioni esposte in narrativa”
Eccepiva da un lato, l'infondatezza del motivo di opposizione di cui al n. 3 che precede atteso che la notifica dell'intimazione opposta era stata effettuata proprio perché la cartella ad essa sottesa era stata notificata alla opponente oltre in anno prima a sostegno di dette conclusioni;
dall'altro la inammissibilità del ricorso per non essere stata la cartella opposta ne termine di legge con consequenziale impossibilità di eccepire ove sussistente la prescrizione maturata precedentemente a detta notifica;
che la attrice ricevuta la notifica della cartella aveva aderito alla cosiddetta “Rottamazione ter” riconoscendo pertanto le ragiono dell'ente impositore;
la insussistenza della eccepita prescrizione a seguito dell'applicazione della sospensione “covid”
Si costituiva altresì la Direzione Provinciale di Trapani dell la quale Controparte_1
chiedeva “Rejectis adversis In via preliminare/pregiudiziale dichiarare: - l'incompetenza del
Giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria;
- il difetto di legittimazione passiva in quanto l'attività di notifica e i successivi atti interruttivi attengono all'attività dell'
[...]
Nel merito - Rigettare l'opposizione della contribuente” Controparte_5
Eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Lgs.n. 546/1992; la “l'incompetenza del Giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria sulla base dell'Ordinanza della Corte di Cassazione - a sezioni unite n. 8465 del 15/03/2022, stante che con l'opposizione il contribuente eccepisce la prescrizione”; il “difetto di legittimazione passiva con riferimento all'eccezione di cui al punto 3) riguardante l'opposta ”. Evidenziava che la cartella di pagamento era Controparte_3
stata regolarmente notificata alla controparte;
che essendo stata la cartella resa solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il giudizio di opposizione proposto dalla attrice medesima avverso l'avviso di liquidazione n. 20081T0016930000, il termine di prescrizione applicabile è ai sensi dlel'art 2953 cc quello decennale e non quello più breve previsto per i tributi e le imposte;
che in ogni caso la decorrenza di detto termine era stata interrotta dalla notifica degli atti espressamente richiamati.
Rigettata nell'apposita udienza fissata ad esito della richiesta di parte attrice l'istanza cautelare da quest'ultima formulata e reso il decreto di cui all'art 171 bis cpc le parti hanno depositato le sole memorie di cui all'art 171 ter n. 1 cpc
All'udienza di comparizione odierna il tribunale ha invitato le parti a discutere in ordine all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione ritenuta in astratto idonea a definire il giudizio.
Ebbene tale eccezione è fondata Tra le parti non vi è contestazione sulla natura tributaria della controversia, avente ad oggetto il pagamento dell'imposta di registro, catastale ed ipotecaria maturati a seguito dell'acquisto da patrte dell'odierna attrice di un immobile, con la conseguenza che in quanto l'opposizione concerne un atto prodromico all'esecuzione, essa deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, osservando che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, la stessa si riferisce a tutte le controversie in materia di tributi di ogni specie e si estende a tutte le questioni concernenti sia l'an che il quantum del tributo, arrestandosi soltanto di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria.
La controversia in esame ha infatti ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa per la riscossione di somme dovute per il mancato pagamento delle imposte su indicate, a sostegno della quale l'attrice ha dedotto sia la mancata notificazione della cartella di pagamento sia la prescrizione della pretesa impositiva, in conseguenza del periodo di tempo trascorso tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento.
Ciò posto con riferimento all'individuazione dell'oggetto del presente giudizio si rileva che il giudice della legittimità è già intervenuto in punto di riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario (da ultimo Cass. Ord. Sez. U Num. 30666 Anno 2022) affermando che a quest'ultimo “spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass., Sez. Un., 14/04/2020, n. 7822 ed in seguito anche Cass., Sez. Un.,
28/07/2021, n. 21642; 20/07/2021, n. 20693). Ne deriva che nel caso in esame spetta alla giurisdizione tributaria la decisione sulla domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione.
Né consentono di adottare soluzione diversa la circostanza che l'attrice abbia anche eccepito la mancata notifica della cartella di pagamento e la intervenuta decorrenza del termine di prescrizione tra la notifica della cartella e quella della intimazione trattandosi di fatti antecedenti alla notifica di quest'ultima ed il cui accertamento è pertanto precluso al giudice ordinario
Con particolare riguardo alla prescrizione, infatti la suprema Corte di Cassazione (cfr.
Cass. ord. 7822/2020) ha espressamente precisato che, «se essa si assume verificata perché la notifica della cartella mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza»; in riferimento all'ipotesi in cui si assuma che la prescrizione si è verificata «per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità», essa ha invece ribadito, non diversamente dalla sentenza n. 34417 del 2019, che il fatto estintivo dev'essere fatto valere con l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., quindi dinanzi al giudice ordinario.
Nel caso di specie parte attrice a conclusioni del motivo n. 1) della proposta opposizione ha dedotto “in assenza di prova di regolare notifica della cartella di pagamento contenute nell'avviso suddetto, il relativo credito deve ritenersi ormai prescritto, non risultando la prova che lo stesso sia mai stato regolarmente notificato alla istante e apparendo, pertanto, nulla anche l'intimazione di pagamento relativamente alla cartella di pagamento indicata” con ciò radicando la giurisdizione del giudice tributario
Quanto precede consente di ritenere assorbite le ulteriori censure di parte attrice e le relative eccezioni delle convenute Quanto alle spese del giudizio esse seguono la soccombenza e si liquidato applicato il DM
147/2022 in considerazione del valore della controversia come indicato in citazione (€ 14.168,73), tenuto conto della natura delle questioni giuridiche affrontate, del mancato svolgimento della fase istruttoria e della attività professionale effettivamente posta in essere, in favore di ciascuno dei convenuti costituito in complessivi € 1.698,50 oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti e da ridurre nella misura di legge per la direzione provinciale essendosi essa costituitasi con l'assistenza di proprio funzionario
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa
-dichiara il proprio difetto di giurisdizione a decidere la controversia in favore della giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani;
- indica in giorni trenta il termine per la riassunzione del presente giudizio innanzi alla competente giurisdizione;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell'
[...]
in € 1.698,50 oltre accessori nella misura di legge se dovuti ed in € Controparte_3
1.358,80 oltre accessori nella misura di legge se dovuti in favore dell Controparte_1
Direzione provinciale di Trapani
Così deciso in Marsala nell'udienza del 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo