Art. 3. (Promozione e sviluppo delle imprese agricole
e zootecniche biologiche) 1. All' articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , come modificato dall' articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita' di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili";
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.
Il Fondo e' finalizzato:
a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;
b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di origine protetta";
c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis e' ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorita' stabilite al comma 2-bis";
d) al comma 5, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis".
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell' art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", gia' modificato dall' art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali, e per l'ambiente, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5 , 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 , ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanita' e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita.
1-ter. E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici e' consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28 del 1 febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita' di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili.
2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo e' finalizzato:
a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti:
b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di origine protetta.
2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis e' ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorita' stabilite al comma 2-bis.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3-bis. Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualita', possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita' agrituristiche di cui all' art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 , secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti e' consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protette (DOP), a indicazione geografica protette (IGP) e con attenzione di specificita' (AS), cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via telematica".
4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell' art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.
4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza. in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai commi 3 , 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , che e' soppresso.
5. A partire dal 1 gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.".
- La comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28 del 1 febbraio 2000, reca "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo".
- Si trascrive il testo dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente, Per i lavori pubblici si continua ad applicare l' art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).".
e zootecniche biologiche) 1. All' articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , come modificato dall' articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita' di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili";
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.
Il Fondo e' finalizzato:
a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;
b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di origine protetta";
c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis e' ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorita' stabilite al comma 2-bis";
d) al comma 5, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis".
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell' art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", gia' modificato dall' art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali, e per l'ambiente, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5 , 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 , ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanita' e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita.
1-ter. E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici e' consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28 del 1 febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita' di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili.
2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo e' finalizzato:
a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti:
b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di origine protetta.
2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis e' ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorita' stabilite al comma 2-bis.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3-bis. Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualita', possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita' agrituristiche di cui all' art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 , secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti e' consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protette (DOP), a indicazione geografica protette (IGP) e con attenzione di specificita' (AS), cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via telematica".
4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell' art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.
4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza. in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai commi 3 , 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , che e' soppresso.
5. A partire dal 1 gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.".
- La comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28 del 1 febbraio 2000, reca "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo".
- Si trascrive il testo dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente, Per i lavori pubblici si continua ad applicare l' art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).".