Articolo 16 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 15Articolo 17
Versione
20 febbraio 1952
Art. 16.
Il patrimonio della Cassa e' costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;
b) dai beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'art. 432;
c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1952