Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. n.137/2025 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Guerrina Crescentini;
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1 l'Avv. Mircko Marchione;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in CIVITAVECCHIA (RM) in data 12.07.2009, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CIVITAVECCHIA, dell'anno 2009, al N. 45, Parte I alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di divorzio, di seguito riportate integralmente, così come da atto separato sottoscritto da entrambe le parti e allegato al presente deposito: Affidamento dei figli e condizioni di frequentazione/visita: a) I figli minori dei ricorrenti,
e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Controparte_2 qu ugli stessi responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse, quali istruzione, educazione e salute, ed esercizio in forma disgiunta per le questioni di gestione ordinaria della genitorialità; b) I minori, e , risiederanno nella ex casa Per_1 CP_2 coniugale, sita in Civitavecchia alla Via De Paolis Domenico 10; c) Il sig. – potrà Controparte_1
e) Per quanto attiene le festività: • Periodo natalizio: • I minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre o il 01 gennaio e l'epifania (06 gennaio). • Più in dettaglio, il primo anno, i minori lo trascorreranno con la madre la sera del 24 dicembre 2024 e il pranzo del 25 dicembre 2024 con il padre. I minori trascorreranno con il padre la sera del 31 dicembre ed il pranzo del 01 gennaio con la madre. I minori trascorreranno il pranzo del giorno dell'Epifania con il padre e la cena con la madre o viceversa. Negli anni successivi si procederà sempre con la predetta alternanza;
• Periodo pasquale: • I minori trascorreranno il giorno di Pasqua e il lunedì “in Albis”, di ogni anno, in modo alterno con la madre e il padre. • In particolare, per l'anno corrente, i bambini trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì “in Albis” con il padre. Gli anni successivi si procederà secondo il medesimo principio dell'alternanza; • Vacanze estive: • Durante il periodo compreso tra luglio e settembre di ogni anno, i minori trascorreranno 15 giorni di vacanze con ciascun genitore, sempre tenendo in considerazione gli impegni lavorativi del padre e/o della madre. Le settimane di ferie verranno dovranno essere concordate e comunicate entro il 15 di Giugno di ogni anno. Durante le vacanze con ciascun genitore, i minori dovranno mantenere un contatto telefonico costante con l'altro genitore e sarà obbligo di quest'ultimo verificare che tale onere sia correttamente adempiuto;
Festa del Papà e festa della mamma: I minori trascorreranno rispettivamente la festa della mamma e il compleanno della mamma con la madre, la festa del papà e il compleanno del papà con il padre. Tali giorni saranno considerati come giorno di visita ulteriore;
Giorno di compleanno dei bambini: Salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno ad anni alterni il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore. A partire dal primo anno i minori resteranno col padre a pranzo e con la madre a cena. Per i successivi anni pranzo e cena saranno alternati tra i genitori;
Eventuali viaggi/weekend fuori porta: Nel caso in cui i minori andranno fuori per qualche giorno, ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo, il nome e il numero di telefono dell'alloggio almeno 15 giorni prima dell'evento; f) Per quanto attiene i rapporti economici: - La casa coniugale sita in Civitavecchia alla Via De Paolis Domenico n.10, di proprietà della famiglia della SI.ra come già disposto nelle condizioni di separazione, resterà affidata alla stessa, che vi Parte_1 nte ai propri figli;
- Il SI. verserà alla SI.ra , quale Controparte_1 Parte_1 mantenimento per i piccoli e , la somma di euro 200,00 (duecento/00). L'assegno Per_1 CP_2 unico sarà incassato dalla . Nell'ipotesi di variazione dell'importo dell'A.U. Parte_1
l'assegno di mantenimento verrà modificato in base alla variazione. Il mantenimento verrà corrisposto, entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT, saranno versate anche il 50% delle spese straordinarie, scolastiche, ludico-creative e sanitarie non coperte dal SSN purché concordate, documentate e provate secondo le indicazioni del CNF;
- Per le spese straordinarie dei minori, i ricorrenti stabiliscono altresì che tutte le decisioni inerenti a decisioni straordinarie attività sportive, visite mediche, eventuali farmaci occorrenti, acquisto di libri scolastici, tasse scolastiche, eventuali campi scuola e quant'altro, dovranno essere prese di comune accordo e che, pertanto, i costi di tali spese extra dovranno essere ripartite al 50% fra i genitori. A riguardo si precisa che qualora uno dei due genitori, dovesse decidere arbitrariamente di sostenere una spesa “straordinaria” e non dovesse attenersi al parere negativo dell'altro che non la ritenga opportuna, quest'ultima gli sarà integralmente attribuita e pertanto dovrà sostenerne per intero il costo senza poter pretendere nulla dal genitore dissenziente. Per evitare inconvenienti in ordine alla determinazione e differenziazione tra spese ordinarie e straordinarie, i coniugi aderiscono di comune accordo al Protocollo sulle spese straordinarie in materia di famiglia Tribunale di Civitavecchia. L'ordine degli Avvocati di Civitavecchia ha infatti predisposto un protocollo di intesa sulla corretta individuazione delle "spese straordinarie", grazie al lavoro di una commissione costituita ad hoc, unitamente ai giudici della sezione famiglia del Tribunale di Civitavecchia. Le spese straordinarie, si legge nel Protocollo, sono quelle imprevedibili nell' an o nel quantum o comunque quelle che attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In particolare, le spese straordinarie sono suddivise in: • spese straordinarie obbligatorie, non subordinate al consenso di entrambi i genitori;
• spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori;
• Le spese straordinarie obbligatorie, per cui NON è previsto il previo accordo tra i genitori sono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia pubblici che privati, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono quelle scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette e spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e per coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
quelle di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze senza i genitori, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
quelle sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'attività agonistica;
quelle medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 3) emettersi sentenza di omologazione degli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta intervenuti tra le medesime parti, come allegati e sopra riportati.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 20.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone