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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Lavoro N.R.G. 1167/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 20/05/2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Antonio Muzzi, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), via 1 maggio n. 44, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Mazzarella, presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla Via Pisacane n.1, elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F./P.I.: , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Realdo Colombo e Claudia Balocchini, presso il cui studio, sito in Firenze, Lungarno A.
Vespucci, 8,, elettivamente domicilia
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.5.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 18.11.2022, la ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi obbligo del ricorrente all'iscrizione Cassa Italiana di
Previdenza e Assistenza dei Geometri relativamente all'anno 2015”.
Pag. 1 di 2 2. Con memoria depositata in data 15.2.2023 si è costituito l' il quale Controparte_3
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità della domanda in ragione del fatto che già in data 22.11.2021 era stato notificato alla ricorrente l'AVA relativo proprio ai contributi dovuti per l'anno 2015 quale geometra, e nel merito si è opposta all'accoglimento del ricorso. Ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell' CP_4
3. Dopo la costituzione in giudizio dell' previa autorizzazione giudiziale, la causa è CP_4
stata rinviata per la decisione.
4. Il ricorso è inammissibile perché la pronuncia di accertamento è preclusa dalla mancata impugnazione nel termine di 40 giorni ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/99 dalla cartella esattoriale n. 0872020000264610200 avente ad oggetto i contributi previdenziali, oneri e accessori, dovuti dalla ricorrente alla in relazione all'anno 2015. CP_1
Deve farsi al riguardo applicazione dell'orientamento del giudice della nomofilachia ai sensi, che deve essere richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., del quale
“In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo” (Cass. civ., 8198/2023).
5. Le spese di lite, anche quelle relative alla chiamata del terzo, possono essere compensate alla luce della rateizzazione del debito previdenziale per cui è causa e della corresponsione periodica delle somme.
P.Q.M.
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 2 di 2
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 20/05/2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Antonio Muzzi, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), via 1 maggio n. 44, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Mazzarella, presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla Via Pisacane n.1, elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F./P.I.: , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Realdo Colombo e Claudia Balocchini, presso il cui studio, sito in Firenze, Lungarno A.
Vespucci, 8,, elettivamente domicilia
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.5.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 18.11.2022, la ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi obbligo del ricorrente all'iscrizione Cassa Italiana di
Previdenza e Assistenza dei Geometri relativamente all'anno 2015”.
Pag. 1 di 2 2. Con memoria depositata in data 15.2.2023 si è costituito l' il quale Controparte_3
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità della domanda in ragione del fatto che già in data 22.11.2021 era stato notificato alla ricorrente l'AVA relativo proprio ai contributi dovuti per l'anno 2015 quale geometra, e nel merito si è opposta all'accoglimento del ricorso. Ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell' CP_4
3. Dopo la costituzione in giudizio dell' previa autorizzazione giudiziale, la causa è CP_4
stata rinviata per la decisione.
4. Il ricorso è inammissibile perché la pronuncia di accertamento è preclusa dalla mancata impugnazione nel termine di 40 giorni ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/99 dalla cartella esattoriale n. 0872020000264610200 avente ad oggetto i contributi previdenziali, oneri e accessori, dovuti dalla ricorrente alla in relazione all'anno 2015. CP_1
Deve farsi al riguardo applicazione dell'orientamento del giudice della nomofilachia ai sensi, che deve essere richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., del quale
“In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo” (Cass. civ., 8198/2023).
5. Le spese di lite, anche quelle relative alla chiamata del terzo, possono essere compensate alla luce della rateizzazione del debito previdenziale per cui è causa e della corresponsione periodica delle somme.
P.Q.M.
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 2 di 2