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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15261/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla via D'Acquisto n. 200, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Ferrara, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/12/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 pagamento, da parte del fondo di garanzia istituito presso l'ente di quanto dovuto a titolo di ultime tre mensilità.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stato dipendente della dal 01.04.2014 al 01.03.2020; Controparte_2
1 b) Di non aver ricevuto il pagamento delle ultime tre mensilità;
c) Che la datrice di lavoro è stata posta in amministrazione straordinaria dal Tribunale di
Torino;
d) Di essere stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di € 2.958,73 a titolo di ultime tre mensilità;
e) Di aver presentato domanda al fondo di garanzia;
CP_3
f) Di aver presentato ricorso al comitato provinciale senza ottenere alcun esito.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della CP_3
domanda.
Nelle note di trattazione scritta per la presente parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Nessun dubbio sussiste quanto alla debenza dei crediti richiesti dal ricorrente, alla luce dello stato passivo prodotto in atti, dichiarato esecutivo.
Rimane esclusivamente da verificare se tali retribuzioni rientrino tra quelle individuata dalla legge come attribuibili dall' per il tramite del Fondo di Garanzia. CP_3
L'art. 2 comma 1 del d.lgs. 82/90 stabilisce che “
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa”.
Occorre quindi verificare se le tre mensilità richieste dalla ricorrente rientrino nei dodici mesi antecedenti uno degli eventi individuati dal legislatore.
È principio ormai granitico, poi, quello secondo cui “in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del
Fondo di Garanzia gestito dall di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui CP_3
computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi
2 del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 29/07/2020, n.16249).
Alla luce di tale principio, quindi, l'istanza di ammissione al passivo presentata in data 29 maggio 2020, è certamente valevole a determinare il rispetto della tempistica individuata dalla legge.
Deve poi rilevarsi che lo stato passivo è stato esecutivo esclusivamente nel mese di giugno 2022, con la conseguenza che la successiva istanza all' risulta tempestiva. CP_3
Rispetto alla quantificazione operata dal ricorrente, tuttavia, deve osservarsi che il pagamento può avvenire esclusivamente nel limite massimo stabilito dalla legge, relativo alla misura di tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, dunque, deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere da parte del Fondo di Garanzia dell' il pagamento dei crediti riferiti alle CP_3
ultime tre mensilità nei limiti delle somme indicate, con conseguente condanna al pagamento di tali somme nel limite massimo stabilito dalla legge relativo alla misura di tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e conseguentemente condanna l' al pagamento dei crediti riferiti alle CP_3
ultime tre mensilità, in favore del ricorrente, nei limiti di legge, oltre interessi;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € CP_3
1.312,00, oltre spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 12.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15261/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla via D'Acquisto n. 200, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Ferrara, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/12/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 pagamento, da parte del fondo di garanzia istituito presso l'ente di quanto dovuto a titolo di ultime tre mensilità.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stato dipendente della dal 01.04.2014 al 01.03.2020; Controparte_2
1 b) Di non aver ricevuto il pagamento delle ultime tre mensilità;
c) Che la datrice di lavoro è stata posta in amministrazione straordinaria dal Tribunale di
Torino;
d) Di essere stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di € 2.958,73 a titolo di ultime tre mensilità;
e) Di aver presentato domanda al fondo di garanzia;
CP_3
f) Di aver presentato ricorso al comitato provinciale senza ottenere alcun esito.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della CP_3
domanda.
Nelle note di trattazione scritta per la presente parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Nessun dubbio sussiste quanto alla debenza dei crediti richiesti dal ricorrente, alla luce dello stato passivo prodotto in atti, dichiarato esecutivo.
Rimane esclusivamente da verificare se tali retribuzioni rientrino tra quelle individuata dalla legge come attribuibili dall' per il tramite del Fondo di Garanzia. CP_3
L'art. 2 comma 1 del d.lgs. 82/90 stabilisce che “
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa”.
Occorre quindi verificare se le tre mensilità richieste dalla ricorrente rientrino nei dodici mesi antecedenti uno degli eventi individuati dal legislatore.
È principio ormai granitico, poi, quello secondo cui “in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del
Fondo di Garanzia gestito dall di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui CP_3
computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi
2 del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 29/07/2020, n.16249).
Alla luce di tale principio, quindi, l'istanza di ammissione al passivo presentata in data 29 maggio 2020, è certamente valevole a determinare il rispetto della tempistica individuata dalla legge.
Deve poi rilevarsi che lo stato passivo è stato esecutivo esclusivamente nel mese di giugno 2022, con la conseguenza che la successiva istanza all' risulta tempestiva. CP_3
Rispetto alla quantificazione operata dal ricorrente, tuttavia, deve osservarsi che il pagamento può avvenire esclusivamente nel limite massimo stabilito dalla legge, relativo alla misura di tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, dunque, deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere da parte del Fondo di Garanzia dell' il pagamento dei crediti riferiti alle CP_3
ultime tre mensilità nei limiti delle somme indicate, con conseguente condanna al pagamento di tali somme nel limite massimo stabilito dalla legge relativo alla misura di tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e conseguentemente condanna l' al pagamento dei crediti riferiti alle CP_3
ultime tre mensilità, in favore del ricorrente, nei limiti di legge, oltre interessi;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € CP_3
1.312,00, oltre spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 12.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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