Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
60/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Enrico Quaranta Presidente est.
dr.ssa Marta Sodano Giudice
dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta dal GR il 20.05.2025 ed all'esito della camera di consiglio del
10.6.25 ha pronunciato il seguente
DECRETO
Sul ricorso n. R.G. N. 60/2025 P.U. presentato da:
, con sede legale in Napoli al Corso Umberto I n. 174, capitale sociale di Controparte_1
Euro 1.500.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Napoli, Codice Fiscale e
P. I.V.A. n. R.E.A. 618813 - NA, in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione p.t., nato a [...] il [...] - c.f. rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Adiutrice Barretta (c.f. CodiceFiscale_2 Controparte_2
unitamente alla quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento
[...] alla Loc. Ponte Valentino zona Industriale ASI AZ 5 nonché al domicilio digitale di posta elettronica certificata Email_1
Ricorrente
per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di:
- partita iva c.f. -, nella persona del Parte_1 P.IVA_2 C.F._3 suo omonimo titolare, con sede in Via Crocella Santa di San Felice a Cancello (Ce) e domicilio digitale di pec Email_2
Resistente
CONCLUSIONI
La ricorrente ha insistito per la declaratoria di liquidazione controllata della resistente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. art. 268 ss. D.lgs. n.14/201940 CCII, ha chiesto Controparte_1 all'intestato Tribunale di dichiarare l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di
A fondamento della domanda ha dedotto di vantare un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della resistente di importo pari a complessivi € 6.467,87, oltre interessi, quale somma residua inerente alle fatture emesse a carico del resistente e rimaste inevase.
L'art. 268 CCII richiede – ai fini dell'apertura della liquidazione controllata ad istanza del creditore
– che questi alleghi e, ad avviso del Collegio, dimostri la legittimazione all'azione nonché la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per la pronunzia richiesta a carico del resistente.
Ciò posto, si rileva in via preliminare che è stata individuata correttamente la competenza per territorio di questo Tribunale ex art. 27 CCII, giacché come risulta dagli atti la resistente la ha stabilito la propria sede legale – coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in San Felice a Cancello e, dunque, nel circondario del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
Si osserva poi che il contraddittorio è stato correttamente instaurato in ossequio al disposto dell'art. 40 CCII.
Ed invero, stante l'esito negativo della notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al G.D., tentata a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese o dal registro nazionale degli indirizzi di posta certificati di imprese e professionisti (INI – PEC) ai sensi dell'art. 40 comma 6,
CCII, per causa imputabile alla destinataria, la stessa è stata eseguita dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 7, CCII, mediante inserimento degli atti nell'area Web del portale dei servizi telematici gestiti dal , senza accesso ivi da parte della resistente nei tre giorni previsti dalla Controparte_3 legge.
Quanto alla legittimazione del creditore, va rilevato che ai sensi degli artt. 37, co. 2 e 40 CCII – in coerenza con quanto affermato in proposito in sede interpretativa dello stesso requisito soggettivo, già previsto dall'art. 6 della legge fallimentare – se è pur vero che per presentare istanza di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza non si richiede necessariamente che il credito si fondi su un titolo esecutivo (e, in tal senso, si v. ex multis, Cass. civ., S.U., 23.01.2013, n. 1521), il Tribunale è comunque tenuto nell'esercizio dei propri poteri istruttori a verificare l'esistenza del credito, seppure in via incidentale.
Nella vicenda in esame, il ricorrente non ha allegato un contratto di somministrazione, non si è procurato un titolo per l'ottenimento della sua pretesa creditoria, non ha allegato un formale atto di costituzione in mora, né tanto meno copie di fatture inviate al sistema di interscambio.
Difatti, a ben vedere, i documenti allegati consistono in bollette commerciali per utenza di luce, gas e telefonia mobile, di importo complessivo – peraltro – superiore a quello dedotto in giudizio in ragione di un asserito pagamento in acconto che, tuttavia, non risulta comunque documentato.
Va quindi precisato che i documenti prodotti a sostegno del ricorso sono bollette commerciali recanti Cont ciascuna un numero che “identifica il file fattura inviato al nivocamente correlato alla bolletta sintetica”: nondimeno, esse non sono fatture elettroniche munite di estensione “.xml”, né risultano acquisite le ricevute generate dal sistema di interscambio parimenti dotate della estensione “.xml”.
Con più precisione, l'art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972, rubricato “Fatturazione delle operazioni”, dispone che «[…]. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico;
il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario».
Sulla scorta della norma richiamata, la fattura elettronica non è necessariamente tale in forza della estensione del file, quanto in ragione della emissione e della ricezione tramite sistemi elettronici.
In tale prospettiva si inserisce anche la circolare della Agenzia delle Entrate n. 18/E del 24.06.2014, con la quale l'Ente, nel chiarire la definizione di fattura elettronica ha precisato che è tale “(…) la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. (…) La fattura, cartacea
o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Da tale specifica previsione discende che, circostanza determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è, di per sé, il tipo di formato originario - elettronico o cartaceo utilizzato per la sua creazione - bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario. Così, ad esempio, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo”.
Peraltro, è lo stesso art. 21 cit. che contempla espressamente la possibilità di emettere fattura anche in un “qualunque formato elettronico”, a condizione però che esista “accettazione da parte del destinatario” della fattura stessa.
In modo simile, l'“accordo” con il destinatario costituisce un necessario presupposto per emettere fattura elettronica a norma della direttiva IVA 2006/112/CE, art. 232.
Chiarita la portata della definizione normativa, i documenti allegati all'istanza non possono in alcun modo qualificarsi come fatture, tanto meno elettroniche.
L'istante, peraltro, riferisce di non aver mai azionato tale credito mediante procedure esecutive e/o giudiziali, limitandosi ad incardinare direttamente la procedura di liquidazione controllata.
In tale prospettiva, la mera produzione da parte del ricorrente delle bollette commerciali relative alle prestazioni ivi richiamate non vale a dimostrare la legittimazione alla proposizione dell'istanza di accesso alla liquidazione controllata.
Ed invero, con riguardo alla legittimazione del creditore, se è pur vero che la giurisprudenza si è orientata, già vigente la legge fallimentare, a non richiede necessariamente che il credito per l'apertura della procedura concorsuale si fondi su un titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite n. 1521 del 23.01.2013”), il Tribunale è comunque tenuto nell'esercizio dei propri poteri istruttori a verificare l'esistenza del credito, seppure in via incidentale.
In tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni
e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare
l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione;
ne deriva che l'eccezione di nullità del titolo da cui scaturisce il credito posto a fondamento del ricorso, anche se è sollevata in sede di gravame, deve essere esaminata dal giudice, potendo la stessa incidere sulla legittimazione del ricorrente (Cfr. Cass. 25.05.2022, n. 16853)”. Come sopra osservato se le fatture, al pari degli estratti della contabilità, di per sé non sono idonee a fornire né l'esistenza né la liquidità del credito, essendo “un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito […]” (Cassazione civ. sez. VI, 14.10.2022,
n. 30309), a maggior ragione ciò vale con riferimento a documenti che neppure presentano la forma della fattura elettronica.
In ogni caso, pur a considerarli rientrare in tale novero, ove manchi – come in specie – la dimostrazione della relativa “accettazione da parte del destinatario”.
Alla luce delle ragioni esposte, sussiste il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente nella proposizione della domanda de qua.
Ogni altra valutazione assorbita.
Le spese, stante la mancata costituzione di parte resistente, restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione, nella composizione in intestazione:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese.
Santa Maria Capua Vetere, il 10.6.25
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta