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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Rosa D'Apice Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.920/2022 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Carbone ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terzigno (NA) alla via Giordano n.105- appellante in riassunzione
E
rappresentato e difeso dall'avv.Giacomo Sparano ed P_ elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agerola (NA) alla via M.R.IO n.85C – appellato in riassunzione
E
, e , , CP_2 P_ Controparte_4 Controparte_5
, , e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 personalmente e quali eredi di e avv. Per_1 CP_2 P_0 rappresentato da se stesso, rappresentati e difesi dall'avv. AT IO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Rende alla via J.F.Kennedy n.217 – appellati in riassunzione
1 AVENTE AD OGGETTO: ricorso in riassunzione a seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione con ordinanza n.27014 pubblicata il 21/6/22 della sentenza di questa Corte di Appello
n.1089/2021 di rigetto del gravame avverso la sentenza del Tribunale
di Salerno n.193/2019.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante in riassunzione: chiedeva in conformità ai principi di diritto indicati nell'ordinanza della Corte di Cassazione
n.27014/2022, che fosse riformata la sentenza della Corte d'Appello di
Salerno n. 1089/2021, nonché la sentenza del Tribunale di Salerno n.
193/2019, nella sola parte relativa alla quantificazione delle spese dei gradi del giudizio, rideterminandole in base del D.M. 55/14 e 37/18
secondo lo scaglione fino ad € 1.032,00 con la conferma nel resto le statuizioni di merito della gravata sentenza;
infine chiedeva la condanna di al pagamento delle spese e competenze P_
della presente fase del giudizio di gravame in riassunzione, con attribuzione al difensore per averne fatto anticipo;
per il resistente chiedeva il rigetto delle richieste della P_
ricorrente in riassunzione e, in applicazione del principio di diritto
2 enunciato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27014/2022, la riforma della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1089/2021
con l'accoglimento del terzo motivo di gravame di cui all'originario atto di appello e conseguentemente con riferimento alla condanna alle spese contenuta nella sentenza del Tribunale di Salerno, la compensazione per reciproca soccombenza delle spese del primo grado di giudizio o, in via subordinata, quanto meno, rideterminarle,
previa parziale compensazione, in applicazione dei valori scaturenti dalle tariffe in vigore in considerazione del valore della causa, con riferimento alle spese e alle competenze del secondo grado di giudizio la condanna alle stesse degli appellati in quanto parte soccombente sul punto ovvero, in via subordinata, alla compensazione delle stesse ovvero, in via ulteriormente subordinata, alla rideterminazione, anche previa parziale compensazione, in applicazione dei valori scaturenti dalle tariffe in vigore ratione temporis e del valore della causa e con riferimento alle spese del giudizio di Cassazione con vittoria delle spese ed attribuzione;
chiedeva, infine, la vittoria delle spese e delle competenze del giudizio di rinvio sempre con attribuzione;
3 per gli altri appellati costituiti: chiedevano in conformità ai principi di diritto indicati nell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
27014/2022, riformarsi la sentenza della Corte di Appello di Salerno n.
1089/2021 e la sentenza del Tribunale di Salerno n. 193/2019,
entrambe nella sola parte relativa alla quantificazione delle spese dei gradi del giudizio, rideterminandole in base del DM 55/14 e 37/18
secondo lo scaglione fino ad € 1.032,00; quanto alla predetta sentenza della Corte di Appello di Salerno, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dei convenuti e Controparte_8
, chiedevano che la condanna alle spese fosse distratta in CP_9
favore dell'erario con la conferma nel resto delle statuizioni di merito della gravata sentenza;
chiedevano, infine, la condanna di
[...]
al pagamento delle spese e competenze della presente fase del P_
giudizio in riassunzione a seguito alla richiamata ordinanza della Corte
di Cassazione e in relazione a tale condanna, in ragione della chiesta ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore del convenuto
, che la relativa condanna alle spese fosse distratta in CP_9
favore dell'erario.
4 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 10 ottobre 2024 e con ordinanza del 24 ottobre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in data 15/4/2011 proponeva dinanzi al P_
Tribunale di Salerno nei confronti di ricorso per il Parte_1
riconoscimento dell'avvenuta usucapione speciale ex art. 1159bis cc ex l.n.346/1976 del fondo di circa are 2.75 facente parte della particella catastale n.430 del foglio 3 del Comune di Furore,
deducendo di averlo posseduto uti dominus in via esclusiva, pubblica,
pacifica ed ininterrotta, da oltre quaranta anni.
si opponeva a tale ricorso con atto di citazione a Parte_1
comparire davanti al Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di
Amalfi, affermando che la domanda fosse inammissibile, illegittima e palesemente temeraria e chiedendo in via riconvenzionale che fosse
5 accertata la proprietà esclusiva del suddetto fondo per la sua intera estensione.
Chiedeva, altresì, di estendere il giudizio ai germani P_
, e , in qualità di litisconsorti venditori
[...] CP_2 Per_1
e precedenti proprietari e possessori del fondo in oggetto e la chiamata in causa veniva autorizzata.
Tali convenuti si costituivano aderendo a quanto dedotto dalla
Pt_1
L'opposto si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 27/11/2011 al procedimento principale veniva riunito quello con cui chiamava in giudizio Parte_1 [...]
e i germani formulando le stesse conclusioni del P_ CP_2
giudizio di opposizione.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova orale.
Il procedimento veniva interrotto per il decesso del costituito e veniva riassunto nei confronti degli eredi. Per_1
La causa passava in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
6 Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, rigettava la domanda di cui al ricorso di Parte_1
rigettava la domanda formulata da P_ Parte_1
formulata sub 3) dell'atto di opposizione;
compensava per le metà le spese di lite e, per l'effetto, condannava al pagamento P_
delle spese di lite residue in favore di liquidate in euro Parte_1
74,50 per esborsi ed in E 4.000,00 per competenze professionali, oltre accessori e distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensava, infine, integralmente le spese di lite tra P_
, e gli eredi di . CP_2 P_ Per_1
proponeva appello avverso tale sentenza che P_
censurava con i primi due motivi in merito alla declaratoria di intervenuta usucapione e contestando con il terzo e ultimo motivo le spese che erano state liquidate in violazione dei parametri di cui al
D.M. 55/14 in considerazione del valore della controversia di circa E
1.000,00.
Con sentenza n. 1089/2021 la Corte di Appello di Salerno
rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di con attribuzione al difensore Parte_1
7 antistatario, ed in favore di , P_ CP_9 [...]
, e liquidate in euro CP_8 CP_2 Controparte_4
5.900,00 per compenso difensore oltre accessori per ciascuna parte costituita.
proponeva ricorso per cassazione avverso tale P_
sentenza lamentando la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cpc,
nonché dei DD. MM. n. 55/2014 e n. 37/2018, in quanto sia la liquidazione per il primo, che quella per il secondo grado si ponevano ben al di sopra del massimo tabellare, specificando che per il primo grado l'importo non avrebbe potuto superare € 630,00 (€ 125,00 per studio, € 125,00 fase introduttiva, € 190,00 per trattazione ed € 190,00
per decisione), tenuto conto del parametro di computo del valore degli immobili di cui all'art. 15 cpc e che per il secondo grado l'importo non avrebbe potuto superare € 640,00 (rispettivamente € 135,00 + €
135,00 + € 170,00 + € 200,00)”.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassava la decisione impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Salerno, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
8 La Corte di Cassazione affermava che:
il ricorrente aveva assolto puntualmente all'onere d'indicare i singoli parametri violati e che, di contro, il giudice era venuto meno al dovere di specificare gli addendi, non essendo in dubbio che la liquidazione per entrambi i gradi risultava manifestamente superiore al massimo di legge;
il valore della controversia non poteva essere incrementato perché era stata proposta domanda risarcitoria ex art. 96 3 c cpc, che non era collegata ad una domanda, ma ad una decisione discrezionale del giudice, che intendeva così sanzionare il litigante temerario, la cui condanna costituiva solo un accessorio, irrilevante sotto il profilo del regolamento delle spese;
ne conseguiva che la motivazione della Corte di merito era di pura apparenza, non consentendo di risalire alle effettive ragioni del grave scostamento dal massimo tabellare rispetto ad entrambe le liquidazioni.
citava in riassunzione le controparti esponendo il Parte_1
proprio interesse a riassumere il giudizio sia per ottenere la
9 rideterminazione delle spese del giudizio secondo i principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione, alla luce del fatto che
[...]
era stato soccombente nel merito per ben due gradi, sia, P_
soprattutto, per arrestare definitivamente ogni pretesa nel merito da parte di quest'ultimo; chiedeva, in particolare, di rideterminare in base del DM 55/14 e 37/18 secondo lo scaglione fino ad € 1.032,00 la propria attività professionale che indicava in modo dettagliato.
si costituiva e controdeduceva chiedendo il P_
rigetto della domanda in riassunzione sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione ed eccepiva l'irrilevanza delle ulteriori specificazioni in merito al tipo di attività svolta nei precedenti gradi di giudizio, essendo le spese e competenze ormai determinate per fasi processuali e non più per singole attività dei procuratori.
, e CP_2 P_ Controparte_4 [...]
, IO AT, CP_8 CP_9 Controparte_5 [...]
e , personalmente e in qualità di eredi CP_6 Controparte_7
dell'avv. si costituivano e controdeducevano Per_1
evidenziando, in via preliminare che nel corso del P_
giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, aveva rinunciato a
10 impugnare il merito con conseguente definitiva rinuncia all'accertamento della pretesa usucapione, avendo impugnato le sole statuizioni relative alla determinazione delle spese di giudizio malgrado la sua soccombenza in entrambi i giudizi di merito.
Nel merito rappresentavano di costituirsi ad adiuvandum rispetto a quanto dedotto, richiesto ed eccepito da parte di con il Parte_1
proprio atto di citazione in riassunzione a seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione e , quindi, concludevano conformemente alla stessa Parte_1
Va precisato in premessa che il rinvio della Corte di Cassazione
non è prosecutorio e che venendo in questione una censura in tema di spese l'esito complessivo del giudizio va riferito soltanto alle spese.
In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle
spese processuali, l'esito complessivo della lite, a cui rapportare la
nuova regolamentazione delle spese - a prescindere dell'esito della
decisione sul merito - va verificato sulla base della fondatezza o meno
delle censure strettamente attinenti alle spese del giudizi (cfr. sent.
Cass.n.8992/2022).
11 Coerentemente a quest'ultimo principio la pronuncia di questa
Corte quale giudice di rinvio non può riguardare il merito del contenzioso per il quale, in assenza di gravame, si è formato il giudicato.
In tema di spese ha chiesto l'applicazione P_
dell'art.15 cpc venendo in questione un contenzioso avente ad oggetto un immobile.
Dagli atti esibiti e , in particolare, dalla denuncia di successione si può evincere che la particella 430 in parte oggetto della domanda di usucapione speciale aveva un reddito dominicale pari a 2,31.
Sulla base dell'art.15 cpc tale importo va moltiplicato per 200 in quanto la domanda era finalizzata all'usucapione del diritto di proprietà così da ottenere 462.
Sempre considerando che il contenzioso aveva ad oggetto una porzione di tale particella ne consegue che il valore della causa era contenuto nei limiti del primo scaglione ovvero fino a 1100,00 E,
valore del resto non contestato dalle stesse controparti.
12 A tale valore non andava aggiunto alcunché, in relazione alla domanda di cui all'art.96 III c cpc, sulla base di quanto affermato dalla
Corte di Cassazione.
Ai fini della liquidazione delle spese vanno applicati i valori vigenti al momento della stessa liquidazione ( cfr. sent. Cass. sez. un.
n.17405/2012) e, quindi, quelli aggiornati in virtù dell'ultima modifica di cui al DM 147/22.
Non rileva, poi, ai fini della liquidazione l'individuazione dell'attività concretamente svolta occorrendo procedere ad una valutazione complessiva dell'attività difensiva esplicata.
La Corte procederà ad applicare i valori minimi in relazione a tutti i gradi per la scarsa complessità del contenzioso.
Per il primo grado rimane ferma la compensazione parziale sulla base della soccombenza reciproca, in considerazione del fatto che è
stata accolta l'opposizione della ma che è stata anche rigettata Pt_1
la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la proprietà esclusiva del terreno per l'intera particella 430 e, quindi, conformemente ai principi espressi dalla sent. Cass. sez. un. n.32061/2022.
13 Per tale grado le spese vanno liquidate in relazione allo scaglione fino a 1100,00 E, applicando i valori minimi per tutte le fasi.
Per la compensazione parziale le spese così ottenute vanno ridotte alla metà.
Per il grado di appello le spese vanno determinate sempre in relazione allo scaglione fino a 1100,00 E in relazione all'entità delle spese liquidate in primo grado , sempre applicando i valori minimi in relazione a tutte le fasi.
Le spese a favore del vanno poste sia a carico di P_ Pt_1
che delle altre parti appellate costituite in appello.
[...]
Per il giudizio di cassazione le spese vanno determinate a favore del sulla base delle spese liquidate in appello e, quindi, in P_
relazione allo scaglione fino a 1100,00 E sempre applicando i valori minimi in relazione a tutte le fasi.
Per tale giudizio nulla va disposto per le spese a carico delle altre parti in considerazione delle conclusioni del che ha chiesto la P_
condanna alle spese solo della Parte_1
Infine per questo giudizio lo scaglione va riferito al valore delle spese liquidate in primo grado e vanno poste a favore del a P_
14 carico sia della che degli altri appellati, applicando sempre i Pt_1
valori minimi in relazione a tutte le fasi.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione,
così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna a pagare le spese P_
del giudizio a favore di nella misura della metà, spese Parte_1
che liquida in E 166,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il
15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) condanna a pagare le spese del giudizio di Parte_1
appello a favore di , spese che liquida in E 337,00 oltre P_
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) condanna a pagare le spese del giudizio di Parte_1
cassazione a favore di spese che liquida in E 339,00 P_
15 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) condanna a pagare le spese di questo giudizio a Parte_1
favore di spese che liquida in E 337,00 oltre IVA e P_
CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
5) condanna , e , CP_2 P_ Controparte_4
, e IO AT, , Controparte_8 CP_9 Controparte_5 [...]
e in proprio e quali eredi di , CP_6 Controparte_7 Per_1
in solido tra loro, a pagare le spese del giudizio di appello a favore di spese che liquida in E 337,00 oltre IVA e CPA se P_
dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
6) condanna , e , CP_2 P_ Controparte_4
, e IO AT, , Controparte_8 CP_9 Controparte_5 [...]
e in proprio e quali eredi di , CP_6 Controparte_7 Per_1
in solido tra loro, a pagare le spese del presente giudizio a favore di
, spese che liquida in E 337,00 E oltre IVA e CPA se P_
16 dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Rosa D'Apice Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.920/2022 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Carbone ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terzigno (NA) alla via Giordano n.105- appellante in riassunzione
E
rappresentato e difeso dall'avv.Giacomo Sparano ed P_ elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agerola (NA) alla via M.R.IO n.85C – appellato in riassunzione
E
, e , , CP_2 P_ Controparte_4 Controparte_5
, , e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 personalmente e quali eredi di e avv. Per_1 CP_2 P_0 rappresentato da se stesso, rappresentati e difesi dall'avv. AT IO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Rende alla via J.F.Kennedy n.217 – appellati in riassunzione
1 AVENTE AD OGGETTO: ricorso in riassunzione a seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione con ordinanza n.27014 pubblicata il 21/6/22 della sentenza di questa Corte di Appello
n.1089/2021 di rigetto del gravame avverso la sentenza del Tribunale
di Salerno n.193/2019.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante in riassunzione: chiedeva in conformità ai principi di diritto indicati nell'ordinanza della Corte di Cassazione
n.27014/2022, che fosse riformata la sentenza della Corte d'Appello di
Salerno n. 1089/2021, nonché la sentenza del Tribunale di Salerno n.
193/2019, nella sola parte relativa alla quantificazione delle spese dei gradi del giudizio, rideterminandole in base del D.M. 55/14 e 37/18
secondo lo scaglione fino ad € 1.032,00 con la conferma nel resto le statuizioni di merito della gravata sentenza;
infine chiedeva la condanna di al pagamento delle spese e competenze P_
della presente fase del giudizio di gravame in riassunzione, con attribuzione al difensore per averne fatto anticipo;
per il resistente chiedeva il rigetto delle richieste della P_
ricorrente in riassunzione e, in applicazione del principio di diritto
2 enunciato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27014/2022, la riforma della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1089/2021
con l'accoglimento del terzo motivo di gravame di cui all'originario atto di appello e conseguentemente con riferimento alla condanna alle spese contenuta nella sentenza del Tribunale di Salerno, la compensazione per reciproca soccombenza delle spese del primo grado di giudizio o, in via subordinata, quanto meno, rideterminarle,
previa parziale compensazione, in applicazione dei valori scaturenti dalle tariffe in vigore in considerazione del valore della causa, con riferimento alle spese e alle competenze del secondo grado di giudizio la condanna alle stesse degli appellati in quanto parte soccombente sul punto ovvero, in via subordinata, alla compensazione delle stesse ovvero, in via ulteriormente subordinata, alla rideterminazione, anche previa parziale compensazione, in applicazione dei valori scaturenti dalle tariffe in vigore ratione temporis e del valore della causa e con riferimento alle spese del giudizio di Cassazione con vittoria delle spese ed attribuzione;
chiedeva, infine, la vittoria delle spese e delle competenze del giudizio di rinvio sempre con attribuzione;
3 per gli altri appellati costituiti: chiedevano in conformità ai principi di diritto indicati nell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
27014/2022, riformarsi la sentenza della Corte di Appello di Salerno n.
1089/2021 e la sentenza del Tribunale di Salerno n. 193/2019,
entrambe nella sola parte relativa alla quantificazione delle spese dei gradi del giudizio, rideterminandole in base del DM 55/14 e 37/18
secondo lo scaglione fino ad € 1.032,00; quanto alla predetta sentenza della Corte di Appello di Salerno, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dei convenuti e Controparte_8
, chiedevano che la condanna alle spese fosse distratta in CP_9
favore dell'erario con la conferma nel resto delle statuizioni di merito della gravata sentenza;
chiedevano, infine, la condanna di
[...]
al pagamento delle spese e competenze della presente fase del P_
giudizio in riassunzione a seguito alla richiamata ordinanza della Corte
di Cassazione e in relazione a tale condanna, in ragione della chiesta ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore del convenuto
, che la relativa condanna alle spese fosse distratta in CP_9
favore dell'erario.
4 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 10 ottobre 2024 e con ordinanza del 24 ottobre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in data 15/4/2011 proponeva dinanzi al P_
Tribunale di Salerno nei confronti di ricorso per il Parte_1
riconoscimento dell'avvenuta usucapione speciale ex art. 1159bis cc ex l.n.346/1976 del fondo di circa are 2.75 facente parte della particella catastale n.430 del foglio 3 del Comune di Furore,
deducendo di averlo posseduto uti dominus in via esclusiva, pubblica,
pacifica ed ininterrotta, da oltre quaranta anni.
si opponeva a tale ricorso con atto di citazione a Parte_1
comparire davanti al Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di
Amalfi, affermando che la domanda fosse inammissibile, illegittima e palesemente temeraria e chiedendo in via riconvenzionale che fosse
5 accertata la proprietà esclusiva del suddetto fondo per la sua intera estensione.
Chiedeva, altresì, di estendere il giudizio ai germani P_
, e , in qualità di litisconsorti venditori
[...] CP_2 Per_1
e precedenti proprietari e possessori del fondo in oggetto e la chiamata in causa veniva autorizzata.
Tali convenuti si costituivano aderendo a quanto dedotto dalla
Pt_1
L'opposto si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 27/11/2011 al procedimento principale veniva riunito quello con cui chiamava in giudizio Parte_1 [...]
e i germani formulando le stesse conclusioni del P_ CP_2
giudizio di opposizione.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova orale.
Il procedimento veniva interrotto per il decesso del costituito e veniva riassunto nei confronti degli eredi. Per_1
La causa passava in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
6 Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, rigettava la domanda di cui al ricorso di Parte_1
rigettava la domanda formulata da P_ Parte_1
formulata sub 3) dell'atto di opposizione;
compensava per le metà le spese di lite e, per l'effetto, condannava al pagamento P_
delle spese di lite residue in favore di liquidate in euro Parte_1
74,50 per esborsi ed in E 4.000,00 per competenze professionali, oltre accessori e distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensava, infine, integralmente le spese di lite tra P_
, e gli eredi di . CP_2 P_ Per_1
proponeva appello avverso tale sentenza che P_
censurava con i primi due motivi in merito alla declaratoria di intervenuta usucapione e contestando con il terzo e ultimo motivo le spese che erano state liquidate in violazione dei parametri di cui al
D.M. 55/14 in considerazione del valore della controversia di circa E
1.000,00.
Con sentenza n. 1089/2021 la Corte di Appello di Salerno
rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di con attribuzione al difensore Parte_1
7 antistatario, ed in favore di , P_ CP_9 [...]
, e liquidate in euro CP_8 CP_2 Controparte_4
5.900,00 per compenso difensore oltre accessori per ciascuna parte costituita.
proponeva ricorso per cassazione avverso tale P_
sentenza lamentando la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cpc,
nonché dei DD. MM. n. 55/2014 e n. 37/2018, in quanto sia la liquidazione per il primo, che quella per il secondo grado si ponevano ben al di sopra del massimo tabellare, specificando che per il primo grado l'importo non avrebbe potuto superare € 630,00 (€ 125,00 per studio, € 125,00 fase introduttiva, € 190,00 per trattazione ed € 190,00
per decisione), tenuto conto del parametro di computo del valore degli immobili di cui all'art. 15 cpc e che per il secondo grado l'importo non avrebbe potuto superare € 640,00 (rispettivamente € 135,00 + €
135,00 + € 170,00 + € 200,00)”.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassava la decisione impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Salerno, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
8 La Corte di Cassazione affermava che:
il ricorrente aveva assolto puntualmente all'onere d'indicare i singoli parametri violati e che, di contro, il giudice era venuto meno al dovere di specificare gli addendi, non essendo in dubbio che la liquidazione per entrambi i gradi risultava manifestamente superiore al massimo di legge;
il valore della controversia non poteva essere incrementato perché era stata proposta domanda risarcitoria ex art. 96 3 c cpc, che non era collegata ad una domanda, ma ad una decisione discrezionale del giudice, che intendeva così sanzionare il litigante temerario, la cui condanna costituiva solo un accessorio, irrilevante sotto il profilo del regolamento delle spese;
ne conseguiva che la motivazione della Corte di merito era di pura apparenza, non consentendo di risalire alle effettive ragioni del grave scostamento dal massimo tabellare rispetto ad entrambe le liquidazioni.
citava in riassunzione le controparti esponendo il Parte_1
proprio interesse a riassumere il giudizio sia per ottenere la
9 rideterminazione delle spese del giudizio secondo i principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione, alla luce del fatto che
[...]
era stato soccombente nel merito per ben due gradi, sia, P_
soprattutto, per arrestare definitivamente ogni pretesa nel merito da parte di quest'ultimo; chiedeva, in particolare, di rideterminare in base del DM 55/14 e 37/18 secondo lo scaglione fino ad € 1.032,00 la propria attività professionale che indicava in modo dettagliato.
si costituiva e controdeduceva chiedendo il P_
rigetto della domanda in riassunzione sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione ed eccepiva l'irrilevanza delle ulteriori specificazioni in merito al tipo di attività svolta nei precedenti gradi di giudizio, essendo le spese e competenze ormai determinate per fasi processuali e non più per singole attività dei procuratori.
, e CP_2 P_ Controparte_4 [...]
, IO AT, CP_8 CP_9 Controparte_5 [...]
e , personalmente e in qualità di eredi CP_6 Controparte_7
dell'avv. si costituivano e controdeducevano Per_1
evidenziando, in via preliminare che nel corso del P_
giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, aveva rinunciato a
10 impugnare il merito con conseguente definitiva rinuncia all'accertamento della pretesa usucapione, avendo impugnato le sole statuizioni relative alla determinazione delle spese di giudizio malgrado la sua soccombenza in entrambi i giudizi di merito.
Nel merito rappresentavano di costituirsi ad adiuvandum rispetto a quanto dedotto, richiesto ed eccepito da parte di con il Parte_1
proprio atto di citazione in riassunzione a seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione e , quindi, concludevano conformemente alla stessa Parte_1
Va precisato in premessa che il rinvio della Corte di Cassazione
non è prosecutorio e che venendo in questione una censura in tema di spese l'esito complessivo del giudizio va riferito soltanto alle spese.
In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle
spese processuali, l'esito complessivo della lite, a cui rapportare la
nuova regolamentazione delle spese - a prescindere dell'esito della
decisione sul merito - va verificato sulla base della fondatezza o meno
delle censure strettamente attinenti alle spese del giudizi (cfr. sent.
Cass.n.8992/2022).
11 Coerentemente a quest'ultimo principio la pronuncia di questa
Corte quale giudice di rinvio non può riguardare il merito del contenzioso per il quale, in assenza di gravame, si è formato il giudicato.
In tema di spese ha chiesto l'applicazione P_
dell'art.15 cpc venendo in questione un contenzioso avente ad oggetto un immobile.
Dagli atti esibiti e , in particolare, dalla denuncia di successione si può evincere che la particella 430 in parte oggetto della domanda di usucapione speciale aveva un reddito dominicale pari a 2,31.
Sulla base dell'art.15 cpc tale importo va moltiplicato per 200 in quanto la domanda era finalizzata all'usucapione del diritto di proprietà così da ottenere 462.
Sempre considerando che il contenzioso aveva ad oggetto una porzione di tale particella ne consegue che il valore della causa era contenuto nei limiti del primo scaglione ovvero fino a 1100,00 E,
valore del resto non contestato dalle stesse controparti.
12 A tale valore non andava aggiunto alcunché, in relazione alla domanda di cui all'art.96 III c cpc, sulla base di quanto affermato dalla
Corte di Cassazione.
Ai fini della liquidazione delle spese vanno applicati i valori vigenti al momento della stessa liquidazione ( cfr. sent. Cass. sez. un.
n.17405/2012) e, quindi, quelli aggiornati in virtù dell'ultima modifica di cui al DM 147/22.
Non rileva, poi, ai fini della liquidazione l'individuazione dell'attività concretamente svolta occorrendo procedere ad una valutazione complessiva dell'attività difensiva esplicata.
La Corte procederà ad applicare i valori minimi in relazione a tutti i gradi per la scarsa complessità del contenzioso.
Per il primo grado rimane ferma la compensazione parziale sulla base della soccombenza reciproca, in considerazione del fatto che è
stata accolta l'opposizione della ma che è stata anche rigettata Pt_1
la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la proprietà esclusiva del terreno per l'intera particella 430 e, quindi, conformemente ai principi espressi dalla sent. Cass. sez. un. n.32061/2022.
13 Per tale grado le spese vanno liquidate in relazione allo scaglione fino a 1100,00 E, applicando i valori minimi per tutte le fasi.
Per la compensazione parziale le spese così ottenute vanno ridotte alla metà.
Per il grado di appello le spese vanno determinate sempre in relazione allo scaglione fino a 1100,00 E in relazione all'entità delle spese liquidate in primo grado , sempre applicando i valori minimi in relazione a tutte le fasi.
Le spese a favore del vanno poste sia a carico di P_ Pt_1
che delle altre parti appellate costituite in appello.
[...]
Per il giudizio di cassazione le spese vanno determinate a favore del sulla base delle spese liquidate in appello e, quindi, in P_
relazione allo scaglione fino a 1100,00 E sempre applicando i valori minimi in relazione a tutte le fasi.
Per tale giudizio nulla va disposto per le spese a carico delle altre parti in considerazione delle conclusioni del che ha chiesto la P_
condanna alle spese solo della Parte_1
Infine per questo giudizio lo scaglione va riferito al valore delle spese liquidate in primo grado e vanno poste a favore del a P_
14 carico sia della che degli altri appellati, applicando sempre i Pt_1
valori minimi in relazione a tutte le fasi.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione,
così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna a pagare le spese P_
del giudizio a favore di nella misura della metà, spese Parte_1
che liquida in E 166,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il
15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) condanna a pagare le spese del giudizio di Parte_1
appello a favore di , spese che liquida in E 337,00 oltre P_
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) condanna a pagare le spese del giudizio di Parte_1
cassazione a favore di spese che liquida in E 339,00 P_
15 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) condanna a pagare le spese di questo giudizio a Parte_1
favore di spese che liquida in E 337,00 oltre IVA e P_
CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
5) condanna , e , CP_2 P_ Controparte_4
, e IO AT, , Controparte_8 CP_9 Controparte_5 [...]
e in proprio e quali eredi di , CP_6 Controparte_7 Per_1
in solido tra loro, a pagare le spese del giudizio di appello a favore di spese che liquida in E 337,00 oltre IVA e CPA se P_
dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
6) condanna , e , CP_2 P_ Controparte_4
, e IO AT, , Controparte_8 CP_9 Controparte_5 [...]
e in proprio e quali eredi di , CP_6 Controparte_7 Per_1
in solido tra loro, a pagare le spese del presente giudizio a favore di
, spese che liquida in E 337,00 E oltre IVA e CPA se P_
16 dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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