Articolo 13 della Legge 6 luglio 1964, n. 633
Articolo 12Articolo 14
Versione
19 agosto 1964
Art. 13.
Nel caso che il trasferimento di immobili, occorrente per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati, nell'ambito delle zone menzionate, avvenga con il tramite dei Consorzi previsti al precedenti articoli 4 e 5, le agevolazioni tributarie di cui all' articolo 3 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525 , si applicano sia ad passaggio relativo all'acquisto od esproprio degli immobili da parte dei Consorzi, sia a quello relativo alla successiva loro vendita od assegnazione alle aziende che si impegnino a provvedere all'impianto degli stabilimenti.
Il termine di tre anni stabilito dal secondo comma del citato articolo 3 decorre, nel caso sopraindicato, per entrambi i passaggi, dalla data di registrazione dello atto di trasferimento degli immobili dai Consorzi ai terzi.
Entrata in vigore il 19 agosto 1964