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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 807/2018 R.G. e vertente,
TRA
(P.I. in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' avv. V. Lamanna presso il cui studio a Monopoli in via Roma 164 è elettivamente domiciliato;
attore
CONTRO
( ) ( ) CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. C. Spinelli e M. Colucci presso il cui studio a Brindisi in via Achille Grandi, 2 sono elettivamente domiciliati;
convenuti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ritenendo di poter Parte_1 perdere le garanzie del proprio credito, avendo verificato che il convenuto ha CP_1 provveduto a trasferire la proprietà dell'immobile di sua proprietà sito in Brindisi, Via Perrino 6, unitamente alle 2 pertinenze, alla figlia con sentenza del Tribunale di Brindisi del CP_2
13/2/13, trascritta in data 26/2/13, definendo il procedimento di separazione tra i coniugi CP_1
e e contenendo, altresì, la statuizione dell'assegnazione del diritto di
[...] Controparte_3 abitazione dell'immobile de quo a che risiede unitamente ai figli della coppia Controparte_3
e CP_2 Persona_1
Ha intrapreso il presente giudizio in danno dei convenuti al fine di sentire accertare e dichiarare la declaratoria di revoca e/o inefficacia del suddetto atto di disposizione posto in essere dal sig nei confronti della figlia. Persona_2
Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese. La causa, espletata l'istruttoria, all'udienza del 4.4.2025 precisate le rispettive conclusioni e previa discussione delle parti, viene decisa con sentenza e resa lettura con il contestuale deposito della motivazione
La domanda è infondata e non può, pertanto, essere accolta.
Ed infatti se è pur vero che l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2901 c.c. in tema di presupposti dell'azione revocatoria appare improntata ad un'ampia valutazione degli stessi anche in via presuntiva deve comunque pur sempre affermarsi che presupposto della stessa rimane la creazione di un danno per il creditore.
Al proposito ha affermato la Suprema Corte seguendo un orientamento che può dirsi costante:” L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso.
Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cass.29-3- 1999 n.2971).
Deve pertanto ribadirsi che pur non essendo necessario provare che l'atto di alienazione abbia arrecato una diminuzione patrimoniale tale da rendere impossibile il soddisfacimento delle ragioni di credito rimane pur sempre elemento imprenscindibile dimostrare che la modifica della situazione patrimoniale renda comunque incerta l'attività esecutiva o ne comprometta la fruttuosità.
Orbene, a parere di questo Giudice, tale valutazione circa la maggiore difficoltà del creditore nell'attività esecutiva e quindi nel soddisfacimento delle proprie fondate ragioni non può andare disgiunta dall'esame concreto delle condizioni patrimoniali del debitore né tantomeno da una comparazione tra le stesse e l'entità del credito.
Non può cioè omettersi di rilevare come non la presenza di qualsiasi ragione creditizia giustifichi l'esercizio e l'accoglimento dell'azione revocatoria dovendosi riconoscere che comunque ogni atto di disposizione comporti pur sempre una diminuzione della garanzia patrimoniale ma soltanto quella che paragonata alla residua garanzia giustifichi in concreto, e non a livello puramente astratto, un giudizio di effettiva maggiore difficoltà di soddisfacimento.
Ritiene, pertanto, questo decidente che nella valutazione della sussistenza del presupposto oggettivo dell'art.2901c.c., ove naturalmente la sussistenza di tale elemento sia contestata, l'interprete debba verificare il concreto ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore il quale per effetto dell'atto di disposizione vede il recupero delle proprie ragioni reso impossibile o comunque anche solo più difficoltoso altrimenti determinandosi un'eccessiva restrizione della capacità di disposizione in capo a qualsiasi debitore certamente non conforme al principio della libera circolazione dei beni pur tutelato dall'ordinamento.
Se così non fosse viceversa ogni creditore per qualsiasi importo sarebbe legittimato a revocare gli atti di disposizione sul presupposto astratto e non contestabile che qualsiasi alienazione di bene comporta pur sempre una diminuzione della garanzia.
Sta di fatto che nel caso in esame parte attrice, non ha dimostrato che per effetto dell' atto di disposizione in questione è venuta meno la concreta possibilità di esercitare la garanzia creditoria.
Onere probatorio gravante sulla parte attrice. Inoltre, nella fattispecie, non sussiste consilium fraudis ovvero che il terzo fosse consapevole del pregiudizio, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente, per tutte Cass. civ. n. 23326/2018.
Ebbene controparte su cui ricadeva l'onere ex art 2697 cc di provare la summenzionata circostanza, non ha fornito riscontro alcuno dal quale si evinca che avente causa di CP_2 CP_1
, fosse a conoscenza della situazione debitoria di quest'ultimo.
[...]
I testi di parte attrice hanno dichiarato di non conoscere le signore e Testimone_1 CP_2
e di non averle mai viste ai meeting.
[...]
Conclusivamente per effetto della mancata prova da parte dell'attore in ordine alla sussistenza concreta dell' eventus damni e del consilium fraudis la domanda non può trovare accoglimento. Per effetto di tale esito del giudizio le spese processuali vanno poste a carico dell'attore, e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario di pace dott. ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 807/2018, così provvede: rigetta la domanda;
condanna in persona del legale rappresentante al pagamento Parte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3800,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali in favore di parte convenuta.
Brindisi, 4 aprile 2025
IL GOP
dott.ssa Vittoria Uggenti