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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 3887 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. VIZZINI PIETRO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con gli avv.ti MARAZZA MARCO e DE FEO DOMENICO resistente
Avente ad oggetto: qualificazione all'udienza di trattazione scritta del 29/09/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €.
3.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 30/03/2023 la ricorrente in epigrafe – dipendente della società resistente dal 1990 ed inquadrata nel V livello del CCNL
“Telecomunicazioni” – deduceva di avere svolto, sin dal mese del marzo 2014, mansioni superiori riconducibili al VI livello del richiamato CCNL e concludeva quindi con la domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento e condanna della società resistente al pagamento delle relative differenze retributive;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di allegazione e prova in ordine a quanto dedotto nonché la prescrizione quinquennale del credito;
in
1 ogni caso, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso del quale ne chiedeva il rigetto.
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta del 29/09/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, com'è noto, “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda…” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 8589 del 28/04/2015);
- rilevato, inoltre, che - in ottemperanza agli ordinari principi vigenti in materia di onere della prova - “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dovendosi peraltro attribuire decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale
(cfr. Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000);
- rilevato che appartengono al V livello del CCNL di settore “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.
Rientrano, invece, nell'invocato VI livello “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
- rilevato che, come appare evidente dalla disciplina contrattuale citata, le mansioni di cui al preteso livello consistono nello svolgimento di attività connotate da funzioni direttive e specialistiche che richiedono “un contributo professionale autonomo e innovativo” da parte del lavoratore;
- rilevato che, all'esito dell'attività istruttoria svolta - e tenuto conto della produzione documentale - nulla è emerso circa il grado di autonomia e decisionalità nello svolgimento delle dedotte mansioni;
non sono, cioè, emersi gli elementi qualificanti tipici della declaratoria del VI livello. Al contrario, deve ritenersi provato che la ricorrente abbia prestato la propria attività svolgendo di fatto mansioni rientranti nel
2 livello di inquadramento formalmente posseduto (5°), rivestendo sostanzialmente un ruolo di supporto e di “ponte” nell'ambito dell'attività di gestione/cessione del credito più che un ruolo direttivo, attività, peraltro, che, come emerso dall'istruttoria, non veniva prestata in modo esclusivo [sul punto;
la teste ha affermato che: “si è Tes_1 occupata della gestione del recupero credito di un determinato portafoglio…In aggiunta a questo compito, affidai alla ricorrente anche il compito di gestire i processi di cessione del credito ai factor” e il teste che: “Posso dire che rispetto al tempo di lavoro, l'attività di gestione Tes_2 del portafoglio occupava il 40% mentre l'attività di gestione dei factor il 60%”]);
- rilevato, dunque, che non è stata fornita la prova che la ricorrente abbia svolto “funzioni direttive inerenti attività complesse” … “con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali”.
Sul punto, infatti, la teste ha affermato: “la ricorrente si interfacciava Testimone_3 direttamente con la Direzione Generale e con i vari capo area (di solito di VII livello), figure nell'organigramma a me sottoposte ma superiori a lei, per individuare le procedure di cessione.
Era una attività che…richiedeva il coordinamento di tutti i portafogli affidati ai capi area e collaborava con loro per individuare quali portafogli gestire. ADR Si interfacciava poi direttamente con i factor a cessione avvenuta per la soluzione di tutte le contestazioni dei crediti che facevano i vari debitori, nel senso che il factor riceva la contestazione, la trasmetteva alla
Direzione Generale e a sua volta la Direzione Generale incaricava la ricorrente. La ricorrente chiedeva poi ai capi area tutta la documentazione, la esaminava, ne faceva una relazione e trasmetteva di nuovo tutto ai factor. […] Inoltre, quando le contestazioni dei debitori si trasformavano in azioni giudiziarie, era lei che faceva tra collante tra l'attività del factor e tutto quello che era disponibile in azienda per corroborare il credito.”
Ancora, il teste ha dichiarato che: “la ricorrente riceveva direttamente Testimone_4 dai vari factor le notizie relative ai vari crediti ceduti, con dei tabulati che dovevano essere esaminati e rielaborati in base alle nostre esigenze. Poi, dopo averli esaminati, richiedeva alle varie aree interessate tutte le notizie e la documentazione necessaria, riferiva in Direzione
Generale e direttamente ai factor. Ribadisco che la ricorrente informava me e poi la Direzione
Generale dell'attività, ma era suo compito fare in modo che fosse possibile riscuotere il credito, reperendo la necessaria documentazione. ADR La ricorrente non aveva necessità di chiedere autorizzazioni per questa attività. Solo in ipotesi nelle quali si verificava qualche peculiarità, che al momento non so indicare, allora ci confrontavamo.”
Anche dalle dichiarazioni rese dalla teste non è emerso quella Testimone_5
“funzione direttiva inerente attività complesse” prescritta dalla declaratoria del VI livello. Ella, infatti, ha dichiarato che: “Tra i gruppi di lavoro ce ne sono due di specialisti del credito, la ricorrente è assegnata a uno di questi, che si compone di 11 risorse più un coordinatore. Tra i compiti degli specialisti del credito c'è anche quello di gestire le pratiche di recupero dei crediti che ci vengono segnalate dal gruppo “CFT cessioni”, che è quello che
3 mantiene i contatti con i vari factor. Quindi il cessionario che ha bisogno del nostro intervento per procedere al recupero lo segnala al gruppo CFT che, a sua volta, si risvolge al coordinatore al quale appartiene il portafoglio ceduto, il quale a sua volta si rivolge poi a una qualunque delle risorse assegnata al gruppo di recupero”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese successivamente dal teste “La Testimone_6 ricorrente faceva da connettore per tutte le comunicazioni che arrivavano dalla Direzione
Generale relative alla gestione dei crediti ceduti e poi lei si rivolgeva ai singoli che avevano in gestione il portafoglio per chiedere la documentazione necessaria. ADR Poi la documentazione arrivava a lei e poi a sua volta la trasmetteva alla Direzione Generale. ADR Per quello che ne so io la ricorrente si limitava a fare da passaggio per queste comunicazioni. Non so dire se poi valutasse nel merito la documentazione che riceveva per accertarsi che fosse idonea rispetto a quello che era stato chiesto”;
- rilevato, dunque, che alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi deve ritenersi provato che le prestazioni svolte rientrino nel V livello posseduto, il cui espletamento richiede il possesso di “elevate conoscenze specialistiche” e di “adeguata autonomia e decisionalità” e si esplicano attraverso il coordinamento delle risorse assegnate;
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 29/09/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 3887 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. VIZZINI PIETRO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con gli avv.ti MARAZZA MARCO e DE FEO DOMENICO resistente
Avente ad oggetto: qualificazione all'udienza di trattazione scritta del 29/09/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €.
3.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 30/03/2023 la ricorrente in epigrafe – dipendente della società resistente dal 1990 ed inquadrata nel V livello del CCNL
“Telecomunicazioni” – deduceva di avere svolto, sin dal mese del marzo 2014, mansioni superiori riconducibili al VI livello del richiamato CCNL e concludeva quindi con la domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento e condanna della società resistente al pagamento delle relative differenze retributive;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di allegazione e prova in ordine a quanto dedotto nonché la prescrizione quinquennale del credito;
in
1 ogni caso, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso del quale ne chiedeva il rigetto.
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta del 29/09/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, com'è noto, “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda…” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 8589 del 28/04/2015);
- rilevato, inoltre, che - in ottemperanza agli ordinari principi vigenti in materia di onere della prova - “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dovendosi peraltro attribuire decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale
(cfr. Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000);
- rilevato che appartengono al V livello del CCNL di settore “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.
Rientrano, invece, nell'invocato VI livello “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
- rilevato che, come appare evidente dalla disciplina contrattuale citata, le mansioni di cui al preteso livello consistono nello svolgimento di attività connotate da funzioni direttive e specialistiche che richiedono “un contributo professionale autonomo e innovativo” da parte del lavoratore;
- rilevato che, all'esito dell'attività istruttoria svolta - e tenuto conto della produzione documentale - nulla è emerso circa il grado di autonomia e decisionalità nello svolgimento delle dedotte mansioni;
non sono, cioè, emersi gli elementi qualificanti tipici della declaratoria del VI livello. Al contrario, deve ritenersi provato che la ricorrente abbia prestato la propria attività svolgendo di fatto mansioni rientranti nel
2 livello di inquadramento formalmente posseduto (5°), rivestendo sostanzialmente un ruolo di supporto e di “ponte” nell'ambito dell'attività di gestione/cessione del credito più che un ruolo direttivo, attività, peraltro, che, come emerso dall'istruttoria, non veniva prestata in modo esclusivo [sul punto;
la teste ha affermato che: “si è Tes_1 occupata della gestione del recupero credito di un determinato portafoglio…In aggiunta a questo compito, affidai alla ricorrente anche il compito di gestire i processi di cessione del credito ai factor” e il teste che: “Posso dire che rispetto al tempo di lavoro, l'attività di gestione Tes_2 del portafoglio occupava il 40% mentre l'attività di gestione dei factor il 60%”]);
- rilevato, dunque, che non è stata fornita la prova che la ricorrente abbia svolto “funzioni direttive inerenti attività complesse” … “con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali”.
Sul punto, infatti, la teste ha affermato: “la ricorrente si interfacciava Testimone_3 direttamente con la Direzione Generale e con i vari capo area (di solito di VII livello), figure nell'organigramma a me sottoposte ma superiori a lei, per individuare le procedure di cessione.
Era una attività che…richiedeva il coordinamento di tutti i portafogli affidati ai capi area e collaborava con loro per individuare quali portafogli gestire. ADR Si interfacciava poi direttamente con i factor a cessione avvenuta per la soluzione di tutte le contestazioni dei crediti che facevano i vari debitori, nel senso che il factor riceva la contestazione, la trasmetteva alla
Direzione Generale e a sua volta la Direzione Generale incaricava la ricorrente. La ricorrente chiedeva poi ai capi area tutta la documentazione, la esaminava, ne faceva una relazione e trasmetteva di nuovo tutto ai factor. […] Inoltre, quando le contestazioni dei debitori si trasformavano in azioni giudiziarie, era lei che faceva tra collante tra l'attività del factor e tutto quello che era disponibile in azienda per corroborare il credito.”
Ancora, il teste ha dichiarato che: “la ricorrente riceveva direttamente Testimone_4 dai vari factor le notizie relative ai vari crediti ceduti, con dei tabulati che dovevano essere esaminati e rielaborati in base alle nostre esigenze. Poi, dopo averli esaminati, richiedeva alle varie aree interessate tutte le notizie e la documentazione necessaria, riferiva in Direzione
Generale e direttamente ai factor. Ribadisco che la ricorrente informava me e poi la Direzione
Generale dell'attività, ma era suo compito fare in modo che fosse possibile riscuotere il credito, reperendo la necessaria documentazione. ADR La ricorrente non aveva necessità di chiedere autorizzazioni per questa attività. Solo in ipotesi nelle quali si verificava qualche peculiarità, che al momento non so indicare, allora ci confrontavamo.”
Anche dalle dichiarazioni rese dalla teste non è emerso quella Testimone_5
“funzione direttiva inerente attività complesse” prescritta dalla declaratoria del VI livello. Ella, infatti, ha dichiarato che: “Tra i gruppi di lavoro ce ne sono due di specialisti del credito, la ricorrente è assegnata a uno di questi, che si compone di 11 risorse più un coordinatore. Tra i compiti degli specialisti del credito c'è anche quello di gestire le pratiche di recupero dei crediti che ci vengono segnalate dal gruppo “CFT cessioni”, che è quello che
3 mantiene i contatti con i vari factor. Quindi il cessionario che ha bisogno del nostro intervento per procedere al recupero lo segnala al gruppo CFT che, a sua volta, si risvolge al coordinatore al quale appartiene il portafoglio ceduto, il quale a sua volta si rivolge poi a una qualunque delle risorse assegnata al gruppo di recupero”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese successivamente dal teste “La Testimone_6 ricorrente faceva da connettore per tutte le comunicazioni che arrivavano dalla Direzione
Generale relative alla gestione dei crediti ceduti e poi lei si rivolgeva ai singoli che avevano in gestione il portafoglio per chiedere la documentazione necessaria. ADR Poi la documentazione arrivava a lei e poi a sua volta la trasmetteva alla Direzione Generale. ADR Per quello che ne so io la ricorrente si limitava a fare da passaggio per queste comunicazioni. Non so dire se poi valutasse nel merito la documentazione che riceveva per accertarsi che fosse idonea rispetto a quello che era stato chiesto”;
- rilevato, dunque, che alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi deve ritenersi provato che le prestazioni svolte rientrino nel V livello posseduto, il cui espletamento richiede il possesso di “elevate conoscenze specialistiche” e di “adeguata autonomia e decisionalità” e si esplicano attraverso il coordinamento delle risorse assegnate;
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 29/09/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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