Articolo 37 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 36Articolo 38
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25 agosto 1991
Art. 37. (Direttore generale) 1. Il direttore generale amministra il personale della cui attivita' e' responsabile nei confronti degli organi dell'Ente.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale;
a) coordina il funzionamento degli uffici dell'ente, secondo le direttive degli organi di amministrazione;
b) e' a capo della struttura burocratica dell'Ente della quale risponde al consiglio di amministrazione;
c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli delle leggi, dai decreti e dai regolamenti;
d) assolve gli incarichi delegatigli dal presidente e da' esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore generale esercita le funzioni di segretario dell'assemblea dei delegati e del consiglio di amministrazione, sovraintendendo alla stesura del verbale delle riunioni, alle quali partecipa con funzioni consultive. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di segretario sono espletate dal funzionario dell'Ente che normalmente lo sostituisce.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991
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