Art. 37. (Direttore generale) 1. Il direttore generale amministra il personale della cui attivita' e' responsabile nei confronti degli organi dell'Ente.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale;
a) coordina il funzionamento degli uffici dell'ente, secondo le direttive degli organi di amministrazione;
b) e' a capo della struttura burocratica dell'Ente della quale risponde al consiglio di amministrazione;
c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli delle leggi, dai decreti e dai regolamenti;
d) assolve gli incarichi delegatigli dal presidente e da' esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore generale esercita le funzioni di segretario dell'assemblea dei delegati e del consiglio di amministrazione, sovraintendendo alla stesura del verbale delle riunioni, alle quali partecipa con funzioni consultive. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di segretario sono espletate dal funzionario dell'Ente che normalmente lo sostituisce.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale;
a) coordina il funzionamento degli uffici dell'ente, secondo le direttive degli organi di amministrazione;
b) e' a capo della struttura burocratica dell'Ente della quale risponde al consiglio di amministrazione;
c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli delle leggi, dai decreti e dai regolamenti;
d) assolve gli incarichi delegatigli dal presidente e da' esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore generale esercita le funzioni di segretario dell'assemblea dei delegati e del consiglio di amministrazione, sovraintendendo alla stesura del verbale delle riunioni, alle quali partecipa con funzioni consultive. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di segretario sono espletate dal funzionario dell'Ente che normalmente lo sostituisce.