Art. 33. (Modalita' per la formazione del programma)
II programma quinquennale e' compilato sulla base dei piani prospettati da ciascuna Universita' o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Universita', sentita una speciale Commissione, nonche', per quanto concerne i Collegi universitari, le Case dello studente ed altri servizi assistenziali universitari, il Comitato centrale delle Opere universitarie.
La Commissione di cui al precedente comma e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed e' composta dei seguenti membri:
il direttore generale dell'istruzione universitaria;
il presidente della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
tre rettori di Universita';
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante del Ministero del bilancio;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;
quattro esperti indicati rispettivamente dalle Associazioni nazionali dei professori universitari di ruolo, dei professori universitari incaricati, degli assistenti universitari e degli studenti universitari.
Il programma e' approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.).
Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.
Per ciascun anno non possono essere destinate alla edilizia universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000 milioni e 1.000 milioni.
Per le necessita' edilizie delle nuove Universita' e' riservata una somma non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 34, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.
Eventuali variazioni al programma saranno apportate seguendo la procedura prevista dal presente articolo.
II programma quinquennale e' compilato sulla base dei piani prospettati da ciascuna Universita' o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Universita', sentita una speciale Commissione, nonche', per quanto concerne i Collegi universitari, le Case dello studente ed altri servizi assistenziali universitari, il Comitato centrale delle Opere universitarie.
La Commissione di cui al precedente comma e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed e' composta dei seguenti membri:
il direttore generale dell'istruzione universitaria;
il presidente della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
tre rettori di Universita';
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante del Ministero del bilancio;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;
quattro esperti indicati rispettivamente dalle Associazioni nazionali dei professori universitari di ruolo, dei professori universitari incaricati, degli assistenti universitari e degli studenti universitari.
Il programma e' approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.).
Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.
Per ciascun anno non possono essere destinate alla edilizia universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000 milioni e 1.000 milioni.
Per le necessita' edilizie delle nuove Universita' e' riservata una somma non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 34, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.
Eventuali variazioni al programma saranno apportate seguendo la procedura prevista dal presente articolo.