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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 218/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 218/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUMA Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIGUS DIAZ Controparte_1 C.F._2
EFISIO
Appellato nonchè
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
), (C.F. , C.F._7 Controparte_7 C.F._8
Appellato- contumaci
Oggetto : Usucapione
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Spoleto i signori , , Controparte_1 Controparte_7
pagina 1 di 9 , Controparte_6 Controparte_2 Controparte_8 Controparte_4
e deducendo di essere proprietaria di un fabbricato, privo di corte, Controparte_9 sito in Spoleto, Loc. Acqualacastagna, distinto al NCT al foglio 281, particella 34, acquistato per successione ereditaria dal padre . Persona_1
La signora deduceva inoltre che detto fabbricato confinava con la particella n. 88, Pt_1 catastalmente intestata ai signori e e con la Controparte_6 Controparte_7 particella n. 36, catastalmente intestata alla signora ed altri. Controparte_1
L'attrice, odierna appellante, esponeva che parte delle particelle sopra indicate, n. 88 e n. 36, erano state godute e possedute dal padre e, successivamente dalla Per_1 medesima, in quanto avrebbero costituito pertinenza del proprio fabbricato.
Segnatamene si sarebbe trattato di scale, di passaggi, di terrazze, di fioriere, di muri, di una fossa settica, di una rete idrica e di una tettoia che, come detto, sarebbero da sempre, e comunque da oltre venti anni, ad esclusivo servizio della proprietà del signor e, successivamente, della signora . Persona_1 Parte_1
Le aree in questione sono state analiticamente descritte ed individuate in una apposita planimetria allegata alla relazione tecnica di parte effettuata dal Geom. Controparte_10
e prodotta nel giudizio di primo grado.
La causa veniva iscritta e nessun convenuto si costituiva in giudizio e venivano tutti dichiarati contumaci.
La signora articolava le proprie istanze istruttorie e, solo in seguito, la signora Pt_1
si costituiva in giudizio per contestare le pretese avversarie mentre gli Controparte_1 altri convenuti rimanevano contumaci.
Superate le eccezioni preliminari avanzate dalla signora relativamente alla mancata CP_1 proposizione della mediazione e la sospensione del giudizio in pendenza del procedimento penale che vedeva coinvolte alcune delle parti, la causa veniva istruita con l'escussione del Geom. e del signor . CP_10 CP_11
In relazione agli altri testi indicati da parte attrice nelle proprie memorie istruttorie atteso che i medesimi successivamente alla loro indicazione sono stati coinvolti in un procedimento penale avente per oggetto fatti afferenti la medesima proprietà la signora chiedeva e otteneva dal precedente Presidente Istruttore l'autorizzazione alla Pt_1 sostituzione dei testi divenuti nel frattempo incapaci a testimoniare.
Tuttavia, nel corso del giudizio, il nuovo Presidente Istruttore revocava l'ordinanza che aveva disposto la sostituzione dei testi ed ammetteva una CTU che potesse stabilire la preesistenza o meno della sola tettoia, nulla disponendo invece sul resto delle questioni pagina 2 di 9 tecniche e dei relativi manufatti oggetto di causa.
La CTU veniva espletata dal Geom. e veniva disposta la produzione del Persona_2 fascicolo penale.
Nonostante le parti costituite avessero presentato osservazioni critiche alla CTU, il
Tribunale di Spoleto ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 25/05/2021.
A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
All'esito, il Tribunale di Spoleto pronunciava in data 21/9/2021 sentenza n. 552/2021 con la quale rigettava la domanda proposta dalla sig.ra e la condannava a Pt_1 rimborsare alla parte convenuta costituita le spese di lite, che venivano liquidate in €
3.000,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e spese generali.
Nei termini di legge la signora proponeva gravame avanti alla Corte di Parte_1
Appello di Perugia chiedendo la riforma della sentenza impugnata deducendo l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in punto di diritto con riferimento alle prove testimoniali espletate nonché l'inutilità della Consulenza Tecnica d'Ufficio ed infine l'errore commesso dal Giudice di prime cure nel revocare la relativa ordinanza emessa dal precedente istruttore.
Si costituiva in giudizio la signora al fine di contestare integralmente ed Parte_2 in ogni sua parte l'atto di appello avversario, siccome infondato in fatto ed in diritto.
L'udienza di comparizione delle parti si svolgeva con la modalità della trattazione scritta e, all'esito, la Corte fissava udienza di precisazione delle parti.
A detta udienza che veniva sostituita con il deposito di note scritte, la Corte, lette le note depositate telematicamente dalle parti, sostitutive dell'udienza del 14/03/2024, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento. Alla luce degli atti, delle prove assunte e della CTU la decisione del giudice di prime cure appare corretta ed immune da vizi.
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante lamenta che il giudice di primo grado ha assunto la sua decisione solo ed esclusivamente sulla base delle conclusioni della CTU senza considerare le prove testimoniali espletate. In particolare, l'odierna appellante nel giudizio di primo grado ha affermato di godere uti domini, in via continuativa ed ininterrotta da oltre un ventennio, di uno spazio ricadente su parte di due particelle di terreno limitrofe alla sua pagina 3 di 9 proprietà intestate una alla odierna appellata e l'altra a . Al fine di provare il Controparte_6 possesso ultraventennale, la stessa ha dichiarato che su tali terreni limitrofi, da oltre il ventennio, per opera del padre e dei suoi danti causa, vi erano state costruite scale, fioriere, muri di contenimento, tettoie, passaggi, terrazze a servizio esclusivo della sua proprietà e con ciò volendo dar prova che tali spazi circostanti erano sempre stati goduti uti domini da lei e dai suoi danti causa. Ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata è viziata per non aver il giudice tenuto conto di quanto reso dai testimoni di parte attrice e che, pertanto, la sentenza vada riformata. Tale motivo è infondato e non merita accoglimento. La decisione del giudice in ordine ad una controversia sottopostagli dalle parti deve fondarsi sulla valutazione delle prove raccolte durante il processo. In tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate
e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”. Tale norma dispone sul principio di acquisizione della prova, ove il giudice è libero di porre a fondamento della propria decisione qualsiasi prova. Ciò significa che, una volta ammesse e assunte le prove, egli può scegliere quale o quali di esse porre a fondamento della decisione finale, in base a un ragionamento che segua le regole di logica e di comune esperienza. “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. 6, 04/07/2017, n. 16467; Cass. Civ., sez. 01, del 23/05/2014, n. 11511); Spetta quindi in via esclusiva al Giudice del merito, in forza del principio generale di cui all'art. 116
c.p.c., il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
pagina 4 di 9 La norma in questione, quindi, con “prudente apprezzamento” allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova, che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze.“Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non
è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e
l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Tribunale di
Perugia, sezione seconda, sentenza del 16.07.2021).
Dall'esame degli atti, dalle prove assunte e dalla CTU emerge che nel caso di specie le prove allegate al processo sono state documentali e precisamente: fotografie, verbali dei tecnici comunali, verbali delle prove testimoniali assunte nel processo penale e foto aeree. Il giudice di primo grado ha quindi discrezionalmente ritenuto più attendibili le prove documentali sulla base delle quali il CTU è arrivato alla conclusione, condivisa dal Tribunale di Spoleto, in ordine alla insussistenza dei requisiti necessari per dichiarare l'intervenuta usucapione. Si rileva, peraltro, che sulla base di costante e consolidato orientamento della giurisprudenza “colui che pretende di avere usucapito la proprietà deve fornire una prova certa
e rigorosa;
se si ritenesse il contrario, infatti, l'istituto della prescrizione acquisitiva, nato per eliminare intollerabili situazioni di incertezza nel regime proprietario dei beni, sortirebbe effetti opposti, consentendo che il diritto dominicale possa essere facilmente posto in dubbio attraverso una qualche contestazione di terzi, sostenuta da prove non univoche. E' per questo che in materia di usucapione la prova del suo maturarsi deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà. L'usucapione costituisce un istituto di carattere eccezionale, e come tale deve essere trattato, anche nel relativo regime probatorio processuale.
Dunque non solo prova rigorosissima, ma occorre pure che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa”(Corte di appello di Napoli 22.11.2019 n.
5670). Dall'esame della documentazione allegata e reperita dal CTU (foto aeree) lo stesso dichiara che non è possibile indicare con certezza la realizzazione dei manufatti ma essi possono essere collocati in un periodo temporale tra il 2008 e il 2012, data nella quale l'appellata costituita, sig.ra ha proceduto a querelare l'appellante. In Controparte_1
pagina 5 di 9 particolare, il CTU ha esaminato gli atti del penale è ha verificato che la documentazione fotografica allegata agli atti del fascicolo penale mostra i luoghi di causa prima della realizzazione della tettoia, delle due scalinate e dei tre terrazzamenti/fioriere ed evidenzia che
“l'area a nord dell'abitazione, ora occupata dalla tettoia, era costituita da un pendio, fitto di vegetazione, che terminava sull'alto muro di contenimento tutt'ora esistente, protetto da una staccionata in legno. Tali fotografie mostrano solo parzialmente le aree dove ora si trovano le scalinate e i terrazzamenti, tuttavia non sembrano presenti le attuali gradinate né i muri di contenimento che le delimitano né quelli che definiscono i terrazzamenti/fioriere”. Peraltro nell'allegato 6 alla CTU, il consulente evidenzia che “è visibile, accanto alla parte terminale del muro di contenimento, una scarpata in terra al posto degli attuali gradini. La tettoia non è presente nella foto e non è visibile alcuna altra struttura di riparo o copertura, come pure nessun terrazzamento/fioriera”, ma che non ha modo di accertare la data della fotografia.
Aggiunge il CTU che, in seguito al sopralluogo effettuato sul posto in data 28/11/2019, lo stesso ha potuto verificare come ” i materiali e le tecniche utilizzati per la realizzazione della tettoia sono di tipo comune ma di fattura recente” - in quanto realizzati con calcestruzzo armato per i pilastri e per il muro di contenimento, travi in legno e tavolato per il solaio, guaina impermeabilizzante e tegole anticate per il manto di copertura - e che ”il legno della copertura è in ottime condizioni e quindi appare molto recente”. Anche con riferimento alle scale, terrazzamenti/fioriere il CTU ha rilevato che “sono di fattura recente, l'usura e il deterioramento dei manufatti è minimo”.
Conclude quindi il CTU che “sulla scorta delle immagini aeree acquisite, è possibile circoscrivere la datazione dei manufatti oggi presenti ad un periodo compreso tra il gennaio
2008 e il marzo 2012. E' inoltre possibile affermare che nel 2011 erano già iniziati degli interventi di modifica dell'intera area, come si può dedurre dalla ortofoto anno 2011”.
La fascia temporale dal 2008 al 2012 è risultante dall'ultima foto aerea che non mostra la presenza delle opere oggi esistenti e la data di accertamento dei vigili nel 2012; ma come rilevato nella foto del 2011 si notano “interventi di modifica dell'intera area” ed è quindi questa la data di avvio dei lavori abusivi. Le articolate prove testimoniali rese nel procedimento penale dai testi , , Controparte_1 Controparte_6 Testimone_1
e , nonché dalle dichiarazioni scritte rese dal teste Testimone_2 Testimone_3
, acquisite nel procedimento civile di primo grado, hanno evidenziato Testimone_4 circostanze che trovano corrispondenza con le risultanze documentali del CTU;
ciò è motivo per cui il giudice di primo grado, nel suo ragionamento logico-giuridico, ha evidentemente ritenuto poco attendibile le dichiarazioni dei testi sig. (comproprietario unitamente CP_11
pagina 6 di 9 all'appellante) e il geom. (tecnico che nel 2011 ha eseguito i lavori di realizzo delle CP_10 opere abusive per la , richiamati a sostegno della propria domanda anche nell'atto di CP_1 appello. Già dalle conclusioni del CTU si deve escludere il possesso ultraventennale della particella 36 o di parte di essa e, pertanto, correttamente il Tribunale di Spoleto non ha ritenuto provata la domanda di usucapione che impone la prova rigorosa: 1) il possesso per oltre 20 anni del bene altrui;
2) la continuità senza interruzione per oltre 20 anni di tale possesso;
3) l'utilizzo di tale bene con esercizio dei poteri che solo un proprietario potrebbe vantare;
4) la mancata rivendicazione del proprio bene da parte del proprietario.
Il Giudice di primo grado, pertanto, rilevato che il CTU ha eseguito “un accertamento accurato, fondato su numerosi elementi (fotografie, anche aeree, ortofotocarta ecc…) ed esente da vizi logici”, ha concluso dichiarando che “non vi è prova certa del possesso esclusivo ultraventennale del terreno, di cui la parte chiede dichiararsi l'usucapione”, anche in considerazione del fatto che “parte attrice non ha peraltro fornito elementi contrari validi”, con conseguente rigetto della domanda dell'odierna appellante.
Con il secondo motivo di appello si sostiene che la CTU era del tutto inutile, non potendo riferire il consulente d'ufficio del possesso ultraventennale della parte attrice ma poteva solo eseguire un accertamento dello stato dei luoghi e una stima del tempo di realizzo delle opere.
Tale motivo appare infondato e non merita accoglimento. Infatti, dall'esame dagli atti e in adesione a quanto dichiarato dal Tribunale di Spoleto, il CTU ha eseguito scrupolosamente l'incarico affidatogli, andando ad acquisire fotografie aeree, ortofotocarta e immagini satellitari, al fine di verificare l'eventuale preesistenza dei manufatti realizzati dalla in CP_1 data anteriore al 2011. Parte appellante ha tentato di provare il possesso ultraventennale dell'area oggetto della domanda di usucapione affermando che i manufatti realizzati dalla
(scale, fioriere, tettoia, ecc..) vi erano da sempre. Pt_1
Il CTU, invece, dalla documentazione fotografica in atti ha appurato che tali manufatti erano di recente realizzo, collocando le opere in un arco temporale breve dal 2008 al 2012.
Rileva, inoltre, il CTU che “la documentazione fotografica allegata agli atti del fascicolo penale mostra i luoghi di causa prima della realizzazione della tettoia, delle due scalinate e dei tre terrazzamenti/fioriere. Allora l'area a nord dell'abitazione, ora occupata dalla tettoia, era costituita da un pendio, fitto di vegetazione, che terminava sull'alto muro di contenimento tutt'ora esistente, protetto da una staccionata in legno”. Proprio dall'esame di tale documentazione è stato possibile accertare che i manufatti sono stati realizzati nel 2011 e non vi era nulla di preesistente.
pagina 7 di 9 Relativamente al terzo motivo di impugnazione, si afferma che il Tribunale di Spoleto avrebbe commesso un errore procedurale per aver revocato l'ordinanza con la quale il precedente istruttore aveva autorizzato la sostituzione dei testimoni inizialmente indicati, poiché incapaci a testimoniare in quanto imputati nel processo penale richiamato nel presente atto. Anche tale motivo appare del tutto infondato in fatto e in diritto e pertanto non merita accoglimento.
Parte attrice, con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., aveva chiesto di espletare la prova testimoniale citando a testimoni i sig.ri , i quali avevano già Controparte_10 CP_11 reso la testimonianza nel procedimento penale acquisito agli atti del procedimento civile di primo rado, nonché i sig.ri ed questi ultimi tutti Testimone_5 Testimone_6 Persona_3 comproprietari con la sig.ra e coimputati nel processo penale di cui sopra. Con CP_1 provvedimento del 2 settembre 2016, il Presidente rilevato che i testi indicati e inizialmente ammessi dal precedente Istruttore erano anche coimputati nel procedimento penale, ha rilevato il loro interesse nella controversia ed ha revocato l'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali. L'art. 246 c.p.c. dispone che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio sia in veste di parti principali che di interventori (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra altresì un proprio interesse
(intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cass. Civ. n. 1369/1989). La norma opera una valutazione a priori in ordine alla credibilità del teste e la sua ratio deve rinvenirsi nell'esigenza di equiparare il terzo interessato alla parte, con il conseguente presupposto di presumere la non obiettività e credibilità delle dichiarazioni rese. Nel caso di specie è stato corretto l'operato del Tribunale di
Spoleto che ha agito correttamente con conseguente rigetto del relativo motivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi stante la semplicità della questione e l'assenza di particolari questioni di diritto con l'esclusione della fase istruttoria assolutamente assente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 552\2021 emessa dal Tribunale di Spoleto nel pagina 8 di 9 giudizio RG 1100\2012;
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare all'appellata costituita le spese di lite, che si liquidano, in complessive € 1.500,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 2 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 218/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUMA Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIGUS DIAZ Controparte_1 C.F._2
EFISIO
Appellato nonchè
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
), (C.F. , C.F._7 Controparte_7 C.F._8
Appellato- contumaci
Oggetto : Usucapione
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Spoleto i signori , , Controparte_1 Controparte_7
pagina 1 di 9 , Controparte_6 Controparte_2 Controparte_8 Controparte_4
e deducendo di essere proprietaria di un fabbricato, privo di corte, Controparte_9 sito in Spoleto, Loc. Acqualacastagna, distinto al NCT al foglio 281, particella 34, acquistato per successione ereditaria dal padre . Persona_1
La signora deduceva inoltre che detto fabbricato confinava con la particella n. 88, Pt_1 catastalmente intestata ai signori e e con la Controparte_6 Controparte_7 particella n. 36, catastalmente intestata alla signora ed altri. Controparte_1
L'attrice, odierna appellante, esponeva che parte delle particelle sopra indicate, n. 88 e n. 36, erano state godute e possedute dal padre e, successivamente dalla Per_1 medesima, in quanto avrebbero costituito pertinenza del proprio fabbricato.
Segnatamene si sarebbe trattato di scale, di passaggi, di terrazze, di fioriere, di muri, di una fossa settica, di una rete idrica e di una tettoia che, come detto, sarebbero da sempre, e comunque da oltre venti anni, ad esclusivo servizio della proprietà del signor e, successivamente, della signora . Persona_1 Parte_1
Le aree in questione sono state analiticamente descritte ed individuate in una apposita planimetria allegata alla relazione tecnica di parte effettuata dal Geom. Controparte_10
e prodotta nel giudizio di primo grado.
La causa veniva iscritta e nessun convenuto si costituiva in giudizio e venivano tutti dichiarati contumaci.
La signora articolava le proprie istanze istruttorie e, solo in seguito, la signora Pt_1
si costituiva in giudizio per contestare le pretese avversarie mentre gli Controparte_1 altri convenuti rimanevano contumaci.
Superate le eccezioni preliminari avanzate dalla signora relativamente alla mancata CP_1 proposizione della mediazione e la sospensione del giudizio in pendenza del procedimento penale che vedeva coinvolte alcune delle parti, la causa veniva istruita con l'escussione del Geom. e del signor . CP_10 CP_11
In relazione agli altri testi indicati da parte attrice nelle proprie memorie istruttorie atteso che i medesimi successivamente alla loro indicazione sono stati coinvolti in un procedimento penale avente per oggetto fatti afferenti la medesima proprietà la signora chiedeva e otteneva dal precedente Presidente Istruttore l'autorizzazione alla Pt_1 sostituzione dei testi divenuti nel frattempo incapaci a testimoniare.
Tuttavia, nel corso del giudizio, il nuovo Presidente Istruttore revocava l'ordinanza che aveva disposto la sostituzione dei testi ed ammetteva una CTU che potesse stabilire la preesistenza o meno della sola tettoia, nulla disponendo invece sul resto delle questioni pagina 2 di 9 tecniche e dei relativi manufatti oggetto di causa.
La CTU veniva espletata dal Geom. e veniva disposta la produzione del Persona_2 fascicolo penale.
Nonostante le parti costituite avessero presentato osservazioni critiche alla CTU, il
Tribunale di Spoleto ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 25/05/2021.
A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
All'esito, il Tribunale di Spoleto pronunciava in data 21/9/2021 sentenza n. 552/2021 con la quale rigettava la domanda proposta dalla sig.ra e la condannava a Pt_1 rimborsare alla parte convenuta costituita le spese di lite, che venivano liquidate in €
3.000,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e spese generali.
Nei termini di legge la signora proponeva gravame avanti alla Corte di Parte_1
Appello di Perugia chiedendo la riforma della sentenza impugnata deducendo l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in punto di diritto con riferimento alle prove testimoniali espletate nonché l'inutilità della Consulenza Tecnica d'Ufficio ed infine l'errore commesso dal Giudice di prime cure nel revocare la relativa ordinanza emessa dal precedente istruttore.
Si costituiva in giudizio la signora al fine di contestare integralmente ed Parte_2 in ogni sua parte l'atto di appello avversario, siccome infondato in fatto ed in diritto.
L'udienza di comparizione delle parti si svolgeva con la modalità della trattazione scritta e, all'esito, la Corte fissava udienza di precisazione delle parti.
A detta udienza che veniva sostituita con il deposito di note scritte, la Corte, lette le note depositate telematicamente dalle parti, sostitutive dell'udienza del 14/03/2024, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento. Alla luce degli atti, delle prove assunte e della CTU la decisione del giudice di prime cure appare corretta ed immune da vizi.
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante lamenta che il giudice di primo grado ha assunto la sua decisione solo ed esclusivamente sulla base delle conclusioni della CTU senza considerare le prove testimoniali espletate. In particolare, l'odierna appellante nel giudizio di primo grado ha affermato di godere uti domini, in via continuativa ed ininterrotta da oltre un ventennio, di uno spazio ricadente su parte di due particelle di terreno limitrofe alla sua pagina 3 di 9 proprietà intestate una alla odierna appellata e l'altra a . Al fine di provare il Controparte_6 possesso ultraventennale, la stessa ha dichiarato che su tali terreni limitrofi, da oltre il ventennio, per opera del padre e dei suoi danti causa, vi erano state costruite scale, fioriere, muri di contenimento, tettoie, passaggi, terrazze a servizio esclusivo della sua proprietà e con ciò volendo dar prova che tali spazi circostanti erano sempre stati goduti uti domini da lei e dai suoi danti causa. Ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata è viziata per non aver il giudice tenuto conto di quanto reso dai testimoni di parte attrice e che, pertanto, la sentenza vada riformata. Tale motivo è infondato e non merita accoglimento. La decisione del giudice in ordine ad una controversia sottopostagli dalle parti deve fondarsi sulla valutazione delle prove raccolte durante il processo. In tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate
e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”. Tale norma dispone sul principio di acquisizione della prova, ove il giudice è libero di porre a fondamento della propria decisione qualsiasi prova. Ciò significa che, una volta ammesse e assunte le prove, egli può scegliere quale o quali di esse porre a fondamento della decisione finale, in base a un ragionamento che segua le regole di logica e di comune esperienza. “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. 6, 04/07/2017, n. 16467; Cass. Civ., sez. 01, del 23/05/2014, n. 11511); Spetta quindi in via esclusiva al Giudice del merito, in forza del principio generale di cui all'art. 116
c.p.c., il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
pagina 4 di 9 La norma in questione, quindi, con “prudente apprezzamento” allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova, che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze.“Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non
è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e
l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Tribunale di
Perugia, sezione seconda, sentenza del 16.07.2021).
Dall'esame degli atti, dalle prove assunte e dalla CTU emerge che nel caso di specie le prove allegate al processo sono state documentali e precisamente: fotografie, verbali dei tecnici comunali, verbali delle prove testimoniali assunte nel processo penale e foto aeree. Il giudice di primo grado ha quindi discrezionalmente ritenuto più attendibili le prove documentali sulla base delle quali il CTU è arrivato alla conclusione, condivisa dal Tribunale di Spoleto, in ordine alla insussistenza dei requisiti necessari per dichiarare l'intervenuta usucapione. Si rileva, peraltro, che sulla base di costante e consolidato orientamento della giurisprudenza “colui che pretende di avere usucapito la proprietà deve fornire una prova certa
e rigorosa;
se si ritenesse il contrario, infatti, l'istituto della prescrizione acquisitiva, nato per eliminare intollerabili situazioni di incertezza nel regime proprietario dei beni, sortirebbe effetti opposti, consentendo che il diritto dominicale possa essere facilmente posto in dubbio attraverso una qualche contestazione di terzi, sostenuta da prove non univoche. E' per questo che in materia di usucapione la prova del suo maturarsi deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà. L'usucapione costituisce un istituto di carattere eccezionale, e come tale deve essere trattato, anche nel relativo regime probatorio processuale.
Dunque non solo prova rigorosissima, ma occorre pure che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa”(Corte di appello di Napoli 22.11.2019 n.
5670). Dall'esame della documentazione allegata e reperita dal CTU (foto aeree) lo stesso dichiara che non è possibile indicare con certezza la realizzazione dei manufatti ma essi possono essere collocati in un periodo temporale tra il 2008 e il 2012, data nella quale l'appellata costituita, sig.ra ha proceduto a querelare l'appellante. In Controparte_1
pagina 5 di 9 particolare, il CTU ha esaminato gli atti del penale è ha verificato che la documentazione fotografica allegata agli atti del fascicolo penale mostra i luoghi di causa prima della realizzazione della tettoia, delle due scalinate e dei tre terrazzamenti/fioriere ed evidenzia che
“l'area a nord dell'abitazione, ora occupata dalla tettoia, era costituita da un pendio, fitto di vegetazione, che terminava sull'alto muro di contenimento tutt'ora esistente, protetto da una staccionata in legno. Tali fotografie mostrano solo parzialmente le aree dove ora si trovano le scalinate e i terrazzamenti, tuttavia non sembrano presenti le attuali gradinate né i muri di contenimento che le delimitano né quelli che definiscono i terrazzamenti/fioriere”. Peraltro nell'allegato 6 alla CTU, il consulente evidenzia che “è visibile, accanto alla parte terminale del muro di contenimento, una scarpata in terra al posto degli attuali gradini. La tettoia non è presente nella foto e non è visibile alcuna altra struttura di riparo o copertura, come pure nessun terrazzamento/fioriera”, ma che non ha modo di accertare la data della fotografia.
Aggiunge il CTU che, in seguito al sopralluogo effettuato sul posto in data 28/11/2019, lo stesso ha potuto verificare come ” i materiali e le tecniche utilizzati per la realizzazione della tettoia sono di tipo comune ma di fattura recente” - in quanto realizzati con calcestruzzo armato per i pilastri e per il muro di contenimento, travi in legno e tavolato per il solaio, guaina impermeabilizzante e tegole anticate per il manto di copertura - e che ”il legno della copertura è in ottime condizioni e quindi appare molto recente”. Anche con riferimento alle scale, terrazzamenti/fioriere il CTU ha rilevato che “sono di fattura recente, l'usura e il deterioramento dei manufatti è minimo”.
Conclude quindi il CTU che “sulla scorta delle immagini aeree acquisite, è possibile circoscrivere la datazione dei manufatti oggi presenti ad un periodo compreso tra il gennaio
2008 e il marzo 2012. E' inoltre possibile affermare che nel 2011 erano già iniziati degli interventi di modifica dell'intera area, come si può dedurre dalla ortofoto anno 2011”.
La fascia temporale dal 2008 al 2012 è risultante dall'ultima foto aerea che non mostra la presenza delle opere oggi esistenti e la data di accertamento dei vigili nel 2012; ma come rilevato nella foto del 2011 si notano “interventi di modifica dell'intera area” ed è quindi questa la data di avvio dei lavori abusivi. Le articolate prove testimoniali rese nel procedimento penale dai testi , , Controparte_1 Controparte_6 Testimone_1
e , nonché dalle dichiarazioni scritte rese dal teste Testimone_2 Testimone_3
, acquisite nel procedimento civile di primo grado, hanno evidenziato Testimone_4 circostanze che trovano corrispondenza con le risultanze documentali del CTU;
ciò è motivo per cui il giudice di primo grado, nel suo ragionamento logico-giuridico, ha evidentemente ritenuto poco attendibile le dichiarazioni dei testi sig. (comproprietario unitamente CP_11
pagina 6 di 9 all'appellante) e il geom. (tecnico che nel 2011 ha eseguito i lavori di realizzo delle CP_10 opere abusive per la , richiamati a sostegno della propria domanda anche nell'atto di CP_1 appello. Già dalle conclusioni del CTU si deve escludere il possesso ultraventennale della particella 36 o di parte di essa e, pertanto, correttamente il Tribunale di Spoleto non ha ritenuto provata la domanda di usucapione che impone la prova rigorosa: 1) il possesso per oltre 20 anni del bene altrui;
2) la continuità senza interruzione per oltre 20 anni di tale possesso;
3) l'utilizzo di tale bene con esercizio dei poteri che solo un proprietario potrebbe vantare;
4) la mancata rivendicazione del proprio bene da parte del proprietario.
Il Giudice di primo grado, pertanto, rilevato che il CTU ha eseguito “un accertamento accurato, fondato su numerosi elementi (fotografie, anche aeree, ortofotocarta ecc…) ed esente da vizi logici”, ha concluso dichiarando che “non vi è prova certa del possesso esclusivo ultraventennale del terreno, di cui la parte chiede dichiararsi l'usucapione”, anche in considerazione del fatto che “parte attrice non ha peraltro fornito elementi contrari validi”, con conseguente rigetto della domanda dell'odierna appellante.
Con il secondo motivo di appello si sostiene che la CTU era del tutto inutile, non potendo riferire il consulente d'ufficio del possesso ultraventennale della parte attrice ma poteva solo eseguire un accertamento dello stato dei luoghi e una stima del tempo di realizzo delle opere.
Tale motivo appare infondato e non merita accoglimento. Infatti, dall'esame dagli atti e in adesione a quanto dichiarato dal Tribunale di Spoleto, il CTU ha eseguito scrupolosamente l'incarico affidatogli, andando ad acquisire fotografie aeree, ortofotocarta e immagini satellitari, al fine di verificare l'eventuale preesistenza dei manufatti realizzati dalla in CP_1 data anteriore al 2011. Parte appellante ha tentato di provare il possesso ultraventennale dell'area oggetto della domanda di usucapione affermando che i manufatti realizzati dalla
(scale, fioriere, tettoia, ecc..) vi erano da sempre. Pt_1
Il CTU, invece, dalla documentazione fotografica in atti ha appurato che tali manufatti erano di recente realizzo, collocando le opere in un arco temporale breve dal 2008 al 2012.
Rileva, inoltre, il CTU che “la documentazione fotografica allegata agli atti del fascicolo penale mostra i luoghi di causa prima della realizzazione della tettoia, delle due scalinate e dei tre terrazzamenti/fioriere. Allora l'area a nord dell'abitazione, ora occupata dalla tettoia, era costituita da un pendio, fitto di vegetazione, che terminava sull'alto muro di contenimento tutt'ora esistente, protetto da una staccionata in legno”. Proprio dall'esame di tale documentazione è stato possibile accertare che i manufatti sono stati realizzati nel 2011 e non vi era nulla di preesistente.
pagina 7 di 9 Relativamente al terzo motivo di impugnazione, si afferma che il Tribunale di Spoleto avrebbe commesso un errore procedurale per aver revocato l'ordinanza con la quale il precedente istruttore aveva autorizzato la sostituzione dei testimoni inizialmente indicati, poiché incapaci a testimoniare in quanto imputati nel processo penale richiamato nel presente atto. Anche tale motivo appare del tutto infondato in fatto e in diritto e pertanto non merita accoglimento.
Parte attrice, con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., aveva chiesto di espletare la prova testimoniale citando a testimoni i sig.ri , i quali avevano già Controparte_10 CP_11 reso la testimonianza nel procedimento penale acquisito agli atti del procedimento civile di primo rado, nonché i sig.ri ed questi ultimi tutti Testimone_5 Testimone_6 Persona_3 comproprietari con la sig.ra e coimputati nel processo penale di cui sopra. Con CP_1 provvedimento del 2 settembre 2016, il Presidente rilevato che i testi indicati e inizialmente ammessi dal precedente Istruttore erano anche coimputati nel procedimento penale, ha rilevato il loro interesse nella controversia ed ha revocato l'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali. L'art. 246 c.p.c. dispone che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio sia in veste di parti principali che di interventori (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra altresì un proprio interesse
(intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cass. Civ. n. 1369/1989). La norma opera una valutazione a priori in ordine alla credibilità del teste e la sua ratio deve rinvenirsi nell'esigenza di equiparare il terzo interessato alla parte, con il conseguente presupposto di presumere la non obiettività e credibilità delle dichiarazioni rese. Nel caso di specie è stato corretto l'operato del Tribunale di
Spoleto che ha agito correttamente con conseguente rigetto del relativo motivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi stante la semplicità della questione e l'assenza di particolari questioni di diritto con l'esclusione della fase istruttoria assolutamente assente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 552\2021 emessa dal Tribunale di Spoleto nel pagina 8 di 9 giudizio RG 1100\2012;
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare all'appellata costituita le spese di lite, che si liquidano, in complessive € 1.500,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 2 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
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