Articolo 27 della Legge 8 marzo 1949, n. 75
Articolo 26Articolo 28
Versione
23 marzo 1949
Art. 27. Costruzioni non ammesse ai termini dell'art. 2

Alle costruzioni navali per conto di nazionali non ammesse ai benefici indicati nel capo 11, ivi compresi i pontoni di sollevamento, i rimorchiatori pontati e le draghe, sono tuttavia concessi i benefici di cui agli articoli 4, 7, 8, 9, 10, sempre che siano osservate le disposizioni degli articoli 11 e 12.
Per concorrere a detti benefici, gli interessati devono presentare apposita domanda.
Sul contributo sui materiali possono essere concessi anticipi a termini dell'art. 14.
Entrata in vigore il 23 marzo 1949