Sentenza 10 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 24 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/02/2021, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2021
N. 00189/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Auchan S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Bianchini, Marco Sica, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Bianchini in EZ, Piazzale Roma, 464;
contro
Provincia di EZ, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio eletto presso lo studio Roberta Brusegan in Mestre, EZ, via Forte Marghera 191;
Comune di EZ, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giulio Gidoni, dell’Avvocatura civica, domiciliataria ex lege in EZ, S. Marco, 4091;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in EZ, San Marco, 63;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede della medesima Avvocatura in EZ, Cannaregio 23;
nei confronti
Terraglio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampietro Geremia, Fulvio Lorigiola, con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in EZ, Piazzale Roma, 468/B;
Concessioni Autostradali Venete - Cav S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FR ZE, Elisabetta Buranello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio FR ZE in Bologna, via Massimo D'Azeglio, 58;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione del dirigente del settore Ambiente della Provincia di EZ n. 4285/2013, prot. n. 742, del 7.1.2014, avente ad oggetto "provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 26 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii sul progetto presentato dalla ditta Terraglio S.p.a. relativo a centro commerciale (grande struttura di vendita) da realizzarsi in via Caravaggio in Comune di EZ", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 13 del 31.1.2014;
- del parere n. 19/2013, prot. n. 110982/13 della Commissione Valutazione di impatto ambientale della Provincia di EZ del 18.12.2013 avente ad oggetto "Terraglio S.p.A. realizzazione di un centro commerciale (grande struttura di vendita) in Comune di EZ-loc. Caravaggio. Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 152/06";
- della deliberazione del Consiglio Comunale di EZ n. 79 dell'11.11.2013, avente ad oggetto "realizzazione di un nuovo edificio da destinare a grande struttura di vendita in zona A.E.V. Terraglio tra via Caravaggio, via Borgo Pezzana e via G. Bella-Procedura di Via ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e art. 17 della L.R. 10/99", pubblicata all'albo pretorio del comune in data 20.11.2013;
- del parere n. 96 del 21.8.2013 della Commissione VAS della Regione Veneto con la quale si è espressa, con prescrizioni, per il non assoggettamento alla procedura di VAS (non conosciuto);
- della determina della Provincia di EZ n. 1115/2013 con cui è stato disposto l'assoggettamento alla procedura di VIA del progetto presentato dalla Terraglio S.p.A.;
- del parere espresso dalla Commissione Via prot. n. 38059/13 del 24.4.2013;
- del parere del Ministero della Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Struttura di Vigilanza sulle concessioni autostradali - Ufficio Territoriale di Bologna richiamato nel parere n. 19/2013 della Commissione Valutazione di impatto ambientale della provincia di EZ (non conosciuto);
quanto ai motivi aggiunti depositati il 29 gennaio 2015:
- della deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale n. 456 in data 17.10.2014, pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di EZ in data 11.11.2014, avente ad oggetto "Piano di Lottizzazione n. 1 di iniziativa privata in Z.T.O. 'D4b4' in località Terraglio e aggiornamento del P.C.P. approvato con Deliberazione di C.C. n. 74 del 9.2.2010. Controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione";
- della delibera di Giunta Comunale n. 305 in data 6.6.2014 avente ad oggetto "Piano di Lottizzazione n. 1 di iniziativa privata in Z.T.O. 'D4b4' in località Terraglio e aggiornamento del P.C.P. approvato con Deliberazione di C.C. n. 74 del 9.2.2010. Controdeduzioni alle osservazioni - Adozione";
quanto ai motivi aggiunti depositati l'11 novembre 2016:
- dei seguenti atti e provvedimenti, non conosciuti se ed in quanto esistenti:
- tutti i provvedimenti, pareri e atti, anche interni, a cominciare dal referto urbanistico e da ogni altro atto e/o provvedimento assunto dal Comune di EZ attestanti la sussistenza dei presupposti per dare avvio al procedimento di Conferenza di Servizi, ex art. 9, D. Lgs. n. 11411998, per il rilascio dell'autorizzazione l'apertura e/o l'ampliamento di una grande struttura di vendita;
- tutte le deliberazioni e verbali delle sedute della Conferenza di Servizi ex art. 9, D. Lgs, n. 114/1998;
- le autorizzazioni nn. 2016/469745, 2016/469768 e 2016/469775 rilasciate dal Comune di EZ in data 7 ottobre 2016, stando al sito internet del Comune, per l'apertura al pubblico di una grande struttura dl vendita;
- la/e ulteriore/i autorizzazione/i unitaria/e eventualmente rilasciata/e dal Comune di EZ per l'apertura al pubblico di una grande struttura di vendita;
- le autorizzazioni commerciali singole discendenti da quella unitaria sopra indicata per l'eventuale apertura, all'interno della descritta grande struttura di vendita, ove articolata nella forma del centro commerciale o del parco commerciale o del factory outlet center, di grandi e medi strutture dl vendita, nonché delle comunicazioni concernenti l'apertura degli esercizi di vicinato;
- il/i permesso/i di costruire e/o la DIA in forza del quali è stata assentita l'edificazione della citata grande struttura dl vendita;
- tutti gli atti del procedimento di rilascio dell'autorizzazione e di quello per il rilascio del permesso di costruire e di quelli presupposti, connessi e consequenziali, non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- la deliberazione e/o provvedimento con cui nel mese di agosto 2016 il Comune di EZ e/o la conferenza di servizi hanno deciso di annullare la determinazione negativa sul progetto assunta nel mese di maggio 2016 e riesaminato favorevolmente il progetto proposto dalla Terraglio S.p.A.;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 17 marzo 2017:
dei seguenti atti e provvedimenti, già impugnati "al buio" con il secondo ricorso per motivi aggiunti e nuovamente censurati perché conosciuti a seguito dell'accesso effettuato dalla ricorrente in data 9 gennaio 2017:
- autorizzazione commerciale n. 2016/469745 in data 07.10.2016 recante "trasferimento ed ampliamento di un grande centro commerciale", con la quale il Comune di EZ ha autorizzato la Terraglio S.p.A. "al trasferimento ed ampliamento di una grande struttura di vendita, centro commerciale, avente superficie pari a mq. 4448, tipologia grande centro commerciale di due esercizi in VIA CARAVAGGIO (MESTRE) SENZA NUMERO CIVICO superficie finale di vendita mq. 7990, settore alimentare mq. 4805 e settore non alimentare mq. 3185";
- autorizzazione commerciale n. 2016/469768 del 07.10.2016 recante "apertura di un esercizio di grande centro commerciale", con la quale il Comune di EZ ha autorizzato la Terraglio S.p.A. "all'apertura dell'esercizio di vendita al dettaglio denominato "UNITA' 1" nell'ambito del grande centro commerciale composto da due esercizi sito in VIA CARAVAGGIO (MESTRE) SENZA NUMERO CIVICO superficie di vendita totale mq. 6862 SETTORE ALIMENTARE superficie di vendita mq. 4805 SETTORE NON ALIMENTARE superficie di vendita mq. 2057;
- autorizzazione commerciale n. 2016/469775 in data 7.10.2016 recante "apertura di un esercizio di grande centro commerciale", con la quale il Comune di EZ ha autorizzato la Terraglio S.p.A. "all'apertura dell'esercizio di vendita al dettaglio denominato "UNITA' 2" nell'ambito del grande centro commerciale composto da due esercizi sito in VIA CARAVAGGIO (MESTRE) SENZA NUMERO CIVICO superficie di vendita totale mq, 1128 SETTORE NON ALIMENTARE superficie di vendita mq. 1128" ;
- deliberazione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale in data 31.08.2016;
- in parte qua, deliberazione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale in data 16.05.2016;
- se ed in quanto occorrer possa di quanto segue:
- deliberazione della Conferenza di Servizi istruttoria di cui al verbale in data 6.05.2016;
- deliberazione della Conferenza di Servizi istruttoria di cui al verbale in data 26.01.2016;
nonché di tutti gli atti acquisiti al fascicolo della Conferenza di servizi istruttoria e decisoria;
- nonché, sempre se ed in quanto occorrer possa:
- autorizzazione n. 2013/439560 del 9.10.2013 “per ampliamento di un esercizio singolo all'interno di grande struttura di vendita in forma di centro commerciale all'interno di un parco commerciale";
- autorizzazione n. 2013/439468 del 9.10.2013 "per ampliamento di un esercizio singolo all'interno di grande struttura di vendita in forma di centro commerciale all'interno di un parco commerciale";
- autorizzazione n. 2013/419290 del 27.09.2013 per "modifica della ripartizione della superficie di vendita del parco commerciale 'AEV Terraglio, lato sud-est' mediante redistribuzione della superficie di vendita del centro commerciale 83434" (non conosciuta);
- deliberazione Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale del 26.11.2009, nel corso della quale è stato deliberato il rilascio delle predette autorizzazioni commerciali (non conosciuta);
- tutte le altre autorizzazioni commerciali e di ogni altro atto eventualmente rilasciati dalla Conferenza di servizi e/o dal Comune e/o dalla CM/Provincia di EZ (deliberazioni della conferenza di servizi, provvedimenti VIA, verifica di esclusione dalla VIA, etc.) relativi alle strutture di vendita aggregate nel parco commerciale "AEV Terraglio - porzione n. 3" sito in EZ, via Maderna e/o al parco commerciale nella sua interezza (atti allo stato non conosciuti);
- tutti gli eventuali provvedimenti di proroga del termine di attivazione degli esercizi commerciali relativamente ai quali sono state rilasciate le autorizzazioni commerciali impugnate (allo stato non conosciuti);
- la deliberazione/parere della Commissione VIA (allo stato non conosciuta) che ha ritenuto le modifiche apportate al progetto "non incidenti sulle risultanze del parere reso nell'ambito della procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui alta determina n. 4285/2013 e altresì non sono state considerate tali da comportare incidenze negative significative sull'ambiente";
- la nota Città Metropolitana di EZ, prot. n. 22020 in data 14.03.2016 con la quale è stato comunicato il parere/deliberazione della Commissione VIA;
- il permesso di costruire di cui alla richiesta prot. n. 2015/522090 del 16.11.2015, concernente "la realizzazione di edificio commerciale e relative sistemazioni e opere esterne e standard afferenti del piano di lottizzazione n. 1 z.t.o. d4.b4 in località terraglio" (allo stato non conosciuto);
- il permesso di costruire di cui alla richiesta di permesso di costruire prot. n. 2015/ 522135 del 16.11.2015 concernente "l'esecuzione di opere di urbanizzazione (entro e fuori ambito) del piano di lottizzazione n.1 z.t.o. d4.b4 in località terraglio" (allo stato non conosciuto);
quanto ai motivi aggiunti depositati il 15 dicembre 2017:
- della delibera di Giunta Comunale n. 229 del 3.10.2017, pubblicata all'Albo pretori del Comune di EZ dal 6.10.2017 al 21.10.2017, avente ad oggetto "Approvazione della 'Convenzione n. 91 Terraglio prot. C.A.V. n. 8872 del 12.6.2017 tra Comune di EZ e Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. e dell'atto integrativo alla convenzione urbanistica, già sottoscritta, per l'attuazione degli interventi previsti dal PdL di iniziativa privata n. 1 - Z.T.O. D4 b-4 a Mestre in località Terraglio;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 31 maggio 2019:
- del parere n. 96 del 21.8.2013 con il quale il Dirigente della U.P. Coordinamento Commissioni (VAS – VincA – NUVV), “attesa la necessità di procedere con urgenza al parere di assoggettamento o meno a procedura VAS, salva ratifica da parte della Commissione VAS” della Regione Veneto si è espresso per il non assoggettamento del PdL alla procedura di VAS con prescrizioni, nonché della relazione istruttoria tecnica predisposta dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS - VincA - NUVV);
- del verbale della seduta della Commissione VIA provinciale in data 27.05.2015 e verbale prot. 46044 del 29.05.2015 con esclusione delle modifiche edilizie proposte al progetto definitivo del Centro Commerciale dall'assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (non conosciuto);
- del parere favorevole prot. n. 22020 in data 14.03.2016 della Commissione VIA Provincia di EZ sulle nuove soluzioni viabilistiche ipotizzate a seguito della richiesta di integrazioni pratica SUAP prot. n. 03390500266-19122014-1629 SUPRO 120219 (non conosciuto);
- se esistente, del provvedimento di proroga del termine di durata del provvedimento di VIA n. 4285 del 7.01.2014, prot. 742, della Città Metropolitana di EZ di eventuale accoglimento della richiesta presentata in data 27.12.2018;
- se esistente, del provvedimento di proroga del termine di attivazione del centro commerciale trasferito e ampliato di cui alla deliberazione della conferenza di servizi in data 31 agosto 2016 e alle successive autorizzazioni rilasciate dal Comune di EZ n. 2016/469745 in data 07.10.2016, n. 2016/469768 del 07.10.2016 e n. 2016/469775 in data 7.10.2016;
quanto ai motivi aggiunti depositati l'8 novembre 2019:
- della determinazione della Città Metropolitana di EZ n. 2450/2019 in data 12.08.2019 avente ad oggetto “Proroga della validità del giudizio di compatibilità ambientale prot. n. 742 del 07.01.2014 relativo alla realizzazione di una nuova grande struttura di vendita nella forma del centro commerciale proposta da Terraglio S.p.A. in via Caravaggio a Mestre EZ”;
- della nota del Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Città Metropolitana di EZ prot. n. 51975 in data 8.08.2019;
- della nota Città Metropolitana di EZ - Servizio Ambiente prot. n. 22364 in data 29.03.2019;
- della DGC n. 129 in data 30.04.2019 avente ad oggetto “Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata n. 1 in ZTO “D4.b-4” sito in località Terraglio”;
- del permesso di costruire P.G. 2019/359270;
- del permesso di costruire PG. 2019/426054;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 luglio 2020:
- della nota del Comune di EZ PG/2019/0467217 in data 20.09.2019, conosciuta in data 25.02.2020, avente ad oggetto “proroga termini inizio attività di vendita al dettaglio grande centro commerciale”;
- della nota del Comune di EZ senza numero di protocollo e data, pratica id n. 514926, conosciuta in data 25.02.2020, avente ad oggetto “proroga termini inizio attività di vendita al dettaglio per esercizio di grande centro commerciale”;
- della nota del Comune di EZ senza numero di protocollo e data, pratica id n. 514986, conosciuta in data 25.02.2020, avente ad oggetto “proroga termini inizio attività di vendita al dettaglio per esercizio di grande centro commerciale”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di EZ, del Comune di EZ, della Regione Veneto, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Terraglio S.p.A. e di Concessioni Autostradali Venete - Cav S.p.A.;
Vista la nota depositata in giudizio il 13 gennaio 2021, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Considerato che, con istanza depositata in giudizio in data 13 gennaio 2021, parte ricorrente, evidenziando che, medio tempore, ha ceduto ad altra società il ramo di azienda costituito dalla grande struttura di vendita sita nel centro commerciale denominato “le Porte di Mestre”, in via Don Federico Tosatto, nel Comune di EZ, Mestre, ha chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, con compensazione delle spese di lite;
Considerato che tale istanza è stata sottoscritta, per adesione alla richiesta di compensazione delle spese di lite, da tutte le altre parti costituite;
Ritenuto che, in considerazione di quanto rappresentato ed espressamente chiesto dalla ricorrente, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, atteso l’accordo raggiunto sul punto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in EZ nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO