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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 174/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 174/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Sabina Zullo ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 20 gennaio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 27 luglio
2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
I, N. 80, Anno 2009, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli minori Per_1
(in data 9 ottobre 2009) e (in data 2 gennaio 2018). Per_2
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 5 dicembre 2012 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 21 novembre 2012, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il signor e la signora , celebrato in Parte_1 Parte_2
data 29.07.2009 in Trento, disponendo contestualmente la trascrizione dell'emananda sentenza;
2. i signori e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e nulla avere a pretendere a titolo di mantenimento
l'uno nei confronti dell'altro;
3. i figli minorenni verranno affidati congiuntamente ed in modo paritario ad entrambi i genitori, con collocazione, per quanto riguarda il minore , Persona_3 presso l'abitazione della madre, sita in Trento, Via Pranzelores n. 123 int.4, mentre la figlia, , sarà collocata presso l'abitazione del padre sita in Trento, Persona_4
in L. Einaudi n. 25, dove peraltro i minori hanno già le rispettive residenze;
4. i figli minori trascorrono insieme tempo uguale con entrambi i genitori, a settimane alterne, salvo diverso accordo;
5. per quanto riguarda il contributo economico in favore dei figli, considerato il tempo paritario che ciascuno dei genitori trascorrerà con gli stessi, nonché avuto riguardo alla loro collocazione paritaria tra i coniugi, si dà atto che entrambi i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento dei figli ed ai loro bisogni fondamentali per il tempo che trascorreranno assieme;
6. salvo diverso accordo, i coniugi stabiliscono che le festività della Vigilia e del giorno di Natale, di Capodanno, Pasqua e Pasquetta verranno trascorse con i figli in via alternata. Nei periodi di ferie estive dei genitori, gli stessi concorderanno entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno un periodo di massimo 15 giorni consecutivi che ciascuna delle parti potrà trascorrere con i figli in vacanza;
in tal
2 caso il genitore dovrà comunicare all'altro genitore il luogo di vacanza e consentire la comunicazione telefonica con i figli;
7. le spese ordinarie per entrambi i figli riguardo la scuola (mensa, materiale scolastico) e le spese straordinarie (gite scolastiche, spese sanitarie, altre spese scolastiche, attività sportive, contributi vari) verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura di 50%; per eventuale dubbio in ordine alla qualificazione delle spese le parti faranno riferimento alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data 14.07.2017;
8. le parti si impegnano a collaborare tra loro con reciproco rispetto nell'interesse dei figli;
9. nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta
d'identità dei figli minori valida per l'espatrio;
10. i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano, fin da ora, di non volersi riconciliare. Le stesse altresì si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese generali”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 21 novembre 2012) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 5 dicembre 2012, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento
3 dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2
in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale.
Quanto alla collocazione dei minori, osserva il Collegio che trattasi di regolamentazione già in essere, come comprovato dai certificati di residenza in atti,
e che la disciplina del diritto di visita è tale da garantire l'effettività del rapporto tra i minori e ciascun genitore.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(e a Trento in data 27 luglio
[...] Parte_2 Parte_2
2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
I, N. 80, Anno 2009, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate,
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 174/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Sabina Zullo ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 20 gennaio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 27 luglio
2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
I, N. 80, Anno 2009, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli minori Per_1
(in data 9 ottobre 2009) e (in data 2 gennaio 2018). Per_2
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 5 dicembre 2012 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 21 novembre 2012, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il signor e la signora , celebrato in Parte_1 Parte_2
data 29.07.2009 in Trento, disponendo contestualmente la trascrizione dell'emananda sentenza;
2. i signori e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e nulla avere a pretendere a titolo di mantenimento
l'uno nei confronti dell'altro;
3. i figli minorenni verranno affidati congiuntamente ed in modo paritario ad entrambi i genitori, con collocazione, per quanto riguarda il minore , Persona_3 presso l'abitazione della madre, sita in Trento, Via Pranzelores n. 123 int.4, mentre la figlia, , sarà collocata presso l'abitazione del padre sita in Trento, Persona_4
in L. Einaudi n. 25, dove peraltro i minori hanno già le rispettive residenze;
4. i figli minori trascorrono insieme tempo uguale con entrambi i genitori, a settimane alterne, salvo diverso accordo;
5. per quanto riguarda il contributo economico in favore dei figli, considerato il tempo paritario che ciascuno dei genitori trascorrerà con gli stessi, nonché avuto riguardo alla loro collocazione paritaria tra i coniugi, si dà atto che entrambi i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento dei figli ed ai loro bisogni fondamentali per il tempo che trascorreranno assieme;
6. salvo diverso accordo, i coniugi stabiliscono che le festività della Vigilia e del giorno di Natale, di Capodanno, Pasqua e Pasquetta verranno trascorse con i figli in via alternata. Nei periodi di ferie estive dei genitori, gli stessi concorderanno entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno un periodo di massimo 15 giorni consecutivi che ciascuna delle parti potrà trascorrere con i figli in vacanza;
in tal
2 caso il genitore dovrà comunicare all'altro genitore il luogo di vacanza e consentire la comunicazione telefonica con i figli;
7. le spese ordinarie per entrambi i figli riguardo la scuola (mensa, materiale scolastico) e le spese straordinarie (gite scolastiche, spese sanitarie, altre spese scolastiche, attività sportive, contributi vari) verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura di 50%; per eventuale dubbio in ordine alla qualificazione delle spese le parti faranno riferimento alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data 14.07.2017;
8. le parti si impegnano a collaborare tra loro con reciproco rispetto nell'interesse dei figli;
9. nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta
d'identità dei figli minori valida per l'espatrio;
10. i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano, fin da ora, di non volersi riconciliare. Le stesse altresì si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese generali”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 21 novembre 2012) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 5 dicembre 2012, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento
3 dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2
in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale.
Quanto alla collocazione dei minori, osserva il Collegio che trattasi di regolamentazione già in essere, come comprovato dai certificati di residenza in atti,
e che la disciplina del diritto di visita è tale da garantire l'effettività del rapporto tra i minori e ciascun genitore.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(e a Trento in data 27 luglio
[...] Parte_2 Parte_2
2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
I, N. 80, Anno 2009, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate,
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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