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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7446/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito/cartelle esattoriali;
promossa
DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Carlo Mancuso;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Castellucci;
CP_1
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Paola Bellistri;
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.11.2022, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229007473521000 notificata in data 18.10.2022 in relazione alle cartelle esattoriali nn. 10020130034672754000 e 10020140031865551000 e agli avvisi di addebito nn.
40020130002959341000, 40020130003326283000, 40020130004234552000, 40020130004246377000, 40020140000162044000, 40020140003116111000, 40020140006548922000 e 40020150000880147000 aventi ad oggetto contributi di competenza dell' e dell' CP_1 CP_3
L'opponente deduceva la omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti ex art. 3 L. n.
335/1995 e la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/99.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituivano l' e l' CP_1 Controparte_2 che con articolate argomentazioni chiedevano il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda.
Non si costituiva l' con conseguente declaratoria di contumacia. CP_3
In data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 11.4.2025.
Anzitutto va confermata la dichiarazione di contumacia dell' regolarmente convenuto in giudizio e CP_3 non costituito (v. ricevuta di consegna in atti)
Tanto premesso, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Come documentato dall , nelle more del procedimento e in specie con Controparte_2 istanza del 29.6.2023, la parte ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater art. 1 commi 231-252 L. 197/2022) anche in relazione alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento oggetto della presente Contr controversia. La istanza è stata accettata dall e comunicata al ricorrente con comunicazione di accettazione di definizione agevolata (v. atto di accettazione definizione agevolata n.
10090202302456163000 notificato alla società ricorrente il 14.09.2023)
La dichiarazione di adesione reca, come stabilito dalla legge (art. 1 comma 236 L. 197/2022), anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima.
Sennonchè non è sufficiente che vi sia solamente tale scelta nel modulo per la richiesta di definizione agevolata. Esso, effettivamente, è solo un impegno a rinunciare e non una definitiva rinuncia.
Perché sia concretizzata tale rinuncia, la parte interessata dovrà depositare un atto processuale di rinuncia che richiama tale modulo per la rottamazione quater.
In caso di mancato deposito di tale atto processuale (ed è l'ipotesi in rilievo nel caso di specie) non si potrà avere l'effettiva rinuncia al ricorso ma andrà piuttosto dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (così Corte di Cassazione ordinanza n. 15722 del 5 giugno 2023 con riguardo proprio a un caso di in cui parte ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata in rilievo nel caso de quo, la rottamazione quater di cui alla l. n. 197/2022, art. 1 commi da 231 a 252).
In fattispecie analoghe la Suprema Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che “il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono” (v. Cass. nr. 27846 del 2020). Nel caso di specie, pur rilevato che la parte ricorrente per il tramite del difensore nulla ha dedotto in ordine alla predetta documentata adesione alla definizione agevolata, ritiene questo Giudicante che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Per quanto riguarda le spese del giudizio le stesse possono essere compensante: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa (v. ex plurimis, Cass. nr.
1950 del 2023). Sussistono, pertanto, quelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi
(Corte Costituzionale, 19/04/2018, n. 77).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 11.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7446/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito/cartelle esattoriali;
promossa
DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Carlo Mancuso;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Castellucci;
CP_1
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Paola Bellistri;
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.11.2022, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229007473521000 notificata in data 18.10.2022 in relazione alle cartelle esattoriali nn. 10020130034672754000 e 10020140031865551000 e agli avvisi di addebito nn.
40020130002959341000, 40020130003326283000, 40020130004234552000, 40020130004246377000, 40020140000162044000, 40020140003116111000, 40020140006548922000 e 40020150000880147000 aventi ad oggetto contributi di competenza dell' e dell' CP_1 CP_3
L'opponente deduceva la omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti ex art. 3 L. n.
335/1995 e la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/99.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituivano l' e l' CP_1 Controparte_2 che con articolate argomentazioni chiedevano il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda.
Non si costituiva l' con conseguente declaratoria di contumacia. CP_3
In data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 11.4.2025.
Anzitutto va confermata la dichiarazione di contumacia dell' regolarmente convenuto in giudizio e CP_3 non costituito (v. ricevuta di consegna in atti)
Tanto premesso, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Come documentato dall , nelle more del procedimento e in specie con Controparte_2 istanza del 29.6.2023, la parte ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater art. 1 commi 231-252 L. 197/2022) anche in relazione alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento oggetto della presente Contr controversia. La istanza è stata accettata dall e comunicata al ricorrente con comunicazione di accettazione di definizione agevolata (v. atto di accettazione definizione agevolata n.
10090202302456163000 notificato alla società ricorrente il 14.09.2023)
La dichiarazione di adesione reca, come stabilito dalla legge (art. 1 comma 236 L. 197/2022), anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima.
Sennonchè non è sufficiente che vi sia solamente tale scelta nel modulo per la richiesta di definizione agevolata. Esso, effettivamente, è solo un impegno a rinunciare e non una definitiva rinuncia.
Perché sia concretizzata tale rinuncia, la parte interessata dovrà depositare un atto processuale di rinuncia che richiama tale modulo per la rottamazione quater.
In caso di mancato deposito di tale atto processuale (ed è l'ipotesi in rilievo nel caso di specie) non si potrà avere l'effettiva rinuncia al ricorso ma andrà piuttosto dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (così Corte di Cassazione ordinanza n. 15722 del 5 giugno 2023 con riguardo proprio a un caso di in cui parte ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata in rilievo nel caso de quo, la rottamazione quater di cui alla l. n. 197/2022, art. 1 commi da 231 a 252).
In fattispecie analoghe la Suprema Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che “il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono” (v. Cass. nr. 27846 del 2020). Nel caso di specie, pur rilevato che la parte ricorrente per il tramite del difensore nulla ha dedotto in ordine alla predetta documentata adesione alla definizione agevolata, ritiene questo Giudicante che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Per quanto riguarda le spese del giudizio le stesse possono essere compensante: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa (v. ex plurimis, Cass. nr.
1950 del 2023). Sussistono, pertanto, quelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi
(Corte Costituzionale, 19/04/2018, n. 77).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 11.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Francesca D'Antonio