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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 795/2024 R.G., tra:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosario Schembari che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
, (C.F. ), nato in [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Comiso in Piazza A. Saffi n. 9, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Jessica Di Martino che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì 23.10.2024.
OG GE TTO : Altri istituti di diritto di famiglia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che, con ricorso ritualmente notificato in data 26.3.2024, premettendo di aver Parte_1
convissuto more uxorio con e che dalla loro unione è nata la figlia Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 3 ( , 31.01.2019), ha domandato all'adito Tribunale di affidare in modo esclusivo a se stessa Per_1 Per_2
la minore, di regolamentare i tempi di frequentazione con il genitore non affidatario e di porre a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre l'importo mensile di €. 300,00 o quell'altra che il tribunale riterrà di giustizia da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile in ragione degli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie;
che, costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
22.05.2024, il signor ha contestato le avverse deduzioni chiedendo a questo Controparte_1
Tribunale di rigettare la richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla resistente siccome destituita di ogni fondamento e, conseguentemente, disciplinare l'affidamento congiunto della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, di disciplinare l'esercizio di visita del padre con facoltà di avere con sé la figlia due pomeriggi la settimana – martedì e giovedì – nel rispetto del best interest della figlia e degli impegni lavorativi del padre;
nonché un week-end a settimane alterne dal sabato pomeriggio alle 16.00 alla domenica sera alle 20.00, da attuare in maniera graduale ed in considerazione soprattutto delle reazioni psicologiche della bambina – con facoltà per entrambi i genitori di accordarsi in maniera flessibile e serena per l'esercizio del diritto di visita, e chiedendo altresì che l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia sia disposto nell'ammontare di euro
200,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat, e contribuzione alle spese straordinarie occorrenti per la figlia a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
che in data 27.6.2024 è stata tenuta l'udienza e, sentite entrambe le parti, e il presidente relatore si è riservato concedendo termine di giorni dieci per il deposito di note scritte;
che tuttavia, nelle more, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo (depositato telematicamente in data 04.07.2024) e hanno chiesto che i rapporti tra i genitori e la figlia siano regolamentati alle condizioni di seguito riportate:
1. la figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2. il padre eserciterà il diritto di visita due pomeriggi la settimana — martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 - nel rispetto del best interest della figlia e degli impegni lavorativi del padre e delle esigenze scolastiche e ludico-ricreative della minore, con la massima flessibilità e disponibilità anche in considerazione delle condizioni climatiche e delle stagioni;
nonché un week-end a settimane alterne dal sabato pomeriggio alle 16.00 alla domenica sera alle 20.00, da attuare in maniera graduale ed in considerazione soprattutto delle reazioni psicologiche della bambina - con riguardo al pernotto lo stesso dovrà avvenire in maniera graduale sempre secondo le reazioni della minore;
in ogni caso sin
pagina 2 di 3 quando non si procederà al pernotto la minore potrà stare con il padre, sempre a settimane alterne il sabato e/ o la domenica, dalle ore 12:00 alle ore 20:00, con facoltà per entrambi i genitori di accordarsi in maniera flessibile e serena per l'esercizio del diritto di visita;
con riguardo alle festività
i coniugi trascorreranno con i figli festività alternate;
3. mantenimento a carico del padre con corresponsione dell'assegno in favore della figlia minore di €
200,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat, e contribuzione alle spese straordinarie occorrenti per la figlia a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4. percezione dell'assegno unico nella misura del 100% in favore della madre;
Per_
5. entrambi i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio del passaporto della figlia;
6. Le spese rimangono compensate tra le parti.”; che, con ordinanza del 24.7.2024 e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.6.2024, preso atto dell'accordo sulle condizioni di regolamentazione dell'affidamento il procedimento è proseguito nelle forme della domanda congiunta e fissata l'udienza di decisione orale ex art. 473 bis 51 c.p.c. per il giorno 23.10.2024, sostituta con il deposito di note scritte, con le quali le parti hanno insistito nelle condizioni di cui all'accordo raggiunto;
che nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni relative alla figlia minore in quanto non in contrasto con gli interessi della stessa;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Omologa le condizioni concordate tra le parti nell'interesse della minore, siccome indicate in parte motiva e da intendersi qui trascritte, considerato che le stesse non contrastano con gli interessi della minore né con norme di legge;
- prende atto dell'accordo tra le parti in ordine alla percezione dell'intero importo dell'assegno Unico
Universale per la figlia da parte della ricorrente;
- spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22.1.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 795/2024 R.G., tra:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosario Schembari che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
, (C.F. ), nato in [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Comiso in Piazza A. Saffi n. 9, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Jessica Di Martino che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì 23.10.2024.
OG GE TTO : Altri istituti di diritto di famiglia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che, con ricorso ritualmente notificato in data 26.3.2024, premettendo di aver Parte_1
convissuto more uxorio con e che dalla loro unione è nata la figlia Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 3 ( , 31.01.2019), ha domandato all'adito Tribunale di affidare in modo esclusivo a se stessa Per_1 Per_2
la minore, di regolamentare i tempi di frequentazione con il genitore non affidatario e di porre a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre l'importo mensile di €. 300,00 o quell'altra che il tribunale riterrà di giustizia da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile in ragione degli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie;
che, costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
22.05.2024, il signor ha contestato le avverse deduzioni chiedendo a questo Controparte_1
Tribunale di rigettare la richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla resistente siccome destituita di ogni fondamento e, conseguentemente, disciplinare l'affidamento congiunto della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, di disciplinare l'esercizio di visita del padre con facoltà di avere con sé la figlia due pomeriggi la settimana – martedì e giovedì – nel rispetto del best interest della figlia e degli impegni lavorativi del padre;
nonché un week-end a settimane alterne dal sabato pomeriggio alle 16.00 alla domenica sera alle 20.00, da attuare in maniera graduale ed in considerazione soprattutto delle reazioni psicologiche della bambina – con facoltà per entrambi i genitori di accordarsi in maniera flessibile e serena per l'esercizio del diritto di visita, e chiedendo altresì che l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia sia disposto nell'ammontare di euro
200,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat, e contribuzione alle spese straordinarie occorrenti per la figlia a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
che in data 27.6.2024 è stata tenuta l'udienza e, sentite entrambe le parti, e il presidente relatore si è riservato concedendo termine di giorni dieci per il deposito di note scritte;
che tuttavia, nelle more, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo (depositato telematicamente in data 04.07.2024) e hanno chiesto che i rapporti tra i genitori e la figlia siano regolamentati alle condizioni di seguito riportate:
1. la figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2. il padre eserciterà il diritto di visita due pomeriggi la settimana — martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 - nel rispetto del best interest della figlia e degli impegni lavorativi del padre e delle esigenze scolastiche e ludico-ricreative della minore, con la massima flessibilità e disponibilità anche in considerazione delle condizioni climatiche e delle stagioni;
nonché un week-end a settimane alterne dal sabato pomeriggio alle 16.00 alla domenica sera alle 20.00, da attuare in maniera graduale ed in considerazione soprattutto delle reazioni psicologiche della bambina - con riguardo al pernotto lo stesso dovrà avvenire in maniera graduale sempre secondo le reazioni della minore;
in ogni caso sin
pagina 2 di 3 quando non si procederà al pernotto la minore potrà stare con il padre, sempre a settimane alterne il sabato e/ o la domenica, dalle ore 12:00 alle ore 20:00, con facoltà per entrambi i genitori di accordarsi in maniera flessibile e serena per l'esercizio del diritto di visita;
con riguardo alle festività
i coniugi trascorreranno con i figli festività alternate;
3. mantenimento a carico del padre con corresponsione dell'assegno in favore della figlia minore di €
200,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat, e contribuzione alle spese straordinarie occorrenti per la figlia a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4. percezione dell'assegno unico nella misura del 100% in favore della madre;
Per_
5. entrambi i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio del passaporto della figlia;
6. Le spese rimangono compensate tra le parti.”; che, con ordinanza del 24.7.2024 e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.6.2024, preso atto dell'accordo sulle condizioni di regolamentazione dell'affidamento il procedimento è proseguito nelle forme della domanda congiunta e fissata l'udienza di decisione orale ex art. 473 bis 51 c.p.c. per il giorno 23.10.2024, sostituta con il deposito di note scritte, con le quali le parti hanno insistito nelle condizioni di cui all'accordo raggiunto;
che nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni relative alla figlia minore in quanto non in contrasto con gli interessi della stessa;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Omologa le condizioni concordate tra le parti nell'interesse della minore, siccome indicate in parte motiva e da intendersi qui trascritte, considerato che le stesse non contrastano con gli interessi della minore né con norme di legge;
- prende atto dell'accordo tra le parti in ordine alla percezione dell'intero importo dell'assegno Unico
Universale per la figlia da parte della ricorrente;
- spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22.1.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3