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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4989/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 4989 del 2021, posta in delibazione all'udienza del 10.9.2024, e vertente tra
TRA
( rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Luna , Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest' ultimo Via degli Elci n° 22 – Rieti;
ATTORE
E
( ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malatesta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma viale XXI Aprile
26;
CONVENUTA
Oggetto: lesione personale;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2024.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che l'attore nello Parte_1 svolgimento di attività ciclistica amatoriale, era stato coinvolto, in data 2.9.18 alle ore 16.30 circa in loc. Monte Cavo a Rocca di Papa, in un sinistro;
che l'attore, insieme al padre , si Persona_1 trovava in bicicletta su via delle Scalette in discesa con direzione via Ariccia – Rocca di Papa quando
, a causa di una buca presente sul manto stradale, aveva perso il controllo del suo Controparte_1 mezzo, motociclo Yamaha Majestic targato DC35591, assicurato per la RCA con , ed CP_2 aveva urtato che quindi era stato scagliato contro l'attore che cadeva quindi a terra;
Persona_1 che l'attore era stato trasportato dal servizio presso il PS di Albano Laziale;
che a causa del CP_3 sinistro era stata diagnosticata all'attore Frattura scomposta della base del V metacarpo. Frattura puriframmentaria da scoppio metaepifisiaria distale del radio con notevole scomposizione dei frammenti” con prognosi di gg. ; che l'attore aveva subito in data 4.9.18 intervento di CP_4 riduzione della frattura e del polso sinistro e osteosintesi con placca;
che l'attore si era sottoposto a successivi controlli medici come da cartelle cliniche allegate in atti;
che nel sinistro era rimasta anche danneggiata la bicicletta di proprietà dell'attore; che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno patrimoniale subito per il relativo ripristino, pari ad € 170,00 ; che l'attore era stato visitato dal medico fiduciario della la quale tuttavia negava il risarcimento per mancata prova del CP_2 nesso causale tra il danno e l'evento denunciato;
che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale subito come quantificato dal CTP da liquidarsi sulla base delle Tabelle di
Milano 2021.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare la responsabilità di per i Controparte_1 danni e le lesioni subite dall'attore in conseguenza del sinistro e per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Verificata la regolare citazione dei convenuti indicati in epigrafe, è stato assegnato a parte attrice termine per la proposizione di istanza di negoziazione assistita nei confronti del convenuto CP_1
, rimasto contumace. Con comparsa del 23.2.2022 si è costituita deducendo
[...] Controparte_2 che era onere di parte attrice dare prova del sinistro e del nesso causale tra le lesioni e quest'ultimo; che non vi era prova della dinamica descritta dall'attore; che la prova richiesta mediante il teste era inammissibile in quanto quest'ultimo era stato parzialmente coinvolto nel Persona_1 sinistro come descritto dallo stesso attore;
che dalla lettera di messa in mora del 11.3.2020 non era mai stata menzionata la presenza di tale testimone oculare del fatto;
che era amico Controparte_1 del sig. come si evinceva dalla dichiarazione di quest'ultimo allegata all'atto di Persona_1 citazione;
che nel referto medico del PS era stato indicato “caduta accidentale dalla bici”; che quindi l'attore non aveva dichiarato in accesso al PS di essere caduto a seguito di un sinistro stradale, che il verbale del PS aveva efficacia di atto pubblico ex art. 2700 c.c.; che per altro il sinistro era addebitabile alla presenza di una buca sul manto stradale che avrebbe fatto perdere al il CP_1 controllo del mezzo;
che quindi il sinistro era addebitabile ex art. 2051 c.c. all'ente gestore del tratto di strada;
che il danno non patrimoniale allegato non era provato;
che era onere dell'attore dare prova della riconducibilità delle spese mediche allegate al sinistro.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande dell'attore.
Sentite le parti , sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Ammesso
l'interrogatorio formale di , è stata disposta CTU medico legale al cui esito la causa Controparte_1
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.9.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza in atti e la causa
è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata dall'attore è parzialmente fondata. L'attore ha domandato di accertare la responsabilità del convenuto per il sinistro Controparte_1 occorsogli in data 2.9.18 alle ore 16.30 circa in loc. Monte Cavo a Rocca di Papa e per l'effetto condannare quest'ultimo insieme alla società convenuta, quale impresa assicuratrice del veicolo condotto dall'attore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto che nelle predette circostanze di tempo e di luogo il convenuto, , aveva perso il controllo del motociclo sul quale viaggiava Controparte_1 era quindi andato ad impattare su , padre dell'attore, che era in sella alla sua bici Persona_1 affiancato al motociclo del convenuto e così quest'ultimo, cadendo a causa dell'impatto, aveva urtato l'attore il quale viaggiava affianco al padre a bordo della propria bicicletta.
La predetta dinamica del sinistro risulta confermata dal convenuto in sede del Controparte_1 deferito interrogatorio formale: il convenuto ha confermato di aver urtato, mentre si trovava alla guida del motociclo assicurato con la convenuta, a causa della strada dissestata, , che si Persona_1 trovava in sella alla sua bici, il quale a seguito dell'urto era andato ad impattare su , Parte_1 anch'egli in bici alla sua destra, che era quindi caduto al suolo.
Appare pertanto provata l'addebitabilità ex art. 2054 c.c. del sinistro oggetto di causa in capo al convenuto e per l'effetto appare sussistere il diritto dell'attore al risarcimento del Controparte_1 danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro. Emerge infatti la condotta non prudente del il quale si è posto in prossimità delle bici condotte dal CP_1 Persona_1
e dall'attore, senza tuttavia evidentemente tenere le adeguate distanze di sicurezza che avrebbero probabilmente evitato il sinistro hic et nunc, e quindi ha perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale dissestato andando quindi ad attingere, sempre per il mancato rispetto di una prudenziale distanza di sicurezza dal margine stradale, la coppia di ciclisti composta da e Persona_1 dall'attore.
Non sposta tale valutazione quanto dichiarato dall'attore al PS in sede di relativo accesso dal momento che il referto del pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata, facente prova fino a querela di falso, con riferimento alla relativa provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo e dei fatti dallo stesso compiuti ma non con riferimento al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. In tal senso la Suprema Corte ha ribadito che “ il valore di prova legale riguarda il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare (nella specie l'origine autonoma e non coinvolgente altro veicolo dell'incidente)”, potendo tutt'al più darsi rilevanza a tale dichiarazione quale confessione stragiudiziale da valutare liberamente dal giudice ex art. 2735 I comma c.c. (Cass. Civ., Sez. III, n.
20879/2024). Sulla base di tali elementi, deve ritenersi che la dichiarazione resa dall'attore presso il
PS in sede di accesso non sia incompatibile con la dinamica del sinistro offerta in citazione avendo l'attore dichiarato di aver subito le lesioni nell'attività ciclistica amatoriale e a causa di una caduta accidentale (quale in sostanza è quella oggetto di causa per quanto in questa sede se ne alleghi la riconducibilità alla condotta tenuta dal convenuto . CP_1
Sotto tale profilo, il fatto dedotto dalla convenuta costituita secondo la quale il sinistro sarebbe addebitabile ex art. 2051 c.c. all'ente che ha in gestione la strada ove si è verificato il sinistro non osta all'accoglimento, nei limiti che si diranno, della domanda di parte attrice dal momento che in ogni caso il sinistro appare riconducibile alla manovra posta in essere dal convenuto , CP_1 integrata nella perdita del controllo del mezzo condotto, non spostando tale valutazione il fatto che ciò si accaduto a causa della presenza di un manto stradale dissestato (e quindi ontologicamente caratterizzato da buche ed avvallamenti), restando in ogni caso salva la possibilità di quest'ultimo di agire nei confronti dell'ente gestore ex art. 2051 c.c. (cosa non fatta neanche in via riconvenzionale dai convenuti nel caso in esame) per l'accertamento della responsabilità del sinistro in capo all'ente gestore del tratto stradale e per essere ottenere il risarcimento del danno (patrimoniale da danno emergente) derivante da quest'ultimo.
Sussiste pertanto il diritto dell'attore di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale da parte del e della società convenuta in solido, essendo pacifico in quanto CP_1 non contestato ex art. 115 c.p.c. dalle parti il fatto che quest'ultima assicurasse al momento del sinistro il motoveicolo condotto dal CP_1
Sotto il primo profilo, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno biologico subito, come quantificato dal CTP in 15% - ITT 60 gg - ITP 75% 30 gg - ITP 50% 30 gg - ITP 25% 30 gg, da quantificarsi secondo le Tabelle di Milano.
Sul punto, va osservato che è nota al Tribunale l'oramai pacifica giurisprudenza che riconosce la risarcibilità in via autonoma rispetto al danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale del danno morale, inteso come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
In base a tale condivisibile orientamento, va ritenuto tuttavia che tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione “atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita
(che pure può influenzare) del danneggiato (v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n.
4878)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 9006/2022). Come osservato dalla Suprema Corte, “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020). In questo contesto poi, come osservato dalla Suprema Corte, “nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. "categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, ord.
23469/2018).
Su tali premesse, va rilevato che parte attrice non ha chiesto il risarcimento dell'eventuale danno morale (solo richiesto nelle memorie conclusionali e quindi tardivamente) né il riconoscimento di una eventuale personalizzazione del danno. Sotto tale profilo, va in ogni caso osservato che parte attrice, venendo meno all'onere della prova nel senso sopra delineato, non ha allegato né i fatti posti a fondamento della richiesta del danno morale né le circostanze diverse da quello “id quoad plerumque accidit” atte a fondare una eventuale personalizzazione del danno. Sul punto, è stato infatti osservato che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale... può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al
30%", tesa invece a compensare, mediante una variazione del valore standard di risarcimento, circostanze specifiche ed eccezionali su specifici aspetti dinamico relazionali e quindi non quei pregiudizi che qualunque altra vittima avrebbe patito, secondo l'id quoad plerumque accidit. trattandosi di conseguenza altrimenti già ricompresa e considerata nella liquidazione delle tabelle (cfr.
Cass., Civ., n. 28988/2018).
Dovendo liquidare il danno biologico , deve prendersi in considerazione l'esito della CTU medico legale disposta in corso di causa.
Il CTU, previo esame della documentazione medica allegata dall'attore e l'esame di quest'ultimo, ha riscontrato quale postumo, oramai permanente, compatibile con il sinistro oggetto di causa “Frattura da scoppio pluriframmentaria e scomposta della regione meta-epifisaria distale del radio e dell'apofisi stiloide dell'ulna di sinistra;
Frattura scomposta della base del V metacarpo destro;
Escoriazione dell'anca sinistra” e ha quindi determinato, sulla base dei parametri SIMLA, nel 11% il danno biologico permanente riportato e il danno da inabilità temporanea patito dall'attrice in 40 giorni di
ITA, in 40 giorni di ITP al 75% e in 60 giorni di ITP al 50%, escludendo infine alcun impatto di tali danni sulla capacità lavorativa specifica dichiarata dall'attore.
Sussiste pertanto il diritto dell'attore al risarcimento del danno biologico sopra individuato dal CTU secondo criteri e parametri del tutto condivisibili nonché non oggetto di specifica e tempestiva contestazione delle parti.
Venendo alla liquidazione del danno biologico in esame, vanno prese in considerazione le c.d. Tabelle di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, secondo la giurisprudenza prevalente cui si aderisce, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato invero “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.” (C.d.A. Roma, Sez. V, sent. 27.1.2023, cfr. ex multis
Cass., 17018/2018; cfr. anche, più di recente, Cass. 38077/2021). Ancora recentemente sul punto si
è espressa la Suprema Corte ritenendo che “il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (Cass. Civ., Sez. III, n.19506/2024).
Sulla base di tali principi, sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto dell'attore al risarcimento del danno biologico da quantificarsi sulla base delle Tabelle di Milano 2024 in €
38.102,00 (dei quali € 4600,00 per ITA di 40 giorni, € 3450,00 per ITP al 75% di 40 giorni, € 3450,00 per ITP al 50% di 60 giorni ed € 26.602,00 per il danno biologico senza riconoscimento del danno morale per i motivi sopra esposti)
Ne consegue che i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 32.482,52 (pari alla sopra indicata somma devalutata dal 2024 al settembre 2018 data del sinistro) oltre rivalutazione annuale anno per anno e quindi interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo.
Sotto il profilo del danno patrimoniale, parte attrice ha chiesto la ripetizione delle spese mediche documentate sostenute in conseguenza del sinistro e il risarcimento delle spese per il ripristino della bicicletta danneggiata dal sinistro. Sul punto va rilevato che il CTU ha potuto ritenere congrue rispetto ai danni subiti e documentate dall'attore spese mediche per € 2723,23 . Non risulta invece provato il danno integrato dalle spese di riparazione della bicicletta sia nell'an ( non avendo parte attrice allegato documentazione attestante i danni materiali subiti dalla bici a seguito del sinistro) sia nel quantum
(essendo il doc. allegato a supporto privo di data certa e dell'indicazione del soggetto che elaborato il preventivo). Ne consegue che la domanda in esame va parzialmente accolta e i convenuti in solido vanno condannati al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore pari ad € 2.723,23 , oltre interessi legali come da domanda.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda spiegata dall'attrice , va accertata la responsabilità del convenuto per il sinistro oggetto di causa e conseguentemente i convenuti vanno condannato al risarcimento del danno subito quantificato in € 32.482,52 per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi dal sinistro al saldo, e in € 2723,23 per il danno patrimoniale, oltre interessi come da domanda, dovendo essere rigettate per il resto le domande spiegate dall'attrice.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicati i parametri medi e il valore effettivo della causa come risultato provato nel corso del giudizio, unitamente alle spese di CTU come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate dall'attore;
2) accerta la responsabilità ex art. 2054 c.c. del convenuto per il sinistro Controparte_1 occorso all'attore in data 2.9.18 alle ore 16.30; 3) condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'attore quantificato in € 32.482,52 per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi dal sinistro al saldo, e in € 2723,23 per il danno patrimoniale, oltre interessi come da domanda;
4) rigetta per il resto le domande spiegate dall'attore;
5) condanna i convenuti in solido alla ripetizione in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 10.65 per spese vive e in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario;
6) pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri , 30 dicembre 2024
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 4989 del 2021, posta in delibazione all'udienza del 10.9.2024, e vertente tra
TRA
( rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Luna , Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest' ultimo Via degli Elci n° 22 – Rieti;
ATTORE
E
( ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malatesta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma viale XXI Aprile
26;
CONVENUTA
Oggetto: lesione personale;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2024.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che l'attore nello Parte_1 svolgimento di attività ciclistica amatoriale, era stato coinvolto, in data 2.9.18 alle ore 16.30 circa in loc. Monte Cavo a Rocca di Papa, in un sinistro;
che l'attore, insieme al padre , si Persona_1 trovava in bicicletta su via delle Scalette in discesa con direzione via Ariccia – Rocca di Papa quando
, a causa di una buca presente sul manto stradale, aveva perso il controllo del suo Controparte_1 mezzo, motociclo Yamaha Majestic targato DC35591, assicurato per la RCA con , ed CP_2 aveva urtato che quindi era stato scagliato contro l'attore che cadeva quindi a terra;
Persona_1 che l'attore era stato trasportato dal servizio presso il PS di Albano Laziale;
che a causa del CP_3 sinistro era stata diagnosticata all'attore Frattura scomposta della base del V metacarpo. Frattura puriframmentaria da scoppio metaepifisiaria distale del radio con notevole scomposizione dei frammenti” con prognosi di gg. ; che l'attore aveva subito in data 4.9.18 intervento di CP_4 riduzione della frattura e del polso sinistro e osteosintesi con placca;
che l'attore si era sottoposto a successivi controlli medici come da cartelle cliniche allegate in atti;
che nel sinistro era rimasta anche danneggiata la bicicletta di proprietà dell'attore; che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno patrimoniale subito per il relativo ripristino, pari ad € 170,00 ; che l'attore era stato visitato dal medico fiduciario della la quale tuttavia negava il risarcimento per mancata prova del CP_2 nesso causale tra il danno e l'evento denunciato;
che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale subito come quantificato dal CTP da liquidarsi sulla base delle Tabelle di
Milano 2021.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare la responsabilità di per i Controparte_1 danni e le lesioni subite dall'attore in conseguenza del sinistro e per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Verificata la regolare citazione dei convenuti indicati in epigrafe, è stato assegnato a parte attrice termine per la proposizione di istanza di negoziazione assistita nei confronti del convenuto CP_1
, rimasto contumace. Con comparsa del 23.2.2022 si è costituita deducendo
[...] Controparte_2 che era onere di parte attrice dare prova del sinistro e del nesso causale tra le lesioni e quest'ultimo; che non vi era prova della dinamica descritta dall'attore; che la prova richiesta mediante il teste era inammissibile in quanto quest'ultimo era stato parzialmente coinvolto nel Persona_1 sinistro come descritto dallo stesso attore;
che dalla lettera di messa in mora del 11.3.2020 non era mai stata menzionata la presenza di tale testimone oculare del fatto;
che era amico Controparte_1 del sig. come si evinceva dalla dichiarazione di quest'ultimo allegata all'atto di Persona_1 citazione;
che nel referto medico del PS era stato indicato “caduta accidentale dalla bici”; che quindi l'attore non aveva dichiarato in accesso al PS di essere caduto a seguito di un sinistro stradale, che il verbale del PS aveva efficacia di atto pubblico ex art. 2700 c.c.; che per altro il sinistro era addebitabile alla presenza di una buca sul manto stradale che avrebbe fatto perdere al il CP_1 controllo del mezzo;
che quindi il sinistro era addebitabile ex art. 2051 c.c. all'ente gestore del tratto di strada;
che il danno non patrimoniale allegato non era provato;
che era onere dell'attore dare prova della riconducibilità delle spese mediche allegate al sinistro.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande dell'attore.
Sentite le parti , sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Ammesso
l'interrogatorio formale di , è stata disposta CTU medico legale al cui esito la causa Controparte_1
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.9.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza in atti e la causa
è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata dall'attore è parzialmente fondata. L'attore ha domandato di accertare la responsabilità del convenuto per il sinistro Controparte_1 occorsogli in data 2.9.18 alle ore 16.30 circa in loc. Monte Cavo a Rocca di Papa e per l'effetto condannare quest'ultimo insieme alla società convenuta, quale impresa assicuratrice del veicolo condotto dall'attore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto che nelle predette circostanze di tempo e di luogo il convenuto, , aveva perso il controllo del motociclo sul quale viaggiava Controparte_1 era quindi andato ad impattare su , padre dell'attore, che era in sella alla sua bici Persona_1 affiancato al motociclo del convenuto e così quest'ultimo, cadendo a causa dell'impatto, aveva urtato l'attore il quale viaggiava affianco al padre a bordo della propria bicicletta.
La predetta dinamica del sinistro risulta confermata dal convenuto in sede del Controparte_1 deferito interrogatorio formale: il convenuto ha confermato di aver urtato, mentre si trovava alla guida del motociclo assicurato con la convenuta, a causa della strada dissestata, , che si Persona_1 trovava in sella alla sua bici, il quale a seguito dell'urto era andato ad impattare su , Parte_1 anch'egli in bici alla sua destra, che era quindi caduto al suolo.
Appare pertanto provata l'addebitabilità ex art. 2054 c.c. del sinistro oggetto di causa in capo al convenuto e per l'effetto appare sussistere il diritto dell'attore al risarcimento del Controparte_1 danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro. Emerge infatti la condotta non prudente del il quale si è posto in prossimità delle bici condotte dal CP_1 Persona_1
e dall'attore, senza tuttavia evidentemente tenere le adeguate distanze di sicurezza che avrebbero probabilmente evitato il sinistro hic et nunc, e quindi ha perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale dissestato andando quindi ad attingere, sempre per il mancato rispetto di una prudenziale distanza di sicurezza dal margine stradale, la coppia di ciclisti composta da e Persona_1 dall'attore.
Non sposta tale valutazione quanto dichiarato dall'attore al PS in sede di relativo accesso dal momento che il referto del pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata, facente prova fino a querela di falso, con riferimento alla relativa provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo e dei fatti dallo stesso compiuti ma non con riferimento al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. In tal senso la Suprema Corte ha ribadito che “ il valore di prova legale riguarda il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare (nella specie l'origine autonoma e non coinvolgente altro veicolo dell'incidente)”, potendo tutt'al più darsi rilevanza a tale dichiarazione quale confessione stragiudiziale da valutare liberamente dal giudice ex art. 2735 I comma c.c. (Cass. Civ., Sez. III, n.
20879/2024). Sulla base di tali elementi, deve ritenersi che la dichiarazione resa dall'attore presso il
PS in sede di accesso non sia incompatibile con la dinamica del sinistro offerta in citazione avendo l'attore dichiarato di aver subito le lesioni nell'attività ciclistica amatoriale e a causa di una caduta accidentale (quale in sostanza è quella oggetto di causa per quanto in questa sede se ne alleghi la riconducibilità alla condotta tenuta dal convenuto . CP_1
Sotto tale profilo, il fatto dedotto dalla convenuta costituita secondo la quale il sinistro sarebbe addebitabile ex art. 2051 c.c. all'ente che ha in gestione la strada ove si è verificato il sinistro non osta all'accoglimento, nei limiti che si diranno, della domanda di parte attrice dal momento che in ogni caso il sinistro appare riconducibile alla manovra posta in essere dal convenuto , CP_1 integrata nella perdita del controllo del mezzo condotto, non spostando tale valutazione il fatto che ciò si accaduto a causa della presenza di un manto stradale dissestato (e quindi ontologicamente caratterizzato da buche ed avvallamenti), restando in ogni caso salva la possibilità di quest'ultimo di agire nei confronti dell'ente gestore ex art. 2051 c.c. (cosa non fatta neanche in via riconvenzionale dai convenuti nel caso in esame) per l'accertamento della responsabilità del sinistro in capo all'ente gestore del tratto stradale e per essere ottenere il risarcimento del danno (patrimoniale da danno emergente) derivante da quest'ultimo.
Sussiste pertanto il diritto dell'attore di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale da parte del e della società convenuta in solido, essendo pacifico in quanto CP_1 non contestato ex art. 115 c.p.c. dalle parti il fatto che quest'ultima assicurasse al momento del sinistro il motoveicolo condotto dal CP_1
Sotto il primo profilo, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno biologico subito, come quantificato dal CTP in 15% - ITT 60 gg - ITP 75% 30 gg - ITP 50% 30 gg - ITP 25% 30 gg, da quantificarsi secondo le Tabelle di Milano.
Sul punto, va osservato che è nota al Tribunale l'oramai pacifica giurisprudenza che riconosce la risarcibilità in via autonoma rispetto al danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale del danno morale, inteso come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
In base a tale condivisibile orientamento, va ritenuto tuttavia che tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione “atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita
(che pure può influenzare) del danneggiato (v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n.
4878)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 9006/2022). Come osservato dalla Suprema Corte, “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020). In questo contesto poi, come osservato dalla Suprema Corte, “nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. "categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, ord.
23469/2018).
Su tali premesse, va rilevato che parte attrice non ha chiesto il risarcimento dell'eventuale danno morale (solo richiesto nelle memorie conclusionali e quindi tardivamente) né il riconoscimento di una eventuale personalizzazione del danno. Sotto tale profilo, va in ogni caso osservato che parte attrice, venendo meno all'onere della prova nel senso sopra delineato, non ha allegato né i fatti posti a fondamento della richiesta del danno morale né le circostanze diverse da quello “id quoad plerumque accidit” atte a fondare una eventuale personalizzazione del danno. Sul punto, è stato infatti osservato che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale... può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al
30%", tesa invece a compensare, mediante una variazione del valore standard di risarcimento, circostanze specifiche ed eccezionali su specifici aspetti dinamico relazionali e quindi non quei pregiudizi che qualunque altra vittima avrebbe patito, secondo l'id quoad plerumque accidit. trattandosi di conseguenza altrimenti già ricompresa e considerata nella liquidazione delle tabelle (cfr.
Cass., Civ., n. 28988/2018).
Dovendo liquidare il danno biologico , deve prendersi in considerazione l'esito della CTU medico legale disposta in corso di causa.
Il CTU, previo esame della documentazione medica allegata dall'attore e l'esame di quest'ultimo, ha riscontrato quale postumo, oramai permanente, compatibile con il sinistro oggetto di causa “Frattura da scoppio pluriframmentaria e scomposta della regione meta-epifisaria distale del radio e dell'apofisi stiloide dell'ulna di sinistra;
Frattura scomposta della base del V metacarpo destro;
Escoriazione dell'anca sinistra” e ha quindi determinato, sulla base dei parametri SIMLA, nel 11% il danno biologico permanente riportato e il danno da inabilità temporanea patito dall'attrice in 40 giorni di
ITA, in 40 giorni di ITP al 75% e in 60 giorni di ITP al 50%, escludendo infine alcun impatto di tali danni sulla capacità lavorativa specifica dichiarata dall'attore.
Sussiste pertanto il diritto dell'attore al risarcimento del danno biologico sopra individuato dal CTU secondo criteri e parametri del tutto condivisibili nonché non oggetto di specifica e tempestiva contestazione delle parti.
Venendo alla liquidazione del danno biologico in esame, vanno prese in considerazione le c.d. Tabelle di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, secondo la giurisprudenza prevalente cui si aderisce, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato invero “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.” (C.d.A. Roma, Sez. V, sent. 27.1.2023, cfr. ex multis
Cass., 17018/2018; cfr. anche, più di recente, Cass. 38077/2021). Ancora recentemente sul punto si
è espressa la Suprema Corte ritenendo che “il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (Cass. Civ., Sez. III, n.19506/2024).
Sulla base di tali principi, sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto dell'attore al risarcimento del danno biologico da quantificarsi sulla base delle Tabelle di Milano 2024 in €
38.102,00 (dei quali € 4600,00 per ITA di 40 giorni, € 3450,00 per ITP al 75% di 40 giorni, € 3450,00 per ITP al 50% di 60 giorni ed € 26.602,00 per il danno biologico senza riconoscimento del danno morale per i motivi sopra esposti)
Ne consegue che i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 32.482,52 (pari alla sopra indicata somma devalutata dal 2024 al settembre 2018 data del sinistro) oltre rivalutazione annuale anno per anno e quindi interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo.
Sotto il profilo del danno patrimoniale, parte attrice ha chiesto la ripetizione delle spese mediche documentate sostenute in conseguenza del sinistro e il risarcimento delle spese per il ripristino della bicicletta danneggiata dal sinistro. Sul punto va rilevato che il CTU ha potuto ritenere congrue rispetto ai danni subiti e documentate dall'attore spese mediche per € 2723,23 . Non risulta invece provato il danno integrato dalle spese di riparazione della bicicletta sia nell'an ( non avendo parte attrice allegato documentazione attestante i danni materiali subiti dalla bici a seguito del sinistro) sia nel quantum
(essendo il doc. allegato a supporto privo di data certa e dell'indicazione del soggetto che elaborato il preventivo). Ne consegue che la domanda in esame va parzialmente accolta e i convenuti in solido vanno condannati al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore pari ad € 2.723,23 , oltre interessi legali come da domanda.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda spiegata dall'attrice , va accertata la responsabilità del convenuto per il sinistro oggetto di causa e conseguentemente i convenuti vanno condannato al risarcimento del danno subito quantificato in € 32.482,52 per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi dal sinistro al saldo, e in € 2723,23 per il danno patrimoniale, oltre interessi come da domanda, dovendo essere rigettate per il resto le domande spiegate dall'attrice.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicati i parametri medi e il valore effettivo della causa come risultato provato nel corso del giudizio, unitamente alle spese di CTU come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate dall'attore;
2) accerta la responsabilità ex art. 2054 c.c. del convenuto per il sinistro Controparte_1 occorso all'attore in data 2.9.18 alle ore 16.30; 3) condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'attore quantificato in € 32.482,52 per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi dal sinistro al saldo, e in € 2723,23 per il danno patrimoniale, oltre interessi come da domanda;
4) rigetta per il resto le domande spiegate dall'attore;
5) condanna i convenuti in solido alla ripetizione in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 10.65 per spese vive e in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario;
6) pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri , 30 dicembre 2024
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani