Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo, con Protocollo, alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo, con Protocollo, alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965.