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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2808/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRICCA Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO;
ricorrente contro
(C.F. ), contumace; CP_1 P.IVA_2
resistente
avente ad oggetto: obbligo di prestare garanzia ipotecaria
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da ricorso
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente ricorso, e nel merito: • A) Accertare l'obbligo, cosi come contrattualmente assunto, di (CF./P.IVA in persona del legale CP_1 P.IVA_2
pagina 1 di 4 rappresentante pro tempore con sede in Trieste, Via Torrebianca n.10, per le ragioni documentate in narrativa, di rilasciare in favore di idonea garanzia Parte_1
ipotecaria di primo grado (Ipoteca Volontaria') su parte delle aree del Comprensorio, così come descritto in narrativa, ovvero a scelta di su uno o più immobili, che verranno Pt_1
costruiti e che non siano destinati alla vendita a, o al godimento di, terzi, per un importo (euro
750.000,00 ) pari ad un volta e mezza l'importo dell'Apporto (€ 500,000,00) in modo da coprire quanto versato in linea capitale, spese, interessi da restituzione • Per l'effetto condannare la (CF./P.IVA in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore con sede in Trieste, Via Torrebianca n.10, a costituire in favore di Parte_1
idonea garanzia ipotecaria di primo grado (Ipoteca Volontaria') su parte delle aree del
[...]
Comprensorio, così come descritte nella narrativa del presente atto, ovvero a scelta di Pt_1
su uno o più immobili, che verranno costruiti e che non siano destinati alla vendita a, o al godimento di, terzi, per un importo (€ 750.000,00 ) pari ad un volta e mezza l'importo dell'Apporto (€ 500,000,00) in modo da coprire quanto versato in linea capitale, spese, interessi da restituzione Con condanna alle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. ha adito il Tribunale di Trieste con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. Parte_1
contro , lamentando l'inadempimento di quest'ultima rispetto ad obbligazioni CP_1
derivanti dal contratto di associazione in partecipazione stipulato tra loro in data 10 febbraio
2022 (documenti 1 e 2 ricorso).
Il contratto prevedeva il finanziamento da parte di , con un apporto di € 500.000,00, Pt_1
versati tramite bonifico il giorno stesso della stipula (documento 2 ricorso), per l'acquisto e la valorizzazione dell'area “ex Obelisco in Opicina” da parte di CP_1
Il contratto stabiliva, all'articolo 8.2, che il mancato adempimento anche parziale da parte di di qualsiasi fase del progetto avrebbe comportato la risoluzione di diritto dell'accordo ai CP_1
sensi dell'art. 1456 c.c. L'articolo 8.3 prevedeva, in caso di risoluzione per inadempimento di la restituzione integrale dell'apporto economico a , oltre al risarcimento dei danni CP_1 Pt_1
subiti.
pagina 2 di 4 Per garantire l'adempimento degli obblighi restitutori derivanti dall'eventuale risoluzione, CP_1
si impegnava a costituire a favore di una garanzia ipotecaria di primo grado su una Pt_1
parte delle aree del comprensorio o su immobili futuri, purché non destinati alla vendita o al godimento di terzi. Il valore della garanzia doveva corrispondere a una volta e mezza l'importo dell'apporto ricevuto (articolo 8.4 del contratto).
La ricorrente, stante l'allegata inerzia della controparte, ha chiesto una pronuncia giudiziale che accerti l'obbligo contrattualmente assunto da di costituire in suo favore la garanzia CP_1
ipotecaria per un importo di € 750.000,00 e di condanna all'esecuzione, con la rifusione delle spese di lite.
pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in giudizio, rimanendo CP_1
contumace.
II. Le domande attoree risultano fondate.
È principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto unicamente a provare la fonte – negoziale o legale – del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte;
incombe, invece, sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento, quale fatto estintivo della pretesa creditoria. Nel caso di specie, accertata con certezza la fonte dell'obbligazione mediante il contratto depositato in atti, deve ritenersi comprovato che la società non ha adempiuto all'obbligo assunto di CP_1
prestare la garanzia promessa.
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (indeterminabile). Esse sono determinate in base a parametri inferiori ai medi in considerazione della mancata costituzione della resistente e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. accerta l'obbligo di di costituire in favore di una CP_1 Parte_1
pagina 3 di 4 garanzia ipotecaria di primo grado su parte delle aree del comprensorio di cui in narrativa ovvero, a scelta della ricorrente, su uno o più immobili futuri non destinati alla vendita o al godimento di terzi, per un importo pari a € 750.000,00, corrispondente a una volta e mezzo l'apporto di € 500.000,00 versato da;
Pt_1
2. condanna a costituire la predetta garanzia ipotecaria nei termini di cui sopra;
CP_1
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.809,00 per CP_1
competenze di avvocato ed € 1.738,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del
15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 06/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2808/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRICCA Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO;
ricorrente contro
(C.F. ), contumace; CP_1 P.IVA_2
resistente
avente ad oggetto: obbligo di prestare garanzia ipotecaria
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da ricorso
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente ricorso, e nel merito: • A) Accertare l'obbligo, cosi come contrattualmente assunto, di (CF./P.IVA in persona del legale CP_1 P.IVA_2
pagina 1 di 4 rappresentante pro tempore con sede in Trieste, Via Torrebianca n.10, per le ragioni documentate in narrativa, di rilasciare in favore di idonea garanzia Parte_1
ipotecaria di primo grado (Ipoteca Volontaria') su parte delle aree del Comprensorio, così come descritto in narrativa, ovvero a scelta di su uno o più immobili, che verranno Pt_1
costruiti e che non siano destinati alla vendita a, o al godimento di, terzi, per un importo (euro
750.000,00 ) pari ad un volta e mezza l'importo dell'Apporto (€ 500,000,00) in modo da coprire quanto versato in linea capitale, spese, interessi da restituzione • Per l'effetto condannare la (CF./P.IVA in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore con sede in Trieste, Via Torrebianca n.10, a costituire in favore di Parte_1
idonea garanzia ipotecaria di primo grado (Ipoteca Volontaria') su parte delle aree del
[...]
Comprensorio, così come descritte nella narrativa del presente atto, ovvero a scelta di Pt_1
su uno o più immobili, che verranno costruiti e che non siano destinati alla vendita a, o al godimento di, terzi, per un importo (€ 750.000,00 ) pari ad un volta e mezza l'importo dell'Apporto (€ 500,000,00) in modo da coprire quanto versato in linea capitale, spese, interessi da restituzione Con condanna alle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. ha adito il Tribunale di Trieste con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. Parte_1
contro , lamentando l'inadempimento di quest'ultima rispetto ad obbligazioni CP_1
derivanti dal contratto di associazione in partecipazione stipulato tra loro in data 10 febbraio
2022 (documenti 1 e 2 ricorso).
Il contratto prevedeva il finanziamento da parte di , con un apporto di € 500.000,00, Pt_1
versati tramite bonifico il giorno stesso della stipula (documento 2 ricorso), per l'acquisto e la valorizzazione dell'area “ex Obelisco in Opicina” da parte di CP_1
Il contratto stabiliva, all'articolo 8.2, che il mancato adempimento anche parziale da parte di di qualsiasi fase del progetto avrebbe comportato la risoluzione di diritto dell'accordo ai CP_1
sensi dell'art. 1456 c.c. L'articolo 8.3 prevedeva, in caso di risoluzione per inadempimento di la restituzione integrale dell'apporto economico a , oltre al risarcimento dei danni CP_1 Pt_1
subiti.
pagina 2 di 4 Per garantire l'adempimento degli obblighi restitutori derivanti dall'eventuale risoluzione, CP_1
si impegnava a costituire a favore di una garanzia ipotecaria di primo grado su una Pt_1
parte delle aree del comprensorio o su immobili futuri, purché non destinati alla vendita o al godimento di terzi. Il valore della garanzia doveva corrispondere a una volta e mezza l'importo dell'apporto ricevuto (articolo 8.4 del contratto).
La ricorrente, stante l'allegata inerzia della controparte, ha chiesto una pronuncia giudiziale che accerti l'obbligo contrattualmente assunto da di costituire in suo favore la garanzia CP_1
ipotecaria per un importo di € 750.000,00 e di condanna all'esecuzione, con la rifusione delle spese di lite.
pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in giudizio, rimanendo CP_1
contumace.
II. Le domande attoree risultano fondate.
È principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto unicamente a provare la fonte – negoziale o legale – del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte;
incombe, invece, sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento, quale fatto estintivo della pretesa creditoria. Nel caso di specie, accertata con certezza la fonte dell'obbligazione mediante il contratto depositato in atti, deve ritenersi comprovato che la società non ha adempiuto all'obbligo assunto di CP_1
prestare la garanzia promessa.
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (indeterminabile). Esse sono determinate in base a parametri inferiori ai medi in considerazione della mancata costituzione della resistente e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. accerta l'obbligo di di costituire in favore di una CP_1 Parte_1
pagina 3 di 4 garanzia ipotecaria di primo grado su parte delle aree del comprensorio di cui in narrativa ovvero, a scelta della ricorrente, su uno o più immobili futuri non destinati alla vendita o al godimento di terzi, per un importo pari a € 750.000,00, corrispondente a una volta e mezzo l'apporto di € 500.000,00 versato da;
Pt_1
2. condanna a costituire la predetta garanzia ipotecaria nei termini di cui sopra;
CP_1
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.809,00 per CP_1
competenze di avvocato ed € 1.738,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del
15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 06/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 4 di 4