Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 3 I ) . E E N C N . 1 O A I 9 P Z 9 A 1 I - R D 1 T 1 S - I S 1 E G 02 2 I E . R D L U A I 9 UBBLICA ITA D 3 G E E T E 6 N N 4 E . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S . T E T S T I ( R A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente - R.G. N. 15747/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 2754 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Rel. Consigliere Ud. 03/10/01 - Consigliere - Dott. Massimo BONOMO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENT ENZA Richiesta copia studic sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. ess per diritti GIACOMINI SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA # 2.9 GEN. 2002 IL CANCELLIERE VIA CITTA' DELLA PIEVE 19, presso l'avvocato CARLO MARTINO, che lo rappresenta e difende unitamente ANDREA MINA, giusta delega a margine del all'avvocato ricorso;
ricorrente
contro
G.D. INFORMATICA di NE ALESSANDRA, D'AGUANNO SAVERIO;
- intimati -
2001 avverso la sentenza n. 204/99 del Giudice di pace di 2038 BRESCIA, depositata il 18/05/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Bottiglier Martino, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, NI VI, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Brescia la G.D. Informatica s.n.c., nella persona del legale rappresentante Giulianelli Alessandro, e D'Aguanno Saverio, socio e tecnico della stessa società, per sentirla condannare al pagamento della somma di £.
1.492.000 a titolo di risarcimento danni. Assumeva l'attore: di avere acquistato in data 8.12.97 dalla G.D. Informatica un P.C. Pentium 166 - Mhz, coperto da garanzia di 12 mesi per tutti i suoi componenti;
che il computer presentava difetti di funzionamento, che erano stati immediatamente denunciati;
che i ripetuti interventi, operati dalla convenuta, non avevano dato alcun esito;
che, pertanto, era stato costretto a rivolgersi ad altro operatore qualificato, tale Micromania, per la soluzione degli inconvenienti lamentati;
che quest'ultimo, accertato il difetto del disco fisso, aveva provveduto alla sostituzione dello stesso;
che le richieste di risarcimento inviate alla società convenuta non avevano sortito alcun effetto. I convenuti si costituivano in giudizio, contestando la domanda avversaria, e ne chiedevano il rigetto. Il giudice adito, con sentenza 14.5.99, depositata il 18.5.99, accogliendo soltanto parzialmente la domanda, condannava i convenuti a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento danni, la soma di £. 309.900, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Condannava, altresì, l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite nella misura del 70%, compensando il restante 30%. Am Avverso tale sentenza NI VI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Gli intimati non hanno spiegato, in questa fase del giudizio, difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia – ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.- - violazione e falsa applicazione delle norme in tema di ripartizione delle spese ed in materia di soccombenza (artt. 91 e 92, coma 2, c.p.c.) Omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che il giudice a quo avrebbe violato il principio della soccombenza, atteso che, pur avendo accolto le domande da lui formulate, gli aveva poi accollato il 70% delle spese di giudizio. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 92, comma 1, c.p.c., 2907 c.c. e 24 Cost. · Omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che colla sua condanna al pagamento del 70% delle spese di lite, motivata con la mancata accettazione della somma offerta dai convenuti prima dell'instaurazione del processo, il giudice a quo avrebbe considerato come obbligatorio un tentativo di conciliazione non previsto dalla legge come tale e, conseguentemente, avrebbe sanzionato con l'accollo della maggior parte delle spese di lite, in violazione delle norme sopra indicate, l'attore vittorioso che, rifiutando l'offerta avanzata da controparte, abbia legittimamente fatto valere in giudizio il proprio diritto. La sentenza impugnata, poi, sarebbe affetta anche da vizio di motivazione, non essendo dato comprendere come il riconoscimento del diritto di parte attrice possa Jud 2 ragionevolmente conciliarsi con l'accollo all'attuale ricorrente del 70% delle spese del giudizio. Il primo motivo di ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa corte, al quale il collegio ritiene di dare adesione, non ravvisando serie ragioni per discostarsene, la riduzione, sia pure sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale - come avvenuto nel caso di specie non vale a integrare per l'attore il presupposto della soccombenza, neanche reciproca, con la conseguenza che lo stesso non può essere condannato, neppure in parte, a rimborsare al convenuto le spese processuali. Della circostanza suddetta, invece, il giudice del merito può tenere conto per l'eventuale compensazione totale o parziale delle spese stesse ( cfr. in tal senso: cass. n. 2513/79; cass. n. 4012/87; cass. n. 2124/94; cass. n. 8532/2000). Per quanto precede la sentenza impugnata, con riguardo al capo relativo all'attribuzione delle spese processuali, deve essere cassata e rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al giudice di pace di Brescia, in persona di diverso magistrato, che, nel decidere, si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato. L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo motivo di ricorso, che, pertanto, va dichiarato assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, 4 O 7 ) L 3 L . E O N C B , al giudice di pace di Brescia in persona di diverso magistrato. A 1 E P 9 E I 9 N 1 D - O Così deciso in Roma il 3 ottobre 2001. 1 I E 1 Z - C A 1 I R 2 14 Fiorell Il Presidente T D , Il Consigliere estensore S % I O G 9 E C 3 R E E A 6 N D Ekka Sezione Civile 4 . T E . T T S I Depoaltato in Cancelleria IL CANCELLIURE T N ( E R S A Luisa Passinetti E Musi Ponnince 11. 29 GEN. 2007 IL CANCELLIERE