Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N° R.G. 4511/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente Rel./Est. -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice -
Dott.ssa Fulvio Mastro - Giudice -
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4511 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, come da procure alle liti in atti, C.F._2
dall'avv. Luisa Paiotta (C.F. ), presso il cui studio in Aversa (CE), alla via C.F._3
Veneto n. 9, elett.te domiciliano
Ricorrenti
Pubblico Ministero – Sede -
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti difensivi.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 21/11/2024, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Antimo (NA) il 11/06/1980; che in costanza di matrimonio nascevano due figlie, (1981) e (1985), entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione tra i coniugi con sentenza n. 9288/2013 pubblicata il 19/07/2013 che recepiva l'accordo delle parti;
che tra le parti non vi era alcuna possibilità di riconciliarsi o di riprendere la convivenza in quanto era venuta meno, sin dalla loro separazione, la comunione materiale e spirituale;
tanto premesso chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento trattandosi di matrimonio civile e non concordatario) con conferma delle condizioni sancite in sede di separazione.
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della prima udienza del
11/03/2025, le parti, con le note scritte depositate il 04/02/2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, rinunciando a comparire personalmente in udienza e ribadendo la richiesta di declaratoria di divorzio alle condizioni riportate nel ricorso.
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La domanda di divorzio è ammissibile.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorso il termine di legge (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente (avvenuta all'udienza del 02/10/2012) nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 9288/2013 del Tribunale di Napoli pubblicata il 19/07/2013 che ha recepito l'accordo delle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Stante pertanto l'impossibilità per i coniugi di riprendere la convivenza e di ricostruire l'unione coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso di divorzio, che quivi, per brevità, si intendono per riportate e trascritte. N° R.G. 4511/ 2024
Le condizioni dell'accordo divorzio cui sono addivenute le parti appaiono, infatti, conformi alle norme imperative e ordine pubblico, ragion per cui esse possono essere recepite nella presente pronuncia.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 28/11/2024.
La natura del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di procedura.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge come riformulato dal D.lgs
149/22.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 11/06/1980 in Sant'Antimo (NA) tra
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
Sant'Antimo il 08/01/1950, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Sant'Antimo (Atto nr. 8, Parte I, Uff. 1, Anno 1980) alle condizioni di cui al ricorso che qui, per brevità, si hanno per richiamate e trascritte;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 18 marzo 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro