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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4123/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Mauro Cordasco Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Marcello CP_1
Carnovale e Roberto Annovazzi resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.10.2024 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso che con l'azienda CP_1 Parte_2 nell'anno 2021 era intercorso un rapporto lavorativo di piccola colonia per complessive n. 111 giornate di lavoro agricolo, di cui 49 prestate presso i fondi ubicati in Malvito e n. 62 presso i fondi ubicati nel comune di Mottafollone, esponeva che la domanda presentata all'Istituto il 18.1.2022 intesa ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola era stata parzialmente accolta e che con nota datata 19/12/2023 l' aveva comunicato che, a seguito di CP_1 accertamenti, aveva apportato variazioni alle giornate indicate nell'elenco annuale 2021 del comune di Mottafollone, riconoscendo solo n. 49 giornate di lavoro agricolo a fronte delle n. 111 complessivamente prestate in tale annualità.
1 Lamentava la erroneità dell'operato dell' e concludeva chiedendo CP_2
“Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuta la disoccupazione agricola anno 2021 e, per l'effetto, condannare l'Ente alla riliquidazione della D.s agricola ed alla corresponsione di tale indennità per le ulteriori 62 giornate, oltre interessi e rivalutazione monetaria [..]”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'intervenuta decadenza ex art. 22 CP_1
D.L. n. 7/1970 e 47 del D.P.R. n. 639/1970 nonché l'infondatezza nel merito e concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'eccezione di intervenuta decadenza sollevata dall' merita condivisione. CP_2
Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della
Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal
6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n.
15813).
2 Ora, nel caso di specie, l' resistente ha documentato la avvenuta CP_2 variazione alle giornate di lavoro agricolo indicate nell'elenco annuale 2021 del comune di Mottafollone disposta con provvedimento datato 19.12.2023 (cfr. fasc. ), con conseguente riconoscimento di n. 49 giornate (a fronte delle CP_1
n. 111 dedotte da parte ricorrente); detta variazione è stata comunicata alla ricorrente in data 8.1.2024 (cfr. avviso di ricevimento in fasc. ) e l'azione CP_1 giudiziaria avverso detta variazione è stata proposta con ricorso depositato il
28.10.2014, allorquando il termine decadenziale era ormai spirato.
L'omessa tempestiva impugnazione della variazione delle giornate di lavoro agricola determina la irretrattabilità del provvedimento dell' e, per CP_2
l'effetto, il rigetto della domanda proposta in questa sede intesa ad ottenere la corresponsione di indennità di disoccupazione per ulteriori giornate di lavoro agricolo.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4123/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Mauro Cordasco Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Marcello CP_1
Carnovale e Roberto Annovazzi resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.10.2024 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso che con l'azienda CP_1 Parte_2 nell'anno 2021 era intercorso un rapporto lavorativo di piccola colonia per complessive n. 111 giornate di lavoro agricolo, di cui 49 prestate presso i fondi ubicati in Malvito e n. 62 presso i fondi ubicati nel comune di Mottafollone, esponeva che la domanda presentata all'Istituto il 18.1.2022 intesa ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola era stata parzialmente accolta e che con nota datata 19/12/2023 l' aveva comunicato che, a seguito di CP_1 accertamenti, aveva apportato variazioni alle giornate indicate nell'elenco annuale 2021 del comune di Mottafollone, riconoscendo solo n. 49 giornate di lavoro agricolo a fronte delle n. 111 complessivamente prestate in tale annualità.
1 Lamentava la erroneità dell'operato dell' e concludeva chiedendo CP_2
“Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuta la disoccupazione agricola anno 2021 e, per l'effetto, condannare l'Ente alla riliquidazione della D.s agricola ed alla corresponsione di tale indennità per le ulteriori 62 giornate, oltre interessi e rivalutazione monetaria [..]”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'intervenuta decadenza ex art. 22 CP_1
D.L. n. 7/1970 e 47 del D.P.R. n. 639/1970 nonché l'infondatezza nel merito e concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'eccezione di intervenuta decadenza sollevata dall' merita condivisione. CP_2
Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della
Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal
6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n.
15813).
2 Ora, nel caso di specie, l' resistente ha documentato la avvenuta CP_2 variazione alle giornate di lavoro agricolo indicate nell'elenco annuale 2021 del comune di Mottafollone disposta con provvedimento datato 19.12.2023 (cfr. fasc. ), con conseguente riconoscimento di n. 49 giornate (a fronte delle CP_1
n. 111 dedotte da parte ricorrente); detta variazione è stata comunicata alla ricorrente in data 8.1.2024 (cfr. avviso di ricevimento in fasc. ) e l'azione CP_1 giudiziaria avverso detta variazione è stata proposta con ricorso depositato il
28.10.2014, allorquando il termine decadenziale era ormai spirato.
L'omessa tempestiva impugnazione della variazione delle giornate di lavoro agricola determina la irretrattabilità del provvedimento dell' e, per CP_2
l'effetto, il rigetto della domanda proposta in questa sede intesa ad ottenere la corresponsione di indennità di disoccupazione per ulteriori giornate di lavoro agricolo.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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